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| n. 4-2011 - © copyright |
PIETRO QUINTO
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Le «convergenze parallele» nel
processo amministrativo
Nota a margine dell’A.P. n. 3 del
2011
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Sommario
1. I principi ante codice per
l’autonomia del rimedio risarcitorio e l’art. 30 c.p.a.
2. La
riaffermata centralità dell’azione impugnatoria.
3. La
specificità della giurisdizione amministrativa.
4. L’importanza
della elaborazione giurisprudenziale.
5. Coordinamento di tutele
più che coordinamento delle azioni: un’ipotesi di «convergenze
parallele».
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1. I principi ante codice per
l’autonomia del rimedio risarcitorio e l’art. 30
c.p.a.
L’importanza della decisione dell’A.P. n. 3 del 2011 sui rapporti tra tutela risarcitoria ed azione di annullamento nel
processo amministrativo risiede nella completezza, e, direi, nel
pragmatismo didattico con cui è stato affrontato il tema, assolvendo
ad una funzione ricognitiva, interpretativa ed applicativa.
Sotto
il primo aspetto l’A.P., occupandosi di una fattispecie ante codice,
e, quindi «consapevole dell’inapplicabilità delle norme del codice,
entrato in vigore il 16 settembre 2010», ha inteso dimostrare come
la soluzione codicistica sia stata la positivazzazione di principi
desumibili dal sistema normativo previgente. In tal senso non è di
certo risolutiva la definizione dell’azione di risarcimento dei
danni nel sistema della giustizia amministrativa, risalente alla
sentenza 6 luglio 2004, n. 204, che si presta a diverse letture,
essendo stata invocata dai sostenitori della pregiudiziale
amministrativa: «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a
quello classico demolitorio e/o conformativo, da utilizzare per
rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione». L’A.P. fa perno, invece, sulla evoluzione della
legislazione sul procedimento amministrativo, sulla disciplina delle
azioni nei confronti del silenzio, e richiama in particolar modo
l’art. 21 octies introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005,
per attestare che, ancor prima del codice, si era registrato il
superamento della esclusività della tutela di annullamento ove
fossero state percorribili altre e più appropriate forme di
tutela.
La conseguenza di siffatta tendenza legislativa – si
legge nella decisione dell’A.P. – è stata quella di pervenire ad un
sistema delle tutele «duttile»: «in definitiva, l’evoluzione del
diritto amministrativo, già nel sistema normativo anteriore al
codice del processo amministrativo, si è orientata in senso opposto
alla praticabilità di una soluzione rigidamente processuale che
imponga la proposizione del ricorso di annullamento quale condizione
per accedere alla tutela risarcitoria anche quando la sentenza
costituiva non sia, o non sia più, necessaria ed utile per
soddisfare l’interesse sostanziale al bene della vita».
Ecco
allora la soluzione codicistica, che ha ridefinito il rapporto tra
domanda di annullamento e domanda risarcitoria, spostandolo dal
«terreno processuale a quello sostanziale». «La mancata promozione
della domanda impugnatoria non pone un problema di ammissibilità
dell’actio damni ma è idonea a incidere sulla fondatezza
della domanda risarcitoria».
La disciplina del c.p.a. (art. 30)
ammette l’azione di condanna risarcitoria, distinta ed autonoma
dall’azione di annullamento (art. 29), esercitabile in un termine
diverso e più lungo, attraverso però un temperamento processuale
delle tutele: l’actio damni esercitata autonomamente, senza
il previo esercizio dell’azione di annullamento, deve però essere
valutata e decisa dal giudice (3° comma) avuto riguardo al
comportamento complessivo delle parti. Va comunque escluso il
risarcimento dei danni «che si sarebbero potuti evitare usando
l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli
strumenti di tutela previsti».
In tal modo - spiega l’A.P. -
piuttosto che porre l’accento sulla ingiustizia del danno, viene in
considerazione il principio di causalità. Se l’omesso esercizio
dell’azione di annullamento ha inciso sulla esistenza del danno
(rapporto di causalità) la illegittimità provvedimentale non può
essere apprezzata in sè ai fini dell’imputazione del danno.
Si
realizza, così, il necessario temperamento all’autonomia processuale
delle tutele, cogliendo una dipendenza sostanziale, come fatto da
apprezzare in concreto, tra rimedio impugnatorio e azione
risarcitoria.
Il tema viene sviluppato ed approfondito dall’A.P.
attraverso il riferimento agli istituti civilistici contenuti negli
artt. 1218, 1223 e 1227 del c.c.. alla luce delle clausole generali
di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e,
soprattutto, in funzione del principio di solidarietà sociale
sancito dall’art. 2 Cost.. Viene in particolar modo rivisitato
dall’A.P «il principio dell’inesigibilità ex bona fide» delle
condotte processuali, e cioè l’affermazione che non rientrerebbe fra
i doveri del danneggiato quello di agire giudizialmente contro il
debitore per ridurre un danno che potrebbe essere evitato attraverso
lo spontaneo adempimento.
In tal senso assume particolare
rilievo il riferimento dell’A.P. alla più moderna concezione
dell’abuso del diritto, applicabile anche in chiave processuale, ed
all’elaborazione della figura dell’abuso del processo, la cui più
larga accezione può ricomprendere la scelta di strategie difensive
incompatibili con i principi di correttezza, buona fede e
solidarietà.
Nel divieto di abuso del processo vengono quindi
fatte rientrare le scelte processuali di tipo omissivo, tali da
costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o
della mitigazione del danno.
Applicando siffatti principi, l’A.P.
dà ragione della razionalità della soluzione codicistica nel senso
che, pur rimanendo nella potestà del ricorrente la facoltà di non
esercitare l’azione caducatoria nel processo, la mancata
impugnazione del provvedimento amministrativo può essere ritenuta
dal Giudice un comportamento contrario a buona fede, e comunque
concorrente o determinante alla insorgenza del danno.
Si tratterà
allora di indagare se una tempestiva reazione avrebbe evitato o
mitigato il danno.
Nella sua funzione esemplificativa e/o
applicativa l’A.P. fa espresso riferimento alla fattispecie in cui
possa essere riconosciuta come «opzione discrezionale ragionevole e
non sindacabile» la decisione del ricorrente di non utilizzare lo
strumento impugnatorio. Si tratta di tutte quelle evenienze
ostative, che, in termini fattuali e pragmatici, impediscono al
ricorrente di difendere il bene della vita attraverso l’azione
caducatoria: un provvedimento amministrativo immediatamente eseguito
con effetti irreversibili, un diniego o una autorizzazione a terzi,
che hanno una efficacia limitata o che esauriscono i loro effetti
nell’arco temporale di una giornata, un atto o un comportamento
omissivo che pur avendo effetti ultronei hanno comunque inciso in
maniera esaustiva sulla situazione giuridica dell’interessato.
Si
tratta di un allargamento delle opzioni di tutela rispetto a quanto
già espressamente previsto dal Codice (art. 34) con riferimento
all’ipotesi della tempestiva impugnazione del provvedimento. Anche
in questo caso possono verificarsi nel corso del giudizio situazioni
fattuali ostative al soddisfacimento della posizione azionata
attraverso la domanda di annullamento. La norma del c.p.a. prevede
che il ricorrente possa quindi accertare la illegittimità dell’atto
solo ai fini risarcitori.
L’articolato ragionamento e le
conclusioni cui perviene l’A.P. sulla vexata quaestio della
pregiudiziale amministrativa, sia come prospettazione ricognitiva,
ma soprattutto come esplicazione della portata e dei limiti della
disciplina codicistica, non possono che trovare piena
condivisione.
In ripetuti contributi («Pregiudiziale
amministrativa: La recta ratio e la misura che la definisce», in
Giustzia-amministrativa.it, Dicembre 2009; «Giustizia
amministrativa sotto tutela: dalla polifonia dei toni allo scontro
tra giurisdizioni», in Giustamm.it, maggio 2009) chi scrive ebbe
ad invocare un intervento chiarificatore nel redigendo (all’epoca)
Codice per «ripristinare i confini» ed evitare quel fenomeno della
«ribellione» degli istituti giuridici al ruolo loro assegnato dai
giuristi.
2. La riaffermata centralità dell’azione
impugnatoria
La soluzione seguita – è mia convinzione – fa
salva la centralità dell’azione impugnatoria e della tutela
caducatoria nell’ambito della giurisdizione amministrativa, cui la
legge conferisce il potere di derivazione costituzionale (art. 113)
di «annullare gli atti della pubblica amministrazione».
L’annullamento dell’atto illegittimo è un principio costituzionale,
laddove il risarcimento del danno è solo un «effetto, eventuale,
demandato alla legge ordinaria» (De Nictolis).
La primazia
dell’azione di annullamento nel sistema di giustizia amministrativa
è efficacemente scolpita dall’A.P. nell’affermazione che il ricorso
per annullamento «è il mezzo di cui l’ordinamento giuridico
processuale dota i soggetti lesi da un provvedimento illegittimo
proprio per evitare che quest’ultimo produca conseguenze dannose. Ne
deriva che l’utilizzo del rimedio appropriato, coniato dal
legislatore proprio al fine di raggiungere gli obiettivi della
tutela specifica delle posizioni incise e della prevenzione del
danno possibile, costituisce, in linea di principio, condotta
esigibile alla luce del dovere sociale di solidale cooperazione di
cui alla norma civilistica in esame».
D’altro canto in una
lettura sistematica del c.p.a. sovviene l’espressa affermazione
sancita nel secondo comma dell’art. 34, secondo cui il g.a. non può
conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe
dovuto impugnare con l’azione di annullamento.
Rispetto alla
prevalenza dell’azione di annullamento, l’autonomia della domanda
risarcitoria sancita dall’art. 30, comma terzo, si atteggia come un
rimedio derogatorio, e, sostanzialmente residuale. Nella medesima
direzione, cioè in termini squisitamente pragmatici e non certo
potestativi, si colloca la previsione (art. 34, 3° comma) del
potere-dovere attribuito al giudice, nel corso del giudizio, di
limitarsi ad accertare l’illegittimità dell’atto, senza una inutile
pronuncia demolitoria, se sussiste l’interesse del ricorrente ai
fini risarcitori.
Se un rilievo può essere rivolto alla pur
condivisibile decisione dell’A.P. è quello di aver svolto l’intero
ragionamento esplicativo della necessaria subordinazione dell’azione
risarcitoria rispetto all’azione di annullamento, utilizzando
esclusivamente istituti di stampo privatistico, attraverso il
riferimento al rapporto creditore-debitore ed ai principi di
correttezza, buona fede e solidarietà. Un approccio al tema che ha
consentito una chiave di lettura della decisione dell’A.P. come di
una consapevole opera di «civilizzazione» dell’interesse
legittimo.
Orbene, è indubitabile che, a seguito della
riconsiderazione dell’interesse legittimo come situazione giuridica
sostanziale, si è pervenuti ad una ridefinizione dell’oggetto del
processo amministrativo in funzione della piena ed effettiva tutela
dell’interesse del ricorrente anche attraverso una pluralità dei
rimedi ammissibili.
E, tuttavia, non va ignorato che l’interesse
legittimo è un istituto che accomuna la tutela dell’interesse
pubblico e di quello privato, che l’esercizio di alcune facoltà
insite nella situazione giuridica che si qualifica come interesse
legittimo sono dal legislatore sottoposte al preventivo scrutinio
dei pubblici poteri, e che la ragion d’essere di un giudice
amministrativo «diverso» dal g.o., con una sua specificità risiede
nell’attribuzione al g.a. del sindacato sul corretto esercizio della
funzione pubblica. Tale sindacato si realizza, principaliter,
con l’intervento caducatorio, quindi, con l’esplicazione di quella
funzione conformativa rispetto al futuro esercizio dell’azione della
p.a., che serve a realizzare la giustizia
nell’amministrazione.
3. La specificità della
giurisdizione amministrativa
Il principio dispositivo che
regge il processo amministrativo e la soddisfazione dell’interesse
individuale non può in nessun caso fare velo sulla tipicità di un
«giudice del pubblico potere», cioè di un giudice della ponderazione
degli interessi individuali e collettivi, dei conflitti delle nuove
autonomie, di un «giudice naturale dell’interesse pubblico
nell’economia».
In funzione di questo ruolo e di questi compiti,
nella sua relazione inaugurale il Presidente de Lise, nel
rivendicare l’importanza della giurisdizione amministrativa, ha
affermato che «con le sue pronunce, ma anche con i modi e i tempi
del suo processo, il giudice amministrativo può apportare un
contributo di semplificazione; può favorire l’attuazione e
l’accelerazione dei cambiamenti; può costituire, considerata la
ricaduta sociale ed economica delle sue decisioni, un fattore di
sviluppo e di competitività, di crescita e di modernizzazione del
Paese».
«Ma il giudice amministrativo – ha sottolineato de Lise –
non è solo il giudice dell’economia … E’ il giudice delle regole
generali e quello dei nuovi diritti del cittadino nei confronti dei
poteri pubblici. Non verifica solo la legittimità dei rapporti tra
amministrazione e cittadino ma interviene anche in quelli tra le
amministrazioni, assumendo, come canone di composizione dei
conflitti, non solo il rispetto della legalità ma anche la reciproca
e leale collaborazione alla quale devono conformare la loro attività
gli enti chiamati alla tutela dell’interesse pubblico, a qualsiasi
livello esso si esegua».
Con questa prospettiva l’art. 103 Cost.
considera il giudice amministrativo come l’organo che ha
istituzionalmente giurisdizione «per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi».
Con questa
sottolineatura, e con il recupero della «specificità» della
giurisdizione amministrativa e della salvaguardia del ruolo del g.a.
può ritenersi positivamente perseguito dal legislatore
quell’auspicato superamento «regolato» (Garofoli) della disputa
sulla pregiudiziale amministrativa, che ha registrato una non
proficua contrapposizione tra le giurisdizioni.
In un quadro più
complessivo, che tiene conto anche della rilevanza pubblicistica
della giurisdizione amministrativa, e nella logica dei rapporti tra
azione di annullamento e domanda risarcitoria ben si inserisce la
previsione di un termine decadenziale (abbreviato) di 120 giorni per
azionare la pretesa risarcitoria. E questo non solo per garantire la
irrinunciabile stabilità dell’azione amministrativa e della
legittimità del provvedimento amministrativo, ma altresì per una sua
intrinseca coerenza con il sistema complessivo della giustizia
amministrativa. Con il superamento infatti della prescrizione
ordinaria, il termine decadenziale – per essere legittimato – andava
in qualche modo rapportato ai termini previsti per l’azione di
annullamento (principio di non contraddizione, secondo
Maruotti).
Il termine di 120 giorni coincide con quello più lungo
del ricorso straordinario al Capo dello Stato e poco importa nella
logica di sistema che siffatto rimedio, che ha ormai definitivamente
acquisito una dignità giurisdizionale, non sia esperibile per tutte
le materie e settori della giustizia amministrativa.
4.
L’importanza della elaborazione
giurisprudenziale
Naturalmente non possono essere sottaciuti
gli aspetti problematici di una soluzione la cui dichiarata finalità
è stata quella di «suggellare – afferma l’A.P. - un punto di
equilibrio capace di superare i contrasti ermeneutici – tra le due
giurisdizioni e, in parte, anche in seno ad ognuna di esse».
Afferma l’A.P., riecheggiando una argomentazione emersa in
occasione di un Convegno svoltosi a Lecce nel 2007, che il danno che
legittima l’azione risarcitoria in mancanza di un’azione
impugnatoria, non è cagionato dal provvedimento in sé stesso, «ma da
un fatto, ossia da un comportamento, in seno al quale rilevano anche
le condotte precedenti e successive all’atto».
Nello stesso
ordine di idee si è sostenuto che con l’azione risarcitoria il
privato persegue «l’interesse succedaneo di natura compensativa»,
che il legislatore gli attribuisce, rispetto al quale la conoscenza
dell’atto illegittimo si inserisce in una sequenza più complessa
(Varrone).
Ora, ancorchè si voglia prescindere dalla
identificazione del fatto illecito con l’atto, espressione
dell’esercizio del potere e regolatore degli interessi (per il
giudice penale l’illegittimità dell’atto è elemento costitutivo
della fattispecie di reato), rimane priva di risposta una domanda:
qual è il destino di quell’atto, che ha concorso in qualche maniera
a definire il fatto illecito attraverso l’accertamento della sua
illegittimità? La questione non si pone nella ipotesi in cui il
provvedimento abbia esaurito i suoi effetti, sicchè non sussiste
alcun interesse alla sua rimozione: residua un semplice fatto
storico e/o documentale di un comportamento contra ius.
La
questione rimane aperta invece per gli atti e provvedimenti
regolatori di una molteplicità di interessi, che, per accadimento
anche non dipendente dalla volontà di un destinatario, non sono
stati incisi da una domanda caducatoria, e continuano
(potenzialmente) a dispiegare i loro effetti nel mondo giuridico
come «provvedimenti atomisticamente intesi». Acclarata la
illegittimità di detti atti rimane ferma la loro esecutività con
effetti su altre situazioni soggettive e l’unica prospettiva è
l’improbabile esercizio dell’autotutela da parte della
p.a..
Sotto altro profilo occorrerà verificare alla luce
dell’esperienza concreta, e, naturalmente, attraverso l’elaborazione
giurisprudenziale, la tenuta della formula «volutamente ambigua» del
3° comma dell’art. 30 circa l’esclusione del risarcimento dei danni
che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, «anche
attraverso il ricorso agli strumenti di tutela previsti». Formula
che ha subito varie rimodulazioni, a far tempo dalla proposta della
Commissione codice per finire al testo approvato in via definitiva
dal Governo, passando attraverso la proposta contenuta nel parere
della Commissione Giustizia. «Appare evidente – si legge nel
commentario al codice a cura di Caringella-Protto – come sul punto
il legislatore non sia riuscito ad esprimere un orientamento chiaro
ed univoco, preferendo ricorrere a formule ambigue che lasciano
all’interprete la soluzione del problema».
La posizione dell’A.P.
sul punto è netta: «la scelta di non avvalersi delle forme di tutela
specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle
misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe
plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o
in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione,
che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il
risarcimento del danno evitabile».
In pratica l’omessa tempestiva
azione di annullamento esclude un danno risarcibile.
E, tuttavia,
sembra residuare un margine di apprezzamento del Giudice circa
l’influenza causale dell’omesso esercizio dell’azione demolitoria
sulla produzione della situazione dannosa lamentata. Ciò perché la
stessa A.P. fa riferimento ad un giudizio di probabilità circa
l’incidenza del comportamento omissivo sul danno che si sarebbe
potuto evitare «in tutto o in parte».
L’aspetto più significativo
della decisione dell’A.P. va però ricercato nell’affermazione che la
mancata proposizione del ricorso per l’annullamento deve essere
apprezzata dal g.a. nel quadro di una valutazione più ampia «del
comportamento complessivo della parte in seno al quale detta
omissione processuale si colloca».
Con questa affermazione e con
la successiva precisazione, l’A.P. prende posizione nel dibattito
sviluppatosi in relazione all’ampiezza dell’onere previsto dalla
formula escludente il risarcimento del danno.
Ciò anche in
relazione alla espressione letterale della formula dopo le modifiche
che hanno comportato la sostituzione del termine «può escludere»
“con «esclude» e dall’eliminazione del riferimento all’invito
all’autotutela ai fini dell’assolvimento dell’onere di diligenza del
danneggiato.
«Andrà allora ponderata la concorrente rilevanza
eziologica spiegata dal mancato utilizzo di rimedi e condotte» anche
al di là del ricorso impugnatorio finalizzato all’annullamento del
provvedimento amministrativo: «come l’attivazione del rimedio dei
ricorsi amministrativi e la proposizione di tempestive istanze volte
a sollecitare la rimozione o la modificazione in autotutela del
provvedimento illegittimo, in una agli ulteriori comportamenti
diligenti idonei ad incidere in senso favorevole sul rapporto
amministrativo oggetto del provvedimento illegittimo». Viene fatto
espresso riferimento all’art. 243 bis del Codice dei contratti
pubblici.
Ed a tal proposito rimane il rammarico della mancata
estensione – propugnata da chi scrive – dell’istituto del preavviso
di ricorso al processo amministrativo in generale.
La conclusione
è quindi che rimangono ben ristretti gli spazi nei quali il titolare
di una situazione di interesse legittimo possa rivendicare un
risarcimento danni avendo omesso di attivare nei termini e nei modi
plurimi che l’ordinamento gli concede tutte quelle azioni (tipiche)
ed iniziative (atipiche) per far caducare la fonte della sua
situazione dannosa: il provvedimento amministrativo
illegittimo.
Ed è per questo che un commentatore della disciplina
codicistica ha finito per concludere che «al ricorrente converrà
quasi sempre impugnare il provvedimento lesivo anche quando intende
poi indirizzare la sua azione verso la tutela risarcitoria, ma ciò
non significa introdurre una sorta di “pregiudiziale mascherata”, ma
vuol dire evitare, come avviene nell’ordinamento comunitario, che
l’azione risarcitoria autonoma possa essere utilizzata per
mascherare una ormai tardiva azione di annullamento»
(Chieppa).
Una precisazione dell’A.P. riguarda il sistema
probatorio per verificare il leale comportamento del soggetto
richiedente il risarcimento danni. A questo punto ritorna in
evidenza la peculiarità del processo amministrativo, a differenza di
quello civile, imperniato sul metodo acquisitivo che permea
l’operatività del principio dispositivo (art. 63, secondo comma). La
qual cosa sta a significare che il giudice amministrativo potrà
effettuare la valutazione imposta dall’art. 30, terzo comma, del
c.p.a senza necessità di domanda e/o eccezioni di parte, ma
acquisendo anche d’ufficio elementi di prova. Tutto ciò per formarsi
il convincimento «se il presumibile esito del ricorso di
annullamento e degli altri strumenti di tutela avrebbe, secondo un
giudizio di causalità ipotetica basato su una logica probabilistica
che apprezzi il comportamento globale del ricorrente, evitato in
tutto o in parte il danno».
Una potestà non di poco conto
riconosciuta al g.a. che diventa arbitro, in virtù del principio
della «causalità ipotetica», della «pregiudiziale amministrativa. Ed
infatti, utilizzando come mezzo di prova anche le presunzioni ex
art. 2727 e segg. c.c., il g.a. dovrà valutare altresì se la
illegittimità dell’atto, accertata in sede risarcitoria, «avrebbe
portato all’annullamento dello stesso» ed in ogni caso se le «misure
provvisorie adottabili in corso di giudizio o ante causam»
avrebbero mitigato o ridotto il danno.
Una siffatta verifica
risulterà invece estremamente semplificata nella ipotesi in cui la
decisione della parte di non utilizzare il rimedio impugnatorio «sia
frutto di un’opzione discrezionale ragionevole e non sindacabile in
quanto l’interesse all’annullamento oggettivamente non esista, sia
venuto meno e, in generale, non sia adeguatamente suscettibile di
soddisfazione».
Si tratta di tutte quelle fattispecie in cui
pragmaticamente e fenomenicamente l’avvenuta esecuzione dell’atto
amministrativo abbia esaurito i suoi effetti, consumato il potere
impugnatorio in tutte le sue opzioni o il tempo del processo abbia
reso impossibile, in termini reali, una tutela
ripristinatoria.
Anche per queste evenienze, e pur essendo
riconosciuta «un’opzione discrezionale ragionevole e non
sindacabile», spetterà al g.a. effettuare quella valutazione di
oggettività per ritenere del tutto superfluo o superato l’effetto
demolitorio del provvedimento e la legittimità della domanda
surrogatoria di risarcimento danni.
5. Coordinamento di
tutele più che coordinamento delle azioni: una ipotesi di
«convergenza parallele»
La conclusione di una siffatta
impostazione è stata riassunta dall’A.P. nell’affermazione che, con
la formula positivizzata nell’art. 30, terzo comma, si è realizzato
un «cooordinamento non processuale ma sostanziale, tra il rimedio
caducatorio e quello risarcitorio».
«In questi termini – rileva
l’A.P., richiamando una espressione dottrinaria – si può parlare di
un coordinamento delle tutele più che di un coordinamento
delle azioni».
Ma proprio questa specificazione, che
denota il non facile sforzo di finalizzare la coesistenza di plurime
e distinte tutele nella unitarietà del sistema della giustizia
amministrativa, ha richiamato alla memoria la formula delle
«convergenze parallele».
Uno statista, che univa ad una grande
cultura giuridica un acume politico non comune, Aldo Moro coniò
negli anni ’60 una formula politica che destò meraviglia ed un
acceso dibattito: « il governo delle convergenze parallele»:
un rompicapo dal punto di vista lessicale (Pallotta), che aveva lo
scopo di assecondare una evoluzione politica in fieri promuovendo la promozione di un governo «impossibile». Occorreva
riuscire a far convergere nell’appoggio al Governo, per superare una
grave situazione di stallo del Paese, culture politiche diverse e
sino ad allora contrapposte, garantendo, al contempo, la distinzione
e la rivendicata diversità delle rappresentazioni politiche.
Mi
sembra che un analogo sforzo sia stato realizzato nello specifico,
con una pragmatica ma articolata convergenza di esigenze di tutela,
salvaguardando al contempo la essenzialità del rimedio impugnatorio,
quale strumento fondamentale per salvaguardare l’azione di
annullamento dell’atto amministrativo illegittimo, identificativa
della peculiarità della giurisdizione amministrativa.
L’auspicio
è che la convergenza parallela di più tutele in funzione della
unicità sostanziale dell’azione impugnatoria nel processo
amministrativo possa funzionare come quel governo delle «convergenze
parallele», e che si riveli – come riconosciuto a posteriori –
l’uovo di Colombo per prospettive nuove e di ampio respiro al
servizio del Paese.
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(pubblicato il
13.4.2011)
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