Giustizia Amministrativa - on line
 
Articoli e Note
n. 3-2011 - © copyright

 

ALESSANDRO DI MARIO

Perplessità sulla pronuncia della CEDU relativa al crocifisso nelle aule scolastiche italiane

 

 


 

 

1. La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’affermare che lo Stato italiano non viola la Convenzione con l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, suscita delle perplessità già ad una prima lettura (rinviando ad un’analisi più approfondita la disamina delle complesse questioni coinvolte).
Innanzitutto perchè essa applica in maniera molto ampia il principio per cui gli Stati parte godono di un certo margine di discrezionalità nel bilanciare la difesa delle loro tradizioni, da una parte, e il diritto dei cittadini a veder rispettato il proprio diritto alla libertà religiosa (propria e nell’educazione dei propri figli), dall’altra. Tale principio, infatti, – come illustrato dalla giurisprudenza della Corte stessa – deve essere utilizzato con molta cautela e deve essere necessariamente modulato alla luce di una serie di fattori e di criteri (quali il tipo di diritto in questione, la gravità della violazione, oltre ovviamente all’esistenza di un consenso a livello europeo in merito a quel diritto), nonché del contesto in cui si colloca. Inoltre, tale margine si riduce nelle ipotesi in cui si discuta, come nel caso di specie, di una obbligazione positiva esistente in capo agli Stati parte.
Tale discrezionalità, inoltre, deve essere comunque esercitata sotto la supervisione europea – compito svolto appunto dalla Corte EDU – senza della quale la ragione stessa dell’esistenza della Convezione perderebbe di significato.
A ben vedere, l’iter motivazionale della Corte presenta alcuni passaggi certamente piuttosto confusi, se non addirittura contraddittori (forse proprio in ragione della complessità dei temi trattati). Ad esempio, la Corte ritiene che l’art. 2 del Protocollo n. 1 non impedisca che lo Stato trasmetta una certa visione filosofica o religiosa attraverso la scuola, ma al tempo stesso ritiene che gli Stati siano tenuti al rispetto del principio di neutralità religiosa. Inoltre, nella decisione, al crocifisso viene certamente attribuito un significato soprattutto religioso, ma al tempo stesso non si ritiene che tale significato sia in grado di esercitare alcuna influenza di tipo religioso sugli studenti. Così, viene chiarito che gli Stati parte non possono utilizzare la propria decisione di mantenere una data tradizione come giustificazione per la violazione di un principio della CEDU; eppure, la Corte, dinanzi al contrasto giurisprudenziale esistente tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato in merito al significato e alla natura del crocifisso all’interno di tale tradizione, ritiene più opportuno evitare di pronunciarsi. Infine, pur riconoscendo la necessità che il margine discrezionale sia esercitato sotto la supervisione europea, la Corte esclude che vi sia alcun effetto di “indottrinamento” connesso al crocifisso, che viene declassato a simbolo “passivo”.

2. In verità, benché la decisione della Corte sia criticabile sotto i profili sopra evidenziati, essa sembra esser stata condotta ad una certa visione del contesto italiano, soprattutto per effetto delle argomentazioni proposte da parte del Governo nelle sue difese, che ritraggono un Paese compiutamente democratico e pluralista.
Eppure alcuni elementi in senso contrario emergono con molta chiarezza dagli stessi fatti e dalle stesse argomentazioni riportati nella sentenza. In Italia, manca una disposizione legislativa che ponga norme chiare sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Ciò avviene anche in altri paesi, per le ragioni più varie. In Italia, ciò avviene probabilmente perché nessuna maggioranza è mai stata in grado di affrontare in sede parlamentare il tema in maniera decisa – in un senso o in un altro – e si è preferito tradizionalmente lasciare che la questione fosse disciplinata da regolamenti di epoca fascista, privi di alcuna legittimazione popolare e dalla dubbia legittimità costituzionale. Tale circostanza, come molte altre nel nostro Paese, ha sostanzialmente fatto sì che venisse rafforzata la “rendita di posizione” di una religione maggioritaria, a scapito evidentemente delle minoranze religiose, degli agnostici e degli atei.
Le stesse decisioni pronunciate dal Giudice Amministrativo, proprio nella medesima vicenda giudiziaria, denotano anch’esse una ricostruzione molto chiara della questione della libertà religiosa nel nostro paese. A causa proprio della mancanza di una presa di posizione del legislatore sul tema, TAR e Consiglio di Stato sono arrivati a ritenere che il crocifisso – un simbolo religioso – sia esso stesso simbolo di laicità e tolleranza religiosa, considerandolo anzi strettamente connesso ai valori della Rivoluzione Francese e dell’Illuminismo, nonché ovviamente al principio solidaristico della Costituzione Repubblicana. Così, per il Giudice Amministrativo, il mantenimento del crocifisso nelle aule svolge la funzione di chiarire – agli occhi degli studenti con un altro credo o con nessun credo – quali sono i valori che appartengono alla nostra tradizione, al fine dichiarato di difendere tale tradizione.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione, nel 2006, ha emanato un regolamento con cui si ordinava di esporre i crocifissi nelle aule scolastiche, poiché esso non offendeva la sensibilità religiosa di nessuno.
Il Governo, poi, nelle proprie difese depositate nell’ambito del processo, ha evidenziato come esso non ritenga che – per effetto della CEDU – sia impedito ad uno Stato parte, qualora lo volesse, di dimostrare preferenza per una data religione o addirittura di eleggerne una a religione di Stato. Così, per la parte resistente, il crocifisso svolge la funzione di illustrare agli scolari la comunità nazionale in cui ci si aspetta che si integrino. D’altro canto, però, lo stesso crocifisso non è per il Governo in grado di esercitare alcuna influenza sull’orientamento religioso degli alunni, poiché il sistema educativo italiano è – nella ricostruzione fornita dal Governo italiano – improntato ad un approccio critico alla questione religiosa, in un’atmosfera priva di proselitismo, con un approccio “benevolente” nei confronti delle altre religioni e delle altre convinzioni.

3. Ora si può discutere a lungo circa l’effettivo fondamento delle argomentazioni governative, come della decisione della Corte che sembra essersi in parte basata proprio su tali considerazioni. Si dovrebbe cioè esaminare attentamente la veridicità di una ricostruzione così ottimista del contesto educativo italiano, che appare in realtà ancora intimamente connesso ad un rapporto molto peculiare tra lo Stato e la Chiesa cattolica, che vede nella presenza del crocifisso solo la “punta di un iceberg”. Si potrebbe discutere a lungo anche circa le affermazioni contenute nelle decisioni dei tribunali amministrativi italiani, sulla opportunità di porre un simbolo di una religione in evidenza nelle aule scolastiche, implicitamente anteponendo la religione che esso rappresenta ad un serie di altri valori cui la nostra tradizione si ricollega (così inevitabilmente sottovalutando gli apporti, ad esempio, della filosofia greca o della cultura romana).
Ciò che tuttavia è evidente è che queste non sono considerazioni che possono essere decise nei tribunali. Non dovrebbero, almeno teoricamente, neanche essere discusse dai giuristi, poiché non coinvolgono conoscenze e competenze giuridiche ma piuttosto richiedono la conoscenza profonda dei processi storici e dell’evoluzione dei pensieri filosofici e religiosi. Non è un caso, in effetti, che il giudice amministrativo italiano, nel riferirsi al trattamento riservato alle confessioni religiose diverse dal cristianesimo, utilizzi il concetto della carità, in qualche modo rappresentato dal crocifisso stesso. Non si capisce, infatti, che significato giuridico occorra attribuire a tale concezione, soprattutto se si considera che, ai sensi dell’art. 3 Cost., il principio che regola il trattamento degli appartenenti a confessioni religiose diverse è quello dell’eguaglianza, dal contenuto decisamente più pregnante e significativo.
Proprio questa sembra, agli occhi di chi scrive, la dimostrazione più evidente della necessità di perseguire, in uno Stato compiutamente democratico e pluralista, la piena realizzazione del principio di laicità. Sono evidenti i rischi sottesi alla richiesta, rivolta ad un giudice, specialmente in un sistema di civil law come il nostro, di decidere quali siano i fondamenti culturali di un dato popolo, consentendogli di operare una selezione di un sistema di valori, privilegiandone alcuni e sacrificandone altri.
Allo stesso modo, non si vede perché il Ministero dell’Istruzione debba positivamente e volutamente ripristinare una usanza (quella dell’affissione dei crocifissi nelle scuole), sulla base dell’idea, del tutto indimostrata e indimostrabile, che tale usanza non sia idonea a ledere i diritti di nessuno.

4. Alla luce di quanto detto, sembra quindi possibile ritenere che lo Stato italiano abbia violato e violi – con l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche – gli articoli 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione, nonché lo stesso principio di neutralità e quello pluralistico. Il crocifisso, infatti, è innanzitutto un simbolo religioso e la sua presenza all’interno delle aule scolastiche denota chiaramente la preferenza dello Stato per una confessione religiosa, condizionando l’insegnamento degli studenti.
La Corte ha, nella sentenza in commento, preferito estendere il margine di discrezionalità degli Stati parte fino a ricomprendervi la decisione di far combaciare la propria tradizione con il simbolo di una specifica confessione religiosa (partendo dal presupposto che non esista, a livello europeo, una posizione chiara sul tema). Ha ritenuto poi di poggiare quasi interamente sulle argomentazioni presentate dal Governo italiano per ritenere che la difesa di questa tradizione non rappresenti in alcun modo uno strumento per giustificare una violazione della Convenzione. In altri termini, la Corte ha in qualche modo avallato la decisione dello Stato italiano, riducendo così sensibilmente il proprio ruolo nell’ambito di quell’opera di “supervisione” del rispetto dei valori contenuti nella CEDU stessa.
Ciò che sembra possibile auspicare, benché si nutrano ben poche speranze in proposito, è che il legislatore italiano decida di farsi carico di una decisione così delicata adottando una disposizione legislativa, soggetta in quanto tale al sindacato della Corte costituzionale.

 

(pubblicato il 28.3.2011)

 

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento