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| n. 3-2011 - © copyright |
ALESSANDRO DI MARIO
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| Perplessità sulla pronuncia della
CEDU relativa al crocifisso nelle aule scolastiche italiane
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1. La decisione della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, nell’affermare che lo Stato italiano non viola la
Convenzione con l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche,
suscita delle perplessità già ad una prima lettura (rinviando ad
un’analisi più approfondita la disamina delle complesse questioni
coinvolte).
Innanzitutto perchè essa applica in maniera molto
ampia il principio per cui gli Stati parte godono di un certo
margine di discrezionalità nel bilanciare la difesa delle loro
tradizioni, da una parte, e il diritto dei cittadini a veder
rispettato il proprio diritto alla libertà religiosa (propria e
nell’educazione dei propri figli), dall’altra. Tale principio,
infatti, – come illustrato dalla giurisprudenza della Corte stessa –
deve essere utilizzato con molta cautela e deve essere
necessariamente modulato alla luce di una serie di fattori e di
criteri (quali il tipo di diritto in questione, la gravità della
violazione, oltre ovviamente all’esistenza di un consenso a livello
europeo in merito a quel diritto), nonché del contesto in cui si
colloca. Inoltre, tale margine si riduce nelle ipotesi in cui si
discuta, come nel caso di specie, di una obbligazione positiva
esistente in capo agli Stati parte.
Tale discrezionalità,
inoltre, deve essere comunque esercitata sotto la supervisione
europea – compito svolto appunto dalla Corte EDU – senza della quale
la ragione stessa dell’esistenza della Convezione perderebbe di
significato.
A ben vedere, l’iter motivazionale della Corte
presenta alcuni passaggi certamente piuttosto confusi, se non
addirittura contraddittori (forse proprio in ragione della
complessità dei temi trattati). Ad esempio, la Corte ritiene che
l’art. 2 del Protocollo n. 1 non impedisca che lo Stato trasmetta
una certa visione filosofica o religiosa attraverso la scuola, ma al
tempo stesso ritiene che gli Stati siano tenuti al rispetto del
principio di neutralità religiosa. Inoltre, nella decisione, al
crocifisso viene certamente attribuito un significato soprattutto
religioso, ma al tempo stesso non si ritiene che tale significato
sia in grado di esercitare alcuna influenza di tipo religioso sugli
studenti. Così, viene chiarito che gli Stati parte non possono
utilizzare la propria decisione di mantenere una data tradizione
come giustificazione per la violazione di un principio della CEDU;
eppure, la Corte, dinanzi al contrasto giurisprudenziale esistente
tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato in merito al
significato e alla natura del crocifisso all’interno di tale
tradizione, ritiene più opportuno evitare di pronunciarsi. Infine,
pur riconoscendo la necessità che il margine discrezionale sia
esercitato sotto la supervisione europea, la Corte esclude che vi
sia alcun effetto di “indottrinamento” connesso al crocifisso, che
viene declassato a simbolo “passivo”.
2. In verità, benché
la decisione della Corte sia criticabile sotto i profili sopra
evidenziati, essa sembra esser stata condotta ad una certa visione
del contesto italiano, soprattutto per effetto delle argomentazioni
proposte da parte del Governo nelle sue difese, che ritraggono un
Paese compiutamente democratico e pluralista.
Eppure alcuni
elementi in senso contrario emergono con molta chiarezza dagli
stessi fatti e dalle stesse argomentazioni riportati nella sentenza.
In Italia, manca una disposizione legislativa che ponga norme chiare
sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Ciò avviene
anche in altri paesi, per le ragioni più varie. In Italia, ciò
avviene probabilmente perché nessuna maggioranza è mai stata in
grado di affrontare in sede parlamentare il tema in maniera decisa –
in un senso o in un altro – e si è preferito tradizionalmente
lasciare che la questione fosse disciplinata da regolamenti di epoca
fascista, privi di alcuna legittimazione popolare e dalla dubbia
legittimità costituzionale. Tale circostanza, come molte altre nel
nostro Paese, ha sostanzialmente fatto sì che venisse rafforzata la
“rendita di posizione” di una religione maggioritaria, a scapito
evidentemente delle minoranze religiose, degli agnostici e degli
atei.
Le stesse decisioni pronunciate dal Giudice Amministrativo,
proprio nella medesima vicenda giudiziaria, denotano anch’esse una
ricostruzione molto chiara della questione della libertà religiosa
nel nostro paese. A causa proprio della mancanza di una presa di
posizione del legislatore sul tema, TAR e Consiglio di Stato sono
arrivati a ritenere che il crocifisso – un simbolo religioso – sia
esso stesso simbolo di laicità e tolleranza religiosa,
considerandolo anzi strettamente connesso ai valori della
Rivoluzione Francese e dell’Illuminismo, nonché ovviamente al
principio solidaristico della Costituzione Repubblicana. Così, per
il Giudice Amministrativo, il mantenimento del crocifisso nelle aule
svolge la funzione di chiarire – agli occhi degli studenti con un
altro credo o con nessun credo – quali sono i valori che
appartengono alla nostra tradizione, al fine dichiarato di difendere
tale tradizione.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione, nel 2006,
ha emanato un regolamento con cui si ordinava di esporre i
crocifissi nelle aule scolastiche, poiché esso non offendeva la
sensibilità religiosa di nessuno.
Il Governo, poi, nelle proprie
difese depositate nell’ambito del processo, ha evidenziato come esso
non ritenga che – per effetto della CEDU – sia impedito ad uno Stato
parte, qualora lo volesse, di dimostrare preferenza per una data
religione o addirittura di eleggerne una a religione di Stato. Così,
per la parte resistente, il crocifisso svolge la funzione di
illustrare agli scolari la comunità nazionale in cui ci si aspetta
che si integrino. D’altro canto, però, lo stesso crocifisso non è
per il Governo in grado di esercitare alcuna influenza
sull’orientamento religioso degli alunni, poiché il sistema
educativo italiano è – nella ricostruzione fornita dal Governo
italiano – improntato ad un approccio critico alla questione
religiosa, in un’atmosfera priva di proselitismo, con un approccio
“benevolente” nei confronti delle altre religioni e delle altre
convinzioni.
3. Ora si può discutere a lungo circa
l’effettivo fondamento delle argomentazioni governative, come della
decisione della Corte che sembra essersi in parte basata proprio su
tali considerazioni. Si dovrebbe cioè esaminare attentamente la
veridicità di una ricostruzione così ottimista del contesto
educativo italiano, che appare in realtà ancora intimamente connesso
ad un rapporto molto peculiare tra lo Stato e la Chiesa cattolica,
che vede nella presenza del crocifisso solo la “punta di un
iceberg”. Si potrebbe discutere a lungo anche circa le affermazioni
contenute nelle decisioni dei tribunali amministrativi italiani,
sulla opportunità di porre un simbolo di una religione in evidenza
nelle aule scolastiche, implicitamente anteponendo la religione che
esso rappresenta ad un serie di altri valori cui la nostra
tradizione si ricollega (così inevitabilmente sottovalutando gli
apporti, ad esempio, della filosofia greca o della cultura romana).
Ciò che tuttavia è evidente è che queste non sono considerazioni
che possono essere decise nei tribunali. Non dovrebbero, almeno
teoricamente, neanche essere discusse dai giuristi, poiché non
coinvolgono conoscenze e competenze giuridiche ma piuttosto
richiedono la conoscenza profonda dei processi storici e
dell’evoluzione dei pensieri filosofici e religiosi. Non è un caso,
in effetti, che il giudice amministrativo italiano, nel riferirsi al
trattamento riservato alle confessioni religiose diverse dal
cristianesimo, utilizzi il concetto della carità, in qualche modo
rappresentato dal crocifisso stesso. Non si capisce, infatti, che
significato giuridico occorra attribuire a tale concezione,
soprattutto se si considera che, ai sensi dell’art. 3 Cost., il
principio che regola il trattamento degli appartenenti a confessioni
religiose diverse è quello dell’eguaglianza, dal contenuto
decisamente più pregnante e significativo.
Proprio questa sembra,
agli occhi di chi scrive, la dimostrazione più evidente della
necessità di perseguire, in uno Stato compiutamente democratico e
pluralista, la piena realizzazione del principio di laicità. Sono
evidenti i rischi sottesi alla richiesta, rivolta ad un giudice,
specialmente in un sistema di civil law come il nostro, di
decidere quali siano i fondamenti culturali di un dato popolo,
consentendogli di operare una selezione di un sistema di valori,
privilegiandone alcuni e sacrificandone altri.
Allo stesso modo,
non si vede perché il Ministero dell’Istruzione debba positivamente
e volutamente ripristinare una usanza (quella dell’affissione dei
crocifissi nelle scuole), sulla base dell’idea, del tutto
indimostrata e indimostrabile, che tale usanza non sia idonea a
ledere i diritti di nessuno.
4. Alla luce di quanto detto,
sembra quindi possibile ritenere che lo Stato italiano abbia violato
e violi – con l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche –
gli articoli 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione, nonché lo
stesso principio di neutralità e quello pluralistico. Il crocifisso,
infatti, è innanzitutto un simbolo religioso e la sua presenza
all’interno delle aule scolastiche denota chiaramente la preferenza
dello Stato per una confessione religiosa, condizionando
l’insegnamento degli studenti.
La Corte ha, nella sentenza in
commento, preferito estendere il margine di discrezionalità degli
Stati parte fino a ricomprendervi la decisione di far combaciare la
propria tradizione con il simbolo di una specifica confessione
religiosa (partendo dal presupposto che non esista, a livello
europeo, una posizione chiara sul tema). Ha ritenuto poi di poggiare
quasi interamente sulle argomentazioni presentate dal Governo
italiano per ritenere che la difesa di questa tradizione non
rappresenti in alcun modo uno strumento per giustificare una
violazione della Convenzione. In altri termini, la Corte ha in
qualche modo avallato la decisione dello Stato italiano, riducendo
così sensibilmente il proprio ruolo nell’ambito di quell’opera di
“supervisione” del rispetto dei valori contenuti nella CEDU
stessa.
Ciò che sembra possibile auspicare, benché si nutrano ben
poche speranze in proposito, è che il legislatore italiano decida di
farsi carico di una decisione così delicata adottando una
disposizione legislativa, soggetta in quanto tale al sindacato della
Corte costituzionale.
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(pubblicato il
28.3.2011)
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