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n. 3-2011 - © copyright

 

VALENTINA PETRI

La Corte di Strasburgo e il crocifisso a scuola. Principio di laicità o principio di tolleranza?

 

 


 

 

La Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi sulla legittimità di disposizioni nazionali che impongono l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche. Contrariamente alle aspettative di molti, però, con la decisione definitiva la Corte smentisce se stessa e dichiara l’assenza di violazione della Carta e dell’art. 2 del primo protocollo per affermare sostanzialmente che la presenza del crocefisso non viola il principio di laicità. Il diritto all’educazione secondo le convinzioni filosofiche e religiose dei genitori non è messo in discussione dalla presenza del crocefisso nell’aula scolastica, per cui non si può impedire allo Stato di appenderlo.
Secondo la Corte, la scelta operata dallo Stato italiano, in forza – ricordiamolo – di disposizioni regolamentari di epoca fascista (r.d. 965/1924 e r.d. 1297/1928), è legittima in quanto non impone un indirizzo religioso, non comporta indottrinamento dell’alunno, non impedisce l’esercizio di altre differenti religioni, tutte tollerate, e rientra nella discrezionalità che gli stati firmatari della Convenzione continuano ad avere nel conciliare l’esercizio delle loro funzioni in materia di educazione ed insegnamento con il rispetto del diritto dei singoli di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche, morali e religiose.
La motivazione della sentenza s’incentra in particolar modo su due punti fondamentali: a) l’attribuzione di una “visibilità” preponderante ad una religione, magari maggioritaria nello Stato considerato, non integra di per sé una violazione della Carta, ma rientra nel c.d. margine di discrezionalità degli Stati; b) l’esibizione “passiva” di una preferenza statale, non discrimina e non ingerisce nella vita personale del singolo, non indottrina. E solo l’indottrinamento, invece, potrebbe comportare – almeno ci sembra ad una prima lettura – l’effettiva violazione del principio di laicità.
In altre parole, l’esibizione di un simbolo, se non seguita anche da un’attività effettivamente volta al proselitismo o alla limitazione delle scelte del genitore o dell’alunno circa le proprie convinzioni religiose, non produce risultati tali da determinare una violazione del principio di laicità, in un’ottica nella quale, però, quella che si chiama laicità sembra tradursi invero in tolleranza.
La Corte afferma, infatti, che lo Stato possa preferire una religione, se questa abbia un legame storico-culturale con la nazione considerata. Ciò che non può fare – e che alla Corte spetta di controllare e semmai sanzionare – è impedire ai cittadini una scelta differente da quella statale. Ebbene, «non è provato che l’esposizione di un simbolo religioso sul muro della scuola possa influenzare l’alunno e non si può quindi ragionevolmente affermare che ciò produca effetti sulle convinzioni che il ragazzo si sta ancora formando», per cui non sussiste alcuna violazione né del diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie credenze religiose o filosofiche, né di quello dell’alunno di non subire “coercizioni” in tale ambito della propria personalità.
Quel che ad una prima lettura sembra stonare, però, è il collegamento che si opera tra la possibilità di preferenza religiosa, di confessionalità sostanzialmente, lasciata allo Stato attraverso l’affermazione della sua liceità fino a che non influisca sulle convinzioni personali del singolo, limitandole, e l’esclusione che ciò avvenga nel caso dell’esposizione per legge di un simbolo religioso nelle aule scolastiche.
Il ragionamento, ci pare, potrebbe avere una sua coerenza se i soggetti di questi diritti fossero tutti individui, dal che sarebbe doveroso far discendere la libertà di scelta sia dell’uno che dell’altro, nei rispettivi spazi di non invasione dell’altrui sfera di libertà. Ma lo Stato non è individuo, ma potere pubblico.
La Corte pare invero svilire il valore simbolico dell’oggetto, così da potere affermare che la sua esposizione non produce effetti di sorta ed è quindi legittima. Ma lo Stato che decida di identificarsi, seppur in maniera debole, con i simboli di una religione opera una scelta che necessariamente indirizza. Magari senza coercizione, ma comunque dichiara la propria convinzione e determina che implicitamente quella sia indicata come quella normale, comune, dei più; come la scelta non da compiere, ma dalla quale, semmai, discostarsi.
Ci sembra possa essere questo il punto cruciale della sentenza. Noi riteniamo che laicità dovrebbe volere significare imparzialità delle istituzioni pubbliche rispetto alla pluralità di espressioni del fenomeno religioso; che solo i singoli siano liberi di formarsi le proprie convinzioni morali o filosofiche e che allo Stato spetti invece un onere di neutralità nei confronti di qualsiasi convinzione rispettosa dei principi democratici. Il che non significa neppure negare la possibilità di scelta confessionale di uno stato, ma semplicemente affermare che chi non la condivida non debba, suo malgrado, subirla.
Ebbene, l’esposizione di un simbolo – per quanto passivo – nei luoghi dell’istruzione, dichiara in qualche modo che nell’esercizio di tale funzione pubblica lo Stato riconosce un ruolo primario ad una data religione, in un certo modo sposandone i contenuti, seppur solo simbolicamente.
Da ciò deriva dunque che, seppur probabilmente è vero che la presenza del crocifisso nelle aule abbia scarsa influenza pratica nella formazione delle convinzioni religiose e filosofiche degli alunni, le affermazioni della Corte sembrano trasformare il principio di laicità in un principio di tolleranza delle scelte minoritarie.
Trasformazione della cui correttezza ci sembra potersi almeno dubitare.

 

(pubblicato il 28.3.2011)

 

 

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