 |
| |
 |
 |
| n. 3-2011 - © copyright |
VALENTINA PETRI
|
|
| La Corte di Strasburgo e il
crocifisso a scuola. Principio di laicità o principio di
tolleranza?
|
La Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi sulla
legittimità di disposizioni nazionali che impongono l’esposizione
del crocefisso nelle aule scolastiche. Contrariamente alle
aspettative di molti, però, con la decisione definitiva la Corte
smentisce se stessa e dichiara l’assenza di violazione della Carta e
dell’art. 2 del primo protocollo per affermare sostanzialmente che
la presenza del crocefisso non viola il principio di laicità. Il
diritto all’educazione secondo le convinzioni filosofiche e
religiose dei genitori non è messo in discussione dalla presenza del
crocefisso nell’aula scolastica, per cui non si può impedire allo
Stato di appenderlo.
Secondo la Corte, la scelta operata dallo
Stato italiano, in forza – ricordiamolo – di disposizioni
regolamentari di epoca fascista (r.d. 965/1924 e r.d. 1297/1928), è
legittima in quanto non impone un indirizzo religioso, non comporta
indottrinamento dell’alunno, non impedisce l’esercizio di altre
differenti religioni, tutte tollerate, e rientra nella
discrezionalità che gli stati firmatari della Convenzione continuano
ad avere nel conciliare l’esercizio delle loro funzioni in materia
di educazione ed insegnamento con il rispetto del diritto dei
singoli di educare i figli secondo le proprie convinzioni
filosofiche, morali e religiose.
La motivazione della sentenza
s’incentra in particolar modo su due punti fondamentali: a)
l’attribuzione di una “visibilità” preponderante ad una religione,
magari maggioritaria nello Stato considerato, non integra di per sé
una violazione della Carta, ma rientra nel c.d. margine di
discrezionalità degli Stati; b) l’esibizione “passiva” di una
preferenza statale, non discrimina e non ingerisce nella vita
personale del singolo, non indottrina. E solo l’indottrinamento,
invece, potrebbe comportare – almeno ci sembra ad una prima lettura
– l’effettiva violazione del principio di laicità.
In altre
parole, l’esibizione di un simbolo, se non seguita anche da
un’attività effettivamente volta al proselitismo o alla limitazione
delle scelte del genitore o dell’alunno circa le proprie convinzioni
religiose, non produce risultati tali da determinare una violazione
del principio di laicità, in un’ottica nella quale, però, quella che
si chiama laicità sembra tradursi invero in tolleranza.
La Corte
afferma, infatti, che lo Stato possa preferire una religione, se
questa abbia un legame storico-culturale con la nazione considerata.
Ciò che non può fare – e che alla Corte spetta di controllare e
semmai sanzionare – è impedire ai cittadini una scelta differente da
quella statale. Ebbene, «non è provato che l’esposizione di un
simbolo religioso sul muro della scuola possa influenzare l’alunno e
non si può quindi ragionevolmente affermare che ciò produca effetti
sulle convinzioni che il ragazzo si sta ancora formando», per
cui non sussiste alcuna violazione né del diritto dei genitori ad
educare i figli secondo le proprie credenze religiose o filosofiche,
né di quello dell’alunno di non subire “coercizioni” in tale ambito
della propria personalità.
Quel che ad una prima lettura sembra
stonare, però, è il collegamento che si opera tra la possibilità di
preferenza religiosa, di confessionalità sostanzialmente, lasciata
allo Stato attraverso l’affermazione della sua liceità fino a che
non influisca sulle convinzioni personali del singolo, limitandole,
e l’esclusione che ciò avvenga nel caso dell’esposizione per legge
di un simbolo religioso nelle aule scolastiche.
Il ragionamento,
ci pare, potrebbe avere una sua coerenza se i soggetti di questi
diritti fossero tutti individui, dal che sarebbe doveroso far
discendere la libertà di scelta sia dell’uno che dell’altro, nei
rispettivi spazi di non invasione dell’altrui sfera di libertà. Ma
lo Stato non è individuo, ma potere pubblico.
La Corte pare
invero svilire il valore simbolico dell’oggetto, così da potere
affermare che la sua esposizione non produce effetti di sorta ed è
quindi legittima. Ma lo Stato che decida di identificarsi, seppur in
maniera debole, con i simboli di una religione opera una scelta che
necessariamente indirizza. Magari senza coercizione, ma comunque
dichiara la propria convinzione e determina che implicitamente
quella sia indicata come quella normale, comune, dei più; come la
scelta non da compiere, ma dalla quale, semmai, discostarsi.
Ci
sembra possa essere questo il punto cruciale della sentenza. Noi
riteniamo che laicità dovrebbe volere significare imparzialità delle
istituzioni pubbliche rispetto alla pluralità di espressioni del
fenomeno religioso; che solo i singoli siano liberi di formarsi le
proprie convinzioni morali o filosofiche e che allo Stato spetti
invece un onere di neutralità nei confronti di qualsiasi convinzione
rispettosa dei principi democratici. Il che non significa neppure
negare la possibilità di scelta confessionale di uno stato, ma
semplicemente affermare che chi non la condivida non debba, suo
malgrado, subirla.
Ebbene, l’esposizione di un simbolo – per
quanto passivo – nei luoghi dell’istruzione, dichiara in qualche
modo che nell’esercizio di tale funzione pubblica lo Stato riconosce
un ruolo primario ad una data religione, in un certo modo sposandone
i contenuti, seppur solo simbolicamente.
Da ciò deriva dunque
che, seppur probabilmente è vero che la presenza del crocifisso
nelle aule abbia scarsa influenza pratica nella formazione delle
convinzioni religiose e filosofiche degli alunni, le affermazioni
della Corte sembrano trasformare il principio di laicità in un
principio di tolleranza delle scelte minoritarie.
Trasformazione
della cui correttezza ci sembra potersi almeno dubitare.
|
| |
|
(pubblicato il
28.3.2011)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|