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| n. 3-2011 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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| Crocifisso, laicità e “ritrosia”
delle Corti sovranazionali
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1. A mio avviso, non deve sorprendere più di tanto
la decisione “pilatesca” della CEDU. Guardando in controluce
l’articolata motivazione, ci si accorge che la Grande Chambre non ha
ritenuto che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche
italiane sia legittima o sia illegittima, ma piuttosto che sia una
questione che rientra, in definitiva, all’interno di quel margine di
discrezionalità degli Stati, relativo all’esercizio della stessa
sovranità statale nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Non è
la prima volta e non sarà certo l’ultima in cui una Corte
sovranazionale si ritrae rispetto a elementi caratterizzanti della
sovranità statale. Anzi potremmo ritenere che sussista quasi un
principio quasi non scritto secondo sui le Corti sovranazionali
tendono a restare ai margini delle scelte degli Stati che più da
vicino riguardano l’esercizio stesso della propria sovranità. Quanto
meno quando non si verifichino violazioni macroscopiche dei diritti
umani.
L’esempio più emblematico è forse quello della pronuncia
della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 giugno 2009 nel
caso Batasuna.
La nota e complessa vicenda politica alla
base di questa decisione ha come protagonista il movimento
indipendentista basco (Eta), la cui contiguità con il partito
fondato da Herri Batasuna ha portato la Spagna alla determinazione
di sciogliere il partito politico con legge (Ley Orgánica de los
Partidos Políticos n. 6 del 27 giugno 2002). Tale scelta,
confermata dal Tribunale costituzionale spagnolo, è stata sottoposa
al vaglio della Corte di Strasburgo, in riferimento alla protezione
delle opinioni e della libertà di espressione, che costituiscono uno
degli obiettivi della libertà di riunione e di associazione sancita
dall’art. 11 CEDU.
Nel valutare la sussistenza della violazione
di tali principi, la Corte si tira indietro rispetto alle scelte
interne spettanti allo Stato, dal quale “non si potrebbe esigere
di attendere, senza intervenire, che un partito politico si appropri
del potere e cominci a mettere in opera un progetto politico
incompatibile con le norme della Convenzione e della democrazia,
adottando delle misure concrete tendenti a realizzare questo
progetto, soprattutto se tale pericolo per la democrazia è
sufficientemente dimostrato ed imminente” (§ 81). La Corte
continua osservando che, a seguito di un controllo rigoroso quanto
alla presenza di effettive ragioni giustificanti lo scioglimento del
partito politico “antisistema”, l’ingerenza dello Stato corrisponde
ad un “bisogno sociale imperativo” ed è “proporzionato
allo scopo perseguito”. Ne deriva che lo scioglimento, in tali
casi, può essere considerato come “necessario in una società
democratica, specialmente per il mantenimento della sicurezza
pubblica, la difesa dell’ordine e la protezione dei diritti e della
libertà altrui” (§ 94). I giudici europei, quindi, non possono
che concludere per la non violazione dell’art. 11 CEDU.
La
pronuncia dimostra inequivocabilmente che la protezione della
democrazia appartiene al nucleo duro dell’identità nazionale, per
proteggere il quale lo Stato è ragionevolmente autorizzato ad
attuare le scelte ritenute più opportune per salvaguardare la sua
stessa sopravvivenza. D’altro canto, i giudici sovranazionali non
potrebbero (e non dovrebbero) intervenire per impedire che ciò
avvenga, pena un’inammissibile intromissione nella sfera della
sovranità statale.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione
europea nel caso Matthews (C-145/04) è giunta alle medesime
conclusioni relativamente alle condizioni cui sottoporre il diritto
di voto.
La vicenda riguardava una cittadina britannica
residente a Gibilterra che aveva impugnato dinanzi alla Corte di
Strasburgo l’atto sulle elezioni del Parlamento europeo nella parte
in cui escludeva dal suffragio Gibilterra, per violazione dell’art.
3 del protocollo n. 1 CEDU. Pertanto, è dapprima intervenuta la
decisione della Corte EDU Matthews c. Regno Unito del 18
febbraio 1999, in cui è stato accolto il ricorso della ricorrente.
Quando il Regno Unito ha dato attuazione a tale decisione, creando
una circoscrizione elettorale a Gibilterra, la Spagna ha impugnato
dinanzi alla Corte di Lussemburgo tale determinazione. Nella
sentenza Spagna c. Regno Unito del 12 settembre 2006, causa
C-145/04, la Corte di Giustizia ha però rigettato il ricorso,
partendo dalla constatazione che “allo stato attuale del diritto
comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di
elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo
rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del
diritto comunitario, e che gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE
non si oppongono a che gli Stati membri concedano tale diritto di
elettorato attivo e passivo a determinate persone che possiedono
stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini
dell’Unione residenti sul loro territorio” (§ 72). Per ragioni
legate alla sua tradizione costituzionale, il Regno Unito aveva
infatti scelto di concedere il diritto di elettorato attivo e
passivo ai cittadini in possesso di condizioni che indicassero un
legame specifico con il territorio per il quale le elezioni erano
organizzate. Alla Corte, tuttavia, non sembra che sia contraria al
diritto comunitario la scelta dello Stato membro di applicare alle
elezioni del Parlamento europeo organizzate a Gibilterra le
condizioni di voto attivo e passivo previste dalla sua normativa
nazionale. Determinante nella prospettiva dei giudici comunitari
appare la considerazione secondo la quale “gli Stati contraenti
godono di un ampio margine di discrezionalità per sottoporre a
condizioni il diritto di voto” (§ 94). Pertanto, in mancanza,
nei trattati comunitari, di disposizioni che indichino in modo
esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di
elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, la Corte non
è legittimata ad entrare nella sfera di competenza degli Stati
membri.
Tornando al caso del crocifisso in Italia la CEDU
utilizza lo stesso schema logico: la mera presenza “passiva” del
simbolo religioso nelle aule scolastiche, pur in uno stato che si
proclama laico, non configura una violazione macroscopica dei
diritti fondamentali, per cui la Corte preferisce restare ai margini
di una decisione che comunque spetta alla sovranità degli Stati,
osservando che gli Stati contraenti godono di un certo margine di
discrezionalità nel conciliare l’esercizio delle funzioni che
competono loro in materia di educazione e d’insegnamento con il
rispetto del diritto dei genitori di garantire tale educazione e
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche” e facendone quindi discendere che la Corte deve quindi di regola “rispettare le scelte degli Stati contraenti in questo campo,
compreso lo spazio che questi intendono consacrare alla religione,
sempre che tali scelte non conducano a una qualche forma
d’indottrinamento” (§ 69).
2. L’analisi di casi del
genere offre interessanti spunti di riflessione sui limiti, potremmo
dire quasi “logici”, che incontrano le Corti sovranazionali dinanzi
alla sovranità degli Stati. Tali limiti sono connaturati
essenzialmente dalle due condizioni caratterizzanti le suddette
Corti: in quanto soggetti esterni agli Stati ed in quanto organi
giurisdizionali.
Quanto al primo aspetto, è possibile infatti
constatare che mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo si
inquadra nell’ambito di una Convenzione internazionale dalla quale
trae legittimità per stessa volontà degli Stati (e quindi anche
entro i limiti stabiliti dagli stessi), la Corte di Giustizia
dell’Unione europea è un’istituzione di un vero e proprio
ordinamento sovranazionale di Stati, i quali tuttavia conservano
intatta la propria sovranità (quantomeno nelle materie non
rientranti tra le competenze comunitarie). L’inevitabile conseguenza
di tale situazione è che il perimetro entro cui possono incidere le
decisioni delle Corti è soltanto quello concesso loro dagli stessi
Stati attraverso la ratifica di un trattato, nel primo caso, ed
attraverso le limitazioni di sovranità necessarie alla costruzione
di un ordinamento sovrastatale, nel secondo. Senza dubbio,
l’evoluzione della giurisprudenza delle due Corti citate dimostra
emblematicamente come sia man mano crescente il fenomeno del
trasferimento della funzione di protezione dei diritti dal livello
locale a quello sovranazionale. Non si potrebbe negare, invero, che
proprio i giudici europei hanno progressivamente “rubato” brandelli
di competenza statale per arricchire, da un lato, il sistema creato
dalla CEDU e, dall’altro, l’ordinamento comunitario (quasi come se
il “ratto”, a partire da quello della ninfa fenicia Europa, fosse
tratto geneticamente caratterizzante l’omonimo continente). Si pensi
alla Comunità europea nata esclusivamente come “economica” ed ora
caratterizzata da un ricco e complesso sistema di protezione dei
diritti fondamentali dell’uomo, grazie all’evoluzione
giurisprudenziale della Corte di Giustizia. Ciononostante è anche
ragionevole immaginare che gli Stati non cederanno senza forti
resistenze le sfere di sovranità più gelosamente custodite perché
appartenenti al nucleo duro della loro identità nazionale. In
quest’ultimo ambito – di non facile e univoca decifrazione –
potrebbero senza dubbio essere comprese scelte che vanno dalla
identità religiosa alla protezione dell’ordinamento democratico,
come dimostrano i casi giurisprudenziali suindicati.
In
definitiva, le Corti, in quanto “esterne”, arretrano dinanzi al
nucleo “interno” statale.
Il secondo profilo di riflessione
investe invece il più generale rapporto tra potere giudiziario e
potere legislativo.
Negli ordinamenti democratici, la sovranità,
come noto, appartiene al Parlamento (indirettamente, tramite
l’investitura elettiva): la capacità a conformare l’ordinamento
attraverso la creazione del diritto spetta pertanto al solo
legislatore e non al giudice. E conformare l’ordinamento significa
necessariamente assumere scelte che delineano il profilo dello
Stato, sulle quali i giudici possono incidere solo eccezionalmente
ove le stesse siano palesemente irragionevoli o lesive dei principi
costituzionali supremi. Questo secondo limite, in verità, non
vincola soltanto le Corti sovranazionali ma anche gli stessi giudici
costituzionali nazionali, come dimostra, per esempio, la decisione
della Corte costituzionale italiana sulle unioni omosessuali. Nella
sent. n. 138 del 2010, come noto, la Corte costituzionale, nel
dichiarare non fondata la questione sollevata in riferimento agli
articoli del codice civile che escludono il matrimonio tra persone
dello stesso sesso, ha chiaramente affermato che “spetta al
Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità,
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni
suddette” (§ 8 del Considerato in diritto).
In questo
senso, le Corti arretrano in quanto giudici rispetto alla sovranità
del potere legislativo dello Stato.
Tuttavia, entrambi i limiti
non sono assoluti, come si evince dalla stessa motivazione della
sentenza della Corte di Strasburgo sul crocifisso: il margine di
discrezionalità statale si accompagna pur sempre ad un controllo
della Corte, la quale deve garantire che la scelta degli Stati non
conduca a forme di indottrinamento.
In altri termini, i baluardi
della sovranità statale possono crollare in presenza di una
violazione dei diritti umani, dinanzi alla quale la Corte ha il
diritto (rectius il dovere) di intervenire. Il nucleo duro
della sovranità degli Stati può reggere fino a che la protezione dei
diritti fondamentali non sia “manifesta”, essendo la tutela dei
diritti fondamentali il bene supremo dagli stessi Stati che hanno
deciso di elevarne il livello di tutela al di sopra di essi.
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(pubblicato il
28.3.2011)
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