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n. 3-2011 - © copyright

 

ALFONSO CELOTTO

Crocifisso, laicità e “ritrosia” delle Corti sovranazionali

 

 


 

 

1. A mio avviso, non deve sorprendere più di tanto la decisione “pilatesca” della CEDU. Guardando in controluce l’articolata motivazione, ci si accorge che la Grande Chambre non ha ritenuto che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane sia legittima o sia illegittima, ma piuttosto che sia una questione che rientra, in definitiva, all’interno di quel margine di discrezionalità degli Stati, relativo all’esercizio della stessa sovranità statale nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
Non è la prima volta e non sarà certo l’ultima in cui una Corte sovranazionale si ritrae rispetto a elementi caratterizzanti della sovranità statale. Anzi potremmo ritenere che sussista quasi un principio quasi non scritto secondo sui le Corti sovranazionali tendono a restare ai margini delle scelte degli Stati che più da vicino riguardano l’esercizio stesso della propria sovranità. Quanto meno quando non si verifichino violazioni macroscopiche dei diritti umani.
L’esempio più emblematico è forse quello della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 giugno 2009 nel caso Batasuna.
La nota e complessa vicenda politica alla base di questa decisione ha come protagonista il movimento indipendentista basco (Eta), la cui contiguità con il partito fondato da Herri Batasuna ha portato la Spagna alla determinazione di sciogliere il partito politico con legge (Ley Orgánica de los Partidos Políticos n. 6 del 27 giugno 2002). Tale scelta, confermata dal Tribunale costituzionale spagnolo, è stata sottoposa al vaglio della Corte di Strasburgo, in riferimento alla protezione delle opinioni e della libertà di espressione, che costituiscono uno degli obiettivi della libertà di riunione e di associazione sancita dall’art. 11 CEDU.
Nel valutare la sussistenza della violazione di tali principi, la Corte si tira indietro rispetto alle scelte interne spettanti allo Stato, dal quale “non si potrebbe esigere di attendere, senza intervenire, che un partito politico si appropri del potere e cominci a mettere in opera un progetto politico incompatibile con le norme della Convenzione e della democrazia, adottando delle misure concrete tendenti a realizzare questo progetto, soprattutto se tale pericolo per la democrazia è sufficientemente dimostrato ed imminente” (§ 81). La Corte continua osservando che, a seguito di un controllo rigoroso quanto alla presenza di effettive ragioni giustificanti lo scioglimento del partito politico “antisistema”, l’ingerenza dello Stato corrisponde ad un “bisogno sociale imperativo” ed è “proporzionato allo scopo perseguito”. Ne deriva che lo scioglimento, in tali casi, può essere considerato come “necessario in una società democratica, specialmente per il mantenimento della sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine e la protezione dei diritti e della libertà altrui” (§ 94). I giudici europei, quindi, non possono che concludere per la non violazione dell’art. 11 CEDU.
La pronuncia dimostra inequivocabilmente che la protezione della democrazia appartiene al nucleo duro dell’identità nazionale, per proteggere il quale lo Stato è ragionevolmente autorizzato ad attuare le scelte ritenute più opportune per salvaguardare la sua stessa sopravvivenza. D’altro canto, i giudici sovranazionali non potrebbero (e non dovrebbero) intervenire per impedire che ciò avvenga, pena un’inammissibile intromissione nella sfera della sovranità statale.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso Matthews (C-145/04) è giunta alle medesime conclusioni relativamente alle condizioni cui sottoporre il diritto di voto.
La vicenda riguardava una cittadina britannica residente a Gibilterra che aveva impugnato dinanzi alla Corte di Strasburgo l’atto sulle elezioni del Parlamento europeo nella parte in cui escludeva dal suffragio Gibilterra, per violazione dell’art. 3 del protocollo n. 1 CEDU. Pertanto, è dapprima intervenuta la decisione della Corte EDU Matthews c. Regno Unito del 18 febbraio 1999, in cui è stato accolto il ricorso della ricorrente. Quando il Regno Unito ha dato attuazione a tale decisione, creando una circoscrizione elettorale a Gibilterra, la Spagna ha impugnato dinanzi alla Corte di Lussemburgo tale determinazione. Nella sentenza Spagna c. Regno Unito del 12 settembre 2006, causa C-145/04, la Corte di Giustizia ha però rigettato il ricorso, partendo dalla constatazione che “allo stato attuale del diritto comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario, e che gli artt. 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE non si oppongono a che gli Stati membri concedano tale diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell’Unione residenti sul loro territorio” (§ 72). Per ragioni legate alla sua tradizione costituzionale, il Regno Unito aveva infatti scelto di concedere il diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini in possesso di condizioni che indicassero un legame specifico con il territorio per il quale le elezioni erano organizzate. Alla Corte, tuttavia, non sembra che sia contraria al diritto comunitario la scelta dello Stato membro di applicare alle elezioni del Parlamento europeo organizzate a Gibilterra le condizioni di voto attivo e passivo previste dalla sua normativa nazionale. Determinante nella prospettiva dei giudici comunitari appare la considerazione secondo la quale “gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità per sottoporre a condizioni il diritto di voto” (§ 94). Pertanto, in mancanza, nei trattati comunitari, di disposizioni che indichino in modo esplicito e preciso chi siano i beneficiari del diritto di elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo, la Corte non è legittimata ad entrare nella sfera di competenza degli Stati membri.
Tornando al caso del crocifisso in Italia la CEDU utilizza lo stesso schema logico: la mera presenza “passiva” del simbolo religioso nelle aule scolastiche, pur in uno stato che si proclama laico, non configura una violazione macroscopica dei diritti fondamentali, per cui la Corte preferisce restare ai margini di una decisione che comunque spetta alla sovranità degli Stati, osservando che gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel conciliare l’esercizio delle funzioni che competono loro in materia di educazione e d’insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di garantire tale educazione e insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche” e facendone quindi discendere che la Corte deve quindi di regola “rispettare le scelte degli Stati contraenti in questo campo, compreso lo spazio che questi intendono consacrare alla religione, sempre che tali scelte non conducano a una qualche forma d’indottrinamento” (§ 69).


2. L’analisi di casi del genere offre interessanti spunti di riflessione sui limiti, potremmo dire quasi “logici”, che incontrano le Corti sovranazionali dinanzi alla sovranità degli Stati. Tali limiti sono connaturati essenzialmente dalle due condizioni caratterizzanti le suddette Corti: in quanto soggetti esterni agli Stati ed in quanto organi giurisdizionali.
Quanto al primo aspetto, è possibile infatti constatare che mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo si inquadra nell’ambito di una Convenzione internazionale dalla quale trae legittimità per stessa volontà degli Stati (e quindi anche entro i limiti stabiliti dagli stessi), la Corte di Giustizia dell’Unione europea è un’istituzione di un vero e proprio ordinamento sovranazionale di Stati, i quali tuttavia conservano intatta la propria sovranità (quantomeno nelle materie non rientranti tra le competenze comunitarie). L’inevitabile conseguenza di tale situazione è che il perimetro entro cui possono incidere le decisioni delle Corti è soltanto quello concesso loro dagli stessi Stati attraverso la ratifica di un trattato, nel primo caso, ed attraverso le limitazioni di sovranità necessarie alla costruzione di un ordinamento sovrastatale, nel secondo. Senza dubbio, l’evoluzione della giurisprudenza delle due Corti citate dimostra emblematicamente come sia man mano crescente il fenomeno del trasferimento della funzione di protezione dei diritti dal livello locale a quello sovranazionale. Non si potrebbe negare, invero, che proprio i giudici europei hanno progressivamente “rubato” brandelli di competenza statale per arricchire, da un lato, il sistema creato dalla CEDU e, dall’altro, l’ordinamento comunitario (quasi come se il “ratto”, a partire da quello della ninfa fenicia Europa, fosse tratto geneticamente caratterizzante l’omonimo continente). Si pensi alla Comunità europea nata esclusivamente come “economica” ed ora caratterizzata da un ricco e complesso sistema di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo, grazie all’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia. Ciononostante è anche ragionevole immaginare che gli Stati non cederanno senza forti resistenze le sfere di sovranità più gelosamente custodite perché appartenenti al nucleo duro della loro identità nazionale. In quest’ultimo ambito – di non facile e univoca decifrazione – potrebbero senza dubbio essere comprese scelte che vanno dalla identità religiosa alla protezione dell’ordinamento democratico, come dimostrano i casi giurisprudenziali suindicati.
In definitiva, le Corti, in quanto “esterne”, arretrano dinanzi al nucleo “interno” statale.
Il secondo profilo di riflessione investe invece il più generale rapporto tra potere giudiziario e potere legislativo.
Negli ordinamenti democratici, la sovranità, come noto, appartiene al Parlamento (indirettamente, tramite l’investitura elettiva): la capacità a conformare l’ordinamento attraverso la creazione del diritto spetta pertanto al solo legislatore e non al giudice. E conformare l’ordinamento significa necessariamente assumere scelte che delineano il profilo dello Stato, sulle quali i giudici possono incidere solo eccezionalmente ove le stesse siano palesemente irragionevoli o lesive dei principi costituzionali supremi. Questo secondo limite, in verità, non vincola soltanto le Corti sovranazionali ma anche gli stessi giudici costituzionali nazionali, come dimostra, per esempio, la decisione della Corte costituzionale italiana sulle unioni omosessuali. Nella sent. n. 138 del 2010, come noto, la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione sollevata in riferimento agli articoli del codice civile che escludono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha chiaramente affermato che “spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette” (§ 8 del Considerato in diritto).
In questo senso, le Corti arretrano in quanto giudici rispetto alla sovranità del potere legislativo dello Stato.
Tuttavia, entrambi i limiti non sono assoluti, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza della Corte di Strasburgo sul crocifisso: il margine di discrezionalità statale si accompagna pur sempre ad un controllo della Corte, la quale deve garantire che la scelta degli Stati non conduca a forme di indottrinamento.
In altri termini, i baluardi della sovranità statale possono crollare in presenza di una violazione dei diritti umani, dinanzi alla quale la Corte ha il diritto (rectius il dovere) di intervenire. Il nucleo duro della sovranità degli Stati può reggere fino a che la protezione dei diritti fondamentali non sia “manifesta”, essendo la tutela dei diritti fondamentali il bene supremo dagli stessi Stati che hanno deciso di elevarne il livello di tutela al di sopra di essi.

 

(pubblicato il 28.3.2011)

 

 

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