La Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo ha pronunciato il 18 marzo 2011 la sentenza definitiva sul
caso Lautsi e altri c. Italia* relativo alla presenza del
crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia.
La
vicenda processuale nasce dal ricorso presentato nel 2002 dinanzi al
T.A.R. del Veneto, in cui i ricorrenti ritenevano che la presenza
del crocifisso nelle scuole pubbliche sarebbe incompatibile con
l’obbligo dello Stato di rispettare, nell’esercizio delle proprie
funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto dei
genitori di garantire ai propri figli un’educazione e un
insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
Sollevata questione di legittimità costituzionale nell’ambito del
giudizio amministrativo, la Corte costituzionale, con ord. n. 389
nel 2004, dichiarò l’inammissibilità della questione in quanto le
disposizioni impugnate – art. 118 r.d. n. 965 del 1924 (Ordinamento
interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e art.
119 r.d. n. 1297 del 1928 (Regolamento generale sui servizi
dell'istruzione elementare) –, di rango regolamentare e non
legislativo, non potevano essere sottoposte ad alcun esame di
legittimità costituzionale. Il successivo 17 marzo 2005, il T.A.R.
rigettò il ricorso della ricorrente, ritenendo che le disposizioni
dei regi decreti in questione erano ancora in vigore e che la
presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non
confliggeva con il principio di laicità dello Stato (sent. n. 1110
del 2005). Con sentenza del 13 aprile 2006 n. 556, il Consiglio di
Stato confermò che la presenza del crocifisso nelle aule delle
scuole pubbliche trova la sua base legale nei regi decreti del 1924
e 1928 e che, tenuto conto del significato che bisognava
attribuirgli quale veicolo di valori civili che caratterizzano
l’identità nazionale italiana, era compatibile con il principio di
laicità.
I ricorrenti avevano allora adito la CEDU, che con la
sentenza di Camera del 3 novembre 2009 aveva affermato la violazione
dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione)
esaminato congiuntamente all’articolo 9 (libertà di pensiero, di
coscienza e di religione).
La Grande Camera ribalta ora tale
decisione concludendo per l’insussistenza della violazione del
diritto all’istruzione. I giudici europei giungono a questa
conclusione partendo dalla considerazione per cui “gli Stati
contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel
conciliare l’esercizio delle funzioni che competono loro in materia
di educazione e d’insegnamento con il rispetto del diritto dei
genitori di garantire tale educazione e insegnamento secondo le loro
convinzioni religiose e filosofiche” (§ 69). La Corte deve
quindi di regola “rispettare le scelte degli Stati contraenti in
questo campo, compreso lo spazio che questi intendono consacrare
alla religione, sempre che tali scelte non conducano a una qualche
forma d’indottrinamento” (§ 69).
Nel caso di specie, la
Corte constata che, invero, nel rendere obbligatoria la presenza del
crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana
attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità
preponderante nell’ambiente scolastico. Si ritiene tuttavia che ciò “non basta a integrare un’opera d’indottrinamento da parte dello
Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi
previsti dall’articolo 2 del Protocollo n. 1” (§ 71). La Corte
conclude dunque che, “decidendo di mantenere il crocifisso nelle
aule delle scuole pubbliche frequentate dai figli della ricorrente,
le autorità hanno agito entro i limiti dei poteri di cui dispone
l’Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell’esercizio
delle proprie funzioni in materia di educazione e d’insegnamento, il
diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro
convinzioni religiose e filosofiche” (§ 76).
In definitiva,
secondo la CEDU, lo Stato italiano ha agito legittimamente
all’interno del margine di discrezionalità loro riconosciuto in
materia e discendente in ultima analisi dall’esercizio della stessa
sovranità statale nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
* * *
Questa sentenza darà luogo ad una serie di
opinioni discordanti, come sempre accade del resto quando il diritto
tocca temi sensibili dal punto di vista etico e sociale.
Ci piace
accogliere sulla nostra Rivista tutte le opinioni che vorranno
essere fornite al riguardo, prendendo come spunto la decisione della
CEDU.
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* Le sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo sono redatte in francese e in inglese; i passi
riportati nel testo sono di nostra traduzione letterale.