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Altri Atti
n. 3-2010 - © copyright

 

 
Dossier simboli religiosi nei luoghi pubblici
In margine alla sentenza della CEDU 18 marzo 2011

Invito al dibattito

 

 


 

 

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato il 18 marzo 2011 la sentenza definitiva sul caso Lautsi e altri c. Italia* relativo alla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia.
La vicenda processuale nasce dal ricorso presentato nel 2002 dinanzi al T.A.R. del Veneto, in cui i ricorrenti ritenevano che la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche sarebbe incompatibile con l’obbligo dello Stato di rispettare, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un’educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Sollevata questione di legittimità costituzionale nell’ambito del giudizio amministrativo, la Corte costituzionale, con ord. n. 389 nel 2004, dichiarò l’inammissibilità della questione in quanto le disposizioni impugnate – art. 118 r.d. n. 965 del 1924 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e art. 119 r.d. n. 1297 del 1928 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) –, di rango regolamentare e non legislativo, non potevano essere sottoposte ad alcun esame di legittimità costituzionale. Il successivo 17 marzo 2005, il T.A.R. rigettò il ricorso della ricorrente, ritenendo che le disposizioni dei regi decreti in questione erano ancora in vigore e che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non confliggeva con il principio di laicità dello Stato (sent. n. 1110 del 2005). Con sentenza del 13 aprile 2006 n. 556, il Consiglio di Stato confermò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche trova la sua base legale nei regi decreti del 1924 e 1928 e che, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli quale veicolo di valori civili che caratterizzano l’identità nazionale italiana, era compatibile con il principio di laicità.
I ricorrenti avevano allora adito la CEDU, che con la sentenza di Camera del 3 novembre 2009 aveva affermato la violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all’istruzione) esaminato congiuntamente all’articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione).
La Grande Camera ribalta ora tale decisione concludendo per l’insussistenza della violazione del diritto all’istruzione. I giudici europei giungono a questa conclusione partendo dalla considerazione per cui “gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel conciliare l’esercizio delle funzioni che competono loro in materia di educazione e d’insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di garantire tale educazione e insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche” (§ 69). La Corte deve quindi di regola “rispettare le scelte degli Stati contraenti in questo campo, compreso lo spazio che questi intendono consacrare alla religione, sempre che tali scelte non conducano a una qualche forma d’indottrinamento” (§ 69).
Nel caso di specie, la Corte constata che, invero, nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico. Si ritiene tuttavia che ciò “non basta a integrare un’opera d’indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2 del Protocollo n. 1” (§ 71). La Corte conclude dunque che, “decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti dei poteri di cui dispone l’Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d’insegnamento, il diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche” (§ 76).
In definitiva, secondo la CEDU, lo Stato italiano ha agito legittimamente all’interno del margine di discrezionalità loro riconosciuto in materia e discendente in ultima analisi dall’esercizio della stessa sovranità statale nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

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Questa sentenza darà luogo ad una serie di opinioni discordanti, come sempre accade del resto quando il diritto tocca temi sensibili dal punto di vista etico e sociale.
Ci piace accogliere sulla nostra Rivista tutte le opinioni che vorranno essere fornite al riguardo, prendendo come spunto la decisione della CEDU.

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* Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono redatte in francese e in inglese; i passi riportati nel testo sono di nostra traduzione letterale.

 

 

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