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| n. 11-2010 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE I - Sentenza 11 novembre 2010 n. 6579
L. Papiano Pres. -
A. Cacciari Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da
:
-Dexia Crediop S.p.A. (Avv. F. Merusi) contro la Provincia di Pisa
(Avv. P. Vulcano)
-Depfa Bank Plc (Avv.ti F. Merusi e M. Danusso)
contro la Provincia di Pisa (Avv. P. Vulcano) |
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1. Contratti della P.A. – Swap – Nozione - Assenza di convenienza economica –
Annullamento in autotutela - Legittimità
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2. Contratti della P.A. – Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione -
Automatica inefficacia del contratto – Inconfigurabilità - Pronunzia costitutiva
del G.A. - Necessità - Esclusione
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1. Gli swap sono contratti che prevedono lo scambio a
termine di flussi di cassa calcolati con modalità stabilite alla stipula.
Questo sistema può permettere di diminuire il rischio connesso alle
fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. L'Interest Rate Swap è il
contratto swap più diffuso, con il quale due parti si accordano per
scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento
della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse
differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. Non sussiste
quindi uno scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al
differenziale fra i due interessi. Il contratto ha scadenze che superano
l'anno e i pagamenti devono essere effettuati a scadenze periodiche,
comprese tra i tre e i dodici mesi. Per garantire l’equilibrio tra le
parti l’art. 41, comma 2, l. 448/01 ha previsto che detto contratto, al
momento della stipulazione, debba dare un risultato differenziale pari a
zero, in caso contrario risulterà squilibrato a favore di uno dei
contraenti. Nella specie la Provincia, a seguito di verifiche, ha
constatato assenza di convenienza economica nell'operazione di
sottoscrizione di un siffatto contratto a causa della mancanza di parità
tra le posizioni contrattuali iniziali, che ha portato ad uno squilibrio a
suo sfavore. Pertanto i provvedimenti di autotutela impugnati risultano
corretti poiché hanno dato conto dei motivi per cui è stato disposto
l'annullamento dei precedenti provvedimenti in discussione, e il relativo
interesse pubblico consiste nell'evitare un illegittimo esborso
finanziario a carico dell'ente, con indebita percezione di vantaggi a
favore dei soggetti privati
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2. Alla luce della normativa europea (direttiva
comunitaria 2007/66/CE) e della legislazione di recepimento
l’annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione non produce in
via automatica l’inefficacia del contratto occorrendo l’intervento di una
pronuncia costitutiva dell’organo di ricorso ossia, nell’ordinamento
italiano, del giudice amministrativo. Né la normativa interna né quella
comunitaria, infatti, in alcun punto prendono in considerazione l'ipotesi
che sia la stazione appaltante a poter privare di efficacia il contratto
stipulato mediante l'autoannullamento o la revoca dei provvedimenti che
hanno portato all'individuazione del contraente, sull'assunto che non può
consentirsi ad alcun soggetto, nemmeno se trattasi di ente pubblico, di
sciogliersi unilateralmente da un vincolo contrattuale. Pertanto la
valutazione degli interessi connessi alla continuazione nell’esecuzione di
un contratto, in caso di violazione della normativa di evidenza pubblica,
spetta unicamente al giudice competente e non può quindi derivare da
un’iniziativa autonoma della stazione appaltante.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del
2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Dexia Crediop S.p.A. in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Merusi, con domicilio
eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
la Provincia di Pisa in persona del
competente Dirigente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasquale Vulcano, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze,
via Gino Capponi n. 26;
sul ricorso numero di registro generale
1668 del 2009, proposto da:
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Depfa Bank Plc, in persona dei procuratori speciali pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Merusi e dall’avv.
Massimiliano Danusso, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.
in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
la Provincia di Pisa in persona del
competente Dirigente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pasquale Vulcano, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze,
via Gino Capponi n. 26;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1667 del 2009 e al
ricorso n. 1668 del 2009:
- della determinazione dirigenziale 29 giugno
2009, n. 2799, ad oggetto “ Contratti di interest rate swap per
complessivi originari € 95.494.000,00 con Dexia Crediop s.p.a. e Depfa
Bank PLC – annullamento”;
- della delibera G.P. Provincia di Pisa 15
luglio 2009 n. 83 ad oggetto “ Individuazione operazione di
ristrutturazione del debito – Contratti di interest rate swap con Dexia
…….. e Depfa….. annullamento parte delibera G.P. n. 7 del 23 gennaio 2007”
e giusta motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2009, per
l'annullamento
- della deliberazione C.P. Provincia di Pisa 29
settembre 2009 n. 76, affissa all’Albo Pretorio il 9 ottobre 2009, ad
oggetto “ Individuazione operazione di ristrutturazione del debito –
Contratti di interest rate swap con Dexia …….. e Depfa….. annullamento
parte delibera C.P. n. 60 del 7 giugno 2007”
nonché di ogni altro atto
presupposto, conseguente e connesso, ivi compresi gli atti richiamati
nella determina 2799/2009 e nella delibera di Giunta 15 luglio 2009 n.
83
e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla
ricorrente per l’effetto dell’illegittimità dei provvedimenti
impugnati.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di
Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il
dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
La Provincia di Pisa ha indetto una gara
ufficiosa per individuare uno o più intermediari finanziari con i quali
perfezionare un’operazione di ristrutturazione del proprio debito. La gara
è stata vinta dalle società Dexia Crediop s.p.a. e Depfa Bank PLC riunite
in associazione temporanea di imprese. L’operazione si è concretizzata
nell’emissione di un prestito obbligazionario al tasso variabile Euribor
maggiorato dello spread indicato nell’offerta di gara, per un importo di €
95.494.000; la Provincia ha poi perfezionato due operazioni in derivati di
copertura dal rischio di tasso, finalizzate a garantire che il livello dei
tassi d’interesse da corrispondere fosse oscillante all’interno di un
minimo ed un massimo prestabiliti.
La Provincia di Pisa ha poi
annullato la procedura poiché sarebbero stati violati l’art. 41 l. 28
dicembre 2001 n. 448 e l’art. 3 della circolare ministeriale 27 maggio
2004 a causa di costi impliciti dell’operazione non dichiarati dalle
ricorrenti. Tali provvedimenti sono stati impugnati con i gravami
epigrafati, notificati il 9 ottobre 2009 e depositati il 19 ottobre 2009,
per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Si é
costituita la Provincia di Pisa chiedendo la reiezione dei ricorsi.
Motivi aggiunti sono stati notificati il 7 novembre 2009 e depositati
il 13 novembre 2009, ed ulteriori motivi aggiunti sono successivamente
stati notificati il 30 aprile 2010 e depositati il 3 maggio 2010.
Le
ricorrenti hanno inoltre esperito il 26 giugno 2009 azione contrattuale
presso l'Alta Corte di Londra, adita sulla base di una pattuizione
contrattuale che devolve al giudice inglese la cognizione delle
controversie relativamente ai contratti in questione. L’Alta Corte ha
dichiarato la propria competenza a conoscere dei contratti intervenuti tra
le parti.
All’udienza del 19 ottobre 2010 le cause sono state
trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Con i ricorsi epigrafati ed articolando in
entrambi i gravami le medesime censure le ricorrenti, aggiudicatarie in
associazione temporanea di imprese di una gara per la ristrutturazione del
debito dell’intimata Provincia, impugnano i provvedimenti con cui questa
ha annullato in via di autotutela i propri atti relativi all’affidamento e
preteso di considerare privi di effetti i contratti conseguentemente
sottoscritti.
1.1 I ricorsi principali sono articolati in tre
motivi.
Con primo motivo lamentano che non sarebbe stata inoltrata la
comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.
Con secondo
motivo deducono che non sarebbe stata violata la l. 488/01, poiché questa
non si riferirebbe ai contratti derivati ma solo ai mutui contratti degli
enti locali successivamente al 31 dicembre 1996 e alla possibilità della
loro conversione. Inoltre il derivato non sarebbe configurabile quale
passività né il valore iniziale dell’operazione può essere considerato
come una commissione o un costo, ma costituirebbe una valorizzazione
storica dello swap. L’operazione non rientrerebbe nemmeno nell’ambito di
applicazione della circolare ministeriale 27 maggio 2004 poiché questa non
statuirebbe alcunché in merito ad una presunta obbligatoria equivalenza
tra il valore del livello minimo e quello del livello massimo del tasso
d’interesse. Inoltre non sussisterebbe un interesse pubblico
all’annullamento degli atti e non sarebbero stati valutati gli interessi
dei destinatari. Sotto questi profili gli atti gravati sarebbero quindi
viziati per difetto di motivazione.
Con terzo motivo deducono che i
provvedimenti di autotutela relativi a procedure di evidenza pubblica non
potrebbero estendere i propri effetti al contratto medio tempore
stipulato. Pertanto, anche laddove venissero respinti i motivi
sopramenzionati, i provvedimenti gravati resterebbero illegittimi nelle
parti in cui pretendono di estendere gli effetti dell’annullamento in
autotutela anche ai contratti intercorsi tra la Provincia e le ricorrenti,
dovendo la prima rivolgersi al giudice competente a conoscere della loro
validità che, nel caso di specie, in virtù di apposita pattuizione tra le
parti è il giudice inglese.
Le ricorrenti formulano anche richiesta di
risarcimento per i danni asseritamente derivanti dal mancato rispetto
degli accordi contrattuali tra le parti, e dalla pubblicizzazione della
vicenda effettuata dalla Provincia che avrebbe recato loro un danno di
immagine.
1.2 Con i primi motivi aggiunti viene impugnato un ulteriore
provvedimento di autotutela con cui il Consiglio della Provincia intimata
annulla la propria decisione di ristrutturazione del debito, nella sola
parte relativa all’operazione in derivati, per i medesimi motivi
articolati avverso i provvedimenti impugnati in via principale.
1.3 Con
secondi motivi aggiunti le ricorrenti, presa visone del parere
dell’impresa consulente della Provincia in base al quale sono motivati per
relationem i provvedimenti impugnati, articolano le seguenti censure.
La Provincia si è rivolta ad una società di un gruppo bancario privato
anziché ad un’amministrazione pubblica specializzata in materia per
ottenere un parere tecnico, e questo costituirebbe un primo profilo di
illegittimità: un’amministrazione pubblica infatti non potrebbe adottare
un provvedimento unicamente in riferimento a motivazioni privatistiche non
previste come atti di un procedimento amministrativo.
Inoltre la
relazione tecnica posta a base dei provvedimenti impugnati sarebbe errata.
Malamente infatti sarebbe stato determinato il valore del contratto
derivato, che peraltro non può essere considerato quale passitività, al
momento della sua stipulazione poiché non si sarebbe tenuto conto dei
principi contabili internazionali ed in particolare il principio IAS 39 di
cui al Regolamento CE 1725/2003: non si terrebbe infatti conto
dell’effettivo mercato di riferimento in cui si è collocata l’operazione,
che non è stata effettuata su un mercato attivo quale il mercato
interbancario, non è liquida ed é priva di qualsiasi garanzia reale.
Il
parere inoltre confermerebbe che la questione di presunti costi impliciti
non avrebbe a che fare con la convenienza economica di cui alla l. 448/01,
che si riferirebbe esclusivamente a condizioni migliorative del prestito
obbligazionario rispetto ai mutui in essere e non al contratto derivato
per la gestione dei rischi legati alle fluttuazioni del tasso d’interesse,
il quale deve garantire che l’oscillazione dei tassi riferiti allo
strumento di finanziamento sostitutivo del vecchio debito venga contenuta
entro una banda di oscillazione predefinita.
1.4 La Provincia intimata
replica puntualmente alle deduzioni delle ricorrenti evidenziando in
particolare che l’interesse pubblico all'esercizio dell’autotutela
sorgerebbe dalla violazione dei principi di economicità e convenienza
economica, anche ai sensi dell’art. 1, comma 136, l. 3 dicembre 2004 n.
311. L'annullamento in autotutela dei provvedimenti di evidenza pubblica
implicherebbe poi la caducazione sopravvenuta del contratto nel frattempo
stipulato, per il venir meno di uno dei presupposti di efficacia del
medesimo.
2. I ricorsi devono essere riuniti per ragioni di
connessione oggettiva e soggettiva.
2.1 Il primo motivo di ricorso deve
essere respinto. La difesa provinciale ha infatti prodotto una nota in
data 5 giugno 2009 che l’Amministrazione intimata aveva indirizzato ad
entrambe le banche, nella quale è stata data contestazione puntuale delle
criticità rilevate nell'operazione e richiesto lo stralcio della posizione
debitoria dell'ente, con diffida dal richiedere il pagamento della
successiva scadenza semestrale ed invito a prendere contatto con il
Servizio gestione risorse finanziarie ed umane dell'ente stesso (ed
indicazione dei recapiti). Le ricorrenti sono state quindi messe in grado
di rappresentare le proprie ragioni, e liberamente, a distanza di pochi
giorni, hanno preferito avviare un procedimento presso l'Alta Corte di
Londra il 26 giugno 2009.
2.2 La trattazione delle ulteriori doglianze
relative alla legittimità dei provvedimenti impugnati richiede una
ricostruzione delle caratteristiche essenziali dell'operazione avviata
dalle ricorrenti con la Provincia intimata al fine della ristrutturazione
del suo debito.
Gli swap sono contratti a termine, che prevedono lo
scambio a termine di flussi di cassa calcolati con modalità stabilite alla
stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di diminuire il
rischio connesso, come nel caso di specie, alle fluttuazioni dei tassi di
interesse o di cambio. L'Interest Rate Swap è il contratto swap più
diffuso, con il quale due parti si accordano per scambiarsi
reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della
stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e
predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. Non sussiste quindi uno
scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra
i due interessi. Il contratto ha scadenze che superano l'anno e i
pagamenti devono essere effettuati a scadenze periodiche, comprese tra i
tre e i dodici mesi. Per garantire l’equilibrio tra le parti detto
contratto, al momento della stipulazione, deve dare un risultato
differenziale pari a zero; in caso contrario risulterà squilibrato a
favore di uno dei contraenti.
Nel caso di specie il contratto era
stato stipulato il 4 luglio 2007 per la copertura del rischio derivante
dalla fluttuazione dei tassi relativi ad un bond (capitale nozionale)
emesso dalla Provincia il 28 giugno 2007, e il differenziale sarebbe stato
calcolato sulle oscillazioni dell’Euribor. La scadenza delle rate tra i
contraenti era stabilita a sei mesi. La Provincia intimata e le ricorrenti
avevano anche stabilito che l'oscillazione sulla quale calcolare il
differenziale venisse contenuta entro determinati limiti, in modo che se
l’Euribor fosse salito oltre il 5,99% (cap), la differenza sarebbe rimasta
a carico delle banche; se invece fosse sceso il 4,64% (floor), la
Provincia avrebbe comunque continuato a pagare detto tasso.
I
provvedimenti di autotutela gravati sono motivati in riferimento alla
relazione prodotta alla Provincia da parte della società specializzata
Calipso, che ha analizzato l'operazione in questione verificando che gli
swap sottoscritti con le banche avevano un valore negativo a carico della
Provincia. Tale relazione viene contestata sotto diversi profili con il
terzo ricorso per motivi aggiunti, dal quale pertanto è necessario
prendere le mosse.
È inconferente che la Provincia si sia rivolta ad
un'impresa privata anziché ad un’amministrazione pubblica poiché ciò non
influisce sulla legittimità dei provvedimenti adottati, ma al più può
essere fonte di responsabilità erariale a carico degli amministratori. Non
sembra poi che la provenienza della relazione da un soggetto privato possa
viziare l'intero procedimento e l'atto finale del medesimo posto che è
usuale, in ogni procedimento amministrativo, che l'amministrazione
utilizzi anche documenti di privati, basti ricordare le istanze private
che avviano un procedimento o i documenti e le memorie che gli interessati
possono presentare nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 10 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Quanto ai lamentati vizi intrinseci della
relazione la difesa delle ricorrenti non appare convincente. Come
correttamente replica la difesa provinciale, infatti, l'esposizione in
derivati non è equivalente all'esposizione di un finanziamento in
capitale, poiché nel derivato essa è rappresentata dai differenziali che
sono l'eccesso dell'interesse calcolato sul capitale rispetto ad un certo
limite. Sono quindi inconferenti le doglianze delle ricorrenti relative al
rischio di mercato. La contestata relazione d'altra parte non considera
quale passività i derivati in sé, ma individua l'assenza di convenienza
economica per la Provincia nell'operazione in questione a causa della
mancanza di parità tra le posizioni contrattuali iniziali, che ha portato
ad uno squilibrio a suo sfavore. Questi fatti non vengono smentiti dalla
difesa delle ricorrenti che non riesce a dimostrare l’esistenza di un
vantaggio, nell’operazione in questione, per l’Amministrazione. Un
differenziale negativo costituisce indubbiamente una passività per essa.
Appare quindi effettivamente violata la disposizione di cui all’art.
41, comma 2, l. 448/01 poiché nell'operazione in questione non è stato
raggiunto l'obiettivo posto dalla suddetta norma di assumere condizioni di
rifinanziamento dei mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 con il
collocamento di titoli obbligazionari, tali da consentire una riduzione
del valore delle passività a carico degli enti stessi, al netto delle
commissioni. Così non è nel caso di specie, e la differenza di valore tra
i contratti derivati da stipulare era stata taciuta dalle banche alla
Provincia, ed anche tale circostanza non risulta contestata.
Nessun
dubbio poi che l'ambito di applicazione della norma suddetta riguardi il
caso di specie poiché il disposto di cui all'art. 41, comma 2, l. 448/01
definisce il proprio perimetro applicativo con riferimento all'emissione
di nuove obbligazioni da parte di enti pubblici, come avvenuto nel caso di
specie.
Sotto questo profilo i provvedimenti di autotutela impugnati
risultano corretti poiché hanno dato conto dei motivi per cui è stato
disposto l'annullamento dei precedenti provvedimenti in discussione, e il
relativo interesse pubblico consiste nell'evitare un illegittimo esborso
finanziario a carico dell'ente, con indebita percezione di vantaggi a
favore dei soggetti privati (C.d.S. V, 22 marzo 2010 n. 1672 in diversa
fattispecie, ma con principio applicabile al caso in esame).
2.3
Occorre ora verificare come l'annullamento correttamente disposto dalla
Provincia intimata si ripercuota sull'assetto contrattualmente definito
dei rapporti con le ricorrenti. Si tratta, in altri termini, di valutare
in che modo l'adozione di atti di autotutela relativamente a provvedimenti
in materia di individuazione del contraente da parte della stazione
appaltante influisca sulla sorte del contratto nel frattempo stipulato.
Il Collegio è consapevole che la giurisprudenza amministrativa,
assumendosi nel passato competente a giudicare sulla sorte del contratto
stipulato in caso di annullamento dell'aggiudicazione, ritenne che ciò
comportasse la caducazione del negozio per difetto di un presupposto di
efficacia. Tale prospettiva venne ritenuta valida sia in caso di
annullamento giudiziale degli atti di evidenza pubblica, sia nel caso in
cui fosse l'amministrazione stessa ad autoannulare i propri provvedimenti
poiché anche in questa ipotesi, stante la consequenzialità tra
aggiudicazione della gara pubblica e stipulazione del relativo contratto,
l'eliminazione degli atti della procedura amministrativa implicavano la
caducazione automatica degli effetti del contratto successivamente
stipulato (C.d.S. V, 28 maggio 2004 n. 3465). Questa prospettiva era
fondata sull’opinione che il contratto stipulato all’esito di una
procedura di evidenza pubblica fosse il momento terminale di un continuum
procedimentale di talché, una volta venuto meno l’antecedente
rappresentato dall’aggiudicazione (per un annullamento vuoi giudiziale,
vuoi in autotutela) il contratto perdeva efficacia in via automatica,
senza necessità di ulteriori provvedimenti che non fossero una presa
d’atto da parte del giudice o della stessa amministrazione appaltante.
L’effetto caducante era considerato quindi una conseguenza necessaria del
venir meno degli atti di evidenza pubblica, vuoi per sentenza vuoi per
autotutela, che non richiedeva per il suo verificarsi alcuna pronuncia
costitutiva.
Questo era lo stato dell'arte quando la Corte di
Cassazione a sezioni unite (ex multis, sentenza n. 27169/07) ritenne che
il giudice ordinario e non quello amministrativo fosse competente a
giudicare sul contratto di appalto, interpretando la giurisdizione
esclusiva amministrativa in tema di procedure di affidamento di contratti
pubblici come concludentesi con l'aggiudicazione, senza estensione alla
cognizione sul contratto. Quest’ultima, secondo la Cassazione, non poteva
che spettare al giudice ordinario poiché tale giudizio si pone nella fase
esecutiva del contratto stesso in cui l’individuazione del giudice
competente deve essere operata in base all'ordinario criterio di riparto
diritti-interessi, e il relativo processo ha ad oggetto appunto diritti
soggettivi.
Il giudice amministrativo non si contrappose frontalmente
all'assunto della Cassazione ma si ritenne competente a sindacare in sede
di ottemperanza il comportamento della stazione appaltante che non
prendesse atto della sopravvenuta inefficacia del contratto all'esito
dell’annullamento dell'aggiudicazione. Poiché in sede di ottemperanza il
giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione, secondo questa
interpretazione non vi sarebbero ostacoli a che esso ordini alla stazione
appaltante riottosa di fare subentrare nell'esecuzione del contratto il
concorrente vittorioso nel ricorso avverso l'originaria aggiudicazione
(C.d.S.A.P. n. 9/2008). La stazione appaltante doveva infatti “prendere
atto” della caducazione del contratto e, se non vi avesse provveduto
spontaneamente, ben avrebbe potuto farlo il giudice amministrativo adito
in sede di ottemperanza.
Tale costruzione deve essere rivista alla luce
della direttiva comunitaria 2007/66/CE (in seguito: “Direttiva”) in
materia di ricorso contro l'aggiudicazione degli appalti pubblici. In tale
normativa infatti il legislatore comunitario si è dato carico di valutare
le conseguenze dell'annullamento giudiziale dell'aggiudicazione sul
contratto pubblico nel frattempo stipulato, prevedendo il potere
dell'organo di ricorso, nel nostro caso il giudice amministrativo, di
privarlo di efficacia al concorrere di determinate circostanze e valutando
gli interessi in gioco, primo fra tutti quello alla corretta e spedita
esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’azione volta alla
declaratoria di inefficacia del contratto non ha carattere accertativo ma
costitutivo poiché, in base agli artt. 121 e 122 del d.lgs. 2 luglio 2010,
n. 104, al giudice spetta il potere di decidere discrezionalmente (anche
nei casi di violazioni gravi) se mantenere o meno l'efficacia del
contratto. Ciò vuol dire che l'inefficacia non è conseguenza automatica
dell'annullamento dell'aggiudicazione, che determina solo il sorgere del
potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba o meno
continuare a produrre effetti.
La rappresentazione della difesa
provinciale è ancorata alla vecchia teoria in base alla quale
l’annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione comportava
l’automatica caducazione del contratto; alla luce della normativa europea
e della legislazione di recepimento occorre invece ritenere che non si
produce in via automatica l’inefficacia del contratto, ma per raggiungere
tale risultato occorre l’intervento di una pronuncia costitutiva
dell’organo di ricorso ossia, nell’ordinamento italiano, del giudice
amministrativo. Il legislatore ha quindi valutato che l'interesse
pubblico, che nella fase precontrattuale attiene alla creazione di un
mercato unico europeo, sussista anche nella fase di esecuzione del
contratto relativamente però ad un altro bene collettivo, vale a dire la
spedita esecuzione dell'opera pubblica, servizio o fornitura. Tale
valutazione è però stata riservata alla competenza del giudice
amministrativo, “organo di ricorso” secondo la normativa comunitaria, e
non alla stazione appaltante medesima. Né la normativa interna né quella
comunitaria, infatti, in alcun punto prendono in considerazione l'ipotesi
che sia la seconda a poter privare di efficacia il contratto stipulato
mediante l'autoannullamento o la revoca dei provvedimenti che hanno
portato all'individuazione del contraente, sull'assunto che non può
consentirsi ad alcun soggetto, nemmeno se trattasi di ente pubblico, di
sciogliersi unilateralmente da un vincolo contrattuale. Pertanto, come
correttamente rappresentato nella discussione in pubblica udienza dalla
difesa delle ricorrenti, la mancata menzione nella legislazione di un
potere di autotutela a favore della stazione appaltante deve essere
interpretata nel senso che la valutazione degli interessi connessi alla
continuazione nell’esecuzione di un contratto, in caso di violazione della
normativa di evidenza pubblica, compete unicamente al giudice e non può
invece derivare da un’iniziativa autonoma della stazione appaltante. Tali
principi implicano quindi che nel nostro ordinamento non può essere
consentito a quest’ultima di influire in modo unilaterale sull'efficacia
del contratto stipulato, nemmeno laddove siano individuate violazioni
della procedura di evidenza pubblica. Essa dovrà invece adire il giudice
competente a conoscere dell'esecuzione del contratto il quale, ai fini
della decisione, potrà apprezzare l'avvenuto annullamento dei
provvedimenti di evidenza pubblica.
Deve quindi essere accolto il terzo
motivo del ricorso principale e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati
devono essere annullati nelle parti in cui pretendono di togliere
efficacia ai contratti stipulati con le ricorrenti, e precisamente nei
punti 2) e 3) della determinazione dirigenziale 29 giugno 1999, n.
2799.
2.4 La domanda risarcitoria è inammissibile.
Discende, dalle
conclusioni cui il Collegio è pervenuto in merito ai rapporti tra
esercizio dell’autotutela e sorte del contratto medio tempore stipulato,
che l’autoannullamento degli atti di evidenza pubblica da parte
dell’Amministrazione intimata non esercita effetto caducante sui negozi
stipulati con le ricorrenti, sicché solo il giudice civile è competente a
conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali
intercorsi tra loro. In tale sede giudiziaria le ricorrenti potranno fare
valere le proprie pretese per l’asserita inottemperanza agli accordi
contrattuali da parte della Provincia intimata.
Quanto alla richiesta
risarcitoria per il danno di immagine, essa trae origine da un’intervista
rilasciata dal Presidente della Provincia ad un quotidiano, che è apparsa
sulla pagina locale del medesimo. A dire delle ricorrenti la
pubblicizzazione della vicenda in discussione avrebbe recato un danno alla
propria immagine sociale e di mercato, che andrebbe ristorato mediante
criteri equitativi. Il Collegio si ritiene incompetente ad esaminare la
questione poiché tale asserito danno non è conseguenza diretta
dell’emanazione dei provvedimenti impugnati, ma appare causalmente legato
al comportamento del presidente provinciale che ha dato risalto alla
vicenda de qua. Il danno di cui si asserisce l’esistenza, cioè, non deriva
dall’esercizio di un potere amministrativo concretantesi nell’utilizzo di
una potestà pubblicistica dell’ente, che rappresenta il perimetro della
giurisdizione di questo Giudice (art. 7, d.lgs. 104/20109. La domanda in
esame pertanto deve essere dichiarata anch’essa inammissibile per difetto
di giurisdizione.
3. In conclusione i ricorsi in esame devono
essere accolti parzialmente e respinti per la parte restante, nei sensi di
cui sopra, e la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca
soccombenza delle parti.
Il Collegio manda alla Segreteria per la
trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti, ai fini
dell’accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale nella
vicenda in esame.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi in epigrafe li accoglie
parzialmente e li respinge per la parte restante. Per l’effetto, annulla i
punti 2) e 3) della determinazione dirigenziale 29 giugno 1999, n. 2799.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Spese
compensate.
Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla
Procura della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle
camere di consiglio dei giorni 19 ottobre e 3 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Carlo
Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2010
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