Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2010 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 4 ottobre 2010 n. 3525
Corrado Allegretta – Presidente, Doris Durante – Estensore


1. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Incameramento – Diritto di una stazione appaltante – Questione – Esercizio di un diritto soggettivo – Accertamento – Regole processuali che vigono in materia di azioni a tutela di interessi legittimi – Inapplicabilità.

 

2. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Incameramento – Fattispecie.

 

3. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Impresa invitata a presentare le giustificazioni dell’offerta – Incameramento – Va escluso.

 

4. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Durata – Individuazione.

 

 

1. La questione sul diritto di una stazione appaltante all’incameramento della cauzione provvisoria integra esercizio di un diritto soggettivo, sicché il suo accertamento prescinde dalle regole processuali che vigono in materia di azioni a tutela di interessi legittimi.

 

2. Nella disciplina dettata dal d. lg. 12 aprile 2006 n.163, l’incameramento della cauzione è prevista come conseguenza dell’esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti di capacità economico – finanziaria e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, sicché tra questi non possono essere ricompresi quei comportamenti della ditta partecipante, anteriori all’aggiudicazione, diversi da quelli su menzionati, che portino all’annullamento dell’aggiudicazione stessa, impedendo la formale conclusione del contratto, che ne costituisce il naturale e necessario sviluppo.

 

3. In tema di affidamento di appalti pubblici, l’incameramento della cauzione non si applica all’ipotesi in cui l’impresa in posizione utile per l’aggiudicazione dell’appalto, invitata a presentare le giustificazioni dell’offerta non le abbia presentate o per l’ipotesi in cui, pur essendo state presentate le giustificazioni, l’offerta non sia stata ritenuta congrua; in tal caso, infatti, la stazione appaltante deve limitarsi a valutare l’offerta, concludendo per la non congruità ove l’omessa presentazione delle giustificazione non le consenta di ritenerla congrua.

 

4. In tema di affidamento di appalti pubblici, la cauzione provvisoria ha la stessa durata di irrevocabilità dell’offerta e, quindi, non eccede la durata di 180 giorni, salvo proroga di tale termine.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2001, proposto da:

 

Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Amendolito e Lucia Roccotiello, con domicilio eletto presso l’avv. Amendolito, in Bari, viale Borsellino 23;

contro



Impresa Damato Vito Ruggero, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Delcuratolo e Vincenzo Delcuratolo, con domicilio eletto presso l’avv. A. Longo, in Bari, via Calefati, 133;

nei confronti di



Lloyd Adriatico s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Di Cagno, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 47;

per l'accertamento del diritto al pagamento della polizza fideiussoria n. 81260631 dell’8 giugno1998, rilasciata all’impresa edile Damato Vito Ruggiero dalla Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. a garanzia degli obblighi inerenti alla partecipazione alla gara di appalto indetta dal Comune di San Ferdinando di Puglia, per la realizzazione di un Centro Sportivo Polivalente;



Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Impresa Damato Vito Ruggero e della Lloyd Adriatico s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’Impresa Damato Vito Ruggero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 per le parti i difensori avvocati Andrea Caputo, per delega dell'avv. Lucia Roccotiello e Angelo Di Cagno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Il Comune di San Ferdinando di Puglia, con nota del 15 ottobre 1998, comunicava all’impresa edile Damato Vito Ruggiero (d’ora innanzi impresa Damato), che nel pubblico incanto del 14 ottobre 1998 per la costruzione di un centro sportivo polivalente, la sua offerta si era classificata prima.
Nel contempo la invitava “a presentare entro e non oltre 10 giorni le giustificazioni dell’offerta, ai sensi del terzultimo comma dell’art. 5 della l. n. 14 del 2 febbraio 1974”, avvertendo, che in mancanza, l’impresa sarebbe stata ritenuta rinunciataria dell’offerta.
L’impresa non forniva le giustificazioni nemmeno nel termine prorogato e il Comune, con delibera di giunta comunale n. 478 del 30 dicembre 1998, disponeva di annullare l’aggiudicazione in favore dell’impresa Damato, di appaltare i lavori ad altra impresa e di incamerare la cauzione provvisoria di lire 44.967.585, prestata dall’impresa Damato con polizza fideiussoria n. 81260631 rilasciata dalla Lloyd Adriatico s.p.a. in data 8 ottobre 1998.
L’impresa Damato, con raccomandata del 22 febbraio 1999, diffidava sia il Comune che la società assicuratrice dal dare seguito alla suddetta delibera di giunta perché illegittima e citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, il Comune di San Ferdinando per sentire dichiarare la illegittimità della delibera di giunta n. 478 del 30 dicembre 1998 nella parte in cui disponeva di incamerare la cauzione provvisoria e per sentire condannare il Comune allo svincolo e restituzione della polizza di cui chiedeva, in via gradata, dichiararsi la perenzione per scadenza della garanzia (la polizza, infatti, aveva durata di 1 mese, dal 12 ottobre 1998 al 12 novembre 1998).
Il Tribunale di Trinitapoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con sentenza n. 51 del 2000.
Il Comune di San Ferdinando, a tal punto, non avendo comunque ottenuto lo svincolo della polizza, con atto notificato all’impresa Damato e alla Loyd Adriatico s.p.a. il 20 luglio 2001, proponeva il ricorso qui in esame, con il quale chiedeva a questo Tribunale che: a) accertata e dichiarata la decadenza dell’impresa Damato dall’impugnativa della delibera di giunta comunale n. 478 del 1998 e, pertanto, ritenuta legittima la delibera de qua; b) accertata e dichiarata l’inadempienza dell’impresa Damato, 1) condannasse solidalmente, ciascuno per il suo titolo, l’impresa Damato e la società assicuratrice Loyd Adriatico al pagamento di lire 44.964.585, pari alla cauzione provvisoria; 2) in via gradata, ritenuta estinta detta polizza fideiussoria, condannasse l’impresa Damato al pagamento della su menzionata somma ed accessori; 3) in ogni caso, condannasse i resistenti al risarcimento degli ulteriori danni ex art. 1226 c.c..
In diritto assumeva la legittimità della delibera di giunta comunale in questione e sosteneva la fondatezza del diritto all’incameramento della cauzione provvisoria, in quanto essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto (art. 30, comma 1, l. n. 109 del 1994, come novellato dalla l. n. 415 del 1998).
Si costituiva in giudizio l’impresa Damato che contestava in fatto e diritto la domanda attrice e proponeva ricorso incidentale per l’annullamento della delibera di giunta comunale n. 478 del 1998, nella parte in cui disponeva di incamerare la cauzione provvisoria.
La Lloyd Adriatico s.p.a., costituitasi in giudizio, precisava in fatto che non sussistevano i presupposti per l’incameramento della cauzione, in quanto l’impresa Damato non aveva rifiutato di stipulare il contratto, ma l’amministrazione aveva dato valenza di rinuncia al comportamento dell’impresa che non aveva presentato sollecitamente le giustificazioni dell’offerta.
Eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in ordine alla pretesa escussione della polizza fideiussoria ed all’incameramento della cauzione provvisoria e, comunque, l’inammissibilità del ricorso ove lo si consideri traslatio del giudizio proposto dall’impresa Damato davanti al Tribunale di Trinitapoli, concluso con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti difensivi e, alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, la causa veniva assegnata in decisione.
Deve, innanzi tutto, precisarsi che il ricorso in esame non integra ipotesi di traslatio avanti il giudice amministrativo dell’azione proposta a suo tempo dall’impresa Damato davanti al Tribunale di Foggia, sezione staccata di Trinitapoli, per l’annullamento della delibera di giunta comunale n. 478 del 1998.
Il ricorso in esame, infatti, non è stato proposto in riassunzione, ma è autonoma azione proposta dal Comune di San Ferdinando di Puglia, parte resistente in quel giudizio, ed è volta all’accertamento del diritto del Comune all’incameramento della cauzione provvisoria prestata dall’impresa Damato in occasione della partecipazione alla procedura di gara per la realizzazione del centro sportivo polivalente.
Passando all’esame delle domande proposte dal Comune di San Ferdinando di Puglia, va dichiarata inammissibile la domanda di declaratoria della decadenza della Damato dall’impugnativa della delibera di giunta comunale n. 478 del 1998 e di accertamento della legittimità di detta delibera.
Intanto non è ammissibile la domanda giudiziale dell’ente pubblico volta all’accertamento della legittimità di una sua delibera, atteso che trattasi di atto dotato di esecutività salvo annullamento amministrativo o giurisdizionale, nel caso non intervenuto.
Peraltro, la questione sul diritto del Comune all’incameramento della cauzione provvisoria integra esercizio di un diritto soggettivo, sicché il suo accertamento prescinde dalle regole processuali che vigono in materia di azioni a tutela di interessi legittimi.
Per le stesse ragioni, l’impresa Damato può opporsi alla richiesta di pagamento della cauzione provvisoria, senza essere tenuta ad impugnare la suddetta delibera, trattandosi di questioni attinenti diritti patrimoniali che, come detto, non sono soggette ai termini e alle preclusioni del giudizio relativo ad interessi legittimi.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
La controversia ha ad oggetto la pretesa del Comune di San Ferdinando di Puglia al pagamento della polizza fideiussoria n. 81260631 dell’8 giugno1998, rilasciata all’impresa edile Damato Vito Ruggiero dalla Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. a garanzia degli obblighi inerenti alla partecipazione alla gara di appalto indetta da esso Comune.
Al riguardo va osservato che la cauzione provvisoria è escutibile nel caso in cui l’aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto, situazione che non ricorre nel caso qui in esame.
Tradizionalmente, infatti, nelle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, la cauzione provvisoria ha avuto la funzione di garantire la stazione appaltante per il caso in cui l’aggiudicatario non si prestasse a stipulare il relativo contratto (art. 322, l. n. 2248 del 1865 allegato F; artt. 2 e 4 del d.p.r. 1063 del 1962; art. 30, 1°comma, l. n. 109 del 1994) (cfr. CGARS 29 dicembre 1989, n. 514; Cons. Stato, n. 1613 del 1989; sez. V, n. 124 del 1998; sez. V, n. 3843 del 2001; n. 4789 del 2004; sez. IV, n. 288 del 2006).
Tale cauzione ha poi assunto un’ulteriore funzione, che è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alla gara in ordine ai requisiti prescritti dal bando o dalla lettera di invito.
Allo stesso modo, nella disciplina dettata dal d. lgv. n. 163 del 2006, l’incameramento della cauzione è prevista come conseguenza dell’esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti di capacità economico – finanziaria e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 .
Tra questi, evidentemente, non possono essere ricompresi quei comportamenti della ditta partecipante, anteriori all’aggiudicazione, diversi da quelli su menzionati, che portino all’annullamento dell’aggiudicazione stessa, impedendo la formale conclusione del contratto, che ne costituisce il naturale e necessario sviluppo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 288 del 2006).
Ne consegue che l’incameramento della cauzione non si applica all’ipotesi in cui l’impresa in posizione utile per l’aggiudicazione dell’appalto, invitata a presentare le giustificazioni dell’offerta non le abbia presentate o per l’ipotesi in cui, pur essendo state presentate le giustificazioni, l’offerta non sia stata ritenuta congrua.
In tal caso, infatti, la stazione appaltante deve limitarsi a valutare l’offerta, concludendo per la non congruità ove l’omessa presentazione delle giustificazione non le consenta di ritenerla congrua.
Ciò posto, deve considerarsi che nel caso di cui si discute, non vi è mai stata aggiudicazione, nemmeno provvisoria, in favore dell’impresa Damato, e tanto meno invito a sottoscrivere il contratto.
Il procedimento di gara, infatti, si è fermato alla verifica della composizione dell’offerta dell’impresa Damato, offerta che, in mancanza di giustificazioni da parte dell’impresa, non poteva che concludersi con una valutazione di non congruità, con conseguente esclusione della concorrente dalla gara, cui non consegue l’incameramento della cauzione.
Fermo tanto, va anche osservato che la pretesa dell’amministrazione di incamerare la cauzione provvisoria versata dall’impresa è avvenuta allorché era scaduto il termine di validità della cauzione.
La cauzione provvisoria, infatti, ha la stessa durata di irrevocabilità dell’offerta e, quindi, non eccede la durata di 180 giorni, salvo proroga di tale termine, che nel caso non vi è stata.
Come puntualizzato dalla giurisprudenza, la duplice finalità della cauzione provvisoria di garantire la stazione appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata, comporta che la sua durata non può prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultando diversamente pregiudicata la stessa ratio legis della cauzione provvisoria, tant’è che nel codice dei contratti il legislatore ha normativamente equiparato il termine minimo di irrevocabilità dell’offerta alla durata minima della cauzione, prevedendolo, in entrambi i casi, in 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, salvo termini più ampi previsti dalla lex di gara (art. 11, comma 6 e art. 75, comma 5 del d. lgv. n. 163 del 2006) (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2885).
La domanda esaminata è, per quanto esposto, infondata e va rigettata.
Tanto toglie pregio anche alla domanda risarcitoria proposta dal Comune, della quale non sussistono i presupposti in fatto e diritto, in disparte l’inammissibilità per genericità della domanda risarcitoria per come proposta (“condannare i resistenti al risarcimento degli ulteriori danni ex art. 1226 c.c.”).
Quanto alla domanda proposta nei confronti della Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. per l’escussione della polizza fideiussoria n. 81260631 dell’8 giugno1998, rilasciata all’impresa edile Damato Vito Ruggiero a garanzia degli obblighi inerenti alla gara, tale domanda non rientra nella giurisdizione di questo Tribunale, ma in quella del giudice ordinario, attenendo a rapporti privatistici tra l’impresa concorrente alla pubblica gara e la società assicuratrice, a nulla rilevando che la polizza fideiussoria sia stata rilasciata a garanzia degli obblighi gravanti sul concorrente di una pubblica gara.
Quanto sin qui esposto comporta l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dall’impresa Damato, non potendo la ricorrente incidentale trarre alcun vantaggio dall’annullamento della delibera di giunta comunale n. 478 del 1998, con la quale il Comune di San Ferdinando di Puglia ha deliberato di incamerare la cauzione provvisoria.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto, quanto alla domanda proposta nei confronti dell’impresa Damato, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla domanda proposta nei confronti della Lloyd Adraitico s.p.a. e il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.
Le spese di giudizio possono essere compensate, attesa la risalenza del ricorso e l’incertezza normativa in materia.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti della Lloyd Adriatico s.p.a., respinge le domande proposte nei confronti dell’impresa edile Damato; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’impresa Damato.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento