Consorzio Servizi Specialtrasporti e Specialtrasporti
S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Morello, ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, via S. Vitale
55;
contro
Hera Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A.,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carullo, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del provvedimento p.g. n.139047/10 dell'1
luglio 2010, trasmesso il 7 luglio 2010, con cui il Consorzio Servizi
Specialtrasporti, consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi
dell'art. 2602 e segg. del codice civile, è stato escluso dalla
partecipazione alla gara indetta da HERA, quale organismo di diritto
pubblico, per l'affidamento del seguente appalto pubblico di
servizi:
"Prestazioni connesse al servizio di raccolta di rifiuti
solidi urbani di varie tipologie e del relativo trasporto agli impianti di
recupero/smaltimento, tramite svuotamento di contenitori tipo container
"scarrabile" "presa container" o tramite prelievo da terra, ubicati in
centri di raccolta, ditte private e aree di servizio comunali o di Hera
s.p.a. sul territorio dei comuni in cui Hera s.p.a. - Struttura Operativa
Territoriale di Bologna - svolge il servizio pubblico di gestione dei
rifiuti urbani” come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto,
ripartito in quattro lotti (Gara n.2/2010/FAABS)".
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Hera Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A.;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 29 luglio 2010 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le
stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71,
introdotto dalla legge n. 205/2000;
Atteso che sussistono
effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma
semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti
ragioni in fatto e diritto:
1. – Il ricorso in oggetto è rivolto
avverso il provvedimento di esclusione del Consorzio ricorrente dalla
procedura ristretta bandita da Hera Holding Energia Risorse in data 7
aprile 2010, per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi relativi alle
prestazioni connesse al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani di
varie tipologie e di trasporto agli impianti di recupero e
smaltimento.
L’esclusione ha come presupposto l’insufficienza del
patrimonio netto posseduto dal Consorzio (€ 23.953,00), inferiore a quello
richiesto dal Bando (€ 154.409,70), nonché la mancata produzione della
certificazione Iso 9001 intestata al Consorzio.
A sostegno del gravame
parte ricorrente deduce con un unico articolato motivo la violazione degli
articoli 34, 35, 36 e 37 del d.lgs 6 aprile 2006 n. 163 e la violazione
dell’articolo III.1.3 del Bando.
In particolare si rileva che il
Consorzio Specialtrasporti, consorzio ordinario ex articolo 2602 c.c,
nella domanda di partecipazione alla gara ha espressamente dichiarato che
il servizio oggetto dell’appalto sarebbe stato affidato alla consorziata
Srl Specialtrasporti cui spettava fornire la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (nella specie
patrimonio netto non inferiore a € 154.409,00 e certificazione Iso
9001).
2. – Si è costituita in giudizio Hera Holding Energia
contestando nel merito le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo la
reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.
3. - Nella camera
di consiglio del 29 luglio 2010, fissata per la trattazione dell’istanza
cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere deciso
con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 9 della
legge 205 del 2000.
4.- In primo luogo il Collegio deve precisare
quanto segue:
- il bando di gara al punto III.1.3 (Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto) specifica che saranno ammessi alla gara concorrenti singoli,
raggruppamenti temporanei di impresa alle condizioni individuate
all’articolo 37 del d.lgs n. 163 del 2006 e che per i consorzi si
applicano le disposizioni previste all’articolo 34 d.lgs cit. e relative
norme di rinvio.
- in base all’articolo 34 lettera e) ai
consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 e
perciò si richiede che i consorziati posseggano singolarmente i requisiti,
in ragione della snellezza della forma organizzativa adottata e che
nell’offerta siano specificate le parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite da singoli operatori;
- il possesso dei requisiti
tecnici e finanziari deve conseguentemente essere riferito alle imprese
aderenti al Consorzio, così come indicate nella domanda di partecipazione.
4.1 – Va quindi precisato che la giurisprudenza ha chiarito che i
Consorzi di cui all’art. 2602 c.c. e ss. sono organizzazioni di
imprenditori operanti normalmente per il tramite dei propri consorziati,
che sono soggetti dotati della necessaria strutturazione aziendale, per
cui occorre indicare, come è avvenuto nel caso di specie, le società
consorziate chiamate ad eseguire le prestazioni contrattuali.
Ha
inoltre specificato che il possesso di licenze, certificazioni e
autorizzazioni prescritte per lo svolgimento del servizio, riguardando la
prestazione eseguibile solo da una delle imprese consorziate, non può che
essere richiesto singolarmente alla stessa: quest'ultima, a differenza
delle società destinate a restare estranee all’esecuzione dell’appalto,
riveste la qualità di effettivo partecipante alla gara, come tale
assoggettato all’obbligo di produrre la predetta documentazione (T.A.R.
Lombardia Milano, III, 13 dicembre 2005 , n. 4958).
Ne discende che i
requisiti tecnici ed economici devono essere posseduti non dal Consorzio,
ma dalla consorziata indicata come esecutrice dell’appalto (Tar Lazio,
Roma, III, 8 luglio 2003 n. 6077; Tar Campania, Napoli, I, n.
3122/2003).
5. – Nella fattispecie il Consorzio ricorrente ha
indicato nella consorziata Specialtrasporti S.r.l. il soggetto che avrebbe
totalmente svolto la prestazione e a tal fine la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione allegata alla
domanda ha riguardato esclusivamente tale impresa
consorziata.
Peraltro, secondo quanto sostenuto da parte resistente,
nella fattispecie ai consorzi di cui all'art. 2602 c.c., in quanto
equiparati ai raggruppamenti temporanei di impresa, si applica la
previsione del punto III.2.2 del bando: “In caso di associazione
temporanea di imprese i medesimi requisiti devono essere posseduti dalla
mandataria per almeno il 60% dell’importo e da ciascuna delle mandanti per
almeno il 20% dell’importo” con la conseguenza che i requisiti di
capacità tecnica e finanziaria di un consorzio debbano essere accertati
nei confronti del consorzio e relativamente a tutti i consorziati
partecipanti alla gara.
5.1 – Tale tesi non è condivisibile.
Ritiene
invero il Collegio che il rinvio alle disposizioni dell’articolo 37 del
Codice dei Contratti previsto pei consorzi ordinari all’articolo 34
lettera e deve intendersi per le disposizioni direttamente
applicabili a tale tipo di associazione e non anche per tutte le norme
disciplinanti i raggruppamenti temporanei di impresa.
In ragione di ciò
deve ritenersi che la suindicata disposizione del bando sia specificamente
e unicamente riferita ai raggruppamenti temporanei di impresa e non anche
ai consorzi ordinari.
E’ indubbio infatti che il consorzio come
organizzazione di imprenditori priva di personalità giuridica, per
partecipare a una gara non possa che avvalersi dei requisiti delle proprie
consorziate e in particolare delle consorziate che svolgeranno la
prestazione direttamente responsabili nei confronti dell’ente
appaltante.
6 – Per tutte le considerazioni fin qui svolte il
ricorso va dunque accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve
essere annullato.
Le spese e competenze del giudizio, attesa la
peculiarità della questione trattata possono essere integralmente
compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna, sede di Bologna, sezione prima, accoglie il ricorso e per
l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio
del giorno 29 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe
Calvo, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore
Grazia
Brini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)