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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Ordinanza 29 luglio 2010 n. 3545
Pres. Est. Sandulli
Provincia di Roma ( Avv.ti R. Giovagnoli, M. Sieni, M. Stella Richter) C/
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) + altri


Opere pubbliche – Autostrade – Aumento tariffe- Svincoli non interessati dalla autostrada – Misura fiscale – Illegittimità – Ragioni.

L’aumento delle tariffe autostradali disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato in applicazione dell’articolo 15 del D.L. 78 del 2010, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle “Entrate non fiscali”, assume il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura e non quello di misura fiscale, tuttavia tale carattere sussiste in tutte quelle ipotesi che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell’infrastruttura.


N. 03545/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 06580/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)





ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 6580 del 2010, proposto da:

 

Provincia di Roma, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Sieni, Mario Stella Richter, Riccardo Giovagnoli, domiciliata per legge in Roma, via IV Novembre, 119/A;

contro



Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anas Spa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di
ad adiuvandum:

 

Comune di Frascati in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Albesano, Carla Gatta, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso Carla Gatta in Roma, via Altomonte, 6; Cons Coda, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73; Comune di Fiumicino in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Catia Livio, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; Comune di Olevano Romano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51; Comune di Ladispoli, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Paggi, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; Comune di Bracciano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Crescentini, con domicilio eletto presso Roberta Crescentini in Roma, via R. Grazioli Lante, 9; Provincia di Rieti, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Tommaso Pallavicini, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento N.11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.6.2010 con il quale sono state individuate ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anas Spa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’Avvocatura dello Stato atteso che la ricorrente è ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio, ed è quindi legittimato all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 ottobre 2005 , n. 1631;T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 07 ottobre 2004 , n. 3607; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 2004 , n. 3263). Nella fattispecie in esame viene, infatti, in rilievo la circolazione stradale alternativa a quella sottoposta a pedaggio e la popolazione sottoposta al pagamento del predetto pedaggio.
Nel merito si osserva che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione dell’articolo 15 del D.L. 78 del 2010, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle “Entrate non fiscali”, per essere coerente con la finalità appena enunciata, deve assumere il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura e non quello di misura fiscale;
Al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell’infrastruttura.
Considerato che nelle ipotesi anzidette il DPCM impugnato sembra, addirittura, prescindere dalla regola comunitaria che impone il pagamento di una somma determinata di denaro basata, anche, sulla distanza percorsa; e tenuto conto, infine, che la consistenza del fumus boni iuris non può non riflettersi sulla valutazione del danno paventato atteso che questo può essere considerato soltanto nel caso in cui il provvedimento che lo determina appaia illegittimo e che, in ogni caso, deve tenersi conto del danno subito dalla comunità così come evidenziato da parte ricorrente.

P.Q.M.



Accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente, Estensore
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2010



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