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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 27 agosto 2010 n. 17266
Pres. C. d’Alessandro, est. P. Russo
Elisabetta Caterino, Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello (Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Iaccarino) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comune di San Cipriano d'Aversa (Avv. Luigi Maria D'Angiolella) e con l'intervento ad adiuvandum Enrico Coppola (Avv. Gennaro Di Rienzo) e con l'intervento ad opponendum Vincenzo Capone e Luca Martinelli (Avv. Carlo Sarro) Giovanni Martino (Avv. Fabrizio Perla)


1. Elezioni - Ricorso elettorale - Avverso ammissione od esclusione di una lista o di un candidato - Mancata impugnazione della delibera di proclamazione eletti - Determina l’improcedibilità del ricorso contro l'ammissione od esclusione della lista o del candidato.

 

2. Elezioni – Atto di presentazione di liste elettorali – Modulo allegato autenticato il giorno prima di quello originale – Illegittimità – Sussiste

 

 

1. La mancata impugnazione della proclamazione degli eletti rende il ricorso avverso l’ammissione o l’esclusione di un candidato o di una lista improcedibile in via definitiva. Infatti, anche su chi sia immediatamente insorto contro l’atto di esclusione (al primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore un’interinale cautela nelle forme dell’ammissione con riserva alla tornata elettorale) continua a gravare l’onere della successiva ed indispensabile impugnativa del provvedimento conclusivo, destinato a sancire l’esito finale della competizione. (1)

 

2. È illegittimo l’atto di presentazione di liste elettorali in cui i moduli allegati al modello principale, che non recano l’indicazione dei nominativi dei candidati e che siano materialmente separati dal modello principale, siano stati sottoscritti dai presentatori di lista il giorno prima della sottoscrizione del modulo principale (2)

 

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.1999 n. 116; 5.9.2002 n. 4464, 28.1.2005 n.187; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 15.7.2005 n.9724;
2. Nel caso in esame, il TAR rileva che l’atto principale di raccolta delle firme (in cui vi sono i nominativi dei candidati) era datato 27/2/2010 mentre gli atti separati (schede 4, 5 e 8) recavano la data del 26/2/2010: da tale circostanza il TAR deduce la impossibilità per i sottoscrittori delle schede 4,5 e 8 di conoscere i nominativi dei candidati, con la conseguenza che le suddette schede non sono state ritenute valide e che non risultava raggiunto il numero minimo di 100 sottoscrittori necessario per l’ammissione della lista.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2010, proposto da:

 

Elisabetta Caterino, Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Iaccarino, con domicilio eletto presso il T.A.R. Campania - Napoli, alla piazza Municipio, 64;

contro



- Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con la quale sono domiciliati per legge alla via Diaz, 11;
- Comune di San Cipriano d'Aversa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci n.16;

e con l'intervento di



ad adiuvandum:
- Enrico Coppola, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Di Rienzo, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Ercolino in Napoli, al corso Arnaldo Lucci n.96;

 

ad opponendum:
- Vincenzo Capone e Luca Martinelli, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il T.A.R. Campania, piazza Municipio, 64; - Giovanni Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto in Napoli, alla via Santa Brigida, 39;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia



dei verbali n.29 del 27.2.2010 e n.39 dell’1.3.2010 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta, coi quali la lista denominata “San Cipriano è viva” non è stata ammessa a partecipare alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.

Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni indicate in epigrafe;
Visti gli atti di intervento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO



I ricorrenti sigg. Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello hanno premesso di agire nella qualità di candidati, rispettivamente, alla carica di sindaco e di consigliere comunale, della lista “San Cipriano è viva”, alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, mentre la dott.ssa Elisabetta Caterino quale delegata alla presentazione della stessa lista. Con il ricorso in trattazione essi hanno impugnato le determinazioni della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta, di cui ai verbali n.29 del 27.2.2010 e n.39 dell’1.3.2010, con cui la lista “San Cipriano è viva” è sta esclusa dalla partecipazione alla tornata elettorale per l’asserita irregolarità delle firme dei sottoscrittori. In particolare, la suddetta sottocommissione ha ritenute valide solo le firme dei primi 10 (dieci) sottoscrittori contenute nel modulo principale, completo di tutti i dati previsti dall’art.28 del D.P.R. n.570 del 1960, ma non le restanti 127 (centoventisette) apposte sugli altri otto moduli separati, poiché questi non riportano i nominativi e le generalità dei candidati alla carica di consigliere comunale.
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento della ricusazione della lista hanno dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art.28 e ss. del D.P.R. n.570/1960 – violazione dei diritti costituzionali in tema di elettorato passivo e di massima partecipazione alle competizioni elettorali – eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti di legge e sviamento.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di San Cipriano d’Aversa, il Ministero dell’Interno e la Sottocommissione elettorale intimata, che hanno concluso con richiesta di reiezione del gravame.
Sono intervenuti, ad adiuvandum, il sig. Enrico Coppola e, ad opponendum, i sigg. Vincenzo Capone e Luca Martinelli e Giovanni Martino.
Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010, il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, presso la cui sede è stato proposto il ricorso, con ordinanza n.250/2010, ha respinto la domanda cautelare e disposto contestualmente la trasmissione degli atti alla competente sede di Napoli.
Alla pubblica udienza del 22 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



In via preliminare, va rilevata l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti.
Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, 3.2.1999 n. 116; 5.9.2002 n. 4464, 28.1.2005 n.187), già accolto dalla Sezione in analoghe fattispecie (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 15.7.2005 n.9724), in base al quale l'eventuale accoglimento del ricorso, avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione ipso jure, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sulla parte ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.
Va pertanto ribadito che l'inoppugnabilità della proclamazione degli eletti – che, nella materia elettorale, rappresenta l'atto tipico destinato a recepire le illegittimità eventualmente commesse nel corso del preordinato procedimento – rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione della lista in questione.
Non vale invocare in contrario il diverso principio, secondo cui è sempre ammessa l'anticipata (e, pur sempre, facoltativa) tutela giurisdizionale contro il diniego di ammissione di una lista, dal momento che il riconoscimento di siffatta possibilità d'azione, giustificata dall'evidente lesività del provvedimento di ricusazione, non interferisce affatto con il distinto profilo dell'indefettibile protrarsi della sussistenza dell'interesse a ricorrere per tutto il corso del relativo giudizio. Quindi, anche su chi sia immediatamente insorto contro l'atto di esclusione (al primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore un'interinale cautela nelle forme dell'ammissione con riserva alla tornata elettorale) continua a gravare l'onere della successiva ed indispensabile impugnativa del provvedimento conclusivo, destinato a sancire l'esito finale della competizione.
Nella fattispecie in esame siffatta impugnazione è mancata ed alla circostanza segue inevitabilmente l’improcedibilità del gravame.
Nel merito la domanda è comunque infondata e va pertanto respinta.
Al riguardo il Collegio condivide e fa integralmente proprie le considerazioni svolte nella sentenza n.1751 del 31 marzo 2010, resa da questa Seconda sezione con riferimento ad altro ricorso, proposto da diversi soggetti, avverso l’esclusione della stessa lista“San Cipriano è viva” dalla partecipazione alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
A sostegno dell’azione, i ricorrenti hanno richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale che, superando la più risalente linea interpretativa ispirata ad un rigido formalismo e nell’ottica di garantire i principi costituzionali in tema di libera e completa partecipazione di cittadini e delle parti politiche alla competizione elettorale, esclude le formalità di cui agli artt. 28 e 32 del T.U. n.570/1960 dal novero di quelle sostanziali, ammettendo che i moduli aggiunti possano richiamare gli elementi ivi previsti, tra i quali pure l’indicazione dei candidati, attraverso scritte o simboli inequivocabili (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 7 novembre 2006 n. 6545).
Vero è che, in punto di diritto, il suddetto orientamento giurisprudenziale è stato di recente condiviso dalla Sezione (con le sentenze nn.1516 e 1517 del 18 marzo 2010), ma l’odierna fattispecie non è assimilabile in punto di fatto ai casi favorevolmente definiti con le richiamate decisioni, ove sono state valorizzate una serie di circostanze che, unitariamente considerate, integravano univoci e concordanti indici presuntivi, che rendevano sicura la riferibilità delle sottoscrizioni dei cittadini alla lista elettorale.
Nel caso di specie, al contrario, è dirimente osservare che l’atto principale è stato redatto in data 27 febbraio 2010, come inequivocabilmente indicato dai presentatori della lista in calce alla seconda pagina (dopo l’indicazione delle generalità complete del candidato sindaco e dei candidati consiglieri comunali, la descrizione del contrassegno, l’indicazione dei delegati, la distinta dei documenti allegati e l’elezione di domicilio) mentre gli atti separati individuati coi nn.4, 5 e 8 (come si è già detto, privi delle generalità dei candidati e recanti complessivamente l’autentica delle firme di 45 sottoscrittori).recano la data del giorno precedente, vale a dire quella del 26 febbraio 2010. La suddetta circostanza – non revocabile in dubbio dalle contrarie postume dichiarazioni esibite in giudizio – esclude in radice ogni possibilità di desumere l’asserita piena consapevolezza di 45 sottoscrittori circa l’esatta identità dei candidati inclusi nella lista, atteso che al momento della raccolta delle firme il modulo base non risultava ancora formato. Ne discende che difetta il numero minimo di 100 sottoscrittori necessario per l’ammissione della lista.
In definitiva, la natura del vizio rilevato, non è suscettibile di essere sanata ex post, atteso che, come si è chiarito, al momento della raccolta delle firme il modulo base non poteva ritenersi ancora formato.
In conclusione, ribadite le considerazioni sopra svolte, il ricorso va respinto.
Tenuto conto della peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. n.1499/2010, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria nei termini di cui agli artt.83/11 e 84 del T.U. n.570/1960.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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