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n. 9-2010 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE II - Sentenza 27 agosto 2010 n. 17266
Pres. C.
d’Alessandro, est. P. Russo
Elisabetta Caterino, Giacomo Caterino,
Cipriano Di Tella e Nicola Di Bello (Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco
Iaccarino) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comune di San Cipriano d'Aversa
(Avv. Luigi Maria D'Angiolella) e con l'intervento ad adiuvandum Enrico
Coppola (Avv. Gennaro Di Rienzo) e con l'intervento ad opponendum Vincenzo
Capone e Luca Martinelli (Avv. Carlo Sarro) Giovanni Martino (Avv.
Fabrizio Perla) |
1. Elezioni - Ricorso elettorale - Avverso ammissione od
esclusione di una lista o di un candidato - Mancata impugnazione della
delibera di proclamazione eletti - Determina l’improcedibilità del ricorso
contro l'ammissione od esclusione della lista o del candidato.
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2. Elezioni – Atto di presentazione di liste elettorali –
Modulo allegato autenticato il giorno prima di quello originale –
Illegittimità – Sussiste
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1. La mancata impugnazione della proclamazione degli
eletti rende il ricorso avverso l’ammissione o l’esclusione di un
candidato o di una lista improcedibile in via definitiva. Infatti, anche
su chi sia immediatamente insorto contro l’atto di esclusione (al primario
scopo, di norma, di ottenere medio tempore un’interinale cautela nelle
forme dell’ammissione con riserva alla tornata elettorale) continua a
gravare l’onere della successiva ed indispensabile impugnativa del
provvedimento conclusivo, destinato a sancire l’esito finale della
competizione. (1)
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2. È illegittimo l’atto di presentazione di liste
elettorali in cui i moduli allegati al modello principale, che non recano
l’indicazione dei nominativi dei candidati e che siano materialmente
separati dal modello principale, siano stati sottoscritti dai presentatori
di lista il giorno prima della sottoscrizione del modulo principale (2)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.1999 n. 116;
5.9.2002 n. 4464, 28.1.2005 n.187; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II,
15.7.2005 n.9724;
2. Nel caso in esame, il TAR rileva che l’atto
principale di raccolta delle firme (in cui vi sono i nominativi dei
candidati) era datato 27/2/2010 mentre gli atti separati (schede 4, 5 e 8)
recavano la data del 26/2/2010: da tale circostanza il TAR deduce la
impossibilità per i sottoscrittori delle schede 4,5 e 8 di conoscere i
nominativi dei candidati, con la conseguenza che le suddette schede non
sono state ritenute valide e che non risultava raggiunto il numero minimo
di 100 sottoscrittori necessario per l’ammissione della lista. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del
2010, proposto da:
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Elisabetta Caterino, Giacomo Caterino, Cipriano Di Tella
e Nicola Di Bello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Abbamonte e
Francesco Iaccarino, con domicilio eletto presso il T.A.R. Campania -
Napoli, alla piazza Municipio, 64;
contro
- Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura
di Caserta; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con la quale
sono domiciliati per legge alla via Diaz, 11;
- Comune di San Cipriano
d'Aversa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli,
al viale Gramsci n.16;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- Enrico Coppola,
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Di Rienzo, con domicilio eletto
presso l’avv. Luigi Ercolino in Napoli, al corso Arnaldo Lucci n.96;
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ad opponendum:
- Vincenzo Capone e Luca Martinelli,
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto presso
il T.A.R. Campania, piazza Municipio, 64; - Giovanni Martino,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto in
Napoli, alla via Santa Brigida, 39;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia
dei verbali n.29 del 27.2.2010 e n.39
dell’1.3.2010 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola
Ducenta, coi quali la lista denominata “San Cipriano è viva” non è
stata ammessa a partecipare alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo
2010.
Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio delle amministrazioni indicate in
epigrafe;
Visti gli atti di intervento;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 22 luglio 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in
diritto quanto segue;
FATTO
I ricorrenti sigg. Giacomo Caterino, Cipriano Di
Tella e Nicola Di Bello hanno premesso di agire nella qualità di
candidati, rispettivamente, alla carica di sindaco e di consigliere
comunale, della lista “San Cipriano è viva”, alle elezioni
amministrative del 28 e 29 marzo 2010, mentre la dott.ssa Elisabetta
Caterino quale delegata alla presentazione della stessa lista. Con il
ricorso in trattazione essi hanno impugnato le determinazioni della
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trentola Ducenta, di cui ai
verbali n.29 del 27.2.2010 e n.39 dell’1.3.2010, con cui la lista “San
Cipriano è viva” è sta esclusa dalla partecipazione alla tornata
elettorale per l’asserita irregolarità delle firme dei sottoscrittori. In
particolare, la suddetta sottocommissione ha ritenute valide solo le firme
dei primi 10 (dieci) sottoscrittori contenute nel modulo principale,
completo di tutti i dati previsti dall’art.28 del D.P.R. n.570 del 1960,
ma non le restanti 127 (centoventisette) apposte sugli altri otto moduli
separati, poiché questi non riportano i nominativi e le generalità dei
candidati alla carica di consigliere comunale.
A sostegno della
domanda giudiziale di annullamento della ricusazione della lista hanno
dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art.28 e
ss. del D.P.R. n.570/1960 – violazione dei diritti costituzionali in tema
di elettorato passivo e di massima partecipazione alle competizioni
elettorali – eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
istruttoria, assenza dei presupposti di legge e sviamento.
Si sono
costituiti in resistenza il Comune di San Cipriano d’Aversa, il Ministero
dell’Interno e la Sottocommissione elettorale intimata, che hanno concluso
con richiesta di reiezione del gravame.
Sono intervenuti, ad
adiuvandum, il sig. Enrico Coppola e, ad opponendum, i sigg. Vincenzo
Capone e Luca Martinelli e Giovanni Martino.
Alla camera di consiglio
del giorno 11 marzo 2010, il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno,
presso la cui sede è stato proposto il ricorso, con ordinanza n.250/2010,
ha respinto la domanda cautelare e disposto contestualmente la
trasmissione degli atti alla competente sede di Napoli.
Alla pubblica
udienza del 22 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va rilevata l’improcedibilità
del ricorso per la mancata impugnazione dell'atto di proclamazione degli
eletti.
Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento
giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, 3.2.1999 n. 116;
5.9.2002 n. 4464, 28.1.2005 n.187), già accolto dalla Sezione in analoghe
fattispecie (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 15.7.2005
n.9724), in base al quale l'eventuale accoglimento del ricorso, avente ad
oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista
alla competizione elettorale, non comporta la caducazione ipso
jure, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del
procedimento, gravando piuttosto sulla parte ricorrente il preciso onere
di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente
l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.
Va
pertanto ribadito che l'inoppugnabilità della proclamazione degli eletti –
che, nella materia elettorale, rappresenta l'atto tipico destinato a
recepire le illegittimità eventualmente commesse nel corso del preordinato
procedimento – rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse,
il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione della lista in
questione.
Non vale invocare in contrario il diverso principio, secondo
cui è sempre ammessa l'anticipata (e, pur sempre, facoltativa) tutela
giurisdizionale contro il diniego di ammissione di una lista, dal momento
che il riconoscimento di siffatta possibilità d'azione, giustificata
dall'evidente lesività del provvedimento di ricusazione, non interferisce
affatto con il distinto profilo dell'indefettibile protrarsi della
sussistenza dell'interesse a ricorrere per tutto il corso del relativo
giudizio. Quindi, anche su chi sia immediatamente insorto contro l'atto di
esclusione (al primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore
un'interinale cautela nelle forme dell'ammissione con riserva alla tornata
elettorale) continua a gravare l'onere della successiva ed indispensabile
impugnativa del provvedimento conclusivo, destinato a sancire l'esito
finale della competizione.
Nella fattispecie in esame siffatta
impugnazione è mancata ed alla circostanza segue inevitabilmente
l’improcedibilità del gravame.
Nel merito la domanda è comunque
infondata e va pertanto respinta.
Al riguardo il Collegio condivide e
fa integralmente proprie le considerazioni svolte nella sentenza n.1751
del 31 marzo 2010, resa da questa Seconda sezione con riferimento ad altro
ricorso, proposto da diversi soggetti, avverso l’esclusione della stessa
lista“San Cipriano è viva” dalla partecipazione alle elezioni
amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
A sostegno dell’azione, i
ricorrenti hanno richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale
che, superando la più risalente linea interpretativa ispirata ad un rigido
formalismo e nell’ottica di garantire i principi costituzionali in tema di
libera e completa partecipazione di cittadini e delle parti politiche alla
competizione elettorale, esclude le formalità di cui agli artt. 28 e 32
del T.U. n.570/1960 dal novero di quelle sostanziali, ammettendo che i
moduli aggiunti possano richiamare gli elementi ivi previsti, tra i quali
pure l’indicazione dei candidati, attraverso scritte o simboli
inequivocabili (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 7 novembre
2006 n. 6545).
Vero è che, in punto di diritto, il suddetto
orientamento giurisprudenziale è stato di recente condiviso dalla Sezione
(con le sentenze nn.1516 e 1517 del 18 marzo 2010), ma l’odierna
fattispecie non è assimilabile in punto di fatto ai casi favorevolmente
definiti con le richiamate decisioni, ove sono state valorizzate una serie
di circostanze che, unitariamente considerate, integravano univoci e
concordanti indici presuntivi, che rendevano sicura la riferibilità delle
sottoscrizioni dei cittadini alla lista elettorale.
Nel caso di specie,
al contrario, è dirimente osservare che l’atto principale è stato redatto
in data 27 febbraio 2010, come inequivocabilmente indicato dai
presentatori della lista in calce alla seconda pagina (dopo l’indicazione
delle generalità complete del candidato sindaco e dei candidati
consiglieri comunali, la descrizione del contrassegno, l’indicazione dei
delegati, la distinta dei documenti allegati e l’elezione di domicilio)
mentre gli atti separati individuati coi nn.4, 5 e 8 (come si è già detto,
privi delle generalità dei candidati e recanti complessivamente
l’autentica delle firme di 45 sottoscrittori).recano la data del giorno
precedente, vale a dire quella del 26 febbraio 2010. La suddetta
circostanza – non revocabile in dubbio dalle contrarie postume
dichiarazioni esibite in giudizio – esclude in radice ogni possibilità di
desumere l’asserita piena consapevolezza di 45 sottoscrittori circa
l’esatta identità dei candidati inclusi nella lista, atteso che al momento
della raccolta delle firme il modulo base non risultava ancora formato. Ne
discende che difetta il numero minimo di 100 sottoscrittori necessario per
l’ammissione della lista.
In definitiva, la natura del vizio rilevato,
non è suscettibile di essere sanata ex post, atteso che, come si è
chiarito, al momento della raccolta delle firme il modulo base non poteva
ritenersi ancora formato.
In conclusione, ribadite le considerazioni
sopra svolte, il ricorso va respinto.
Tenuto conto della peculiarità
della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare
integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe R.G. n.1499/2010, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La
presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della
Segreteria nei termini di cui agli artt.83/11 e 84 del T.U.
n.570/1960.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 22 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo
D'Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere,
Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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