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| n. 6 -2010 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 26 marzo 2010 n. 770
M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est.
P. Zanda (Avv.ti L. Giordani, R. Nicoloso e M. Jommi) contro la Regione Toscana (Avv. E. Baldi)
ed il Comune di Firenzuola (non costituito) e nei confronti della Federazione degli Ordini dei
Farmacisti Italiani (Avv. P. Leopardi) ed altro (non costituito) |
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1. Farmacie - Art. 17 della L.R. Toscana n. 16/00 e s.m.i. - Prevede la possibilità di istituire c.d. “proiezioni farmaceutiche” in deroga al criterio demografico – Compatibilità costituzionale dell’istituto - Sussistenza
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2. Farmacie - Art. 17 della L.R. Toscana n. 16/00 e s.m.i. – Proposta di istituzione di una c.d. “proiezione farmaceutica” – Competenza – Spetta al Sindaco
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1. L’art. 17 della L.R. Toscana n. 16/00, come sostituito dall’art. 5 della L.R. Toscana n. 36/07, prevede la possibilità di istituire c.d. “proiezioni farmaceutiche” in deroga al criterio demografico, in casi eccezionali derivanti dalla particolare conformazione dei luoghi. Trattasi quindi di istituti funzionalizzati al potenziamento del servizio in zone disagiate. Ciò che immediatamente distingue la proiezione dalle farmacie istituite secondo il criterio topografico, ovvero dalle farmacie succursali, è il fatto di non dare vita ad una nuova ed autonoma impresa farmaceutica, ma di costituire un arricchimento della dotazione di mezzi aziendali già messi in opera dal farmacista titolare della sede di riferimento (ovvero della sede più vicina), consentendo a quest’ultimo di garantire la più capillare copertura assistenziale della circoscrizione di competenza e traducendosi, sotto il profilo strettamente commerciale, nella possibilità di un migliore sfruttamento del bacino d’utenza idealmente corrispondente alla sede (idealmente, giacché deve escludersi che la titolarità di una sede farmaceutica implichi la costituzione di un ambito commerciale riservato in favore del farmacista autorizzato). Al contrario di quanto reputato dal ricorrente, pertanto, l’apertura della proiezione non può essere equiparata tout court all’apertura di una nuova farmacia in deroga al criterio demografico, ma esprime, piuttosto, l’ottimizzazione del rapporto assistenziale già esistente tra il farmacista e la sua sede, lasciando intatta la proporzione tra numero di farmacie/farmacisti e numero di abitanti del Comune (cosa che non avviene, evidentemente, nell’ipotesi in cui siano istituite nuove farmacie). La piena compatibilità costituzionale dell’istituto toscano della proiezione farmaceutica discende quindi in definitiva dalla posizione residuale che la proiezione occupa rispetto agli strumenti di territorializzazione delineati dalla legge statale, potendo essere attivata nei soli casi – certamente eccezionali – in cui nel sistema di assistenza farmaceutica appaia configurabile una lacuna non altrimenti superabile, determinata dal peculiare stato dei luoghi.
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2. l’art. 17 l.r. n. 16/00 riserva espressamente al Sindaco del Comune la competenza relativa alla proposta istitutiva delle proiezioni di sedi farmaceutiche, di talché non può dubitarsi dell’illegittimità della proposta formulata per delibera della Giunta municipale
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N. 00770/2010 REG.SEN.
N. 00921/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 921 del 2009, proposto da:
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Paolo Zanda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Giordani, Riccardo Nicoloso e Michele Jommi, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via A. Giacomini 4;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, ed elettivamente domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana 1;
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Comune di Firenzuola;
nei confronti di
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicoletta Zampi in Firenze, via Alfani 70;
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Emanuele Lazzeri ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana, 30 marzo 2009, n.229 recante l’istituzione di proiezioni di farmacie in alcuni Comuni della provincia di Firenze, nella parte in cui istituisce una proiezione della farmacia afferente la sede farmaceutica n.2 del Comune di Firenzuola nella frazione di Traversa, pubblicata sul BURT n.14 del giorno 8 aprile 2009 nonché degli atti da questa presupposti e/o derivati, tra cui la Deliberazione della Giunta Comunale di Firenzuola n.120 recante la proposta della proiezione farmaceutica de qua.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dela Regione Toscana e della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 21 maggio e depositato il 5 giugno 2009, Paolo Zanda, farmacista titolare della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Firenzuola, proponeva impugnazione avverso la deliberazione di Giunta regionale toscana n. 229 del 30 marzo 2009, nella parte in cui aveva istituito una “proiezione” della sede farmaceutica n. 2 di quello stesso Comune, nella frazione di Traversa. Il gravame, esteso alla presupposta delibera di Giunta comunale di Firenzuola recante la proposta di istituire la proiezione, si fondava in diritto su tre motivi, e si concludeva con la domanda di annullamento degli atti impugnati, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 17 della legge regionale toscana n. 16/00, e comunque previa sospensiva, oltre che con la richiesta di condanna delle amministrazioni procedenti al risarcimento del danno
Al ricorso resisteva la Regione Toscana, mentre rimaneva contumace il controinteressato Emanuele Lazzeri, titolare della sede farmaceutica destinataria della proiezione. Si costituiva altresì la parimenti intimata Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), che aderiva alle conclusioni del ricorrente.
In occasione della camera di consiglio del 18 giugno 2009, veniva disposta la riunione al merito della domanda cautelare. La causa veniva quindi discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 15 dicembre 2009, preceduta dal deposito di memorie difensive.
DIRITTO
1. La controversia ha per oggetto principale la deliberazione di Giunta regionale toscana n. 229 del 30 marzo 2009, nella parte in cui istituisce nel Comune di Firenzuola, frazione Traversa, una “proiezione” interna alla sede farmaceutica n. 2, facendo così applicazione dell’istituto previsto dall’art. 17 della legge regionale n. 16/00, come sostituito dall’art. 5 della l.r. n. 36/07, ai sensi del quale la “proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche ex tempore”. È altresì gravata, come atto presupposto, la delibera di Giunta del Comune di Firenzuola n. 120 del 27 novembre 2008, contenente la proposta di istituzione della proiezione.
1.1. In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, intimata dal ricorrente quale soggetto cointeressato all’impugnazione. Ostativa alla partecipazione al giudizio appare, infatti, l’esistenza di un conflitto concreto, e non meramente ipotetico, fra l’interesse alla regolarità della professione farmaceutica, di cui la FOFI si fa portatrice in causa, e quello del controinteressato Lazzeri, farmacista beneficiario degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8404).
2. Nel merito, con il primo motivo il ricorrente Zanda deduce l’illegittimità costituzionale del citato art. 17 l.r. n. 16/00, nonché del successivo art. 17-ter, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 97, 117 e 118 Cost.. Sono tre, in particolare, i profili di illegittimità prospettati dallo Zanda, avuto riguardo, rispettivamente, alla competenze legislative regionali, alle funzioni amministrative ascritte agli organi cui è riservata l’attività propulsiva, consultiva e decisionale nei procedimenti di pianificazione del servizio farmaceutico, ed alla irragionevolezza della normativa in questione.
Segnatamente, sotto il primo profilo il ricorrente sostiene che il legislatore regionale toscano, nel disciplinare l’istituto della proiezione farmaceutica, anche in sostituzione dei dispensari, avrebbe esorbitato dalle proprie prerogative, incidendo indebitamente su quegli strumenti di territorializzazione primaria e secondaria la cui disciplina contribuirebbe ad integrare i principi fondamentali del “sistema farmacia” delineato dal legislatore statale. Sotto il secondo profilo, afferma quindi che la legge regionale sembrerebbe aver trascurato il ruolo riservato dal legislatore statale al Sindaco, quale ufficiale di governo, nuovamente andando ad incidere sul riparto delle funzioni amministrative fra Comune, Regione e Sindaco stesso. Sotto il terzo profilo, infine, deduce che la normativa regionale avrebbe di fatto dilatato il quorum numerico del criterio demografico per l’istituzione di una farmacia, dettato dal legislatore statale con disposizioni di principio, nonché assorbito il criterio topografico e sostituito quello urbanistico. Irragionevole sarebbe poi aver sottratto la programmazione delle proiezioni alla Giunta regionale per rimetterla alla discrezionalità dei Sindaci, per di più attraverso una sorta di “patteggiamento” con il titolare della sede farmaceutica di riferimento, risultandone ancora una volta incisi i criteri fondamentali di pianificazione del servizio farmaceutico fissati inderogabilmente dalla normativa statale.
2.1. La prospettata questione di legittimità costituzionale è rilevante, atteso che lo Zanda, incontestata la sussistenza in fatto dei presupposti previsti per l’apertura della proiezione, mira a caducare in radice il fondamento normativo degli atti impugnati; il che comporta, per altro verso, l’anteriorità logica della censura in esame rispetto a quella di incompetenza dedotta con il terzo motivo, giacché di incompetenza può parlarsi solo a condizione che possa darsi cittadinanza nell’ordinamento alla norma fondante le attribuzioni che si assumono violate (è lo stesso art. 17 a sancire la competenza sindacale in materia di proiezioni farmaceutiche). La questione, tuttavia, è manifestamente infondata.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'articolo 117 Cost., la “materia” dell’organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della “tutela della salute”, e questo anche successivamente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (per tutte, cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009, n. 295; 14 dicembre 2007, n. 430). Com’è noto, nelle materie di legislazione concorrente la potestà legislativa regionale incontra il limite dei principi fondamentali, la cui determinazione è riservata allo Stato, e che corrispondono alla ratio ispiratrice delle disposizioni legislative statali, riguardate sotto il profilo della loro qualità sostanziale: i principi stabiliti dalle leggi dello Stato non coincidono, in altre parole, con tutte le regole dettate dalla legge statale, ma vanno ricavati in via di interpretazione dalla ragion d’essere di queste ultime (fra le più recenti, cfr. Corte Cost. 1 giugno 2004, n. 162).
Con indirizzo altrettanto consolidato, nella materia specifica il giudice delle leggi ha, peraltro, sempre affermato che il fine prioritario della legislazione statale del servizio farmaceutico e della regolamentazione dell'attività economica di rivendita dei farmaci è quello di garantire e, al contempo, controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali, nel perseguimento di una finalità di tutela del fondamentale diritto alla salute (Corte Cost. n. 430/07 cit., ma i medesimi principi si rinvengono altresì nelle sentenze n. 448 del 28 dicembre 2006, n. 87 del 10 marzo 2006 e n. 275 del 24 luglio 2003). Più che diretta ad evitarne la proliferazione, o a salvaguardare le condizioni economiche dell'esercizio commerciale, la scopo della programmazione e della revisione delle piante organiche degli esercizi commerciali di farmacia consiste, innanzitutto, nell’esigenza di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale onde agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini (così Corte Cost. 9 gennaio 1996, n. 4), ed in questa prospettiva il contingentamento delle farmacie costituisce il non irragionevole strumento adottato dal legislatore statale per conciliare le esigenze pubbliche di efficienza e continuità del servizio con quelle dei singoli farmacisti di poter disporre di un adeguato bacino di utenza (Corte Cost. 28 marzo 2008, n. 76).
Ciò posto, al novero dei principi fondamentali della materia appartiene indiscutibilmente il criterio demografico-proporzionale stabilito dall’art. 1 della legge n. 475/68, in forza del quale il numero delle autorizzazioni all’apertura di farmacie è stabilito in modo che ve ne sia una ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, e una ogni 4.000 abitanti negli altri comuni (cfr. Corte Cost. n. 295/09, cit.). Si tratta, peraltro, di un criterio non assoluto, atteso che la stessa legge statale prevede la possibilità di derogarvi – nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, e qualora particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano – mediante l’istituzione di nuove farmacie che distino almeno 3.000 metri da quelle esistenti, con il limite di una farmacia per Comune (art. 104 T.U.L.S.). Ed, ancora, è il legislatore statale a consentire che nelle stazioni di cura, per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica, possa venire conferita l’autorizzazione all’apertura di farmacie succursali limitatamente a determinati periodi dell’anno, previo concorso riservato ai titolari delle farmacie in esercizio nel Comune interessato (artt. 116 e 117 T.U.L.S.).
2.2. Come si vede, il presupposto giustificativo della derogabilità del criterio demografico è rappresentato, per il legislatore statale, dalle esigenze del servizio farmaceutico, allo stesso modo in cui l’art. 17 della legge regionale toscana n. 16/00 condiziona l’istituzione delle “proiezioni” interne alle sedi farmaceutiche alla finalità di garantire più adeguati livelli di assistenza, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità, in parte qua ricalcando sostanzialmente il disposto del citato art. 104 T.U.L.S..
Atteso, dunque, che si tratta in ogni caso di istituti funzionalizzati al potenziamento del servizio, ciò che immediatamente distingue la proiezione dalle farmacie istituite secondo il criterio topografico, ovvero dalle farmacie succursali, è il fatto di non dare vita ad una nuova ed autonoma impresa farmaceutica, ma di costituire un arricchimento della dotazione di mezzi aziendali già messi in opera dal farmacista titolare della sede di riferimento (ovvero della sede più vicina), consentendo a quest’ultimo di garantire la più capillare copertura assistenziale della circoscrizione di competenza e traducendosi, sotto il profilo strettamente commerciale, nella possibilità di un migliore sfruttamento del bacino d’utenza idealmente corrispondente alla sede (idealmente, giacché deve escludersi che la titolarità di una sede farmaceutica implichi la costituzione di un ambito commerciale riservato in favore del farmacista autorizzato). Al contrario di quanto reputato dal ricorrente, l’apertura della proiezione non può, cioè, essere equiparata tout court all’apertura di una nuova farmacia in deroga al criterio demografico, ma esprime, piuttosto, l’ottimizzazione del rapporto assistenziale già esistente tra il farmacista e la sua sede, lasciando intatta la proporzione tra numero di farmacie/farmacisti e numero di abitanti del Comune (cosa che non avviene, evidentemente, nell’ipotesi in cui siano istituite nuove farmacie).
A tale conclusione si giunge attraverso una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina regionale, in virtù della quale deve ritenersi, in primo luogo, che l’istituto della proiezione presupponga – implicitamente, ma necessariamente – l’impossibilità di colmare le lacune del servizio farmaceutico mediante gli strumenti apprestati dalla normativa statale, e questo per scongiurare indebite elusioni del fondamentale criterio demografico. Si vuol dire, cioè, che l’art. 17 rappresenta una norma di completamento del sistema, e che la proiezione non costituisce un’alternativa discrezionale, ma un correttivo al criterio demografico operante quando, in determinate condizioni, questo si riveli inefficiente ai fini di un’adeguata assistenza farmaceutica e non possa comunque farsi luogo all’apertura di una farmacia; conclusione avallata, sul piano del diritto positivo, dal nuovo testo dell’art. 17 co. 2, come sostituito dall’art. 71 della legge regionale n. 75/09, che ora espressamente subordina l’istituzione della proiezione all’assenza dei “requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale”.
Secondo la medesima chiave di lettura, da particolare rigore applicativo debbono essere poi accompagnate i presupposti legittimanti l’istituzione della proiezione, a partire dalla verifica di quelle esigenze generali di tutela della salute che rappresentano il primo ed unico presupposto giustificativo dell’apertura della proiezione stessa. A tale riguardo, occorre allora che il giudizio relativo alla sussistenza di dette esigenze, avuto riguardo ai livelli di efficienza del servizio farmaceutico, non rimanga ristretto alla sfera limitata del territorio comunale interessato, ma venga esteso alla dimensione sovracomunale, valutando, quindi, se quei centri o nuclei abitati presso i quali si vorrebbe istituire la proiezione non siano, in realtà, già adeguatamente serviti da altre sedi farmaceutiche, ubicate anche al di fuori del Comune di appartenenza: solo a queste condizioni, può ammettersi che alle carenze del servizio venga posto rimedio mediante un’articolazione territoriale della farmacia esistente, che, lo si ripete, resta pur sempre unica ed unitaria sotto il profilo aziendale (unitarietà confermata dal fatto che, laddove non sia il farmacista titolare della sede, ma il titolare della farmacia più vicina alla sede della istituenda proiezione, ad accettare la proposta del Sindaco, il territorio servito dalla proiezione è destinato a venire assorbito dalla sede che abbia accettato l’attivazione).
2.3. La piena compatibilità costituzionale dell’istituto toscano della proiezione farmaceutica discende, in definitiva, dalla posizione residuale che la proiezione occupa rispetto agli strumenti di territorializzazione delineati dalla legge statale, potendo essere attivata nei soli casi – certamente eccezionali – in cui nel sistema di assistenza farmaceutica appaia configurabile una lacuna non altrimenti superabile, determinata dal peculiare stato dei luoghi. Entro i limiti di una rigorosa interpretazione dei requisiti stabiliti dall’art. 17, non può negarsi al legislatore regionale il potere di intervenire per colmare la lacuna e meglio adattare il sistema alla propria realtà territoriale, nell’esercizio di quelle competenze di dettaglio che debbono contribuire ad assicurare la realizzazione del servizio (cfr. Corte Cost. 14 aprile 1988, n. 446), senza che ciò comporti alcuna violazione dei principi fondamentali della materia, i quali – lo si è detto inizialmente – esprimono l’obiettivo primario di garantire la salute dei cittadini assicurando loro l’accesso ai farmaci, ancorché non indiscriminato, che è appunto il medesimo obiettivo, prevalente sull’interesse imprenditoriale dei singoli farmacisti, perseguito attraverso l’istituto della proiezione farmaceutica.
Le considerazioni appena svolte permettono di escludere la dedotta illegittimità costituzionale anche sul versante della pretesa irragionevolezza della norma regionale in questione. Al contrario, la funzione dichiarata delle proiezioni istituite dalla Regione Toscana è proprio quello di conservare la razionalità e l’efficienza del sistema, qualora gli istituti previsti dal legislatore statale dovessero rivelarsi inadeguati.
La circostanza che l’apertura della proiezione implichi uno sforzo imprenditoriale spiega, inoltre, perché occorra il consenso del farmacista titolare della sede (o, come detto, del farmacista più vicino al centro o al nucleo abitato destinatario della proiezione), consenso che, pur riflettendo valutazioni di convenienza, non può venire ridotto ad una sorta di “patteggiamento”, ma è l’ineliminabile corollario della libertà d’impresa del farmacista. Ed è proprio tale libertà individuale, che finisce per prevalere sulle stesse esigenze generali (il dissenso del farmacista impedisce l’istituzione della proiezione, costringendo l’amministrazione comunale interessata a fare eventualmente ricorso alla proposta istitutiva di una nuova sede in pianta organica: art. 17 co. 5 l.r. n. 16/00 cit.) a dimostrare ulteriormente come le proiezioni farmaceutiche non siano assimilabili a farmacie vere e proprie, la cui istituzione dipende dalla esclusiva volontà dell’amministrazione.
2.4. Quanto al rapporto tra proiezioni e i dispensari farmaceutici di cui all’art. 1 co. 3, 4 e 5 della legge n. 221/68, cui pure il ricorrente fa riferimento, in linea di principio deve escludersi ogni sovrapposizione tra i due istituti nella misura in cui, da un lato, l’apertura del dispensario presuppone la mancanza della farmacia prevista dalla pianta organica (art. 1 co. 3 l.), e, dall’altro, il dispensario fornisce i soli medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati (art. 1 co. 4), mentre la proiezione svolge il normale servizio farmaceutico, sia pure senza obbligo di laboratorio. Né, come si vedrà nell’esame del secondo motivo di impugnazione, può essere utilmente invocata dal ricorrente la fattispecie del dispensario stagionale aggiuntivo alle farmacie esistenti (art. 1 co. 5).
Eventuali questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali, come l’art. 17-ter co. 2 della stessa legge n. 16/00, che prevedono la trasformazione in proiezioni dei dispensari annuali non stagionali, sono peraltro irrilevanti ai fini della presente controversia, al pari delle questioni relative alla legittimità della disposizione, cui sopra si è fatto cenno, che facoltizza il Sindaco, nell’ipotesi di insuccesso del procedimento volto all’istituzione di una proiezione, a proporre l’istituzione di una nuova sede farmaceutica in deroga sia al criterio demografico, sia al criterio topografico (art. 17 co. 5).
Deve, infine, escludersi che l’attribuzione al Sindaco del potere di formulare la proposta volta all’istituzione della proiezione realizzi un sovvertimento dell’ordine delle funzioni amministrative, essendo chiaro che si tratta di funzioni propulsive di competenza comunale assimilabili a quelle previste in tema di revisione della pianta organica, e pertanto esercitate dal Sindaco nella sua veste di organo di vertice del Comune, e non certo in quella di ufficiale di Governo. Quale che sia la ratio di tale attribuzione, e quale che ne debba essere la lettura alla luce del principio di separazione dell’attività politica dalle funzioni amministrative, neppure in relazione a tal aspetto si pongono problemi di legittimità costituzionale.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente osserva che le esigenze farmaceutiche rappresentate dal Sindaco di Firenzuola nella proposta istitutiva della proiezione avrebbero potuto e dovuto essere soddisfatte attraverso l’istituzione di un dispensario stagionale ai sensi dell’art. 6 co. 2 della legge n. 362/91, ovvero attraverso l’attivazione di un servizio di consegna di medicinali e sanitari a domicilio.
La norma invocata dal ricorrente è, in realtà, l’art. 1 ult. co. della legge n. 221/68, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 362/91, in forza del quale nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 R.D.L. n. 1926/38, convertito in legge n. 739/39, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica. La mancata allegazione degli elementi di fatto attestanti l’effettiva appartenenza del Comune di Firenzuola ad una delle categorie di località indicate dalla legge non consente, tuttavia, di vagliare favorevolmente la fondatezza della censura.
Per altro verso, la decisione dell’amministrazione procedente di dare corso all’attivazione di una proiezione farmaceutica, piuttosto che ad un servizio di consegna a domicilio dei medicinali, costituisce una scelta di merito non irragionevole, e pertanto insindacabile, tenuto conto della palesi differenze tra le due modalità di prestazione del servizio, che oltretutto appaiono non necessariamente alternative l’una all’altra (a tacer d’altro, il servizio di consegna a domicilio, la cui efficienza dipende, di fatto, dalla disponibilità di volontari, non pare in grado di supplire alla mancanza di un punto vendita, quanto a prestazioni concretamente erogabili sul territorio).
4. Con il terzo motivo, il ricorrente Zanda osserva che la proposta di istituire la proiezione farmaceutica nella frazione di Traversa sarebbe stata formalizzata con delibera di Giunta comunale, anziché con atto sindacale, come statuito dall’art. 17 l.r. n. 16/00.
Il motivo è fondato.
Come già rilevato, l’art. 17 l.r. n. 16/00 riserva espressamente al Sindaco del Comune la competenza relativa alla proposta istitutiva delle proiezioni di sedi farmaceutiche, di talché non può dubitarsi dell’illegittimità della proposta avente ad oggetto l’istituzione della proiezione per cui è causa, formulata per delibera della Giunta municipale, organo incompetente anche ai sensi dell’art. 48 co. 2 T.U.E.L., che attribuisce alla Giunta la competenza residuale nelle materia non riservate dalla legge o dallo statuto al Sindaco o al Consiglio (al più, potrebbe porsi un problema di compatibilità della disposizione regionale con il principio di separazione tra politica ed amministrazione, sancito dall’art. 107 co. 1 dello stesso T.U.E.L., ma non per questo si giustificherebbe, nella specie, l’esercizio della funzione propulsiva ad opera della Giunta). Il vizio della delibera di Giunta comunale si estende, in via di derivazione, al provvedimento regionale istitutivo della proiezione farmaceutica.
5. Il ricorso deve essere accolto in ordine alle censure dedotte con il terzo motivo. Vanno dunque annullate la deliberazione di Giunta regionale n. 229 del 30 marzo 2009, nella parte in cui istituisce la proiezione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Firenzuola, e la presupposta deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 27 novembre 2008, recante la proposta istitutiva della proiezione predetta. Deve altresì darsi atto che, con la memoria depositata il 3 dicembre 2009, il ricorrente ha rinunziato al capo risarcitorio della domanda.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra tutte le parti, stante la novità e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, dato atto della rinuncia del ricorrente alla proposta domanda risarcitoria, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2010
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