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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 agosto 2010 n. 5854
Pres. C. Lamberti – Est. M. Branca
Comune di Scorrano (Avv. E. Sticchi Damiani) c/
Italia Nostra Onlus (Avv. D. Saracino), Regione Puglia e altri (Avv. Stato).


Ambiente e territorio – Energia – Impianto fotovoltaico - Assoggettabilità VIA – Ante L.R. Puglia n. 31/08 – Esclusione – Successive integrazioni progettuali – Configurazione nuovo progetto – Verifica - Necessità.

E’ legittima l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica rilasciata senza la preventiva assoggettazione alla VIA, in quanto, nel caso di specie, i progetti presentati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2008 e, quindi, nella vigenza del limite di 15 MW ai fini dell’assoggettabilità a VIA, non devono valutarsi come progetti nuovi per effetto delle integrazioni introdotte in data successiva alla modificazione di detto limite, visto che dovevano considerarsi facenti parte di un progetto unitario, poiché un imprescindibile dovere di coerenza imponeva di valutare se le istanze presentate prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 della legge regionale n. 31 del 2008 e, quindi, soggette all’obbligo di VIA oltre il limite di 15 MW, avessero subito modifiche tali da potersi ritenere un “nuovo progetto”; ipotesi che nel caso di specie non sussiste.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2010, proposto dal

Comune di Scorrano, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro



Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Saracino, con domicilio eletto presso Italia Nostra Onlus in Roma, viale Liegi N. 33;

nei confronti di

Regione Puglia, Schuco International Italia S.r.l., Fotovoltaico Miggianello S.r.l., Fotovoltaico Scorrano 1 S.r.l., Comune di Botrugno, Comune di Muro Leccese, Comune di Sanarica, Provincia di Lecce, Arpa Puglia;

nonché il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00926/2010, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE UNICA PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Italia Nostra Onlus;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Sticchi Damiani e Saracino;
avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

1. Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla Italia Nostra Onlus per l’annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio Industria e Industria energetica della Regione Puglia del 15 giugno 2009, n. 361, avente ad oggetto l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,6 MW e delle opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Scorrano e Botrugno (Le), ai sensi del comma 3 di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 387 del 2003.
2. Il TAR, respinta l’eccezione di tardività dell’impugnazione e disatteso uno dei motivi di ricorso e inammissibili gli altri, ha ritenuto fondata censura di illegittimità dell’autorizzazione per mancata sottoposizione dell’iniziativa alla valutazione di impatto ambientale, attraverso i seguenti passaggi logici.
L’impianto oggetto dell’autorizzazione impugnata, sebbene fisicamente separato da altri tre, collocati nelle immediate adiacenze, deve essere considerato come costituente parte di un impianto unico, perché l’artificiosa frammentazione in più lotti (sì da rimanere al di sotto delle soglie previste dalla normativa ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA) non può essere ammessa a discapito delle norme ambientali, ossia al fine di aggirare gli specifici obblighi in esse previsti.
Tanto premesso, la sentenza impugnata rammenta che, prima della entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2008, la legge regionale n. 11 del 2001 prevedeva, all’allegato B, che dovevano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA tutti gli impianti di energia di potenza nominale pari o superiore a 15 MW. Con la legge regionale n. 31 del 2008, entrata in vigore il 5 novembre 2008, tale soglia è stata ridotta a 10 MW.
Si aggiunge ancora che ai fini del regime applicabile in materia di verifica di assoggettabilità a VIA risulta determinante, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2008, il momento della “presentazione” del progetto.
La richiamata disposizione prevede infatti che “la prescrizione di cui al comma 1 (ndr, ossia quella che riduce la soglia di assoggettabilità a VIA da 15 a 10 MW) si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
I primi giudici hanno osservato che, sebbene la domanda originaria sia stata presentata il 4 luglio 2008, e quindi nella vigenza del limite dei 15 MW, per una potenza di 14 MW, il progetto è stato oggetto di successive modifiche, in aumento e in diminuzione, fino ad assestarsi in data 25 giugno 2009 ad una potenza di 14,65 MW, ricadente nell’obbligo di VIA a sensi della normativa sopravvenuta, sopra citata. E ciò perché – secondo la sentenza – “ogni successiva modificazione ed integrazione del progetto complessivamente considerato (modificazioni ed integrazioni avvenute, come detto, tra il 5 settembre 2008 ed il 25 giugno 2009) ha comportato in altre parole un diverso dimensionamento, in chiave di potenza nominalmente espressa, dell’impianto in esame e dunque la presentazione, di fatto, di un “nuovo progetto”.”.
3. L’appellante ha contestato tutte le statuizioni sfavorevoli della sentenza, chiedendone la sospensione dell’efficacia, e ribadendo le proprie tesi sia quanto all’eccezione di tardività del gravame di primo grado, sia in merito alla considerazione unitaria degli impianti autorizzati e alla applicabilità della normativa sopravvenuta in materia di assoggettamento alla VIA.
Italia Nostra Onlus ha difeso con memoria la sentenza di impugnata.
Alla camera di consiglio del 25 giugno 2010, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha informato le parti presenti della possibilità di definire il merito della vertenza con decisione in forma semplificata, e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per l’adozione della pronuncia sul merito, ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971, come modificati dalla legge n. 205 del 2000.
5. Può prescindersi dalle contestazioni relative alla tardività del ricorso ed alla valutazione unitaria di quattro separati impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, perché risulta fondato ed assorbente il motivo di appello che investe la statuizione dei primi giudici in ordine alla applicabilità alla fattispecie della disciplina della assoggettabilità alla VIA degli impianti di potenza pari o superiore a 10MW, introdotta dall’art. 5 della legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31, entrata in vigore il 5 novembre successivo, modificativa della legge regionale 21 aprile 2001 n. 11.
Risulta erronea, infatti, l’affermazione della sentenza, secondo cui i progetti presentati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2008, e quindi, nella vigenza del limite di 15 MW ai fini della assoggettabilità a VIA, debbano valutarsi come progetti nuovi per effetto delle integrazioni introdotte in data successiva alla modificazione del detto limite.
Nella concisione che è propria di una decisione succintamente motivata, è sufficiente osservare che, se, come i primi giudici hanno ritenuto, le quattro iniziative facenti capo alla Schuco International Italia s.r.l., (e precisamente: 2 istanze di autorizzazione unica in data 4 luglio 2008, D.I.A. dell’11 dicembre 2008 e D.I.A. del 25 giugno 2009) dovevano considerarsi come facenti parte di un progetto unitario, un imprescindibile dovere di coerenza imponeva di valutare se le istanze presentate prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 della legge regionale n. 31 del 2008, e quindi soggette all’obbligo di VIA oltre il limite di 15 MW, avessero subito modifiche tali da potersi ritenere un “nuovo progetto”.
Gli atti di causa inducono ad escludere tale ipotesi.
E’ pacifico, come afferma la sentenza, che ancora alla data del 19 settembre 2008 le due istanze del 4 luglio, unitariamente considerate, per effetto di modifiche riduttive, proponevano un progetto da 14 MW, pienamente autorizzabile senza obbligo di V.I.A, non essendo ancora entrata in vigore la modificazione della relativa normativa.
Delle integrazioni introdotte con le due D.I.A., quella avanzata in data 25 giugno 2009 è estranea alla presente vertenza, perché presentata dopo l’adozione del provvedimento impugnato, recante la data 15 giugno 2009.
Residua la D.I.A. dell’11 dicembre 2008, relativa ad un terzo impianto per la produzione di 0,89MW, per effetto del quale comunque il progetto originario, già capace, come si è detto, di 14MW, non avrebbe superato la soglia dei 15MW, limite ad esso applicabile ratione temporis.
Sembra, quindi, che una variazione di potenza in aumento di circa il 6% rispetto alla originaria domanda non sia idonea a conferire al progetto nel suo insieme quel carattere di novità che avrebbe potuto giustificare l’esigenza di una rivalutazione complessiva sotto il profilo della tutela dell’interesse ambientale.
L’appello va dunque accolto.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.



Accoglie l’appello e, per l’effetto, rigetta il ricorso di primo grado;
condanna Italia Nostra Onlus al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’appellante e ne liquida l’importo in euro 5.000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere, Estensore
Carlo Saltelli, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/08/2010



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