Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone
Securpol Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Savo, con
domicilio eletto presso Anna Maria Venchi in Roma, viale Mazzini, 142;
contro
Comune di Frosinone, rappresentato e difeso
dagli avv. Angelo Barletta, Marina Giannetti, con domicilio eletto presso
Simonetta Abbondanzieri in Roma, Piazzale Clodio, 56;
nei confronti di
Istituto di Vigilanza Metropol Frosinone
Servizi di Sicurezza Srl in P. e Q. Capogr.Mand.Ati, Ati-Istituto di
Vigilanza Controlpol Servizi di Sicurezza Srl e in P., rappresentati e
difesi dagli avv. Marco Cianfrocca, Enrica Spaziani, con domicilio eletto
presso Giampaolo Dickmann in Roma, corso della Gancia, 5; Deltapol Sud
Soc. Coop.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ.
STACCATA DI LATINA- SEZIONE I n. 00094/2009, resa tra le parti,
concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA -
RIS.DANNI.
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del
Frosinone e dell’ Istituto di Vigilanza Metropol Frosinone Servizi di
Sicurezza Srl in P. e Q. Capogr.Mand.Ati e dell’Ati-Istituto di Vigilanza
Controlpol Servizi di Sicurezza Srl e in P. ;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le
parti gli Avv.ti G. Savo, A. Barletta, M. Giannetti, M.
Gianfrocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con gravame proposto dinanzi al Tar Lazio,
sezione di Latina, l'istituto di vigilanza “Securpol srl” ha impugnato gli
atti relativi alla gara indetta dal comune di Frosinone per i servizi di
vigilanza armata presso il Palazzo di giustizia, sostenendo
l'illegittimità degli atti di ammissione alla gara e delle offerte
economiche degli istituti di vigilanza controinteressati “ Metropol
Frosinone servizi S.r.l.”, in proprio e in qualità di capogruppo dell’ATI
costituita con l'istituto di vigilanza “ Contropol servizi di sicurezza”,
nonchè “Deltapol Sud Soc. Coop”, seconda classificata; ha chiesto,
inoltre, in via risarcitoria, la reintegrazione in forma specifica o il
risarcimento del danno per equivalente e, in via subordinata,
l'annullamento della gara.
Avverso la sentenza di primo grado, che ha
respinto il gravame, sono stati riproposti i seguenti motivi di
appello:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 37 co. 4, dell’art.
53 e dell’art 83 del D.Lgs.n. 163/06, perché nell’offerta dell’ATI
Metropol e Contropol non viene specificato quale parte dei servizi della
stazione appaltante sarà svolta da ciascuna società;
-inosservanza
della circolare del Ministro delle Politiche comunitarie dell’1/3/07,
perché la stazione appaltante ha considerato, in sede di valutazione delle
offerte tecniche, elementi attinenti all’esperienza e alla qualifica
professionale che, invece, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione
in sede di accertamento dei requisiti per l’ammissione;
-eccesso di
potere per erronea ed inopportuna scelta del metodo di valutazione delle
offerte attraverso il metodo del confronto a coppie di cui all’all. A del
Dpr n. 554/99, atteso che, nella fattispecie, il bando non ha
espressamente definito specifici criteri di valutazione;
-violazione
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 in quanto la commissione non ha escluso
la concorrente “Deltapol” ai sensi dell’art. 3, lett. A, punti c) ed f)
del Capitolato e la concorrente ATI (“Metropol-Contropol”) ai sensi
dell’art. 3, lett.A, punti c) ed j) del Capitolato; inoltre, in violazione
dell’art. 3, lett. A, punto j), non ha escluso le citate società riunite
in ATI in quanto, tra loro, in posizione di reciproco controllo
diretto;
-eccessiva frammentazione delle operazioni di gara, che hanno
fatto venir meno la concentrazione e la continuità dell’azione
amministrativa;
-violazione del decreto prefettizio del 10/4/07, perché
l’offerta dell’aggiudicataria non corrisponde alla “tariffa minima di
legalità”.
Le controparti intimate, costituitesi in giudizio, hanno
sostenuto l’infondatezza dell’appello.
DIRITTO
L’appello deve ritenersi fondato.
Va
esaminato, in via preliminare, per motivi di economia processuale, il
quarto motivo di appello, con il quale si sostiene la violazione delle
disposizioni del capitolato, ove si dispone che la domanda deve contenere,
a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva con la quale il
concorrente deve dichiarare, indicandole specificamente, di non trovarsi
in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e
di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, dovendo
precisare, tra l'altro, (lett. c) che “ nei propri confronti non sono
state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto”, dovendo indicare
(lett. f) “ i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari” ed inoltre, di dover
elencare (lett j) “ le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova
in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa”.
Al riguardo il
bando appare particolarmente ampliativo delle disposizioni di cui all’art.
38 cit. in quanto non richiede il passaggio in giudicato della sentenza
relativi alle gare di appalto.
E’ pur vero che il decreto penale di
condanna relativo ad amministratori sia dell’Ati Metropol-Contropol che
della “Deltapol” prodotto alla commissione dalla Securpol, non aveva il
carattere della definitività ai sensi dell’art. 38 cit., ma la
prescrizione di cui all’art. 3, lett. c) del capitolato non può che essere
interpretata unitariamente in conformità alle previsioni dell’art. 38 che
prevede sia il passaggio in giudicato della sentenza che l’irrevocabilità
del decreto, per cui, se a norma del capitolato la dichiarazione andava
fatta anche nei confronti delle sentenze non definitive, tale disciplina
doveva ritenersi estesa anche al decreto penale non definitivo che, nella
fattispecie, era stato emesso in correlazione ad una imputazione di falsa
dichiarazione per la partecipazione ad una licitazione privata;
diversamente, si avrebbe la conseguenza che la sentenza non definitiva di
condanna (che potrebbe essere riformata in appello) potrebbe portare
all'esclusione mentre il decreto penale di condanna, ancorché
irrevocabile, potrebbe non avere questo effetto.
Deriva, da ciò,
l’obbligo di esclusione di entrambe le controinteressate partecipanti alla
gara, ossia della prima e della seconda classificata.
L’aggiudicazione
dell’ATI Metropol – Contropol risulta, inoltre, affetta da ulteriori vizi
relativi alla mancata verifica della situazione di controllo, in
violazione dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 che prevede, per
raggruppamenti orizzontali, la specificazione delle parti di servizio
eseguite dai singoli operatori riuniti, non essendo di ostacolo
all'obbligatorietà della norma l'argomentazione secondo cui il contenuto
del servizio sarebbe unitario, atteso che la stessa non prevede eccezioni
e che, comunque i servizi sono teoricamente frazionabili in base alla
rilevanza degli apporti tecnici e personali.
Va anche rilevato, essendo
provata la situazione di controllo tra le due società Metropol e Contropol
che nessuna delle stesse, in violazione del bando, ha fatto menzione,
nelle proprie dichiarazioni, di tale situazione di controllo che andava
resa anche se negativa per cui, va sanzionata anche la formale omissione
di tale dichiarazione.
Tali motivi sono sufficienti per l'accoglimento
dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e
annullamento dell’aggiudicazione.
Va conseguentemente accolta la
domanda di risarcimento del danno in forma specifica accertando il diritto
dell’appellante a conseguire, sotto le condizioni di legge,
l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto per il periodo
corrispondente a quello previsto dal bando.
L'appello va, pertanto,
accolto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono
la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l’appello n. 5275/09, meglio specificato
in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione; pone le spese del doppio
grado di giudizio, per complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre IVA
e CPA, a carico, in parti uguali, delle parti soccombenti.
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 24 novembre 2009. con l'intervento dei Signori:
Stefano
Baccarini, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Adolfo Metro,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)