 |
|
 |
 |
n. 9-2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 24 agosto 2010 n. 5923
Pres. Piscitello, est.
Cirillo
Medicair Italia S.r.l. (Avv. A. Fantini) c. AUSL Rm e (Avv. R.
Russo Valentini), Medigas Italia Srl (Avv. A. Clarizia) |
1. Contratti della P.A. – Gare – Collegamento sostanziale
tra imprese– Presupposti - Unicità centro decisionale –– Partecipazione
alla gara – Irrilevanza – Ragioni
|
|
2. Contratti della P.A. – Gare - Collegamento sostanziale
tra imprese– Unicità centro decisionale – Controllo ex art. 2359 c.c. –
Partecipazione azionaria di minoranza – Inconfigurabilità – Controllo di
fatto –Assenza di azionariato diffuso e frammentato - Inconfigurabilità
|
|
3. Contratti della P.A. – Gare – Collegamento sostanziale
tra imprese – Indizi –Identità di soggetti– Rilevanza – Condizioni -
Poteri di rappresentanza o di incarichi tecnici - Necessità
|
|
4. Contratti della P.A. – Gare – Collegamento sostanziale
tra società – Indizi – Stesso sindaco – Insufficienza – Ragioni
|
|
5. Contratti della P.A. – Gare – Collegamento sostanziale
tra imprese – Indizi – Azionista di minoranza delle due imprese – Natura
di abituale fornitore di una delle due imprese – Insufficienza - Ragioni
|
1. Ai fini dell’esclusione per collegamento tra imprese
per unicità del centro decisionale, è irrilevante che la società
costituente il centro decisionale non partecipi alla gara, ben potendo il
centro decisionale essere collocato fuori della procedura di gara e al
tempo stesso influire sulla formulazione delle offerte delle imprese
partecipanti. Anzi questo costituisce il normale modo di operare dei
gruppi societari in cui si realizza il cosiddetto controllo “a raggiera”
(cui si contrappone quello “a catena”), dove la società capogruppo si
avvale delle società operative, che possono non avere nessun collegamento
formale tra di loro e tuttavia realizzare l'interesse della società
controllante o comunque del gruppo societario di cui sono espressione.
|
|
2. La partecipazione azionaria di minoranza di una
società terza al capitale sociale di due imprese concorrenti ad una gara
d’appalto, in carenza di prova circa l’esistenza di particolari vincoli
contrattuali tra essa e le società partecipanti alla gara, esclude la
sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359, co. 1, nn. 1 e 3,
idonea a determinare l’esclusione dalla gara delle due concorrenti
partecipate. Né può ritenersi sussistente, in tale ipotesi, una situazione
di controllo “di fatto” ex art. 2359, co. 1 n. 2, specie quando risulti
che in una delle due società partecipate l’azionariato di maggioranza sia
riconducibile ad una sola famiglia e non vi è prova di collegamenti
giuridicamente qualificati tra questa e l’azionista di minoranza delle due
società concorrenti. Sotto tale profilo anzi il fatto che la maggioranza
delle azioni sia concentrata nelle mani di un'unica famiglia costituisce
un sicuro segnale che il potere decisionale non è distribuito e
frammentato in un azionariato diffuso, in presenza del quale l'effettiva
volontà societaria può essere espressa da un socio organizzato, quale una
società a responsabilità limitata.
|
|
3. L’esistenza di un intreccio di soggetti svolgenti
funzioni per l'una e l'altra impresa concorrenti alla gara, per essere
rilevante ai fini della configurabilità di un unico centro decisionale,
deve riguardare soggetti che abbiano poteri di rappresentanza del
concorrente o incarichi tecnici che li abilitino a formulare o a
concorrere a formulare un'offerta, così come individuati dall'art. 38, co.
1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006. In particolare, per le società di
capitali, le cause di esclusione hanno rilevanza solamente quando
riguardano gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i
direttori tecnici; qualifiche, queste, che debbono essere rivestite in
entrambe le società di cui si sospetta il collegamento che porta all'unità
decisionale delle offerte presentate.
|
|
4. Non è sufficiente, quale elemento indiziario di
collegamento sostanziale tra due imprese, la circostanza che il medesimo
soggetto sia sindaco di entrambe, in quanto il sindaco, normalmente un
professionista esterno alla società, non ha alcuna funzione di gestione
operativa.
|
|
5. Non è sufficiente, quale elemento indiziario di
collegamento sostanziale tra due imprese partecipanti alla gara, la
circostanza che l’azionista di minoranza delle due imprese sia l’abituale
fornitore di una delle due, tenuto conto che la situazione di per sé non
presenta aspetti di anomalia e considerato che nella gara de qua il
concorrente ha dichiarato di voler utilizzare un altro fornitore.
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10547 del
2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Medicair Italia
S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fantini, con domicilio
eletto presso Studio Legale Tonucci & Partners in Roma, via
Principessa Clotilde, 7;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale Rm e (Asl),
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio
eletto presso Rosaria Russo Valentini in Roma, corso Vittorio Emanuele II
284;
nei confronti di
Medigas Italia Srl, rappresentato e
difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo
Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la
riforma
della dispositivo di sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE
III QUA n. 00331/2009, resa tra le parti, concernente della dispositivo di
sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 00331/2009, resa tra
le parti, concernente del dispositivo di sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III QUATER n. 00331/2009, resa tra le parti, concernente
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA A DOMICILIO - MCP...
Visto
il ricorso in appello ed i motivi aggiunti, con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Unita'
Sanitaria Locale Rm e (Asl) e di Medigas Italia Srl;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. Gianpiero Paolo Cirillo e
uditi per le parti gli avvocati Fantini, Miranda, su delega dell' avv.
Russo Valentini, e Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
1. L'azienda Usl Roma E ha indetto una gara europea
per l'affidamento del servizio quadriennale di somministrazione di
ossigenoterapia continua a lungo termine per il recupero della
funzionalità respiratoria a domicilio.
Iniziata la procedura, sono
pervenute dieci domande, tra le quali quelle di Medicair Italia S.r.l., di
Medigas Italia S.r.l. e di Gas Tecnici Foligno S.r.l, tutte ammesse alla
procedura medesima.
Nella seduta pubblica del 14 novembre 2008,
un'impresa concorrente ha ipotizzato la provenienza da un unico centro
decisionale per le offerte delle ditte Medigas Italia S.r.l. e Gas Tecnici
Foligno S.r.l. , in quanto entrambe le ditte avrebbero fatto parte del
medesimo gruppo, facente capo alla ditta Rivoira. Pertanto ha chiesto la
loro esclusione dalla gara.
La commissione giudicatrice, dopo aver
constatato che l'offerta formulata da Medigas S.r.l. era quella più
vantaggiosa in relazione a tutti e tre i lotti dei servizi da appaltare,
si è riservata di verificare la veridicità di quanto sostenuto
dall'impresa concorrente.
Successivamente, dopo che la società
potenzialmente aggiudicataria ha inviato una nota con la quale ha escluso
che le due imprese facessero parte di un unico gruppo e che fossero
assoggettate ad un unico centro decisionale, la società Medicair,
classificatasi seconda in graduatoria nella procedura, ha anch'essa
contestato l'illegittimità della partecipazione di Medigas alla gara,
trovandosi in una delle situazioni richiamate dall’art. 34, secondo comma,
del Decreto legislativo n.163 del 2006.
Quindi, la commissione, dopo
aver esaminato la documentazione presentata dalle imprese interessate,
rilevata l'impossibilità di desumere un collegamento tra le due società
tale da desumere un unico centro decisionale, ha ammesso al prosieguo
della gara le offerte presentate e ha disposto l'aggiudicazione
provvisoria dell'appalto a favore di Medigas Italia S.r.l.
2. La
società Medicair S.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto innanzi al Tar di Roma, che, con dispositivo 2 dicembre 2009
n. 331 e con successiva sentenza n. 11 99 del 18 maggio 2010, ha rigettato
il ricorso.
3. La società soccombente ha proposto appello immediato
contro il dispositivo di sentenza e successivo appello integrativo, a
seguito del deposito della motivazione della sentenza medesima.
4.
I motivi dedotti sono i seguenti: a) ha errato il Tar, laddove non ha
rilevato la compresenza di una pluralità di indizi di collegamento
societari gravi precise e concordanti, non tenendo conto del fatto che le
quote che non appartengono alla società Rivoira sono frammentate, e quindi
in grado di far prevalere la propria volontà; b) il collegamento tra le
società in questione avrebbe dovuto indurre la commissione di gara e
conseguentemente il giudice di primo grado a ritenere operante il divieto
di cui all'articolo 34, secondo comma, del codice degli appalti, laddove,
nella formulazione vigente al momento della gara, stabiliva chiaramente
che non potevano partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovassero in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile ovvero concorrenti, le cui offerte fossero imputabili,
sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale. In altri
termini la commissione di gara non si sarebbe sufficientemente attivata
per accertare il collegamento e le sue conseguenze sulle offerte, né le
società interessate avrebbero fornito la necessaria prova contraria, ossia
l'autonomia delle proprie singole offerte di gara, nonostante il
collegamento societario che le unisce; c) ha errato il giudice di primo
grado nell'aver ritenuto legittimo il fatto che l'amministrazione abbia
omesso di includere nella lex specialis di gara anche un solo riferimento
alle cause di esclusione di cui all'articolo 34, comma 2, del Codice dei
contratti; d) ha errato il primo giudice del non aver correttamente
valutato la doglianza relativa all'illegittimità dell'operato della
stazione appaltante che ha richiesto la consulenza legale esterna; e) ha
contestato anche la decisione del giudice di primo grado di condannare
l'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Con l’appello
integrativo i motivi sono stati ulteriormente illustrati, senza mutarne
l’impianto fondamentale.
5. Si sono costituite in giudizio
l’azienda USL Roma 3 e la società Medigas Italia S.r.l.
6. La causa
è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13 luglio 2010.
7.
L’appello non è fondato.
7.1. I primi due motivi possono essere
esaminati congiuntamente, poiché involgono la medesima questione.
La
società appellante ha dedotto che le società appellate avrebbero dovuto
essere escluse dalla gara, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto
legislativo n.163 del 2006, in quanto un'unica società, la Rivoira S.p.A.,
non partecipante alla gara, deterrebbe il 49% delle quote della Medigas
Italia S.r.l. e il 41% delle quote della GTF S.r.l.; sicché la società
Rivoira controllerebbe entrambe le società partecipanti, ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, nn.1 e 2, del codice civile.
7.2. Come
giustamente rilevato dal giudice di primo grado, la questione va
riguardata alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia della
comunità europea, con la sentenza del 19 maggio 2009 C-538/07, laddove,
pur riaffermando che il divieto di simultanea partecipazione ad una
medesima gara da parte di imprese controllate contrasta con il diritto
comunitario e con i principi della libera circolazione (della massima
partecipazione e della proporzionalità), ha anche stabilito che la
sussistenza del rapporto di controllo non determina l'esclusione
automatica delle imprese, essendo necessario verificare da parte
dell'amministrazione se esso abbia avuto un impatto concreto sul loro
rispettivo comportamento nell'ambito della procedura e se abbia esercitato
un'influenza sul contenuto delle rispettive offerte depositate dalle
imprese interessate nell'ambito della stessa procedura.
La statuizione
della Corte di giustizia ha una imprescindibile valenza interpretativa
anche rispetto alla norma vigente al momento dell'espletamento della gara,
in quanto anche l’abrogato comma 2 dell'articolo 34 prevedeva l'esclusione
dei concorrenti per i quali le stazioni appaltanti accertassero
l'imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate
sulla base di univoci elementi; previsione, che è stato riprodotta dal
nuovo l'articolo 38, emanato proprio in applicazione della sentenza. In
altri termini il nuovo impianto normativo tende ad escludere solamente
l'automaticità dell'esclusione, ma non incide sui presupposti che la
possono determinare. D'altronde ciò costituisce il fulcro su cui poggia
l'impianto motivazionale dell’appello.
7.3. Com'è noto, il legislatore
nazionale ha dato attuazione alla citata sentenza mediante l'articolo 3
del decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166, che ha abrogato il comma 2
dell'articolo 34 del codice dei contratti pubblici. Esso, vigente
all'epoca dello svolgimento della procedura di gara, stabiliva: <
>.
Lo stesso art. 3 del decreto
legge convertito ha inserito la disciplina sulla partecipazione alle gare
di società controllate e collegate nell'articolo 38 dello stesso codice
dei contratti, dove è stato aggiunto, al comma 2, il seguente
periodo:<< a) la di-chiarazione di non essere in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente in
cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione corredata dei documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono di-sposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica>>.
Quindi,
sia in base alla vecchia che alla nuova normativa, diventa essenziale
verificare se l'amministrazione abbia svolto in maniera adeguata
l’indagine sulla possibile sussistenza di una delle situazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure del caso
in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
7.4.
E’ noto che, sulla base di quanto dispone l'articolo 2359 del codice
civile, il primo caso si ha quando una società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di altra società; quando la
medesima società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria di altra società; quando le società
sono sotto l'influenza dominante di altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa. Sulla base della me-desima norma sono,
invece, considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole ma non dominante. L'influenza si presume
quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la società possiede azioni quotate in mercati
regolamentati.
Invece, il secondo caso ricorre quando, al di là
dell'espressa previsione codicistica, si verifichi una situazione di
collegamento sostanziale, desumibile sulla base di univoci elementi
individuati in concreto dalla stazione appaltante, da cui è possibile
ritenere che vi sia stato un rapporto tra società tale da alterare il
libero svolgimento della gara nel rispetto della parità dei concorrenti.
In altri termini, la normativa in esame è diretta a scongiurare i riflessi
che i complicati meccanismi legati al fenomeno dei gruppi societari
possono avere sulle procedure ad evidenza pubblica.
Il persistente
riferimento ad un unico centro decisionale cui sono imputabili le diverse
offerte, a prescindere dal controllo e collegamento di cui all'articolo
2359 del codice civile, quale causa di esclusione, costituisce la riprova
che il legislatore ha imposto una soluzione sostanziale e non formale,
laddove consente l'esclusione dalle gare di concorrenti che siano tra loro
in un rapporto di effettivo controllo, ancorché realizzato attraverso
ipotesi non riconducibili allo schema della norma del codice civile.
Sicchè, è sufficiente la presenza di un collegamento tra imprese perché
sorga l'onere in capo all'amministrazione di verificare se esso è stato
tale da alterare il normale meccanismo della gara. D'altronde ciò è
coerente con il sistema disegnato dalla norma del codice civile, laddove
essa, prevedendo semplicemente una presunzione nell'unica ipotesi di
collegamento rilevante individuata, non esclude che vi possano essere
altre forme di collegamento o controllo so-cietario in concreto idonei ad
alterare il meccanismo di gara.
7.5. La norma vigente al momento dello
svolgimento della procedura prevedeva l'esclusione solamente per le
situazioni di controllo e non anche per quelli di semplice
collegamento.
Tuttavia la previsione di cui all'ultima parte del comma
2 dell'articolo 34, secondo cui le stazioni appaltanti dovevano escludere
dalla gara i concorrenti per i quali era accertato che le relative offerte
fossero imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, finiva con l'attrar-re nella previsione legislativa anche
l'ipotesi del collegamento sostanziale, ossia quello non espressamente
previsto in via presuntiva dall'articolo 2359 del codice civile.
Ad
avviso della sezione, le due ipotesi non erano collocate sullo stesso
piano, nel senso che per la prima si poteva ipotizzare l'esclusione
automatica, poi definitivamente sconfessata dalla giurisprudenza
comunitaria e dal legislatore, mentre per la seconda era necessaria
comunque una verifica, attraverso l'apertura di un sub procedimento, da
parte dell'amministrazione. Ciò si evince da due elementi di sicuro
affidamento: il primo, costituito dal dato normativo, laddove per la prima
ipotesi legislatore usa l'espressione “non possono partecipare”, mentre
per la seconda ipotesi usa l'espressione “le stazioni appaltanti escludono
“altresi” dalla gara”; il secondo, costituito dal fatto che il cosiddetto
collegamento sostanziale deve necessariamente scaturire da un accertamento
in-diziario di fatto, non determinabile a priori come il collegamento
semplice o presunto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359, dove
l'influenza notevole, che è una situazione di genere di cui “l'unicità del
centro decisionale” è una specie, viene desunta dall'entità dell'esercizio
dei voti assembleari.
In ogni caso, anche a voler ammettere
l'esclusione automatica per entrambe le ipotesi, persiste comunque il
potere di accertamento dell'amministrazione circa la sussistenza dei
presupposti, a prescindere dalla questione dell'automaticità dell'effetto.
Sicché diventa determinante verificare se sussistessero o meno i
presupposti dell'esclusione.
7.6. Ad avviso della sezione, nel caso di
specie, non ricorre nessuna delle ipotesi, formali o sostanziali, esibite
dal sistema della legge, così come di sopra ricostruito.
In punto di
fatto, si riscontra che dai documenti e dalle visure camerali prodotti
dall’impresa appellante, allegati al verbale di gara, la società Rivoira
S.p.a. detiene il 49% del capitale sociale di Medigas Italia S.r.l. e il
41% del capitale sociale di Gas Tecnici Foligno S.r.l. È emerso altresì
che alcuni consiglieri di amministrazione della società Rivoira fanno
parte dell'organo amministrativo di Medigas Italia S.p.A., mentre il
dottor Luciano Govean riveste la carica di sindaco effettivo sia nella
suddetta società controllata e sia nella società Gas Tecnici Foligno S.r.
l. Risulta altresì pacifico che la società Rivoira non ha partecipato alla
gara.
Preliminarmente, la sezione osserva che il riferimento della
legge all'unico centro decisionale -che, ove sussistente, comporta
l'esclusione dalla gara- determina l'irrilevanza della mancata
partecipazione della società Rivoira alla gara, ben potendo il centro
decisionale essere collocato fuori della procedura di gara e al tempo
stesso influire sulla formulazione delle offerte delle imprese
partecipanti. Anzi questo costituisce il normale modo di operare dei
gruppi societari in cui si realizza il cosiddetto controllo “a raggiera”
(cui si contrappone quello “a catena”), dove la società capogruppo si
avvale delle società operative, che possono non avere nessun collegamento
formale tra di loro e tuttavia realizzare l'interesse della società
controllante o comunque del gruppo societario di cui sono
espressione.
Tuttavia, la sezione osserva che la consistenza della
partecipazione azionaria, pacificamente inferiore alla maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria da parte della società Rivoira
e la mancata prova di particolari vincoli contrattuali tra essa e le
società partecipanti alla gara, esclude quel tipo di collegamento di cui
all'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 3, che sarebbe stato da solo, ove
sussistente, idoneo a determinare l'esclusione. Parimenti va esclusa
l'ipotesi di cui al n. 2 della medesima norma, in quanto il cosiddetto
controllo “di fatto” ivi previsto, pur avendo la stessa intensità del
controllo “di diritto”, non si può ravvisare per il solo fatto che il
restante delle quote societarie è cointestato ad una stessa famiglia,
ossia i fratelli Baldassarri, se non si prova che vi siano dei
collegamenti giuridicamente qualificati con la società Rivoira. Anzi, il
fatto che la maggioranza delle azioni sia concentrata nelle mani di
un'unica famiglia costituisce un sicuro segnale che il potere decisionale
non è distribuito e frammentato in un azionariato diffuso, in presenza del
quale l'effettiva volontà societaria può essere espressa da un socio
organizzato, quale una società a responsabilità limitata.
7.7.
Parimenti insufficienti -nel senso che gli indizi denunciati
dall’appellante non sono univoci a determinare la presenza di un unico
centro decisionale cui sarebbero riconducibili le offerte presentate dalle
due imprese appellate- sono i collegamenti tra organi amministrativi o di
rappresentanza tra le due imprese.
Infatti, quella che viene definita
negli atti difensivi come situazione di ”intreccio” di persone svolgenti
funzioni per l'una e l'altra impresa appellata, deve riguardare, per
essere rilevante, soggetti che abbiano poteri di rappresentanza del
concorrente o incarichi tecnici che li abilitino a formulare o a
concorrere a formulare un'offerta, così come sono stati individuati
dall'articolo 38, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo n.163
del 2006., laddove ipotizza le cause ostative alla partecipazione alla
gara.
Per le società di capitali, le cause di esclusione hanno
rilevanza solamente quando riguardano gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e i direttori tecnici; qualifiche, queste, che debbono
essere rivestite in entrambe le società di cui si sospetta il collegamento
che porta all'unità decisionale delle offerte presentate.
Orbene, non
risulta seriamente contestato che una delle persone indicate (il sig.
Messina) è amministratore solo di GTF e non di Medigas ed è sprovvisto sia
di poteri di rappresentanza della società e sia di deleghe operative.
Inoltre il fatto che signor Govean risulti essere sindaco sia di Medigas
che di GTF non costituisce certamente l'elemento idoneo ad ipotizzare la
reciproca conoscenza delle offerte delle società appellate, in quanto il
sindaco, normalmente un professionista esterno alla società, non ha alcuna
funzione di gestione operativa. Analoghe considerazioni valgono anche per
l'altra persona indicata ( il sig. Negrini) come sintomatica
dell'”intreccio” di cui sopra, in quanto egli è sindaco solo di GTF e non
anche di Medigas.
Parimenti irrilevante, così come ha ritenuto il
giudice di primo grado, è la circostanza secondo cui la società Rivoira
sarebbe abituale fornitore di gas medicinali di Medigas, sia perché la
situazione di per sé non presenta aspetti di anomalia e sia perché
comunque nella gara in esame la Medigas ha dichiarato di voler utilizzare
un altro fornitore.
7.8. Occorre ora esaminare l’ultimo profilo del
secondo motivo d’appello, laddove viene dedotto che la commissione non ha
svolto un’ istruttoria adeguata e che le imprese appellate non hanno
fornito la prova circa la mancanza di un collegamento rilevante.
La
sezione osserva che la commissione, come riferito in punto di fatto, ha
svolto tutte le indagini possibili nel caso di specie, acquisendo le
giustificazioni delle interessate e tutti gli atti risultanti dagli uffici
pubblici, tenendo conto anche della documentazione presentata dai
controinteressati. Tutto ciò appare più che sufficiente, tanto più che non
vengono indicate quali altre attività istruttorie essa avrebbe potuto
compiere.
Parimenti, le controinteressate hanno depositato gli atti in
loro possesso e fornito le giustificazioni da sottoporre alla valutazione
della commissione. D'altronde non spettava ad esse fornire la prova
negativa dell'assenza di un unico centro decisionale, avendo esse
semplicemente l'onere di fornire la documentazione ritenuta idonea ad
escludere l'emanazione del provvedimento sfavorevole ai propri interessi,
ossia l'esclusione dalla gara.
Peraltro, anche la nuova normativa si
affida al meccanismo dell'autodichiarazione, laddove prevede che l'impresa
debba effettuare la dichiarazione di non essere in una situazione di
controllo e di aver formulato un'offerta, con indicazione del concorrente
con cui sussiste tale situazione, fornendo documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta.
8. Venendo ora al terzo motivo di gravame, ossia il
mancato inserimento nella legge di gara del benché minimo riferimento
all'articolo 34, secondo comma, del codice dei contratti.
La sezione
condivide quanto ritenuto dal giudice di primo grado ossia che,
trattandosi di norma imperativa di legge, essa va applicata in ogni caso,
essendo del tutto irrilevante la sua riproduzione nel bando di gara.
Tuttavia si conviene con quanto dedotto dall'impresa appellante, laddove
critica talune pronunce di merito che hanno fatto derivare conseguenze
inaccettabili dalla presenza o meno nel bando nella disposizione in
parola.
9. Parimenti infondato è il motivo in base al quale
l'amministrazione avrebbe errato nel rivolgersi a consulenze esterne per
regolarsi nella soluzione della vicenda. Ricorrere a consulenze esterne
non solo è perfettamente legittimo, ma impinge nel merito amministrativo
ed è sindacabile solamente quel risultato della consulenza trasfuso
nell'atto amministrativo.
10. Circa l'ultimo motivo, riguardante la
condanna alle spese del giudizio di primo grado, la sezione osserva che, a
parte la genericità della doglianza, è stato rispettato il principio
secondo cui le spese vanno sopportate dalla parte soccombente. Tanto basta
alla sezione per ritenere infondato il motivo, essendo affidata all’ampia
discrezionalità del collegio giudicante la decisione di compensare le
spese. In ogni caso le doglianze non hanno fondamento, non essendoci un
metro obiettivo per valutare la difficoltà delle questioni giuridiche
trattate.
11. In conclusione l'appello va rigettato la sentenza va
confermata.
12. La condanna alle spese del grado del giudizio segue
la soccombenza. Esse vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta
l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado del
giudizio che si liquidano in complessivi euro cinquemila
(5000,00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
Calogero
Piscitello, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere,
Estensore
Cesare Lamberti, Consigliere
Aniello Cerreto,
Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/08/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
|
|
|
 |
|
|
|