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n. 3 -2010 - © copyright

 


N. 01206/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01963/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2010, proposto da:

 

Associazione Politica Nazionale "Il Popolo della Liberta'", Sandro Bondi, Ignazio La Russa, Denis Verdini, Giorgio Polesi, Alfredo Milioni, rappresentati e difesi dagli avv. Ignazio Abrignani, Piero D'Amelio, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Luigi Medugno, Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Lista del Partito "Il Popolo della Liberta'", rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Abrignani, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Luigi Medugno, Elisabetta Rampelli, Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

contro



Corte D'Appello di Roma - Ufficio Centrale Regionale, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Roma;
nei confronti di
Comitato Emma Bonino, Federazione della Sinistra, Partito Democratico, Verdi Per Bonino, Lista Civica Cittadini e Cittadine Per Bonino, Partito Socialista Italiano Psi, Lista Emma Bonino e Marco Pannella, Lista Udc Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (Unione di Centro), Sinistra Ecologica e Liberta, Fiorella Mancuso, Renata Polverini, Giovanni Patrizi, Italia dei Valori;
Movimento dei Valori e Principi Costituzionali (Mdv), rappresentato e difeso dagli avv. Mario Di Domenico, Maria De Meis, con domicilio eletto presso Mario Di Domenico in Roma, Circ.Ne Nomentana 488;

 

Movimento Difesa del Cittadino (Mdc), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento N.11; Comitato Forza Consumatori N.Q. di Promotore della Lista Consumatori, Lista Consumatori, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie 9; Marco Olivieri, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Galoppi, con domicilio eletto presso Giovanni Galoppi in Roma, via Gregoriana 56; Francesco Pieroni, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Gianluigi Pellegrino, Francesco Rosi, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento N.11; Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;

 

Luigi Nieri, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, via Carso, 23; Sergio Rovasio, Diego Sabatinelli, Valeria Manieri, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1; Alessandro Ricci, Vincenzo Maruccio, Silvana Mura, Stefano Pedica, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Sanino, Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula N.34;

e con l'intervento di
ad adiuvandum: Francesco Lollobrigida, Marco Mattei, Luca Malcotti, Massimo Cacciotti, Gigliola Brocchieri, Francesca Mariani, Giuseppe Cangemi, Carlo De Romanis, Donato Robilotta, Paolo Pollak, Adriano Palozzi, Roberto Rastelli, Pietro Di Paolantonio, rappresentati e difesi dagli avv. Marta Negroni, Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso Elisabetta Rampelli in Roma, via Cicerone 28;



per la riforma
dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 01119/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RIMESSIONE IN TERMINI PER IL DEPOSITO DELLA LISTA "IL POPOLO DELLA LIBERTÀ" PER ELEZIONI DEL 28-29 MARZO 2010.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corte D'Appello di Roma - Ufficio Centrale Regionale e di Ministero dell'Interno e di Movimento dei Valori e Principi Costituzionali (Mdv) e di Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) e di Comitato Forza Consumatori N.Q. di Promotore della Lista Consumatori e di Lista Consumatori e di Marco Olivieri e di Francesco Pieroni e di Maria Cristina Perugia e di Loredana De Petris e di Angelo Fredda e di Marco Furfaro e di Luigi Nieri e di Sergio Rovasio e di Diego Sabatinelli e di Valeria Manieri e di Alessandro Ricci e di Vincenzo Maruccio e di Silvana Mura e di Stefano Pedica;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Ignazio Abrignani, Piero D'Amelio, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Luigi Medugno, Elisabetta Rampelli, l'Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri, Mario Di Domenico, Gianluigi Pellegrino, Vincenzo Cerulli Irelli in proprio e per delega dell'Avv. Carlo Rienzi, Simona Torrini, per delega dell'Avv. Giovanni Galoppi, Marta Negroni, Francesco Rosi, Federico Vecchio, Luca Di Raimondo, Arturo Salerni, Maria Rosaria Damizia, Giovanni Pesce e Gennaro Terracciano, in proprio e per delega dell'Avv. Mario Sanino;

RILEVATO CHE:
l’oggetto del presente giudizio cautelare trae origine dal provvedimento del 27 febbraio 2010 con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha respinto l’istanza, presentata da Milioni Alfredo e Polesi Giorgio, finalizzata al deposito della lista provinciale del Partito delle Libertà con il completamento della relativa documentazione rispetto a quella collocata negli uffici atti alla ricezione delle liste;
con il successivo provvedimento del 3 marzo 2010, l’Ufficio Centrale Regionale ha respinto il ricorso proposto avverso detto primo provvedimento dai medesimi istanti, ai fini del riconoscimento del titolo degli esponenti al completamento della procedura per la presentazione della lista del PDL ai fini della relativa accettazione e, in subordine, la “riammissione in termini per il deposito”;
con l’ordinanza in questa sede appellata il Primo Giudice ha respinto l’istanza di sospensione dei predetti provvedimenti amministrativi;
in base alla documentazione in atti, risulta che i delegati del P.D.L. hanno presentato la propria lista l’8 marzo 2010 presso l’Ufficio Centrale Circoscrizionale, in applicazione dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 5 marzo 2010, n. 29;
con il successivo provvedimento del 9 marzo 2010 detto Ufficio ha disposto la ricusazione della lista in ragione anche del motivato accertamento dell’assenza della prescritta documentazione entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2010;
il ricorso avverso tale ultimo provvedimento è stato quindi respinto con il provvedimento adottato il 12 marzo 2010 dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale;

CONSIDERATO CHE:
alla stregua della successione delle istanze presentate e delle determinazioni amministrative intervenute a riscontro delle stesse, l’interesse alla presentazione della lista ab imis non ricevuta, inizialmente frustrato dalle prime determinazioni adottate dagli uffici elettorali, è stato soddisfatto a seguito dell’avvenuta accettazione del deposito in ossequio allo jus superveniens di cui al decreto legge n. 29/2010;
l’interesse, tutelabile in questa sede cautelare in relazione ai provvedimenti impugnati, ad ottenere una statuizione interinale che consenta la presentazione della lista ai fini delle valutazioni di pertinenza dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale in merito alla relativa ritualità e completezza, risulta pertanto già soddisfatto in ragione dell’attività amministrativa effettuata in attuazione della disciplina sopravvenuta di cui si è detto;
la natura satisfattoria, nei sensi esposti, degli atti intervenuti è apprezzabile in rapporto al tenore dell’istanza cautelare in questa sede riproposta, expressis verbis finalizzata ad ottenere una pronuncia che obblighi l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ad accettare la presentazione della lista ai fini delle valutazioni di competenza dell’ufficio;
la valutazione in ordine all’ammissibilità della lista in ragione della documentazione è stata infatti effettuata, pur se con l’esito negativo della ricusazione, con i provvedimenti adottati il 9 e 12 marzo scorsi rispettivamente dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dall’Ufficio Centrale Regionale, estranei al perimetro del presente giudizio;
alla luce dell’avvenuto soddisfacimento dell’unico interesse suscettibile di tutela nella presente fase interinale, l’appello cautelare non risulta, in definitiva, supportato dal necessario interesse;
occorre quindi dichiarare l’improcedibilità dell’appello per effetto del sopravvenuto difetto di interesse;

P.Q.M.



Dichiara l’improcedibilità dell’appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Cesare Lamberti, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2010




 

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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1963/2010) è stata trasmessa al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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