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| n. 8-2010 - © copyright |
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| Taglia-leggi. Lo stato dell’arte
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1. Il meccanismo del taglia-leggi
La disciplina del procedimento cd. “taglia-leggi” è dettata dalla legge 28 novembre 2005 n. 246 (articolo 14, commi 14-24), rivisitata per alcuni non irrilevanti profili dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il procedimento “taglia-leggi” è connotato dai seguenti elementi:
- un automatico effetto abrogativo generalizzato (cd. “effetto ghigliottina”), disposto dalla legge n. 246 per le disposizioni legislative primarie (statali) pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con successivi provvedimenti);
- la sottrazione, a tale abrogazione generalizzata, di alcune tipologie di disposizioni primarie, individuate da quella medesima legge (cd. “settori esclusi” dall’abrogazione generalizzata);
- la sottrazione, all'abrogazione generalizzata, di altre disposizioni legislative, da individuarsi con uno o più decreti legislativi delegati;
- la semplificazione o il riordino della materie oggetto di sfoltimento normativo, ancora in via legislativa delegata.
Per quanto riguarda la scansione procedimentale disegnata dalla citata legge n. 246, essa si articola in tre ‘tempi’:
- la individuazione (entro il 16 dicembre 2007) delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;
- la individuazione con uno o più decreti legislativi (entro il 16 dicembre 2009) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata;
- l’adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi sopra rammentati, entro due anni successivi alla data di loro entrata in vigore.
Le modifiche apportate alla legge n. 246 dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 hanno inciso su tale scansione, essenzialmente per un duplice riguardo.
E' stato infatti previsto che:
- l'effetto abrogativo generalizzato automatico non decorra dall'adozione del decreto legislativo che individua le disposizioni da mantenere vigenti, bensì decorra differito di un anno (onde consentire, in tale interludio temporale, correzioni ad eventuali omissioni intervenute nell'individuazione delle disposizioni da “salvare”);
- l'opera di riassetto possa non coincidere temporalmente con quella di individuazione delle disposizioni da “salvare” ed essere differita entro il maggior lasso temporale a disposizione per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi.
2. La cd. relazione Pajno
Preliminare, era dunque prevista una fase ricognitiva, di censimento (assente di contro in altro procedimento in parte analogo, il “taglia-enti”).
Essa si è conclusa nei tempi previsti (fine 2007), con un'apposita relazione del Governo trasmessa al Parlamento (Documento XXVII, n. 7, della XV legislatura).
Vi si trova il primo tentativo di una rilevazione sistematica dello stock di legislazione vigente. Censite vi erano le disposizioni poste dalle fonti primarie (anche se successive al 1970 e se ricadenti negli ambiti sottratti dalla legge n. 246 all'abrogazione automatica). Rilevati come vigenti erano circa ventunomila atti (per l'esattezza, 21.691).
Tale stima – rivelatasi incompleta – era la risultante delle disposizioni ritenute vigenti da ciascuna amministrazione (su base ministeriale) nel proprio settore, più le altre reperite da un gruppo di esperti sulla scorta delle banche dati giuridiche esistenti (pubbliche o private).
Peraltro, nel cambio di conduzione avutosi con la nuova legislatura, è stato privilegiato un approccio che muovesse dall'insieme delle fonti pubblicate in Gazzetta ufficiale – ossia una base di dati storica – di lì procedendo per “sottrazione”, espungendo cioè da tale insieme gli atti non più vigenti od obsoleti.
Tale “sottrazione” è stata affidata a due decreti-legge, il n. 112 ed il n. 200 del 2008.
3. I d.l. di abrogazione espressa
I due decreti-legge hanno operato abrogazioni “collettive” di atti normativi primari, puntualmente indicati nei loro allegati.
Il primo decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.), convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha espunto 3.370 atti primari (anche successivi al 1970). A fianco di tali abrogazioni espresse, il decreto-legge n. 112 ha operato anche (numerose) abrogazioni implicite. Sommando le une alle altre, si ha un totale di circa 7.000 atti.
Successivamente è stato emanato il decreto-legge 22 dicembre 2008 n. 200 (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2008, n. 298, S.O.), convertito dalla legge 18 febbraio 2009 n. 9, il quale ha pur esso espunto (stavolta solo in via esplicita) un numero elevato di atti primari (28.889).
4. Il decreto legislativo c.d. “salva-leggi”
Il decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 179 (pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2009, n. 234, S.O.), individua le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.
All'interno del procedimento “taglia-leggi”, il citato decreto legislativo opera come “salva-leggi”: sottrae infatti gli atti primari, indicati puntualmente in allegato, all'abrogazione automatica e generalizzata (cd. “ghigliottina”) disposta dalla legge n. 246 del 2005.
5. Gli ultimi provvedimenti di abrogazione espressa
Con le modifiche del 2009 alla legge n. 246, è stata prevista una delega (per un anno) al Governo perché esso possa procedere con decreti legislativi alla abrogazione espressa di disposizioni legislative (anche se successive al 1970) ormai esaurite negli effetti o comunque obsolete o già oggetto di abrogazione tacita.
In attuazione di tale delega, è stato predisposto lo schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali ai sensi dell’articolo 14, comma 14 quater, della legge n. 246/2005, con il quale si procede all’abrogazione di atti di rango primario (circa 2000) e di regi decreti (circa 70.000).
Per quanto riguarda, invece, l’abrogazione di atti di rango secondario, nello schema di decreto del Presidente della Repubblica – adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988 n. 400 – è prevista l’abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete (in particolare si tratta di circa 120.000 decreti ministeriali) .
Entro dicembre 2011 possono essere emanati decreti legislativi integrativi e correttivi dei provvedimenti di abrogazione espressa (ai sensi dell’art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005).
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1) Sugli ultimi provvedimenti citati si è espresso il Consiglio di Stato rispettivamente con i pareri n. 3243 e n. 3244 del 22 luglio 2010.
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(pubblicato il 30.8.2010)
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