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ANDREA CARBONE

L’azione di nullità nel Codice del Processo amministrativo

 

 


 

 

 

L’introduzione di una compiuta disciplina a carattere codicistico che regolamenti il processo amministrativo costituisce una tappa di importanza fondamentale nell’evoluzione storica di questo istituto. Da un lato perché una razionalizzazione del sistema, fino ad ora connotato da una stratificazione di norme nel tempo per giunta non del tutto armonizzate tra loro, era esigenza sentita fin dalla stessa emanazione della L. 1034/71. Dall’altro perché la denominazione “Codice del processo amministrativo”, in un momento storico caratterizzato da una sostanziale e diffusa decodificazione, è una scelta che può sembrare quasi coraggiosa: il Legislatore ha infatti in tal modo voluto evidenziare come tale normativa debba costituire fulcro fondamentale dell’intero sistema e base interpretativa per dottrina e giurisprudenza.
Si assiste così all’elaborazione di una nuova impostazione del processo amministrativo che, in considerazione della regolamentazione (Libro I, Titolo III, Capo II della bozza) di tutte le azioni già previste nel processo civile, supera decisamente il suo tradizionale carattere impugnatorio.
In particolare, l’art. 38 del progetto preliminare del CPA ha espressamente previsto la possibilità di esperire azioni di accertamento, tra cui l’azione di nullità del provvedimento (co. 2)[1]. In tal modo viene – parzialmente – colmata la lacuna dell’art. 21 septies L. 241/90, il quale ha riguardo della sola disciplina sostanziale della nullità.
E’ da dire come la norma di cui all’art. 38, co. 2 sia stata probabilmente una delle disposizioni più controverse dell’intero CPA.
Come è noto, infatti, nell’originaria previsione, l’azione era sottoposta ad un termine decadenziale di 180 giorni.
Tale soluzione avrebbe dato risposta ad un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e dell’azione amministrativa; laddove in precedenza, non specificando l’art. 21 septies, come si è detto, quale fosse il regime al quale era sottoposta la nullità dell’atto amministrativo, si era concluso per l’imprescrittibilità della relativa azione secondo i canoni comuni.
Nella tradizionale concezione della teoria dell’invalidità, mutuata dalla Pandettistica tedesca, per nullità si intende infatti quella forma di invalidità che rende l’atto incapace di produrre gli effetti suoi propri e che ne impedisce la possibilità di un loro consolidamento; necessario corollario è la natura dichiarativa e l’imprescrittibilità della relativa azione, nonché la sua rilevabilità d’ufficio e la legittimazione assoluta a farla valere, così come previsto dagli artt. 1418 ss. cod. civ. in relazione al contratto.
La disciplina civilistica della nullità, dunque, risulta legata indissolubilmente alla struttura stessa dell’istituto, giacché rappresenta, per così dire, la trasposizione della sua concezione teorica nel diritto positivo. Quando si parla di nullità, si fa pertanto riferimento ad un concetto ben preciso nel mondo del diritto; ed il legislatore può creare delle forme di nullità atipiche, ma laddove sancisca la nullità senza aggiungere alcunché, allora troveranno applicazione le norme del codice civile – non per una pretesa impostazione di centralità del codice civile in tutte le branche del diritto quanto – perché quel regime è espressione della stessa connotazione concettuale della nullità.
Dottrina[2] e giurisprudenza[3] maggioritarie consideravano pacifica questa teorizzazione, nonostante non mancassero alcuni indirizzi discordanti.
Anche la stessa sentenza Cons. St., Sez. VI, n. 717 del 9 febbraio 2009[4], che nell’ammettere la generale esperibilità dell’azione di accertamento nel processo amministrativo l’aveva sottoposta all’ordinario termine decadenziale, “in quanto l’azione, ancorché di accertamento, non è diretta alla tutela di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo”, non aveva spostato i termini della questione. La pronuncia infatti faceva riferimento ad una DIA[5]: l’adozione di un’azione dichiarativa sottoposta ad un termine sembrava allora dettata più che altro dalla necessità di raggiungere un compromesso che tenesse conto sia della natura privatistica dell’atto che dei suoi effetti autorizzatori, di modo da poter distinguere tale istituto dal silenzio-assenso, avverso il quale è proponibile un’azione costitutiva, in quanto diretta a rimuovere un provvedimento implicito. Pertanto la regola enunciata dai giudici di Palazzo Spada non si era ritenuta applicabile al di fuori del caso di specie.
Pur tuttavia, de iure condendo, era sentita l’esigenza di sottoporre l’azione di nullità del provvedimento amministrativo ad un termine, e ciò in ragione delle peculiari esigenze di certezza dell’azione amministrativa; un rapporto giuridico – si diceva – non potrebbe infatti rimanere indefinito per un periodo di tempo eccessivamente lungo, tale da compromettere l’interesse pubblico ed il legittimo affidamento dei privati interessati.
Già in una proposta di legge dell’ASTRID[6] sulla semplificazione del processo amministrativo si prevedeva all’art. 7 l’inserimento, nella L. 1034/71, dell’art. 21 quater, secondo cui “il giudice amministrativo, nell’ambito della propria giurisdizione, dichiara la nullità del provvedimento d’ufficio ovvero su ricorso di chiunque vi abbia interesse, nel termine di due anni e ordina la rimozione degli effetti”.
In quest’orientamento si era inserita l’originaria formulazione dell’art. 38 del CPA, che prevedeva per l’azione di nullità un termine – invero assai più breve – di 180 giorni.
Il legislatore, in sostanza, per esigenze di carattere funzionale, aveva fatto venir meno una delle caratteristiche tipiche della nullità (appunto l’imprescrittibilità), in tal modo derogando al tradizionale brocardo quod nullum est nullum producit effectum. La nullità, in tal caso, non si sarebbe atteggiata più a categoria d’invalidità strutturalmente diversa dall’annullabilità, ma avrebbe costituito piuttosto una forma più grave di quest’ultima, una, per così dire, ‘annullabilità forte’[7], similmente a quanto accade per la nullità delle delibere delle società di capitali.
La previsione di nullità c.dd. atipiche è un fenomeno per nulla estraneo al nostro ordinamento giuridico, anzi caratteristico dell’esperienza più recente; senza poter perciò dubitare della validità teorica di un siffatto inquadramento dell’istituto è tuttavia necessario domandarsi quali siano le conseguenze di un’azione di nullità sottoposta a termine decadenziale.
Il primo punto da esaminare è il rapporto con l’actio iudicati nel caso di atto nullo per elusione o violazione di giudicato.
Com’è noto, a partire dall’Adunanza plenaria n. 6 dell’19 marzo 1984 il Consiglio di Stato iniziò a considerare nulli, e non già meramente illegittimi, tali atti in ragione del fatto che “l’ottemperanza al giudicato si concreta nell’adozione di un atto, il cui contenuto è integralmente desumibile dalla sentenza, onde deve ritenersi che l’Amministrazione sia carente del potere di provvedere diversamente e che eventuali atti difformi dal giudicato possano essere dichiarati nulli, indipendentemente dall’impugnazione nel termine di decadenza”[8], così superando l’opinione tradizionale secondo cui il giudizio di ottemperanza forniva rimedio soltanto all’inerzia della P.A.
Il provvedimento violativo o elusivo del giudicato veniva pertanto impugnato all’interno del giudizio di ottemperanza, esperibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Fin quando si considerava vigente la regola dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità, nulla quaestio. Il progetto preliminare del CPA comportava però un sostanziale mutamento della situazione, espressamente prevedendo all’art. 125 che l’azione ‘esecutiva’ “si pescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 2 (l’azione di nullità va proposta entro 180 giorni)”.
Il termine di 180 giorni per far valere la nullità dell’atto veniva dunque espressamente fatto salvo, non lasciando all’interprete nessun dubbio circa la sua applicabilità nel caso di specie.
In tal modo si reintroduceva, in sostanza, l’onere di impugnazione degli atti violativi o elusivi del giudicato (seppur in un termine doppio rispetto a quello ordinario), onere che la giurisprudenza amministrativa aveva da tempo superato in ragione dell’esigenza di tutela del privato da una possibile reiterazione ad infinitum dell’atto invalido. Sotto questo aspetto, pertanto, la presenza del termine decadenziale appariva alquanto discutibile.
Un secondo ordine di problemi deriva dal riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. in materia di nullità del provvedimento.
Salvo infatti il caso di atti violativi o elusivi del giudicato, per cui la legge prescrive la giurisdizione esclusiva del g.a. e di cui si è detto, il diritto positivo non fornisce alcuna indicazione al riguardo: la posizione prevalente[9] è nel senso che il criterio discretivo della giurisdizione vada ricercato secondo i canoni tradizionali: in mancanza di una norma esplicita, dunque, varrà la regola generale del riparto in ragione della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, come stabilito dall’art. 103 Cost. . Salvi i casi di giurisdizione esclusiva, pertanto, se il privato è originariamente titolare di un diritto soggettivo, tale situazione giuridica rimane tutelata nella sua forma più piena, giacché il provvedimento nullo, per la sua stessa natura, non è idoneo a produrre i suoi effetti tipici e, dunque, a ‘degradare’ – secondo la discussa teoria introdotta dalla giurisprudenza degli anni ’30, su cui tuttavia si fonda tutto il sistema di riparto della giurisdizione – il diritto in interesse legittimo (oppositivo), come invece accadrebbe se il provvedimento fosse soltanto annullabile e, dunque, (provvisoriamente) efficace: rimane perciò ferma, in tale ipotesi, la giurisdizione del g.o.
Tuttavia, sebbene questa sia la situazione più frequente, non mancano comunque i casi in cui il privato sia originariamente titolare di un interesse legittimo pretensivo: poiché giudice degli interessi è il g.a., avanti a questo andrà esperita in tali ipotesi l’azione di nullità.
Sennonché, questa impostazione, che pur sembra essere stata fatta propria dalla giurisprudenza[10], non convince del tutto.
E’ da dire, in primo luogo, come il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione basato sulla distinzione tra diritti e interessi, recepito nella Costituzione all’art. 103, non risolve il problema di fondo, cioè quando una situazione giuridica è un diritto soggettivo e quando invece deve essere qualificata come interesse legittimo[11].
Non è certo questa la sede per ripercorrere le vicende che hanno portato all’elaborazione di questa figura soggettiva[12]. Importa invece tenere presenti alcune caratteristiche ormai pacificamente condivise: che esso rappresenti “il solo modo possibile in cui gli interessi del privato sono protetti a fronte del potere amministrativo” e che sia “pertanto la situazione giuridica soggettiva che dialoga con il potere (unilaterale altrui)”[13]; che esso quindi si ponga in modo funzionale all’esercizio del potere[14] in un rapporto giuridico che nasce nel procedimento amministrativo[15].
L’effettivo criterio per la determinazione della giurisdizione del g.a. sembra risedere allora nella sussistenza o meno del potere: il tradizionale criterio di riparto sulla base delle situazioni giuridiche soggettive non viene peraltro meno – la sua indiscutibilità era già incontrastata nella dottrina successiva all’entrata in vigore della legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato[16] e trova attualmente il limite invalicabile della previsione dell’art. 103 Cost., come si è visto – ma si considera nel senso che intanto sussiste un interesse legittimo in quanto vi sia l’esercizio di un potere[17] da parte della P.A.
Tale interpretazione, ancorché pacificamente accettata, non era a ben vedere l’unica possibile[18]: secondo la lettera dell’art. 2 All. E l. 2248/1865, infatti, “sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”, cosicché l’interpretazione che si presentava più lineare era quella per cui “ogniqualvolta l’autorità amministrativa incida su una situazione soggettiva del privato costituita da un diritto soggettivo, la pretesa del privato relativa alla tutela del diritto soggettivo spetta alla giurisdizione del g.o.”[19], e “l’incidere su diritto soggettivo può essere sia la costituzione che la modificazione che l’estinzione di un diritto soggettivo”[20]: “spetterebbero pertanto alla giurisdizione ordinaria le controversie relative ai provvedimenti ablatori, come espropriazioni, requisizioni …”[21]. Sennonché, come è noto, è risultata prevalente[22] la diversa impostazione secondo cui a fronte dell’esercizio di un potere la situazione del privato non può mai costituire un diritto soggettivo perfetto, in quanto questo rappresenta la “forma più intensa e completa di protezione di un interesse” che comporta l’attribuzione “al soggetto portatore dell’interesse stesso, del potere (nel senso di potenza, di forza, e non di semplice possibilità) di realizzarlo se e in quanto voglia”[23]: laddove originariamente di diritto, la situazione giuridica del privato sarà allora tutelata strumentalmente al potere amministrativo, cioè come interesse legittimo[24] e, quindi, davanti al g.a.
La categoria degli atti nulli/inesistenti per carenza di potere, creata dalla Cassazione alla fine degli anni ’40, ha alla sua base questa seconda interpretazione: se l’atto è emanato senza che il potere sussista, allora la situazione giuridica del privato rimane di diritto soggettivo e la giurisdizione è del giudice ordinario; la diversa forma di invalidità dell’atto – peraltro rimasta a lungo in un’ambigua nozione di inesistenza – elaborata dalla giurisprudenza per differenziare tale ipotesi dalla semplice illegittimità è mera conseguenza di una siffatta teorizzazione.
La stessa fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 nel considerare che “il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi” afferma che tali materie “devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo. Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità”[25]. Nella successiva sentenza n. 191 dell’11 maggio 2006 la Corte ha poi puntualizzato che “nelle ipotesi in cui i ‘comportamenti’ causativi di danno ingiusto (…) costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali ‘comportamenti’ esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione”[26].
Il progetto preliminare del CPA recepisce pienamente tale impostazione: l’art. 13 sancisce infatti che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”. Solo al 2° comma di quell’articolo si ha riguardo delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio, di modo da non discostarsi dal dettato costituzionale: dispone infatti la norma che “il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi”[26-bis].
In sostanza viene fatto proprio dal diritto positivo il principio, ricavato in via interpretativa dall’art. 2 All. E L. 2248/1865, secondo cui in tanto sussiste un interesse legittimo in quanto vi sia l’esercizio di un potere, e per contro laddove via sia l’esercizio di un potere la situazione giuridica del privato non sarà mai di diritto soggettivo.
Occorre allora chiedersi quale sia il rapporto tra potere amministrativo e nullità dell’atto. Questa forma di invalidità nasce, come si è visto, proprio a fronte di un’insussistenza del potere, per poi estendersi ad altre categorie, ad es. la violazione o l’elusione del giudicato, ricondotte comunque, almeno mediatamente, alla carenza di potere. Le successive previsioni della nullità c.d. strutturale (per mancanza degli elementi essenziali dell’atto) e delle nullità testuali, insieme all’utilizzo da parte dell’art. 21 septies del termine “nullità” che pone fine all’ambiguo utilizzo della nozione di inesistenza, hanno portato l’interprete[27] a chiedersi se, una volta divenuta diritto positivo, la nullità dell’atto amministrativo sia ancora riconducibile alla mancanza del potere.
Importanti le conseguenze sul piano della giurisdizione. La posizione tuttora prevalente e confermata dalla giurisprudenza – di cui si è detto – non sembra del tutto condivisibile. Infatti delle due l’una: o a fronte della nullità dell’atto non sussiste il potere[28] e per l’effetto i diritti soggettivi del privato rimarranno tali, ma allora – a differenza di quanto ritenuto dalla richiamata pronuncia del TAR Lombardia[29] – le situazioni di interesse legittimo pretensivo potranno trovare tutela solo mediante la tecnica del ricorso avverso il silenzio; ovvero, superando definitivamente il binomio nullità/inesistenza, si ammette che il potere sussiste anche a fronte di un atto amministrativo nullo[30], con la conseguenza che in ogni caso si farà valere un interesse legittimo, sia esso oppositivo ovvero pretensivo, in quanto – secondo l’impostazione tradizionale – a fronte di un potere non c’è diritto. Salvo ritenere, d’accordo con parte della dottrina[31], che delle ipotesi di nullità solo il difetto assoluto di attribuzione sia riconducibile ad una carenza di potere della P.A., e quindi solo per quest’ultima varrebbe la prima interpretazione, mentre, per gli altri casi di nullità, sussistendo un potere, la giurisdizione apparterrebbe al g.a.
Sposare la teorizzazione a tutt’oggi maggioritaria – il diritto soggettivo rimane tale e si fa valere davanti al g.o., l’interesse pretensivo davanti al g.a. – significherebbe invece rimettere in discussione il binomio potere/interesse legittimo, ritenendo possibile, a seconda dell’impostazione teorica che si segue, far valere un diritto anche in presenza dell’esercizio di un potere ovvero un interesse legittimo anche non sussistendo alcun potere. Ciò, a tacere dell’ulteriore profilo problematico, per cui se a fronte di un atto nullo non vi fosse mai potere amministrativo, allora la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. dell’ipotesi di violazione o elusione del giudicato sarebbe costituzionalmente illegittima, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/04.
La situazione, già di per sé delicata, assume una valenza ulteriore laddove per far valere l’azione di nullità davanti al g.a. sia previsto un termine. Infatti in tal caso la differente giurisdizione comporterebbe anche un diverso regime giuridico per la nullità, la cui azione sarebbe imprescrittibile davanti al g.o. e sottoposta ad un termine decadenziale davanti al g.a. E le recenti dispute sulla pregiudizialità – che proprio il CPA dovrebbe ricomporre – hanno evidenziato i problemi che emergono a fronte di regimi differenti nelle due giurisdizioni (il g.a. non può disapplicare l’atto, con il conseguente onere di impugnazione nel termine decadenziale anche per ottenere la tutela risarcitoria).
L’originaria formulazione dell’art. 38, in definitiva, seppur poteva condividersi per ragioni di opportunità, rischiava di incidere negativamente sui profili inerenti il riparto di giurisdizione. Non v’è chi non veda, infatti, come in una situazione così poco delineata, si sarebbe potuti ricorrere al g.o. solo per aggirare il termine decadenziale.

 

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[*] Il presente articolo fa riferimento alla c.d. prima bozza del Codice del Processo amministrativo e alle modifiche intervenute con la c.d. seconda bozza.
Come è noto, la c.d. terza bozza del CPA, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 aprile 2010, ha eliminato la previsione dell’azione di accertamento nel processo amministrativo. Tale soluzione, ad avviso di chi scrive discutibile, non sembra aver spostato i termini della questione qui esaminata: vigente l’art. 21 septies della L. 241/90 sarà sempre possibile, per il g.a., conoscere della nullità del provvedimento, laddove ne abbia la giurisdizione (e dunque in ogni caso per l’ipotesi di violazione ed elusione del giudicato).
Resta da chiedersi se l’aver espunto l’azione dichiarativa dal CPA potrà effettivamente precludere al g.a. la pronuncia di azioni di mero accertamento, diverse da quelle di nullità, quand’anche risultassero idonee a soddisfare la pretesa del ricorrente.
Rimandando ad una più approfondita riflessione sull’argomento, si deve ad ogni modo tenere presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 717/09 (citata infra nota 4), aveva ritenuto che il principio di atipicità delle azioni dovesse considerarsi vigente anche nel processo amministrativo.
Si dovrà pertanto valutare se tale impostazione possa essere sostenuta anche dopo l’entrata in vigore del CPA, sempreché il testo attuale rimanga immutato nella versione definitiva.
[1] Art. 38 del testo provvisorio de1 Codice del processo amministrativo: “Azione di accertamento 1.Chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l'adozione delle consequenziali pronunce dichiarative. 2. Può essere chiesto nel termine di centottanta giorni l’accertamento della nullità di un provvedimento amministrativo. 3. Ad eccezione dell’azione di nullità, l’accertamento non può comunque essere chiesto, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma 4, quando il ricorrente può o avrebbe potuto far valere i propri diritti o interessi mediante l’azione di annullamento o di adempimento; l’accertamento non può altresì essere chiesto con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
[2] Cfr. V. Cerulli Irelli, Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione amministrativa, in Commentario alla L. 241/90, a cura di F.G. Scoca, Torino, 2006, p. 29; R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2006, p. 346; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2005, p. 506; D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Bologna, 2005, p. 348; prima della L. 15/05, A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, p. 386.
[3] In tal senso Cons. St., sez. V, n. 2872 del 9 giugno 2008, secondo cui, l’art. 21 septies “non ha espressamente indicato la disciplina dell’azione di nullità, con particolare riguardo ai termini di decadenza o di prescrizione. La carenza di disciplina espressa, variamente criticata dalla dottrina, non impedisce di applicare, analogicamente, il nucleo essenziale delle norme contenute nel codice civile, riguardanti la nullità del contratto, nella parte in cui esse riflettono principi sistematici di portata più generale”
[4] Cons. St., Sez. VI, n. 717 del 9 febbraio 2009, con nota di A. Carbone, Prime annotazioni sull’ammissibilità dell’azione di mero accertamento nel processo amministrativo, in questa rivista n. 7/09.
[5] Cons. St., n. 717/09 afferma che “anche se deve escludersi il ricorso volto ad ottenere l’annullamento della D.I.A., non vi sono ostacoli ad ammettere una azione diretta ad ottenere l’accertamento, da parte del Giudice amministrativo, dell’inesistenza dei presupposti per intraprendere l’attività in base alla D.I.A. medesima. Poiché le originarie ricorrenti hanno proposto anche tale domanda di accertamento, l’eccezione di inammissibilità in relazione a questa parte del ricorso deve essere respinta. Appurata l’ammissibilità anche nel giudizio amministrativo di una azione di accertamento atipica, occorre ora, al fine di decidere sull’eccezione di tardività pure riproposta dagli odierni appellanti, delineare con maggiore dettaglio il regime giuridico di tale azione. Anche a tal fine, si deve muovere dalla premessa concettuale secondo cui, il terzo che si ritenga leso da una attività svolta sulla base di una D.I.A. deve avere, in linea di principio, le stesse possibilità di tutela che avrebbe avuto a fronte di un provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla P.A. Da ciò discende, ad avviso del Collegio, che l’azione di accertamento in tal caso sarà sottoposta allo stesso termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per l’azione di annullamento che il terzo avrebbe potuto esperire se l’Amministrazione avesse adottato un permesso di costruire. Non si ritiene applicabile un diverso termine di natura prescrizionale in quanto l’azione, ancorché di accertamento, non è diretta alla tutela di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo”.
[6] V. Cerulli Irelli – A. Pajno (a cura di), La semplificazione del processo amministrativo e i rapporti tra le giurisdizioni: una proposta Astrid, Roma, 2007, p. 10.
[7] Si consentito al riguardo richiamare ad A. Carbone, Nullità e azione di accertamento nel processo amministrativo, in Dir. amm., 2009, pp. 795ss. L’estratto è disponibile su http://uniroma1.academia.edu/ACarbone/Papers/1212354/La_nullita_e_lazione_di_accertamento_nel_processo_amministrativo
[8] Cons. St., ad. plen., n. 6 del 19 marzo 1984, in Foro it., 1984, III.
[9] Così, tra gli altri, V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 2006, p. 472; F.G. Scoca, Giustizia amministrativa, Torino, 2006, p. 164; G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2006, p. 301; G. Aiello, La nullità del provvedimento amministrativo tra dubbi e certezze, in www.giustizia-amministrativa.it, 2005, p. 6; A. Romano Tassone, L’azione di nullità e il giudice amministrativo, in questa rivista, 2007, p. 8; R. Chieppa, Il nuovo regime dell’invalidità del provvedimento amministrativo, in questa rivista, 2005, p. 6; C. Varrone, Nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo, in questa rivista, 2005, p. 9; M.R. Spasiano, Articolo 21 septies. Nullità del provvedimento, in La Pubblica Amministrazione e la sua azione, a cura di N. Paolantonio, A. Police, A. Zito, Torino, 2005, p. 576; F. Luciani, Inefficacia e rilevanza giuridica dell’atto amministrativo nullo. Considerazioni sull’azione di nullità davanti al giudice amministrativo, in questa rivista, 2007, p. 7; M. D’Orsogna, La nullità del provvedimento amministrativo, in La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, pp. 368-369.
[10] TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 5456 del 19 novembre 2008, in questa rivista, con nota di A. Carbone, Il TAR Lombardia prende posizione in merito al riparto di giurisdizione per gli atti amministrativi nulli; secondo i giudici l’art. 21 septies “prevedendo la giurisdizione esclusiva del GA sulle controversie in materia di atti nulli in quanto adottati in violazione o elusione del giudicato, non stabilisce, a contrariis, una sorta di giurisdizione esclusiva del GO sulle controversie afferenti gli atti amministrativi affetti da altre cause di nullità Invero, salvo diversa disposizione di legge, la giurisdizione in ordine agli atti amministrativi nulli va determinata sulla base del consueto criterio basato sulla consistenza di interesse legittimo o diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata dal soggetto che se ne ritiene leso. Conseguentemente, appartengono al GO le controversie nelle quali l’atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre rimangono radicate innanzi al GA i casi in cui a fronte dell’atto nullo sussista un interesse legittimo pretensivo. Si potrà discutere su quale sia, in siffatte ipotesi, il tipo di pronuncia che il giudice amministrativo dovrà adottare, ma rimane fermo il fatto che egli debba conoscerne in ossequio ai criteri costituzionali di riparto della giurisdizione”.
[11] Cfr. M.S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, in Enc. Dir., XIX, Milano 1970, pp. 242 e 244.
[12] Si veda ad ogni buon conto per un’ampia disamina dell’argomento F.G. Scoca, Contributo sulla figura dell’interesse legittimo, Milano, 1990, pp. 85ss.
[13] F.G. Scoca, Contributo, cit., p. 25 Che potere dell’Amministrazione e diritto soggettivo del privato sono situazioni giuridiche le quali non possono coesistere è opinione anche di A. Romano, Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria, Milano, 1975, p. 197
[14] F.G. Scoca, Contributo, cit., p. 26. In un primo momento si riteneva escludesse la sussistenza di un diritto solo l’esercizio di un potere discrezionale: al riguardo si veda O. Ranelletti, Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, 1937, pp. 165ss.
[15] M.S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa, cit., pp. 253-254.
[16] M.S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa, cit., p. 244.
[17] Sulla distinzione tra astratta attribuzione del potere o effettivo esercizio dello stesso come criterio discretivo si veda F.G. Scoca, Contributo, cit., pp.118 ss.
[18] M.S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa, cit., pp. 270 ss.
[19] M.S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa, cit., p. 270.
[20] M.S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa, cit., p. 271.
[21] M.S. Giannini, A. Piras, Giurisdizione amministrativa, cit., p. 271.
Ritenevano possibile la sussistenza di un diritto soggettivo anche a fronte dell’esercizio del potere V.E. Orlando, La giustizia amministrativa, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di Id., III, pt. II, Milano, 1903, p. 945; E. Cannada-Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione, Milano, 1964; A. Klitsche de la Grange, La giurisdizione ordinaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni, Padova, 1964.
[22] M.S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc., 1963, pp. 553-535, ritiene che l’interpretazione che tra il 1865 e il 1889 “fu data alle scarne e misere norme della legge detta abolitrice del contenzioso amministrativo non fu eguale a quella che si diede dopo l’istituzione del Consiglio di Stato. Questo accadimento è dunque una controprova dell’esattezza della tesi che (…) le norme della legge del 1865 contenute negli articoli dal 2 al 5 erano delle norme solo processuali, le quali non comportavano alcuna automatica presupposizione di norme sostanziali. (…) Si può quindi dire che il legislatore, non avendo provveduto ad emanare le norme sostanziali né in modo espresso né in modo indiretto, si dimenticò di queste. (…) La giurisprudenza, non potendo fare a meno delle norme sostanziali per poter decidere sulle controversie che le erano presentate, si trovò quindi in grande imbarazzo, anche perché la dottrina non le offriva praticamente nulla di serio. Senza consapevolezza, anzi con concetti sovente fuori sesto, essa ritenne che il provvedimento amministrativo fosse imperativo (…). Certamente, in ipotesi teorica, essa avrebbe potuto ritenere diversamente. (…) Quando perciò i nostri Orlando, Cannada-Bartoli e Klitsche de la Grange ci vengono a proporre delle costruzioni che contrastano diametralmente da una giurisprudenza ormai di oltre 70 anni, dobbiamo dire che esse, possibili in ipotesi, sono inesatti in tesi, perché la costruzione imposta dalla giurisprudenza e ormai una costruzione normativa. Né ci si dica che la giurisprudenza ha sbagliato, perché per dire che ha sbagliato occorrerebbe mostrare che il legislatore aveva posto delle norme sostanziali diverse, alle quali essa non si sarebbe attenuta”.
[23] R. Nicolò, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1962, p. 16
[24] Sulle varie teorizzazioni in ordine al rapporto tra diritto e interesse cfr. F.G. Scoca, Contributo, cit., pp. 124ss.
[25] Corte Cost., n. 204 del 6 luglio 2004.
[26] Corte Cost., n. 191 dell’11 maggio 2006.
[26-bis]Tale norma è rimasta sostanzialmente immutata nel terza bozza del CPA.
[27] Tra gli altri, P. Chirulli, Azione di nullità e riparto di giurisdizione, in questa rivista, 2007, p. 1ss.
[28] Così A. Lamorgese, Nullità dell’atto amministrativo e giudice ordinario, in questa rivista, 2007, p. 7, secondo cui gli interessi legittimi “non possono esistere se non a fronte dell’esercizio di un potere esistente”, per cui “se, come nel caso del provvedimento nullo, il potere non esiste, non può esistere nemmeno un interesse legittimo”, perciò “se è vero che il giudice amministrativo ha competenza sugli interessi legittimi, i quali (anche secondo la sent. Corte cost. 204/04) possono sussistere esclusivamente a fronte dell’esercizio del potere da parte della P.A., risulta evidente che quando tale potere non sussiste (perché il provvedimento è nullo), la giurisdizione amministrativa non può essere radicata non sussistendo interessi legittimi”. Secondo N. Paolantonio, Nullità dell’atto amministrativo, in Enc. dir., Aggiornamento, 2007, p. 871, “se il provvedimento nullo non produce alcun effetto non v’è neppure esplicazione di potere (perché il potere, nella sistematica dell’art. 21 septies, difetta sia nell’ipotesi in cui manchino elementi essenziali sia nell’ipotesi del difetto assoluto di attribuzione; nel caso di violazione o elusione del giudicato è il legislatore stesso a prevedere la giurisdizione esclusiva del g.a.). Ma se non v’è produzione dinamica di potere non può esservi interesse legittimo, e quindi non può esservi giurisdizione amministrativa di legittimità”.
[29] Cfr. supra nota 10.
[30] Così P. Chirulli, Azione di nullità e riparto di giurisdizione, cit., p. 1, la quale ritiene che “occorrerebbe, per affermare in via generale la giurisdizione del g.a., qualificare l’atto nullo come una fattispecie diversa e gravemente difforme da quella valida, ma pur sempre riconducibile ad un potere amministrativo giuridicamente rilevante come tale, prendendo così definitivamente le distanze dall’inesistenza, alla quale non di rado la nullità è stata impropriamente accomunata”.
[31] Si veda in proposito M.L. Maddalena, Comportamenti amministrativi e nullità provvedimentale: prospettiva di tutela tra g.o. e g.a., in questa rivista, 2007, p. 4, secondo cui “sicuramente è ravvisabile la giurisdizione ordinaria nel caso di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, previsto appunto dall’art. 21 septies. Si tratta infatti di una ipotesi di carenza di potere in astratto in cui per definizione è assente il collegamento con l’esercizio del potere”, mentre “in relazione alle altre ipotesi di nullità (…), la soluzione è dubbia e dipende appunto dal significato che si intenda attribuire alla nozione di collegamento con l’esercizio del potere”.

 

 

(pubblicato il 15.4.2010)

 



 

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