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| n. 4 -2010 - © copyright |
ANTONIO ROMANO TASSONE
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| Così non serve a niente
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Quando si affacciò l’idea di una codificazione del processo amministrativo, furono molti i dubbi sull’utilità dell’iniziativa.
Quel che alla fine convinse i più (tra cui chi scrive), fu la considerazione che il progressivo ampliamento della portata satisfattiva degli interessi materiali del ricorrente del giudizio di legittimità, verificatosi soprattutto negli ultimi dieci anni, avesse alterato (e promettesse di alterare ancor di più) la funzione e gli schemi tradizionali della tutela di annullamento, e che una riconsiderazione di tale funzione ed una revisione più o meno estesa e profonda di questi schemi potessero quindi rivelarsi opportune.
Questo giustificava un riassestamento generale (codicistico, appunto), che la legge delega chiaramente prospettava, e che la stessa nomina di una commissione che includeva alcuni tra i maggiori studiosi del processo amministrativo lasciava presagire.
Il progetto varato infine da questa commissione poteva essere variamente giudicato, ma, almeno da questo punto di vista, non tradiva le aspettative: pur all’interno dello schema tradizionale del giudizio di annullamento, venivano infatti inseriti elementi dissonanti, che avrebbero potuto innescare e guidare il cambiamento.
Oggi il Consiglio dei Ministri si appresta ad esaminare, invece, un progetto molto diverso, da cui tutti gli elementi di novità di portata sistematica sono spariti (in particolare, ovviamente, l’azione di adempimento e quella di accertamento).
Non intendo, qui, prendere posizione a favore o contro queste amputazioni.
Una cosa, però, mi pare chiara: se il progetto che si intende approvare è quello che verrà portato all’esame del Consiglio dei Ministri, allora il codice non serve a niente.
Vi sono ovviamente disposizioni più che opportune (l’art. 73, 3° comma, per esempio), ed altre che – se le si ritiene utili- è tecnicamente necessario inserire nel corpus normativo (l’art. 30, 3° comma, sempre exempli gratia), ma è il codice in quanto tale che non serve a nulla, e che anzi, nella misura in cui riproduce pedissequamente l’assetto attuale del processo amministrativo, rischia di intralciare la naturale evoluzione del sistema.
Se il testo finale dovesse essere quello rivisitato, ritengo allora auspicabile che del codice non si faccia proprio nulla, e che le novità procedurali che esso contiene vengano inserite singulatim in un testo normativo ad hoc, lasciando agli operatori il compito di determinare gli sviluppi futuri di un processo tuttora profondamente “in crisi” qual è quello amministrativo.
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(pubblicato il 15.4.2010)
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