Stefania Zarba Meli, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Lo Polito, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Lago Tana, 16,
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ciavarella, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21,
nei confronti di
Stefania Renzulli, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Kristian Cosmi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, piazza S. Andrea della Valle, 3,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio-rigetto formatosi in data 20 marzo 2009 sulla domanda di accesso formulata in data 12 febbraio 2009 prot. n. CB 8751,
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione e a ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta domanda, con la conseguente condanna del Comune di Roma a esibire la documentazione richiesta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stefania Renzulli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La signora Stefania Zarba Meli ha proposto al Settore Edilizio del Municipio II del Comune di Roma un’istanza di accesso datata 12 febbraio 2009, rivolta ad acquisire la documentazione amministrativa concernente il procedimento di formazione del titolo edilizio relativo ai lavori in corso nell’appartamento situato al piano soprastante quello di proprietà della ricorrente.
Con il presente ricorso, notificato il 22 maggio 2009 e depositato il 15 giugno 2009, la medesima impugna il silenzio rifiuto asseritamente formatosi sulla predetta istanza e chiede l’accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti, finalizzato alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi, in relazione ai danni verificatisi nell’ambito del proprio appartamento in occasione dei lavori effettuati nell’appartamento situato al piano superiore.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e la controinteressata signora Stefania Renzulli, resistendo al ricorso.
Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla Camera di Consiglio del 2 settembre 2009 e quindi trattenuto in decisione.
2. La difesa della controinteressata eccepisce la tardività del ricorso, sul presupposto dell’avvenuto decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 della L. n. 241/1990, in considerazione del fatto che l’istanza è stata presentata il 19 febbraio 2009 e la determinazione tacita dell’Amministrazione deve considerarsi formata il 21 marzo 2009, mentre il ricorso è stato notificato il successivo 22 maggio.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, la successiva produzione, da parte della ricorrente, di integrazioni documentali a sostegno della pretesa all’accesso (da ultimo in data 22 aprile 2009), può essere considerata idonea a riaprire il termine in questione.
Infatti l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 6/2006 ha riconosciuto che l’interessato può “reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso”. Ora, nella specie la nota del 22 aprile 2009 va interpretata - in buona sostanza e a prescindere dal formale riferimento all’istanza precedente - come una vera e propria nuova istanza, basata sulla produzione di documentazione proveniente dai Vigili del Fuoco e come tale diretta a fornire una rinnovata prova degli elementi costitutivi dell’interesse e della legittimazione all’accesso, mediante la rappresentazione di ulteriori profili fattuali.
Conseguentemente, il ricorso in esame, alla stregua di una considerazione non formalistica del petitum risultante dal tenore della domanda e dalla documentazione in atti, va considerato come tempestivamente proposto in relazione al nuovo silenzio successivamente formatosi.
3. Il Collegio ritiene poi - con ciò disattendendo la prospettazione formulata dalla difesa della controinteressata - che sussistano nella specie la legittimazione e l’interesse dell’istante a chiedere e a ottenere l’accesso alla documentazione in questione.
E’ noto che, nel giudizio sull’accesso, il giudice amministrativo non è tenuto a entrare nel merito della probabile fondatezza delle azioni esperibili, dovendosi limitare a rilevarne la sussistenza di un’esigenza di tutela che non sia manifestamente pretestuosa o priva di qualsivoglia nesso con il contenuto dei documenti richiesti.
Nella specie, è vero che la ricorrente può beneficiare della tutela civilistica nei confronti dell’odierna controinteressata anche a prescindere dalla questione della regolarità amministrativa dei lavori svolti nell’appartamento del piano superiore; e tuttavia ciò non consente di escludere a priori che la documentazione richiesta possa comportare per la ricorrente medesima - in presenza dell’allegazione di una situazione di fatto generatrice di danno - un’utilità comunque rilevante (in sede stragiudiziale o nelle varie sedi giurisdizionali) per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, in considerazione dei fatti che si sono verificati e in vista delle conseguenti controversie (effettive o potenziali).
4. Essendosi quindi formato il silenzio impugnabile sull’istanza di accesso, e attesa la sussistenza dei relativi presupposti, il ricorso deve essere accolto.
Va quindi ordinato al Comune di Roma di consentire all’odierna ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente decisione in via amministrativa o dalla notificazione della stessa a cura della ricorrente medesima, l’accesso ai documenti richiesti.
Il diritto di accesso andrà esercitato con la duplice modalità:
- della visione diretta, per quanto attiene all’originale dei documenti;
- dell’estrazione della relativa copia, subordinata al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della controversia sotto il profilo processuale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II- bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto ordina al Comune di Roma l’esibizione degli atti richiesti dalla ricorrente, con le modalità indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)