Roberto Mugavero, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Dugato, Maria Gaia Cavallari, con domicilio eletto presso Marco Dugato in Bologna, Galleria Cavour 2; Manuela Leoni;
contro
Comune di San Giorgio di Piano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonetti, con domicilio eletto presso Paolo Bonetti in Bologna, via Altabella 3; Provincia di Bologna Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Barone, Sabrina Scalini, domiciliata per legge in Bologna, via Benedetto XIV, 3; Kamarpathos S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Berti, Ugo Ruffolo, con domicilio eletto presso Ugo Ruffolo in Bologna, via Testoni 5;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Piano n.70 del 13 decembre 2008, con la quale è stata ratificata la conclusione dell'accordo di programma ai sensi dell'art.34 del d.lgs n.267/00 e dell'art.40 della l.r. E.R. n.20/00 tra il Comune di San Giorgio di Piano, la Provincia di Bologna e l'immobiliare Kamarpathos srl "per la realizzazione di una scuola primaria di 25 classi e della nuova caserma per la stazione dei carabinieri in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica che individua nuovi comparti n.9 e 10 per usi prevalentemente residenziali e D7. 2 per uso direzionale - commerciale - terziario";
e, in quanto atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi;
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Piano n.65 del 1 ottobre 2007, avente ad oggetto "Adozione di variante specifica al PRG n.3/07 riguardante modifiche normative";
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Piano n.30 del 29 marzo 2007 avente ad oggetto "Varante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.34 d.lgs.n.267/00 e dell'art.40 della l.r. E.R. n.20/00- area Bowling e zone limitrofe - autorizzazione al sindaco per l'attivazione dell'Accordo di Programma - aggiornamento";
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Piano n.27 del 29 marzo 2007 avente ad oggetto "Adozione di variante specifica al PRG vigente n.5/06 riguardante la ridefinizione dell'utilizzo dell'onere aggiuntivo previsto per i comparti residenziali d'espansione";
- nonchè di qualunque altro atto connesso o presupposto o conseguente, ancorchè non conosciuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio di Piano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bologna;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Kamarpathos S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 21 della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 e ritenuto di poter procedere in forma semplificata;
Il ricorso è inammissibile in quanto non sussiste la legitimatio ad causam dei ricorrenti nella loro veste di Consiglieri comunali.
Le censure formulate contro atti comunali inerenti all’assetto del territorio non rientrano fra quelle che la giurisprudenza ritiene idonee a radicare la legitimazio ad causam degli eletti degli enti locali in relazione all’impugnazione di atti del consiglio di cui fanno parte.
Nel caso di specie, come già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 4738/2008, non vengono in rilievo violazioni (irritualità della convocazione, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio) afferenti al sub-procedimento di deliberazione “a monte” e come tali ex sè suscettibili di determinare “a valle” l’illegittimità del provvedimento conclusivo, bensì censure di merito attinenti alla regolarità dell’accordo di programma approvato dal consiglio comunale.
In sostanza la tutela dell’interesse del consigliere comunale è ammessa quando viene in rilievo un interesse connesso alla posizione del consigliere stesso all’interno dell’organo e non quando l’atto contestato non incide direttamente sul diritto all’ufficio di consigliere oppure sull’esercizio del mandato (In tal senso TAR Veneto, I, n. 3749/2006; TAR Cagliari,II, n. 1815/2008; TAR Puglia, Lecce, 767/2008; TAR Toscana, I, n. 2961/2006; C.St. V, n. 358/2001).
Nel caso di specie gli atti impugnati vengono censurati non per gli aspetti inerenti alla formazione della volontà collegiale, bensì per gli aspetti di rilevanza ed efficacia esterna, con conseguente sottrazione della vicenda a quelle concernenti la tutela del munus del consigliere comunale.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio sono poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento nei confronti del comune di San Giorgio di Piano, della Provincia di Bologna e della controinteressata Kamarpathos s.r.l della somma di Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuno (complessivamente Euro 7500,00) a titolo di spese di giudizio, oltre a CPA ed IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)