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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 10 giugno 2009 n. 999
M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.
Ingg. P. e M. Cosenza S.r.l. (Avv. B. Del Duca) contro il Ministero per i beni e le attività culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Avvocatura dello stato) e nei confronti di General Costruzioni S.r.l. (Avv. A. Scafati)


Contratti della p.a. - Art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 - Non pare consentire un ampliamento della platea dei soggetti a cui riferire l’onere di rendere le dichiarazioni ivi richieste in tema di affidabilità morale - Fattispecie

Il tenore letterale dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 non pare consentire un ampliamento della platea dei soggetti a cui riferire l’onere di rendere le dichiarazioni ivi richieste in tema di affidabilità morale dei soggetti che intendono partecipare a gare per l’affidamento di contratti pubblici. Ne consegue che non è condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui gli ampi poteri di rappresentanza conferiti, nella fattispecie, al procuratore determinerebbero l’estensione a questi dell’obbligo di cui sopra, in quanto tale interpretazione finirebbe, in ragione dell’incertezza della nozione da prendere in considerazione, col rendere non preventivamente determinabili i soggetti obbligati a tale dichiarazione, rimettendo alla singola amministrazione appaltante un delicato compito di verifica caso per caso, suscettibile di condurre a risultati intrinsecamente opinabili e forieri di disparità di trattamento e privando di ogni certezza il procedimento di gara, con evidente pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione. D’altronde agli 'amministratori muniti di poteri di rappresentanza' non sono assimilabili quei soggetti che, pur dotati di poteri rappresentativi in virtù di procura negoziale, non sono legati da un rapporto organico con l'ente che rappresentano, del quale non concorrono a costituire l'organo gestorio, ed ai quali in qualità di meri procuratori “ad negotia”, non si applicano le particolari disposizioni dettate per la rappresentanza organica dagli artt. 2383, commi 4 e 5, e 2384 c.c., fatto salvo il caso in cui la procura sia in sostanza correlata con la preposizione institoria dei procuratori medesimi ad un particolare settore dell'azienda


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 703 del 2009, proposto da:
Ingg. Paolo e Mario Cosenza S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso Alessandro Failla in Firenze, via dei della Robbia n. 20;

contro



Ministero per i beni e le attività culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di



General Costruzioni S.r.l.
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Scafati, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



1) del verbale di gara del 27/02/2009, nella parte in cui è stata illegittimamente disposta l’ammissione della Società General Costruzioni S.r.L.
2) del verbale di gara del 16/03/2009 nella parte in cui la società Genreal Costruzioni S.r.l. è stata illegittimamente ammessa e dichiarata aggiudicataria provvisoria, della gara indetta con avviso pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 150 del 29/12/2008;
3) di tutti i gli atti presupposti, ed in particolare dell’ammissione a detta gara della società General Costruzioni S.r.l., della graduatoria provvisoria, di cui al verbale del seggio di gara del 16/03/2009, nella parte in cui colloca la General Costruzioni S.r.l. al primo posto e la controinteressata Ingg. Mario e Paolo Cosenza S.r.l. al secondo posto;
4) della nota dirigenziale del 27704/2009, prot. 5029 con la quale viene respinta l’istanza di revoca dell’aggiudicazione formulata dalla Ingg. Mario e Paolo Cosenza S.r.l.
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche sconosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente;
6) ove occorra, per quanto di ragione, per l’applicazione del principio di eterointegrazione automatica precettiva dell’art. 38 Dlgs. 163/2006 ai punti 1 e 19 del disciplinare di gara;
7) per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto ove stipulato nelle more della definizione del presente giudizio...

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di General Costruzioni Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che:



- la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe e, in particolare, l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta controinteressata della gara, indetta dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, n. 150 del 29/12/2008, per l’affidamento, con procedura aperta ed il sistema del massimo ribasso, del contratto per il restauro di una porzione della copertura della ex caserma Curtatone e Montanara;
- la società lamenta la mancata esclusione dalla gara della General Costruzioni s.r.l. che non avrebbe prodotto la dichiarazione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento al sig. Eustachio Macari che, dal certificato camerale successivamente acquisito, risulterebbe un procuratore investito di ampi poteri di amministrazione con riferimento al quale andrebbe steso l’obbligo previsto dalla norma appena citata e fatto proprio, a pena di esclusione, dalla lex specialis di gara;

rilevato che:



- il tenore letterale dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, testualmente riprodotto nella legge di gara, non pare consentire l’ampliamento della platea dei soggetti a cui riferire l’onere di rendere le dichiarazioni ivi richieste in tema di affidabilità morale dei soggetti che intendono partecipare a gare per l’affidamento di contratti pubblici;
osservato, infatti, che la tesi della ricorrente, secondo cui gli ampi poteri di rappresentanza conferiti, nella fattispecie, al procuratore determinerebbero l’estensione a questi dell’obbligo di cui sopra, finirebbe, in ragione dell’incertezza della nozione da prendere in considerazione, col rendere non preventivamente determinabili i soggetti obbligati a tale dichiarazione, rimettendo alla singola amministrazione appaltante un delicato compito di verifica caso per caso, suscettibile di condurre a risultati intrinsecamente opinabili e forieri di disparità di trattamento e privando di ogni certezza il procedimento di gara, con evidente pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione;
considerato, in ogni caso, che agli "amministratori muniti di poteri di rappresentanza" non sono assimilabili quei soggetti che, pur dotati di poteri rappresentativi in virtù di procura negoziale, non sono legati da un rapporto organico con l'ente che rappresentano, del quale non concorrono a costituire l'organo gestorio, ed ai quali in qualità di meri procuratori “ad negotia”, non si applicano le particolari disposizioni dettate per la rappresentanza organica dagli artt. 2383, commi 4 e 5, e 2384 c.c., fatto salvo il caso in cui la procura sia in sostanza correlata con la preposizione institoria dei procuratori medesimi ad un particolare settore dell'azienda;
ritenuto, in conclusione, che per quanto sopra argomentato, il ricorso va respinto in quanto infondato con la condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo per la Toscana, sez. 2^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2009




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