N. 06707/2009 REG.DEC.
N. 03162/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 3162 del 2009, proposto dal
dott. Antonio GRECO, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani, 1,
contro
- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro tempore”, e il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del Presidente “pro tempore”, rappresentati e difesi “ope legis” dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il dott. Giorgio SANTACROCE, rappresentato e difeso dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Paisiello, 55;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, nr. 1080 del 3 febbraio 2009, e conseguentemente per l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia prot. nr. 37/7/481 del 23 gennaio 2008, mai comunicato, né notificato, con il quale il Ministro, di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura, aderisce alla proposta di quest’ultimo Consiglio al conferimento al dott. Giorgio Santacroce dell’Ufficio direttivo superiore di Presidente della Corte di Appello di Roma, a seguito di giudizio comparativo nel quale è stato scrutinato il ricorrente.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate e del dott. Giorgio Santacroce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2009, il Cons. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Palma per l’appellante, l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione e l’avv. Scoca per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il dott. Antonio Greco, magistrato di cassazione già Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti relativi alla nomina del dott. Giorgio Santacroce all’Ufficio direttivo superiore di Presidente della Corte di Appello di Roma, all’esito di una procedura di valutazione comparativa alla quale egli stesso aveva partecipato.
A sostegno dell’appello, ha dedotto:
1) “error in judicando”; illogicità del percorso motivazionale su cui si fonda la decisione impugnata (in relazione all’applicazione della circolare del C.S.M. nr. 13000 del 1999, alla sottostima dei titoli vantati dal ricorrente ed all’incongruo giudizio di prevalenza del dott. Santacroce anche sotto il profilo delle attitudini direttive, tenuto conto che egli – a differenza dal dott. Greco – non aveva mai esercitato funzioni direttive né semidirettive);
2) “error in judicando”; illogicità del percorso motivazionale; inidoneità della motivazione espressa a supporto della decisione giurisdizionale (con riguardo ai medesimi elementi suindicati, nonché alle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo in ordine alla possibile incidenza sulla decisione di un modesto precedente disciplinare a carico del ricorrente).
Si sono costituiti il Ministro della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, opponendosi all’accoglimento dell’appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata; altrettanto ha fatto, con diffuse argomentazioni, l’appellato e controinteressato in primo grado, dott. Giorgio Santacroce.
All’udienza del 6 ottobre 2009, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
2. Preliminarmente, la Sezione non può non rilevare, anche con richiamo alla pregressa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la correttezza e coerenza del richiamo operato dal primo giudice ai noti principi in materia di sindacabilità giurisdizionale dei provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi, adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
In particolare, costituisce “jus receptum” che la valutazione espressa dal C.S.M. sull’idoneità e l’attitudine dei magistrati a ricoprire un posto direttivo o semidirettivo messo a concorso è espressione di un’ampia valutazione discrezionale che, come tale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e conseguentemente è sottratta al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di palese irragionevolezza, travisamento dei fatti ovvero arbitrarietà; ne discende che le predette valutazioni, seppur non sottratte al sindacato giurisdizionale, possono essere censurate unicamente per gravi vizi (travisamento, incoerenza tra presupposti e conseguenze, illogicità manifesta etc.) che eventualmente le connotino in termini di eccesso di potere (cfr. “ex plurimis” Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, nr. 5479; id. 31 luglio 2009, nr. 4839; Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2009, parere nr. 687; Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2008, nr. 3513; id. 7 luglio 2008, nr. 3369; id. 29 febbraio 2008, nr. 771; id. 10 luglio 2007, nr. 3893).
Orbene, ad avviso nella Sezione nessuno di siffatti vizi è ravvisabile nel caso di specie, nel quale il dott. Antonio Greco censura la legittimità delle valutazioni del C.S.M. che hanno determinato la nomina dell’odierno appellato, dott. Giorgio Santacroce, all’Ufficio direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Roma.
3. Con un primo ordine di doglianze, parte appellante contesta il richiamo del giudice di primo grado alla circolare del C.S.M. nr. 13000 del 1999, relativa alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e più volte oggetto di modificazioni, assumendo che tale non atto avrebbe dovuto trovare applicazione, essendo stato superato dalla sopravvenuta normativa primaria in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario, di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, nr. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, nr. 111.
Al riguardo, in disparte l’eccezione di inammissibilità del motivo (siccome non corrispondente ad alcuna censura articolata in primo grado) sollevata dall’appellato dott. Santacroce, la Sezione non ravvisa, per quanto qui interessa, alcun profilo di incompatibilità tra i due testi, tale da porre il problema di un’eventuale “disapplicazione” della normativa subprimaria: né, per vero, parte appellante, malgrado i propri sforzi, riesce a dimostrare in modo convincente la sussistenza di patenti elementi di contrasto.
Ed invero, la circolare innanzi citata stabiliva – e tuttora stabilisce – che ai fini del conferimento degli uffici direttivi si faccia “riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati tra loro”, e che la valutazione comparativa tra gli aspiranti risponda alla finalità “di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddidsfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali”.
Tali principi non appaiono in alcun modo contraddetti dall’art. 12 del citato d.lgs. nr. 160 del 2006, il quale, lungi dall’individuare criteri e parametri diversi, specifica – come lo stesso appellante non manca di evidenziare – che cosa debba intendersi per “attitudine direttiva” (facendo riferimento alle capacità organizzative, gestionali e di programmazione che il dirigente deve possedere) e quali siano gli elementi di conoscenza sulla base dei quali la valutazione deve essere condotta.
Resta invariato, in particolare, il principio per cui i suddetti parametri di valutazione devono essere presi in considerazione “opportunamente integrati tra loro”, al fine di pervenire a una valutazione globale della figura professionale di ciascun aspirante scrutinato, nella quale ciascun elemento di giudizio sia ponderato e soppesato adeguatamente, senza che sia previsto “a priori” che alcuno di essi possa o debba necessariamente avere carattere preferenziale o “ex se” determinante.
4. Tanto premesso, se si passa a esaminare le valutazioni operate dal C.S.M. nell’ambito della procedura comparativa finalizzata al conferimento dell’incarico di Presidente della Corte d’Appello di Roma, non è dato rinvenire, alla stregua della documentazione in atti, significative deviazioni dalla piana, corretta e ragionevole applicazione dei principi testé richiamati.
Al riguardo, va anzi tutto precisato:
a) che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’attenzione si è concentrata sui meriti e sulle attitudini degli aspiranti, assumendo rilievo marginale e residuale il parametro dell’anzianità (in conformità con le più recenti scelte del legislatore “in subiecta materia”);
b) che, sotto gli indicati profili, i “curricula” di entrambi gli scrutinandi interessati al presente giudizio delinevano figure di magistrati di elevatissimo profilo professionale, e come tali sono state valutate.
4.1. Con riferimento a tale ultimo rilievo, non si ravvisano in atti gli estremi di quella sottovalutazione dei titoli e dei precedenti in carriera dell’odierno appellante, che quest’ultimo lamenta quale elemento indicativo del prospettato vizio di eccesso di potere, in contrapposizione alla sovrastima (o – il che sarebbe lo stesso – alla valutazione adeguata) dei titoli e dei precedenti del dott. Santacroce.
Al riguardo, non può assegnarsi valore decisivo alle modalità di compilazione del c.d. “medaglione”, ossia del prospetto informativo nel quale, a soli fini riepilogativi, sono riportati tutti gli elementi rilevanti del percorso professionale degli interessati, trattandosi di un documento necessariamente sintetico destinato a costituire unicamente la base delle successive valutazioni; e, d’altra parte, lo stesso appellante non disconosce che in detto “medaglione” siano stati inseriti in modo completo tutti gli elementi che potevano riguardarlo, lamentando piuttosto che ci si sia limitati a una “mera elencazione” di essi, senza esprimere sugli stessi uno specifico apprezzamento.
Tuttavia, è proprio dai principi più sopra richiamati in ordine al carattere “integrato” e globale della valutazione che il C.S.M. è chiamato a compiere sui candidati che è dato evincere come non sia affatto indispensabile, per la sua legittimità, che essa si concreti in una disamina analitica e puntuale, con relativa motivazione, di ciascun singolo titolo posseduto da ogni magistrato aspirante.
4.2. È sempre muovendo dalle caratteristiche del giudizio comparativo, quali si sono innanzi indicate, che è possibile concludere per la insussistenza, nella specie, di quei macroscopici profili di irragionevolezza e di erroneità nell’applicazione dei parametri valutativi ai quali, solo, può essere riconducibile l’illegittimità della nomina.
In particolare, occorre qui valorizzare l’ulteriore dato normativo – anch’esso già sopra richiamato – secondo cui la valutazione dell’attitudine direttiva va condotta non in astratto, ma con riferimento alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell’incarico direttivo da ricoprire; tale principio serve a conferire maggiore flessibilità e adeguatezza alla valutazione, evitando che essa si trasformi nella risultante di una mera sommatoria di elementi predefiniti “a priori” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2008, nr. 3513).
Sotto tale profilo, se è vero che ai fini del relativo giudizio occorre tener conto della pregressa esperienza e attività professionale degli scrutinandi, e nell’ambito di essa anche degli eventuali altri incarichi direttivi già ricoperti, tuttavia neanche a quest’ultimo dato può essere attribuito valore decisivo, entrando anch’esso in quella valutazione globale dei meriti e delle attitudini che formano oggetto precipuo della discrezionalità esercitata dall’organo di autogoverno in materia.
Pertanto, la mera circostanza – su cui insiste parte appellante – che il dott. Santacroce, al contrario del dott. Greco, non annoverasse nel proprio “curriculum” il pregresso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non costituisce “ex se” fattore ostativo a una sua prevalenza nel giudizio comparativo, ben potendo essere “compensata” da ulteriori elementi di valutazione.
Nel caso di specie, come già accennato, entrambi i magistrati “de quibus” potevano vantare esperienze e titoli di assoluto rilievo: il dott. Greco aveva presieduto per ben 14 anni il Tribunale di Torre Annunziata, fin dall’inizio della sua istituzione, contribuendo al suo avvio in condizioni territoriali e organizzative estremamente difficili, con risultati gestionali ritenuti eccezionali a tutti i livelli istituzionali; il dott. Santacroce vantava una qualificatissima esperienza requirente, sia in primo che in secondo grado, nel corso della quale aveva a sua volta conseguito risultati investigativi e processuali concordemente giudicati eccezionali, e un successivo servizio di assoluto prestigio presso la Prima Sezione Penale e le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione; inoltre, per entrambi i magistrati risultavano documentati una spiccatissima laboriosità e un’attività e produzione scientifica di livello più che eccellente.
Così stando le cose, non può ascriversi “sic et simpliciter” a illogicità e irragionevolezza il fatto che il C.S.M., nel valutare comparativamente le due figure di magistrato in questione, e tenuto conto delle specifiche peculiarità ed esigenze di un ufficio direttivo prestigioso e delicato quale è la Presidenza della Corte di Appello di Roma, abbia ritenuto prevalente l’esperienza del dott. Santacroce, assegnando al servizio prestato in Cassazione (nel quale, peraltro, egli aveva svolto anche funzioni di Presidente di Collegio, dando mostra di capacità organizzative e gestionali) un rilievo quanto meno pari al pur eccellente operato del dott. Greco quale dirigente di un ufficio giudiziario di non rilevantissime dimensioni, quale è il Tribunale di Torre Annunziata.
Sul punto – lo si ribadisce – nessuna norma o principio imponeva di assegnare preminenza alla mera circostanza dello svolgimento pregresso di funzioni direttive da parte del dott. Greco, né per converso di penalizzare il dott. Santacroce per il solo fatto di aver svolto la più parte della propria carriera presso uffici requirenti anziché giudicanti (e ciò, almeno, finché non verrà effettivamente introdotta dal legislatore la separazione tra le due carriere).
5. Da ultimo, il Collegio non ritiene di dover dilungarsi sulle considerazioni svolte da parte appellante in ordine al modesto precedente disciplinare sussistente a carico del dott. Greco, trattandosi di circostanza rimasta estranea al giudizio espresso dal primo giudice.
Tuttavia, laddove fosse vero ciò che tra le righe ipotizza l’appellante, e cioè che tale vicenda disciplinare abbia avuto un peso decisivo nelle valutazioni compiute dal C.S.M., tale circostanza non sarebbe “ex se” sintomatica di illegittimità, essendo “jus receptum” che nella valutazione globale del percorso professionale di un magistrato che il C.S.M. opera ai fini del conferimento di un incarico direttivo ben può tenersi conto anche degli eventuali precedenti disciplinari, ancorché già oggetto di separata valutazione nella relativa sede (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2008, nr. 5983).
Al riguardo, è proprio quanto innanzi osservato in ordine all’elevato profilo che caratterizzava, in partenza, i profili di entrambi i candidati sulla base dei “curricula” e dei titoli vantati, a dar conto del perché un’eventuale incidenza del precedente disciplinare del dott. Greco, malgrado l’indubbia scarsa rilevanza di esso, non sarebbe stata di per sé irragionevole nel far propendere il giudizio dell’organo di autogoverno verso l’altro candidato.
6. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una decisione di reiezione dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. Tenuto conto della oggettiva complessità, in fatto prima ancora che in diritto, delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore