L’art.92, comma 2°, del cod.proc.civ. è stato modificato, con effetto dal 1 marzo 2006, dall’art.2.co.1° della legge 28 dicembre 2005, n. 263, nei termini che seguono;”se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi , esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare , parzialmente o per intero , le spese tra le parti.”.
La novità è rappresentata dall’inciso “esplicitamente indicati nella motivazione”, riferito ai giusti motivi che consentono al giudice di compensare le spese tra le parti.
Di conseguenza, a tenore del nuovo art.92 cod.proc.civ. il giudice , ove intenda compensare le spese del giudizio non può più , come sempre fatto fin ora con potere discrezionale non sindacabile, limitarsi a dichiarare l’esistenza di giusti motivi, dovendo essi essere “esplicitamente indicati”.
Sorge allora la questione dell’applicabilità della nuova disposizione nel processo amministrativo.
Non mi pare ci possano essere dubbi che così debba essere per il giudizio dinanzi al T.A.R. dove , per le spese del giudizio, “si applicano ……. le norme del codice di procedura civile”, per effetto del rinvio dinamico contenuto nell’ultimo comma dell’art.26 l.n.1034 del 1971.
Lo stesso argomento non potrebbe, però , essere utilizzato nel giudizio che si svolge davanti al Consiglio di Stato, perché l’art.29 della legge n.1034 afferma che “Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato”.
Da qui, si giunge all’art.68 del R.D. 642/1907, per il quale “Le spese possono essere compensate in tutto o in parte , ove concorrano giusti motivi”;si tratta di un testo analogo a quello dell’art.92 cod.proc. civ. ante modifica in argomento, ma che non è stato modificato espressamente dalla legge n.263 del 2005.
Sappiano che la compensazione non è un principio generale del diritto processuale; piuttosto è una regola che fa eccezione al principio generale della soccombenza.
Per questa via, non si potrebbe ritenere applicabile la nuova norma del codice di procedura civile , con conseguente obbligo del giudice amministrativo d’appello, di esporre le ragioni per le quali ritenga di compensare (in tutto o in parte) le spese tra le parti.
Si può notare però che ;
-l’art.92, comma 2° è stato frequentemente richiamato nella sentenze del Consiglio di Stato a sostegno della decisione di compensare le spese tra le parti (Sez.VI , 27.08.02 n.4301;CSI 28.09.01 n. 492;Sez IV 27.11.97 n.1758)
- la disciplina della compensazione delle spese , arricchita dalla nuova norma in esame , determina una maggiore coerenza della stessa con l’art.111 Cost. (“Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati”)
- il legislatore ha indirettamente voluto “richiamare” il principio della soccombenza, per così contrastare una certa indulgenza verso compensazioni delle spese decise sotto il riparo di “giusti motivi” solo genericamente indicati .
- se il giudice amministrativo di primo grado non rispettasse , violando come visto la nuova norma, l’obbligo di indicare esplicitamente i motivi della compensazione , la sua sentenza sarebbe sul punto appellabile e riformabile;dopo di che sarebbe incoerente un sistema in cui il giudice d’appello possa chiudere la propria decisione con la quale accoglie la censura in argomento , limitandosi tuttavia ad affermare genericamente la presenza di giusti motivi , ove intenda compensare tra le parti le spese della lite che si è svolta dinanzi ad esso.
Per quest’ultimo aspetto, vale la pena di aggiungere che per effetto della nuova norma, la sentenza di primo grado del giudice amministrativo, è impugnabile per violazione di legge, anche se solo per il capo relativo alle spese compensate, ove al riguardo manchi l’esplicita indicazione dei motivi di tale scelta.
Nella disciplina precedente, l’impugnazione non veniva consentita , per la ragione che la compensazione delle spese si è sempre stata ritenuta espressione del potere discrezionale non sindacabile del giudice.
Ove, invece, avesse motivato, andando oltre la semplice declaratoria dei “giusti motivi” , si è sempre ritenuto possibile sindacare la motivazione, sia per la palese illogicità che l’erroneità
Questo tipo d’impugnazione ovviamente è senz’altro possibile anche con la nuova norma.
Se si ritiene applicabile il nuovo art.92 ,co 2°, anche al processo amministrativo d’appello, è però problematico, nell’ipotesi di violazione della disposizione, trovare una soluzione appagante, noto essendo che le sentenze del Consiglio di Stato sono impugnabili solo per motivi inerenti alla giurisdizione. (art.111 Cost.).
E’ forse la consapevolezza di ciò, a far si che la “prassi” della compensazione delle spese della lite , sorretta unicamente dalla generica affermazione della presenza di “giusti motivi”, sia ancora tanto diffusa nelle sentenze del Consiglio di Stato ?
Se cosi’ fosse, non sembra se ne possa ricavare un valutazione positiva.
In primo luogo, perché la necessità di motivare la compensazione della lite , non pare dubbio possa avere una ricaduta nel senso di favorire il “riemergere” del principio della soccombenza, e per l’effetto la significativa riduzione del non esiguo numero delle impugnazioni palesemente infondate, che tanto contribuiscono a formare l’arretrato.
In secondo luogo, perché ci si deve porre dal lato della parte vittoriosa , alla quale, proprio perché tale,non sembra si possa continuare ancora oggi a negare , magari impropriamente spendendo la natura “speciale” del giudice amministrativo d’appello, il “diritto” a conoscere i motivi non soltanto apoditticamente “giusti”, per i quali non può ripetere le spese sostenute.
Dunque, compensazione si, ma almeno con adeguata motivazione , per rispetto e nei limiti consentiti del principio della soccombenza.
Se è questo il rapporto che deve intercorrere tra la compensazione e la condanna alla spese della lite , permettetemi di aggiungere a questo mio scritto un breve catalogo esemplificativo dei casi in cui la compensazione delle spese di lite è consentita, e fuori dai quali , il principio della soccombeva deve poter avere pacifica applicazione.
a) nella reciproca soccombenza delle parti, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le stesse le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio)
b) Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio (tale formula viene utilizzata quando si accoglie l’appello perché ha sbagliato il giudice);
c) Nella novità (e \o complessità) delle questioni oggetto del presente giudizio, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio).
d) Nelle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni controverse il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio).
e) Nella vetustà della causa il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese de/presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio).
f) Nelle peculiari condizioni soggettive della parte privata il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio (di ambedue i gradi di giudizio), tale formula può essere utilizzata (se del caso con l’opportuna specificazione) in caso di gratuito patrocinio, modestia economica e sociale della parte ricorrente, condizioni di salute o familiari compromesse o penose ecc.
Grazie.
Mi pare che applicando i principi la soluzione possa essere la seguente.
Se il capo della decisione con il quale sono state compensate le spese tra le parti è privo della motivazione ovvero l’argomento utilizzato è palesemente illogico o erroneo , non c’è possibilità d’impugnazione , perché le sentenze del C.d.S sono impugnabili per Cassazione solo per difetto di giurisdizione(art.36 l. n.1034) e non per violazione di legge o per omessa , insufficiente, contraddittoria motivazione.
Rimane la possibilità del ricorso per revocazione, che in concreto non mi pare possa però riguardare se non il caso di “quando la decisione sia l’effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della causa” (art.395 n.4 cod.proc.civ), se c’è stata cioè motivazione in fatto (esistente-inesistente;inesistente-esistente) della compensazione.
Le altre ipotesi di ricorso per revocazione non mi sembrano applicabili. |