1 - Nella mia relazione inaugurale dell’anno giudiziario tenuta il 7 marzo scorso ho cercato di mettere in luce i problemi veneziani, che sono naturalmente uno specchio fedele dei problemi della generalità dei TAR.
La premessa ovvia è che dei 19.000 fascicoli che giacciono in archivio (a Venezia, ad es.) una parte cospicua, a mio giudizio personale superiore almeno al 70%, non rappresentano null’altro se non cumuli di cartaccia da avviare al macero, ma la considerazione non risolve il problema, perche prima di liberarcene dobbiamo naturalmente fare le opportune verifiche, visto che la legge, una volta assolto l’onere della domanda di fissazione, non consente decadenze automatiche.
E’ da dire, che a Venezia come in tutti gli altri Tar, dopo la previsione della perenzione decennale di cui all’art. 9 della L. n. 2005, ci si era organizzati (con l’aiuto, mi risulta, almeno fino ad un certo tempo, di qualche “progetto mirato” approvato da Roma) per il complesso lavoro consistente nell’estrazione dei fascicoli (migliaia!) dagli archivi a mano a mano che matura il periodo con conseguente notifica alla parte ricorrente dell’onere di sottoscrivere in proprio una nuova domanda di fissazione entro sei mesi, a pena, appunto, di perenzione.
2 - Ma ora, con l’abbattimento da 10 a 5 anni introdotto ex abrupto dall’art. 54 del D.L n. 112/08, si è venuto a creare un duplice ordine di pesanti problemi.
Da un lato, sul piano operativo, all’improvviso, è indubbio che sugli uffici è piombato a corpo morto con la violenza di uno tsunami l’onere di dover togliere dagli archivi altre migliaia e migliaia di fascicoli che hanno compiuto 5 anni dal deposito, per poi ricominciare daccapo con gli avvisi da notificare in attesa infine dei sei mesi di legge prima di poter eventualmente disporre il decreto di perenzione.
Da un altro lato, poi, su di un piano questa volta strettamente giuridico, ci si è resi conto, dopo qualche perplessità iniziale, della impossibilità allo stato (salvo lo spontaneo deposito di nuova domanda di fissazione firmata dalla parte, come da invito a collaborare in proposito rivolto agli avvocati veneziani) di portare in udienza i suddetti ricorsi, posto che la legge, nella presunzione che gli interessati…non abbiano più …interesse, vuole una loro sottoscrizione in calce ad una nuova domanda di fissazione: il che significa, ovviamente, che se anche risultassero due o più prelievi nel quinquennio o anche se solo fosse comunque evidente il permanere dell’interesse (cinque anni non sono assolutamente incompatibili con una presunzione…di paziente attesa), dovremmo comunque pretendere la firma del ricorrente e aspettare quindi i sei mesi di rito: unica eccezione, a mio parere, e credo che così ci dovremo regolare, è il caso di ricorsi ultraquinquennali connessi a ricorsi più giovani a loro volta prelevati. Analogamente poi, se arrivano motivi aggiunti, la barriera del quinquennio pare non possa esistere.
3 - Non si dica poi che potremmo ignorare la suddetta barriera imposta dal legislatore, dato che l’operazione non solo sarebbe contra legem, ma soprattutto andrebbe a scapito dei…controinteressati: controinteressati che vanno individuati in due categorie del tutto diverse,e cioè da una parte tra i soggetti ricorrenti per i quali il permanere dell’interesse risulta formalmente provato, i quali si vedrebbero ingiustamente scavalcati in caso di fissazione di ricorsi per i quali opera la presunzione del venir meno dell’interesse, e, dall’altro, ancora più grave, tra i contraddittori stessi dei ricorsi illegittimamente fissati, che avrebbero buon gioco a eccepire l’inammissibilità –allo stato- del ricorso. E questo non è un pericolo teorico, a Venezia è accaduto in terza Sezione pochi giorni fa, col risultato che il presidente è stato costretto ad un rinvio con invito al difensore a procurarsi la firma del ricorrente…
La conclusione, comunque, salve le eccezioni sopra accennate, certamente di insignificante consistenza numerica, è francamente drammatica, una volta che si tenga conto che, come si è immediatamente reso evidente, gli uffici di segreteria, già pesantemente falcidiati dalla assoluta mancanza di turn over a mano a mano che il personale va a riposo, non sono allo stato assolutamente in grado di fare fronte allo tsunami del quale si è detto.
4 - A ciò si aggiunga, ad ulteriore conferma della gravità della situazione e della elefantesca storditaggine del legislatore, che questa mannaia dei cinque anni rischia di ripercuotersi in modo preclusivo, anche sui ricorsi già ultradecennali i quali, a conclusione della notifica ex art. 9 a suo tempo effettuata, recano una sottoscrizione della parte ricorrente attestante il permanere dell’interesse risalente all’indietro di oltre cinque anni: se questo infatti, per il novello legislatore, è il limite oltre al quale si deve ora presumere il disinteresse, non vedo come si potrebbe fissare ricorsi risalenti al 1990-1993 con domanda di fissazione sottoscritta dalla parte ricorrente dieci anni dopo e quindi ormai (nel 2009) ben al di là della soglia della tolleranza quinquennale.…E mi si dice che solo per la prima sezione veneziana sono migliaia i ricorsi in questo modo inutilmente fatti oggetto della faticosa ed impegnativa procedura di cui all’art. 9.
Questa mia interpretazione è stata peraltro contestata da qualcuno, suppongo muovendo dall’idea della non retroattività della novella del 2008: intendendosi dire che una volta accertato, nel vigore del regime della perenzione decennale, il permanere dell’interesse mediante sottoscrizione della parte ricorrente, le modifiche normative sopravvenute non potrebbero ritenersi operanti. Si tratta cioè di vedere se debba prevalere il “diritto” così conquistato della parte a vedersi fissare il ricorso ovvero la ratio acceleratoria insita nella novella del 2008…
Io rimango della mia idea, per la semplice ragione che, se si pensasse che le firme ormai vetuste ed ultraquinquennali non fossero ormai prive di significato, si arriverebbe all’assurdo di dover considerare “freschi”, e quindi da fissare, ricorsi dei primi anni ’90 e viceversa in via di estinzione i ricorsi del 2003….
5 - La gravità della situazione e quindi la necessità di un rafforzamento della struttura è già stata calorosamente segnalata a Roma, innanzi tutto (con non molte speranze di essere ascoltati), ma anche qui, a Venezia, nei confronti degli stessi rappresentanti degli avvocati amministrativisti nel corso di un incontro del febbraio scorso, per non dire delle richieste di aiuto che sono state presentate alla Regione Veneto e al Comune di Venezia, enti che già in passato hanno mostrato di essere sensibili al nostro grido di dolore, per opera del nostro solerte Segretario generale,.
Unica (magra) consolazione è che si tratta di un problema generale, comune a tutti i tribunali amministrativi.
Ben venga dunque il convegno del 26 marzo prossimo, che avrà ad oggetto proprio la presentazione e lo sviluppo di idee per alleggerire il peso del contenzioso arretrato: per alleggerire, e non per smaltire, come giustamente si è osservato, giacchè per risolvere il problema radicalmente occorrerebbero misure normative, non oso dire per prevedere aumento d’organico di personale sia di magistratura che amministrativo, ma quanto meno per organizzare sezioni stralcio ovvero comunque per finanziare incentivi economici extra ordinem: ma è noto che da questo orecchio Roma è la città dei sordi.
Resto intanto in attesa di avere lumi dal convegno di Roma.
6 - So, ad esempio, che si parlerà del modo di organizzare le udienze, ad es. preparando udienze monotematiche previa individuazione di ricorsi aventi lo stesso oggetto: e qui soprattutto occorre sollecitare (come io ho fatto) gli avvocati interessati a fornire le dovute segnalazioni, anche se nel frattempo io ho dato disposizioni per avviare una ricerca interna nell’archivio telematico; si cercherà di individuare, poi, dei praticabili sistemi per impedire che all’immediata vigilia d’udienza, come accade spesso per i ricorsi di una certa età, si esprimano rinunce o si dichiarino CMC, ad esempio, fissando un termine congruo che consenta una tempestiva integrazione del ruolo, eventualmente ottenendo, in questa fase di recupero, anche in modo informale, salva conferma in udienza, la concorde rinuncia ai termini a difesa; si parlerà, poi, naturalmente, dei ruoli aggiunti, ovvero di verifica interesse. E’ questa la prassi fino a ieri collaudata in tutti i TAR; a Trieste, ricordo, se ne facevano quattro o cinque l’anno per un totale di circa 250 ricorsi, con ottimi risultati, dato che per circa la metà o anche più si poteva constatare il venir meno dell’interesse.
Ma dopo la riforma del giugno scorso si è fermato tutto, nel timore, che io condivido, che il lavoro preparatorio per la verifica di interesse dei ricorsi infraquinquennali porterebbe a risultati molto scarsi e si rivelerebbe in sostanza inutile. In sintesi ritengo che sul piano dell’attività da svolgersi a cura della struttura amministrativa, l’unica via d’uscita sia quella, come già esposto agli avvocati veneti nello scorso mese di febbraio, di dare avvio alla procedura prevista dall’art. 9 in modo da poter dare corso, alle scadenze semestrali previste, alla scrematura voluta dalla legge. Ma per far questo occorre rinforzare la struttura, perché si deve partire ovviamente dai ricorsi ultranovennali, e per risalire lentamente verso il quinquennio, e cioè per arrivare a regime, occorre togliere la polvere a numeri altissimi di ricorsi…
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