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| n. 3-2009 - © copyright |
CLAUDIO FRANCHINI
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| La selezione dei docenti universitari
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I) evoluzione della disciplina normativa
1. r.d. 1592/1933:
disciplina: r.d. 1592/1933, testo unico delle leggi sull’istruzione superiore: concorsi su richiesta delle singole Facoltà interessate, commissione formata da 5 professori eletti, con indicazione di tre idonei
difetti: eccessiva influenza delle corporazioni accademiche
2. d.p.r. 382/80:
disciplina: reclutamento mediante concorso nazionale per titoli con commissioni giudicatrici nominate con criteri misti (elezione di un numero doppio di membri e sorteggio)
difetti: mancata rispetto delle cadenze concorsuali (che avrebbero dovuto svolgersi in anni alterni per ord. e ass.); tempi lunghi con drammatizzazione dell’importanza del concorso (non era previsto lo scioglimento della commissione con sanzioni); scarso ruolo delle singole univ.; casualità della composizione delle commissioni; tornate elettorali praticamente ininterrotte; alta conflittualità
3. l. 210/98 (Berlinguer):
disciplina: competenza singole univ. per l’indizione dei bandi; designazione di un membro interno scelto da parte della facoltà interessata, elezione a livello nazionale degli altri membri; dichiarazione di tre e poi due idoneità, con efficacia di tre anni
difetti: eccesso di localismo con posizione privilegiata del candidato “interno”, selezione limitata; possibilità di “scambi” per effetto dell’influenza delle corporazioni accademiche
4. l. 230/05 (legge Moratti):
disciplina: nuovo sistema di reclutamento dei professori, basato su un procedimento articolato in due stadi:
- innanzitutto, conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale, sulla base di procedure nazionali, con commissioni giudicatrici nominate con criteri misti (elezione di un numero triplo di membri e sorteggio);
- in secondo luogo, procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall’ateneo.
In attuazione della legge è stato successivamente emanato il d.lgs. n. 164/2006, che ha specificato ulteriormente principi e criteri per quanto concerne il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.
5. d.l. 248/07 (Mussi) e d.l. 97/08 (Gelmini):
problema: lacuna normativa a causa della mancata attuazione della legge Moratti
disciplina: reviviscenza della legge 210/98, già abrogata, ma per un periodo temporale limitato (30 giugno 2008), poi prorogato al 30 novembre 2008, con una sola idoneità
notare che alla formazione di questa disciplina concorrono due governi diversi (Prodi e Berlusconi)
difetti: a seguito dell’appello di un simpatico economista decreto legge che interviene su una procedura amministrativa in atto, sollevando problemi di legittimità enormi
6. d.l. 180/08 (legge 1/2009):
disciplina: membro designato e quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari
II) caratteri del sistema
quattro aspetti meritano di essere sottolineati:
1) in generale, vi è stata una contraddittorietà delle linee di indirizzo in materia di reclutamento dei professori universitari
2) in particolare, da ultimo, vi è stata una iperattività legislativa con pasticci inenarrabili, tanto da far ricordare le parole non solo di V.E. Orlando: “il sistema di istruzione è un organismo delicato cui il medico può fare più male che bene, si che qualche volta l’astenersi è prudenza”, ma anche di L. Wittgenstein: “su ciò che non si conosce sarebbe opportuno tacere”
una commissione ministeriale ha cercato di aiutare il ministro a scrivere il decreto con le modalità di svolgimento delle elezioni, ma i problemi giuridici e pratici sono enormi: basti pensare che si corre il rischio che oltre il 70 per cento dei settori abbia bisogno di ricorrere ai settori affini, con buona pace della possibilità di giudicare correttamente la produzione scientifica dei candidati
3) è mancata completamente una valutazione complessiva del problema del reclutamento dei professori: le scelte operate sono sempre state autonome, come se la questione non dovesse essere risolta all’interno del sistema: non sono mai stati presi in considerazione profili di diversa natura, ma strettamente connessi: ad esempio, quelli del valore legale del titolo di studio, della proliferazione degli atenei e dei corsi di laurea, dei meccanismi virtuosi di emulazione, dei finanziamenti incentivanti per gli atenei virtuosi
4) carenza di concorrenza tra atenei ed esistenza di tasso di mobilità limitato incidono negativamente sul sistema di reclutamento
III) interventi necessari per migliorare la situazione
attuazione della legge Moratti, pensando anche a:
- prevedere indicatori minimi, non ambigui, sia per i candidati sia per i commissari, con riferimento alla adeguatezza dei titoli e alla necessità di qualità e di originalità scientifica
- prevedere che vi debba essere una conoscenza da parte dell’intera comunità nazionale
- prevedere un sistema di rating delle università basato sul prestigio scientifico e sulla bravura dei docenti
- prevedere l’obbligatorietà dell’aggiornamento banca dati Cineca per tutti i ricercatori e professori
- assicurare un flusso costante dei concorsi (le Linee guida per l’università presentate in CdM il 6.11.2008 aprono un cauto spiraglio, perché sottolineano che solo la valutazione dei risultati può favorire una selezione degli studiosi legata al merito)
- prevedere l’abolizione del valore legale titolo di studio: senza questa protezione gli atenei scadenti sarebbero penalizzati con minori finanziamenti e dalla fuga degli studenti;
auspicio: c’è da augurarsi che il giudizio definitivo sulle scelte operate dal legislatore non sia lasciato ancora una volta al futuro: “giudice illuminato e integro” – avvertiva Tocqueville – che purtroppo, però, giunge sempre troppo tardi.
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(pubblicato il 20.3.2009)
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