T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 14 novembre 2008 n. 10202
Pres. Tosti Est. Santoleri
Proietti Barsani L. (Avv.ti M. Damiani e M. Bonetti) c/
Provincia di Terni (Avv. M. Rampini) ed altri. |
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1. Accesso agli atti amministrativi – Concorso – Soggetto escluso – Diritto di accesso – Ammissibilità – Limiti.
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2. Concorso pubblico – Bando – Ricorso – Atti successivi e consequenziali – Impugnazione – Necessità – Esclusione – Ragioni.
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3. Accesso agli atti amministrativi – Documento – Strumentalità tra conoscenza e fine.
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1. In materia di accesso agli atti di una procedura concorsuale, solo chi partecipa è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza degli atti della procedura al fine di poterne verificare – anche in sede giurisdizionale – la regolarità (1); di conseguenza il soggetto escluso dalla partecipazione al concorso ha diritto a conoscere i soli atti relativi alla fase di ammissione e l’ostensione non può essere estesa anche a quelle autonome fasi che sono indifferenti rispetto alla tutela dell’interesse di tale soggetto escluso (2).
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2. La proposizione di un ricorso avverso il bando di un concorso pubblico non onera il ricorrente all'impugnazione degli atti successivi e consequenziali, in quanto l'annullamento del bando implica l'automatico travolgimento di quest'ultimi (4). Infatti, sussiste un nesso di presupposizione necessaria tra il bando di concorso e gli atti successivi quali la graduatoria, per cui l’annullamento del bando ha efficacia caducante rispetto a tutti gli atti successivi relativi alla procedura concorsuale aventi origine dal bando annullato.
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3. In tema di accesso agli atti amministrativi, qualora una Pubblica amministrazione detenga un documento amministrativo la cui conoscenza sia in grado di soddisfare la posizione giuridicamente protetta di un determinato soggetto - nel senso che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore) - allora il soggetto stesso è facoltizzato ad ottenerne l'esibizione (3). Infatti, ai fini dell’accesso, occorre un rapporto tra il documento ed il richiedente l’esibizione, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto, poiché l’accesso non può essere richiesto per ragioni meramente informative o ispettive.
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1. T.A.R. Lazio sez. III 8/7/08 n. 6450; T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria Sez. I 10/1/08 n. 29; Cons. Stato Sez. VI 23/10/07 n. 5569.
2. Cfr. Cons. Stato Sez. V 7/4/03 n. 1837.
3. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1745; Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873; Sez. VI, 29 luglio 2004 n. 5362.
4. Cfr. Cons. Stato Sez V 28/3/08 n. 1342; Cons. Stato, IV, 20 maggio 1991, n. 398; V, 2 marzo 1999, n. 211; IV, 7 giugno 2004, n. 3617; IV, 12 gennaio 2005, n. 43. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
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- Sezione Seconda Quater -
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- composto dai signori magistrati:
Dott. Lucia Tosti Presidente
Dott. Renzo Conti Consigliere
Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6573/08, proposto da
PROIETTI BARSANTI LAURA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Damiani e Michele Bonetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Mordini n. 14.
contro
la PROVINCIA DI TERNI in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Giuseppe Fiorilli sito in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180.
e nei confronti di
CAPOCCIA PATRIZIA, non costituita in giudizio
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 29 aprile 2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista la memoria prodotta da parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, per le parti costituite gli avvocati come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Terni, e dal 2004 risulta assegnata all’U.O.C. Ambiente, presso cui ha svolto l’attività istruttoria tecnico amministrativa per le autorizzazioni e l’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Con determinazione dirigenziale n. 1818 del 25/10/07, la Provincia di Terni ha approvato un progetto di sviluppo ed incremento delle attività del Servizio Ambiente Unità Operativa Complessa Disciplina Gestione Rifiuti, e – con bando pubblicato in data 5/11/07 - ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato della durata di anni 3 e a tempo parziale (pari a 30 ore settimanali) di una unità di personale nel profilo di specialista nella materia della gestione tecnico amministrativa dei rifiuti – categoria D1 -, di cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 1 comma 560 della L. 27/12/06 n. 296, ai soggetti con i quali la Provincia di Terni abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di almeno un anno raggiunta alla data del 29/6/06.
La ricorrente, essendo priva del requisito di partecipazione, ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato gli atti con i quali la Provincia ha indetto la selezione, e quelli con i quali la controinteressata è stata assunta in servizio.
Con istanza del 29 aprile 2008, ha chiesto alla Provincia di Terni l’accesso ai seguenti atti:
1) atto con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice relativa alla predetta selezione;
2) tutti gli atti formati dalla suddetta Commissione, con riferimento a tutti i verbali della stessa stilati;
3) i documenti presentati dal concorrente risultato vincitore, nonché ove esistenti, dagli altri concorrenti;
4) il provvedimento di approvazione degli atti stilati dalla Commissione esaminatrice;
5) la delibera della Giunta Provinciale n. 139 del 18 luglio 2007;
6) il Regolamento dei concorsi di cui alla Delibera di G.P. n. 177 del 31/8/06.
L’Amministrazione non ha risposto all’istanza, e formatosi il silenzio rifiuto, la ricorrente lo ha impugnato dinanzi al Tribunale, chiedendo l’annullamento del silenzio e l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’esibizione degli atti, sostenendo di vantare una posizione qualificata a causa della pregressa impugnazione del bando di concorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la ricorrente – non avendo partecipato al concorso –, non sarebbe titolare della necessaria posizione soggettiva per l’accesso agli atti della procedura concorsuale.
Il suo interesse sarebbe infatti limitato agli atti relativi all’indizione del concorso e non potrebbe estendersi agli relativi al successivo procedimento concorsuale.
La Provincia ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come meglio dedotto in narrativa, la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti relativi alla procedura concorsuale per la copertura di un posto di specialista nella materia della gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti, pur non avendovi preso parte, in quanto priva dei requisiti di partecipazione alla selezione.
Ritiene la ricorrente che l’impugnazione del bando di selezione sarebbe sufficiente a radicare l’interesse all’accesso, considerato che nel ricorso straordinario sarebbero stati impugnati anche gli atti consequenziali con i quali la controinteressata è stata assunta in servizio.
La difesa della Provincia di Rieti ha invece replicato che la ricorrente avrebbe interesse e quindi diritto all’accesso ai soli atti di indizione della procedura concorsuale, e che la mancata partecipazione alla selezione escluderebbe in capo alla ricorrente la titolarità di un posizione differenziata tale da consentirle di chiederle l’esibizione di atti, dei quali non potrebbe far alcun uso ai fini della propria tutela processuale.
Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare il testo dell’art. 22 della L. 241/90, così come modificato dalla L. 15/05.
Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90, (e dell’art. 2 del D.P.R. 12/4/06 n. 184) il diritto di accesso spetta ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
In altre parole, qualora una Pubblica amministrazione detenga un "documento amministrativo" la cui conoscenza sia in grado di soddisfare la posizione giuridicamente protetta di un determinato soggetto - nel senso che esiste un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore) -, allora il soggetto stesso è facoltizzato ad ottenerne l'esibizione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1745; Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873; Sez. VI, 29 luglio 2004 n. 5362).
Occorre quindi un rapporto tra il documento ed il richiedente l’esibizione, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto, poiché l’accesso non può essere richiesto per ragioni meramente informative o ispettive.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la mancata partecipazione al concorso escluda in capo alla ricorrente la legittimazione e l’interesse all’accesso agli atti del procedimento concorsuale, essendo la posizione della ricorrente – non partecipante alla selezione - identica a quella di qualunque altro soggetto.
Secondo la giurisprudenza, infatti, solo chi partecipa alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza degli atti della procedura al fine di poterne verificare – anche in sede giurisdizionale – la loro regolarità (T.A.R. Lazio sez. III 8/7/08 n. 6450; T.A.R. Calabria Sez. Reggio Calabria Sez. I 10/1/08 n. 29; Cons. Stato Sez. VI 23/10/07 n. 5569); il soggetto non partecipante, invece, in quanto escluso, ha diritto a conoscere i soli atti relativi alla fase di ammissione, e l’ostensione non può essere estesa anche a quelle autonome fasi che sono indifferenti rispetto alla tutela dell’interesse del soggetto escluso dalla partecipazione (Cons. Stato Sez. V 7/4/03 n. 1837).
Peraltro, la conoscenza degli atti relativi al procedimento concorsuale non assume alcuna rilevanza ai fini della tutela giurisdizionale della posizione della ricorrente, considerato che in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui la proposizione di un ricorso avverso il bando di un concorso non onera il ricorrente all'impugnazione degli atti successivi e consequenziali, in quanto l'annullamento del bando implica l'automatico travolgimento di quest'ultimi (Cons. Stato Sez V 28/3/08 n. 1342; Cons. Stato, IV, 20 maggio 1991, n. 398; V, 2 marzo 1999, n. 211; IV, 7 giugno 2004, n. 3617; IV, 12 gennaio 2005, n. 43) e che l'illegittimità di una prescrizione del bando di gara sui requisiti di partecipazione, ampliando il novero dei possibili partecipanti, determina l'annullamento dell'intera procedura (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 989).
Ne deriva che – in considerazione del nesso di presupposizione necessaria esistente tra il bando di concorso e la graduatoria – l’eventuale annullamento del bando per effetto del ricorso straordinario, avrebbe efficacia caducante rispetto a tutti gli atti successivi relativi alla procedura concorsuale avente origine dal bando annullato, con la conseguenza che alcun interesse apprezzabile potrebbe avere la ricorrente alla conoscenza dei suddetti atti.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -
dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008.
Lucia Tosti PRESIDENTE
Stefania Santoleri ESTENSORE
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