Sgherza Geom.Leonardo Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Vernola, Bartolo Cozzoli, con domicilio eletto presso Massimo Vernola in Bari, via Dante, 97;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Biancalaura Capruzzi, Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Biancalaura Capruzzi in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta municipale n. 571 del 2.9.2004 e dell’allegata consulenza tecnico-giuridica del Segretario generale del Comune;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso revisionale per i lavori di esecuzione del Mercato coperto al quartiere Carrassi di Bari;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2008 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 26.11.2004, la società in epigrafe ha domandato l’annullamento della deliberazione della Giunta municipale di Bari n. 571 del 2.9.2004, nonché, l’accertamento del diritto, negatole con l’anzidetto provvedimento, al compenso revisionale del prezzo dei lavori di costruzione del mercato coperto al quartiere Carrassi di Bari.
A sostegno del ricorso, la società Scherza geom. Leonardo s.a.s. deduce che, con la transazione, sottoscritta il 21.3.1990, ed il successivo atto di obbligazione in data 5.7.1990, le parti non novarono, ma modificarono e integrarono il contenuto del rapporto sorto con l’affidamento dei lavori.
Perciò, tenuto conto della data di aggiudicazione dell’appalto, andrebbe applicato l’art. 2 della legge 22.2.1973, n. 37, e, ancorché l’appalto sia stato convenuto a forfait, l’impresa ricorrente avrebbe titolo alla revisione dei prezzi, avendo eseguito lavori con una media ponderale inferiore al 40%.
2. - Il ricorso é infondato.
2.1. - I lavori, oggetto della domanda di revisione del prezzo, furono svolti in esecuzione di atto di obbligazione del 5.7.1990, in forza del quale (nell’art. 4, lett. a) l’impresa ricorrente si impegnò ad attendere alle opere in progetto dietro compenso determinato “a ‘corpo’ in misura fissa ed invariabile (art. 326, L. n. 2248/1865 All. F. e ss.mm. e int.)” e si obbligò (nel successivo art. 5) a “contenere per la esecuzione globale dell’opera di che trattasi, l’importo totale degli oneri a carico della P.A., nei limiti del finanziamento originario di £. 1.950.000.000 = giusta mutuo di pari importo concesso dalla Cassa DD.PP. …”.
Emerge con evidenza, dall’esame delle clausole sopra riportate, che le parti stabilirono a “forfait” l’ammontare del corrispettivo spettante all’impresa esecutrice dei lavori.
É inequivoca la volontà espressa in tal senso dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 1162 del 21.3.1990, che, esecutiva, formò parte integrante dell’atto di obbligazione, essendosi precisato nel punto 4) di quel provvedimento, che l’impresa si sarebbe accollata “ogni alea della esecuzione mediante fissazione della somma globale a corpo per l’intera opera commessa, cioé a dire mediante il forfait chiuso nell’importo complessivo di £ 1.869.479.750= IVA compresa riveniente dalla Perizia di Adeguamento e Completamento”.
Com’é noto, alla determinazione degli emolumenti spettanti all’esecutore di un’opera pubblica si perviene in via generale attraverso i due opposti criteri del prezzo “a forfait” o del prezzo “a misura”, consistendo, il primo, nella definizione di una somma complessiva fissa e, il secondo, nella previsione di un compenso, da determinarsi in base ad un elenco di prezzi allegato al contratto, variabile in relazione alla qualità e quantità del materiale, del personale e dell’attività effettivamente impiegata.
E la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'istituto del “prezzo chiuso” si configura come alternativo e ispirato a un meccanismo di rivalutazione del tutto diverso (e, in questo senso, derogatorio) rispetto a quello della “revisione prezzi”, realizzando il criterio di un'alea convenzionale forfettizzata per entrambi i contraenti e attuando un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale, là dove il prezzo del contratto rimane “sterilizzato” da tutte le possibili influenze esterne. Tale prezzo assume una rigidità predeterminata per questo aspetto, risultando la contemplazione degli incrementi del costo delle opere basata su una valutazione ex ante, senza che su tale costo possano incidere i tempi effettivi di esecuzione e gli eventuali ritardi suscettibili di presentarsi nell'esecuzione stessa dei lavori, così da rendere non più applicabile l'intera normativa relativa alla revisione dei prezzi (Cass. civ., 14 novembre 2003, n.17199).
Il rigetto della domanda della ricorrente é, pertanto, incensurabile, perché costituiscono altrettante fondate ragioni della decisione impugnata le circostanze evidenziate dal Consiglio comunale per giustificare il suo rifiuto, e, cioé, che il prezzo fu “tassativamente convenuto a corpo in misura fissa ed invariabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 326 della legge 20/03/1865 n. 2248 Allegato F” e l’impresa appaltatrice si era accollata “ogni alea della esecuzione mediante la fissazione della somma globale a corpo per l’intera opera commessa” che sarebbe stata completata e rifinita in ogni sua parte a regola d’arte al “prezzo chiuso a forfait fisso ed invariabile”.
4. - In definitiva, alla stregua di quanto precede, il ricorso in esame va respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Terza, Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente, Estensore
Vito Mangialardi, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario