N. 1294 REG. SENT.
ANNO 2008
n. 2616 Reg. Ric.
Anno 2000
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-
nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.
Dott. Riccardo GIANI - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2616/2000 proposto da
SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA’ E RICERCA dell’Ateneo di Siena, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Mauceri e Luca Marchi con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Lamarmora n. 26;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA, nella persona del rettore pro-tempore in carica,
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ATENEO, nella persona del rettore pro-tempore in carica,
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ATENEO, nella persona pro-tempore in carica,
rappresentati e difesi ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l’annullamento
della deliberazione del consiglio di amministrazione dell’università degli Studi di Siena, adottata nella seduta del 16.6.2000, nella parte in cui sono state indette procedure di reclutamento riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti; nonché della disp. del D.A. n. 108 del 23.6.2000, con cui sono stati indetti, in attuazione di detta deliberazione, i corsi-concorsi in parte qua;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 marzo 2008, il Consigliere dott. Saverio Romano;
UditI, altresì, per le parti l’avv. C.Mauceri e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1 - Con atto notificato il 16 ottobre 2000, il Sindacato Nazionale Università, aderente alla C.G.I.L., ha impugnato la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Siena con la quale sono state indette procedure di reclutamento riservate al personale interno titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, previa rideterminazione dell’organico del predetto personale; ha impugnato altresì la disposizione del Direttore amministrativo dell’Università con la quale sono stati indetti i corsi concorsi per ciascuna qualifica e per le specifiche aree.
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi: eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento con riferimento al CCNL del 3.7.2000 ed ai principi della legge n. 241/1990; violazione del regolamento di cui al D.R. 21.4.1998 n. 280 nonché dei principi generali in materia concorsuale ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione dei regolamenti di cui al D.R. 21.4.1998 n. 280 e 27.2.1999 n. 1991.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nonché per difetto di legittimazione attiva, nonché per conflitto di interessi all’interno della categoria, nonché difetto di legittimazione dell’articolazione locale del Sindacato; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
2 – Il ricorso è inammissibile.
Al pari degli ordini professionali, anche le associazioni di settore o di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale o di fatto, ogni qualvolta si tratti della violazione di norme poste a tutela della loro professionalità ovvero si tratti di conseguire vantaggi, anche di tipo strumentale, comunque riferibili alla categoria in quanto tale, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singolo iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (Cons. St., Sez. V, 7 settembre 2007 n. 4692).
Il medesimo interesse è invece escluso allorquando l’associazione intenda far valere l’interesse solo di una parte dei suoi aderenti trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario.
Infatti, le associazioni esponenziali di categoria possono far valere in giudizio gli interessi propri della categoria rappresentata a condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti siano conformi a quello alla tutela del quale l’associazione agisce e non siano in contrasto anche potenziale (Cons. St., Sez. IV, 5 settembre 2007 n. 4657); infatti, un’associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia delle posizioni proprie di una parte degli stessi (Cons. St., Sez. VI, 12 dicembre 2006 n. 7346).
Nella fattispecie, il sindacato ricorrente intende far valere l’interesse indistinto dei suoi associati a censurare gli atti con i quali sono state indette procedure selettive, riservate al personale interno in possesso di determinati requisiti, senza fornire la dimostrazione che l’interesse asseritamente leso appartenga alla categoria in quanto tale statutariamente rappresentata dall’ente esponenziale.
Invero, dalla formulazione del ricorso non può escludersi che l’interesse azionato sia proprio di una parte soltanto degli aderenti al sindacato ricorrente, con la conseguenza che nella specie si verrebbe a configurare quella situazione di potenziale conflitto di interesse tra gli associati in riferimento alla quale la legittimazione dell’associazione deve essere esclusa.
In particolare, essendo diretto ad impedire lo svolgimento di procedure selettive finalizzate ad avanzamenti di carriera del personale universitario, il ricorso proposto dal sindacato si pone a tutela di un interesse potenzialmente in conflitto (in assenza di elementi che dimostrino il contrario) con quello personale di dipendenti, pur iscritti all’organizzazione sindacale, interessati a parteciparvi.
Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2008.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Saverio Romano - Consigliere, rel.est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 APRILE 2008