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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE III - Sentenza 21 febbraio 2008
Pres. A. ROSAS – Rel. P. LINDH
nel procedimento C-296/06, Telecom Italia SpA


Comunità europea - Diritto comunitario – Direttiva 97/13/CE – Servizi di telecomunicazione – Artt. 6, 11, 22 e 25 – Diritti e oneri applicabili alle autorizzazioni generali e alle licenze individuali – Obbligo imposto all’ex titolare di un diritto esclusivo – Mantenimento in vigore provvisorio – Possibilità – Esclusione.

Gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.


SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 febbraio 2008 (*)

Nel procedimento C 296/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza 10 maggio 2006, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2006, nella causa tra

Telecom Italia SpA

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Ministero delle Comunicazioni,



LA CORTE (Terza Sezione),





composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klučka, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 ottobre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Telecom Italia SpA, dagli avv.ti F. Satta, F. Lattanzi, C. Tesauro e M.C. Santacroce;

– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e M. Shotter, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza








1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Telecom Italia SpA (in prosieguo: la «Telecom Italia»), da un lato, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Comunicazioni, dall’altro, in merito all’obbligo imposto alla Telecom Italia di pagare un canone commisurato al suo fatturato, per un periodo di un anno a decorrere dalla data limite prevista per la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 97/13.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Gli artt. 6 e 11, n. 1, della direttiva 97/13, relativi ai diritti ed agli oneri applicabili, rispettivamente, alle procedure per le autorizzazioni generali e alle licenze individuali, prevedono che gli Stati membri facciano sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e, secondo il caso, all’attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale o all’esecuzione delle relative licenze individuali.

4 Il termine generale per l’attuazione della direttiva 97/13 è stabilito all’art. 25, primo comma, di quest’ultima, il quale recita:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e pubblicano le condizioni e procedure relative alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

5 L’art. 22 della direttiva 97/13 contiene una specifica disposizione per quanto riguarda le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della medesima:

«1. Gli Stati membri adoperano tutte le energie necessarie affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva si conformino alle disposizioni di quest’ultima anteriormente al 1° gennaio 1999.

2. Qualora l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva comporti modifiche delle condizioni delle autorizzazioni già esistenti, gli Stati membri possono [prorogare] la validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le azioni intraprese a tale scopo, motivandole.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva non [resi] conformi con la stessa [entro la] data del 1° gennaio 1999 saranno inefficaci.

Ove giustificato, gli Stati membri possono, su richiesta, ottenere dalla Commissione un differimento di tale data».

La normativa nazionale

Il codice postale e delle telecomunicazioni

6 Fino alla trasposizione della direttiva 97/13, il servizio di telecomunicazioni pubbliche in Italia era riservato allo Stato, in forza dell’art. 1, primo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni (in prosieguo: il «codice postale»), allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (supplemento ordinario alla GURI n. 113 del 3 maggio 1973).

7 Ai sensi dell’art. 188 del codice postale, «[i]l concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento, o nell’atto di concessione». Tale canone era calcolato in proporzione agli introiti o ricavi lordi del servizio oggetto di concessione, al netto di quanto corrisposto alla concessionaria della rete pubblica.

Il decreto del Presidente della Repubblica, n. 318

8 La direttiva 97/13 è stata trasposta nell’ordinamento italiano in particolare mediante il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (supplemento ordinario alla GURI n. 221 del 22 settembre 1997; in prosieguo: il «decreto n. 318/1997»).

9 L’art. 2, nn. 3-6, di tale decreto dispone quanto segue:

«3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l’installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni (…).

4. Entro il 1° gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell’[autorità nazionale di regolamentazione], le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all’art. 184, comma 1, del codice postale esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute.

5. Qualora l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni già esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.

6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del 1° gennaio 1999 sono privi di effetto».

10 L’art. 6, n. 20, del decreto n. 318/1997 dispone quanto segue:

«(…) [I]l contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. (…)»

11 L’art. 21, n. 2, del decreto n. 318/1997 è così formulato:

«Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all’articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell’[autorità nazionale di regolamentazione], le disposizioni di cui all’articolo 188 del codice postale».

La legge n. 448

12 Ai sensi dell’art. 20, n. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa a misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1998; in prosieguo: la «legge n. 448/1998»):

«Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del [codice postale]».

13 In forza dell’art. 20, n. 4, della medesima legge, il comma 2 dell’art. 21 del decreto n. 318/1997 è abrogato.

La causa principale e la questione pregiudiziale

14 La Telecom Italia, società di diritto italiano, è l’ex titolare di un diritto esclusivo, in forma di concessione esclusiva, sui servizi di telecomunicazione pubblica in Italia. Tale società contesta dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il mantenimento, per l’anno 1998, del canone annuo previsto dal codice postale, il cui importo è ammontato a EUR 385 milioni circa e che essa ora chiede in restituzione. La detta società fa valere che l’apertura del mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza a partire dal 1° gennaio 1998 ha comportato l’abolizione dei diritti esclusivi in tale settore. A partire da tale data, i soli oneri pecuniari applicabili alle imprese di telecomunicazione per le loro licenze individuali sarebbero quelli previsti dall’art. 11 della direttiva 97/13, come sarebbe stato confermato dalla Corte nella sentenza 18 settembre 2003, cause riunite C 292/01 e C 293/01, Albacom e Infostrada (Racc. pag. I 9449).

15 Anche il giudice del rinvio solleva un dubbio quanto alla validità del canone annuo imposto alla Telecom Italia per l’anno 1998, pur chiedendosi se l’art. 22 della direttiva 97/13, che contiene una disposizione transitoria per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore di tale direttiva, quale quella concessa alla Telecom Italia, non possa nondimeno essere interpretato nel senso che autorizza un canone siffatto per quell’anno soltanto. Il detto giudice, tuttavia, è incline a ritenere, al pari della Telecom Italia, che lo stesso art. 22 non contenga alcuna disposizione transitoria relativa all’art. 11 di detta direttiva, riguardante i diritti applicabili alle licenze individuali, e non consenta dunque l’imposizione di un onere pecuniario quale il canone di cui trattasi nella causa principale.

16 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Se l’art. 20, comma 3, della legge n. 448/1998 sia conforme alle disposizioni di cui agli artt. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13».

Sulla questione pregiudiziale

17 In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex art. 234 CE, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con disposizioni del diritto comunitario. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione propri del diritto comunitario che gli consentano di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa comunitaria (v., in particolare, sentenze 7 luglio 1994, causa C 130/93, Lamaire, Racc. pag. I 3215, punto 10, nonché 19 settembre 2006, causa C 506/04, Wilson, Racc. pag. I 8613, punti 34 e 35).

18 Al riguardo, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva 97/13, ciò non osta a che la Corte fornisca al detto giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto comunitario che possono consentirgli di dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che vi abbia fatto o no riferimento nel formulare la sua questione (v., in particolare, sentenza 26 aprile 2007, causa C 392/05, Alevizos, Racc. pag. I 3505, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

19 Pertanto, nei limiti in cui dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la Telecom Italia dispone di un’autorizzazione generale, occorre prendere in considerazione anche l’art. 6 della direttiva 97/13, relativo alle autorizzazioni generali.

20 La questione proposta deve quindi essere intesa nel senso che mira a stabilire se gli artt. 6 e 11 della direttiva 97/13, in combinato disposto con gli artt. 22 e 25 della stessa, ostino a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.

Osservazioni presentate alla Corte

21 La Telecom Italia e la Commissione delle Comunità europee sostengono che un canone siffatto è contrario all’art. 11 della direttiva 97/13 come interpretato dalla Corte, e che il suo mantenimento per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di tale direttiva nel diritto nazionale non è consentito dall’art. 22 di quest’ultima. A loro avviso, il detto art. 22 consentirebbe il mantenimento delle condizioni di autorizzazione esistenti alla data dell’entrata in vigore della direttiva 97/13, purché esse non conferiscano diritti speciali o esclusivi. Orbene, l’obbligo di versare il canone di cui trattasi nella causa principale sarebbe il corrispettivo della concessione di un diritto esclusivo e dovrebbe quindi essere considerato in contrasto con detto art. 22.

22 Il governo italiano, da parte sua, effettua una distinzione tra l’art. 22, n. 2, della direttiva 97/13, secondo cui le condizioni che conferiscono diritti speciali o esclusivi non possono essere mantenute oltre la data di entrata in vigore di tale direttiva, e l’art. 22, n. 3, di quest’ultima, ai sensi del quale gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti a tale data possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 1998. Tale governo osserva che i diritti speciali e esclusivi sono stati revocati con effetto al 31 dicembre 1997, conformemente alla direttiva 97/13. Lo stesso governo aggiunge che la Repubblica italiana si è peraltro avvalsa della facoltà, contemplata dal citato art. 22, n. 3, di mantenere in vigore taluni obblighi per un periodo di un anno. Il versamento del canone imposto all’ex titolare del diritto esclusivo rientrerebbe nell’ambito di tali obblighi e sarebbe quindi conforme a detta direttiva.

Giudizio della Corte

23 Nell’ambito della sentenza Albacom e Infostrada, cit., la Corte ha già avuto l’occasione di esaminare la compatibilità con la direttiva 97/13 di un onere pecuniario annuo imposto ad un’impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato. Al punto 41 di detta sentenza, la Corte ha giudicato che un tale onere pecuniario è contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientra nella disciplina comune istituita dalla direttiva 97/13. Risulta peraltro dai punti 33 e 42 di detta sentenza che un siffatto onere pecuniario è vietato dall’art. 11 di tale direttiva, il quale prevede che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle licenze individuali. Poiché un uguale limite è previsto per i diritti richiesti ai sensi dell’art. 6 di detta direttiva, il medesimo divieto è applicabile sulla base di tale ultimo articolo.

24 Ai sensi dell’art. 25 della direttiva 97/13, i menzionati artt. 6 e 11 dovevano essere attuati, come l’insieme delle disposizioni di tale direttiva, entro il 31 dicembre 1997.

25 L’art. 22 della direttiva 97/13 contiene tuttavia disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva stessa, ai sensi delle quali tali autorizzazioni devono conformarsi a quest’ultima anteriormente al 1° gennaio 1999, cioè al più tardi un anno dopo la data prevista dal citato art. 25.

26 Si pone quindi il problema di sapere se l’art. 22 della direttiva 97/13 consenta, a titolo derogatorio e solo per un anno, il mantenimento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale a carico dell’operatore cui era stato concesso un diritto esclusivo prima dell’entrata in vigore di detta direttiva.

27 Tale art. 22 non solo concede, al paragrafo 1, un termine supplementare di un anno, con scadenza al 31 dicembre 1998, affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore della direttiva 97/13 siano rese conformi alla stessa, ma prevede altresì, al paragrafo 2, la possibilità di prorogare la validità delle condizioni connesse alle autorizzazioni esistenti, purché, tuttavia, tali condizioni non conferiscano diritti speciali o esclusivi e tale proroga di validità non pregiudichi i diritti di cui altre imprese godono in base al diritto comunitario. Il paragrafo 3 dello stesso articolo riguarda gli obblighi connessi alle autorizzazioni esistenti alla data dell’entrata in vigore di tale direttiva. Quest’ultimo paragrafo, che si applica fatte salve le disposizioni di detto paragrafo 2, stabilisce che gli obblighi di cui trattasi devono essere resi conformi alla detta direttiva entro il 1° gennaio 1999, a meno che, su sua richiesta, lo Stato membro interessato non abbia ottenuto dalla Commissione un differimento di tale data.

28 L’art. 22 della direttiva 97/13, quindi, non riguarda esplicitamente gli oneri pecuniari applicabili alle imprese di telecomunicazioni titolari di autorizzazioni, che si tratti di autorizzazioni generali o di licenze individuali. Solo gli artt. 6 e 11 di tale direttiva sono espressamente dedicati a tale questione.

29 Per verificare se l’art. 22 possa ciononostante essere applicato agli oneri pecuniari come il canone di cui trattasi nella causa principale, occorre interpretare tale norma facendo riferimento non solo al suo tenore letterale, ma anche alla sua finalità nonché alla sua economia sistematica nel contesto della direttiva 97/13 complessivamente considerata.

30 A tale riguardo, il ventiseiesimo ‘considerando’ di questa direttiva consente di chiarire la finalità di detto art. 22. Il legislatore comunitario ha constatato in tale ‘considerando’ che talune licenze per telecomunicazioni sono state concesse dagli Stati membri per periodi che vanno al di là del 1° gennaio 1999. Per evitare domande di risarcimento, si è ritenuto necessario consentire agli Stati membri di prorogare la validità di talune condizioni di tali licenze, purché esse non conferissero diritti speciali o esclusivi. Questi diritti, fatte salve eventuali autorizzazioni accordate dalla Commissione, dovevano essere revocati, segnatamente ai sensi della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10).

31 La finalità dell’art. 22 della direttiva 97/13 è quindi di evitare contenziosi, permettendo ai rapporti contrattuali, instaurati fra gli Stati membri e le imprese di telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, di proseguire al di là del 1° gennaio 1999, accordando però a detti Stati un termine solo fino a tale data per adeguare il contenuto dei contratti di cui trattasi alle disposizioni della direttiva stessa.

32 L’oggetto dell’art. 22 della direttiva 97/13, così precisato alla luce del ventiseiesimo ‘considerando’ di quest’ultima, sembra quindi estraneo al mantenimento di un onere pecuniario connesso ad un precedente diritto esclusivo.

33 L’analisi dell’esatto tenore letterale di detto articolo corrobora tale constatazione.

34 Infatti, in primo luogo, nel caso di uno Stato membro che non abbia ottenuto l’autorizzazione della Commissione a mantenere in vigore diritti speciali o esclusivi in materia di telecomunicazioni, l’art. 22, n. 2, della direttiva 97/13 esclude il mantenimento di condizioni che conferiscano diritti siffatti al di là del 31 dicembre 1997. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, qualora un diritto esclusivo venga soppresso, tale soppressione deve di norma ripercuotersi sull’applicazione dell’onere pecuniario che ne costituisce la controprestazione.

35 In secondo luogo, dallo stesso tenore letterale dell’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 risulta che tale paragrafo 3 si applica fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del medesimo articolo. Poiché tale paragrafo 2 esclude le condizioni che conferiscono diritti speciali o esclusivi, il detto art. 22, n. 3, non può riguardare gli obblighi connessi a condizioni siffatte, di modo che non può essere inteso nel senso che ne consenta il mantenimento fino al 31 dicembre 1998.

36 Di conseguenza, occorre affermare che un obbligo consistente in un canone connesso ad un precedente diritto esclusivo non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi menzionati all’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 e che un canone siffatto non può essere mantenuto oltre la data del 31 dicembre 1997, così come prescritto dall’art. 25 di detta direttiva.

37 Il governo italiano ha tuttavia affermato in udienza che il pagamento del canone di cui trattasi nella causa principale non è connesso alla concessione di un diritto esclusivo, che è stato peraltro revocato. Tale canone avrebbe in realtà l’obiettivo di facilitare, per la Repubblica italiana, la transizione verso un regime di concorrenza. Poiché tale Stato membro ha dovuto rinunciare al regime di diritto esclusivo da esso istituito, nonché alle entrate che detto regime gli garantiva, il mantenimento del canone in questione per un periodo di un anno rappresenterebbe un apporto finanziario che gli consentirebbe di adeguarsi progressivamente al nuovo regime. Il termine «obblighi» di cui all’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 sarebbe distinto dal termine «condizioni» utilizzato al paragrafo 2 dello stesso articolo e dovrebbe essere letto indipendentemente da quest’ultimo. Esso consentirebbe così ad uno Stato membro di imporre, per ragioni finanziarie, un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale fino al 31 dicembre 1998.

38 Va rilevato, al riguardo, che spetta al giudice nazionale accertare se il canone di cui trattasi nella causa principale – che nessuno contesta essere fondato sull’art. 188 del codice postale – sia connesso al diritto esclusivo relativo al servizio di telecomunicazioni pubbliche concesso alla Telecom Italia prima dell’entrata in vigore della direttiva 97/13.

39 Anche supponendo che un onere pecuniario come il canone in questione non sia connesso ad un diritto esclusivo concesso prima dell’entrata in vigore della direttiva 97/13, occorre esaminare se un siffatto onere rappresenti un obbligo ai sensi dell’art. 22, n. 3, di tale direttiva, che può beneficiare della deroga prevista da tale disposizione.

40 A tal riguardo, l’interpretazione del governo italiano si basa sulla premessa secondo cui la nozione di «obblighi» contenuta nel citato paragrafo 3 dell’art. 22 è distinta da quella di «condizioni» riportata al paragrafo 2 dello stesso articolo. Quest’ultima nozione riguarderebbe unicamente i vantaggi conferiti all’impresa nel suo interesse, mentre il termine «obblighi» comprenderebbe gli oneri imposti alle imprese, compresi quelli imposti, come nella fattispecie principale, nel solo interesse finanziario dello Stato membro interessato, indipendentemente dalle «condizioni» dell’autorizzazione.

41 Questa tesi non può tuttavia essere accolta. In primo luogo, emerge dall’economia sistematica di detto art. 22, nn. 2 e 3, nonché dall’impiego del termine «condizioni», in particolare agli artt. 3, 4 e 8 della direttiva 97/13 letti in combinato disposto con l’allegato di quest’ultima, per descrivere le condizioni che possono essere collegate alle autorizzazioni, che tale termine comprende la nozione di «obblighi» ai sensi dell’art. 22, n. 3, della medesima direttiva. Infatti, le condizioni che possono essere collegate alle autorizzazioni come riportate nell’allegato della detta direttiva comprendono numerosi obblighi, tra i quali figura la condizione, enunciata al punto 4.3 di tale allegato, relativa ad esigenze in materia ambientale, urbanistica e di assetto del territorio.

42 In secondo luogo, si deve rammentare che solo gli artt. 6 e 11 della direttiva 97/13 riguardano gli oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni nel settore dei servizi di telecomunicazioni (v., in tal senso, sentenza Albacom e Infostrada, cit., punto 26). Per quanto riguarda le licenze individuali, l’art. 11, n. 1, di tale direttiva prevede che i diritti richiesti dagli Stati membri alle imprese titolari di dette licenze sono esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’attuazione di tali licenze (sentenze Albacom e Infostrada, cit., punto 25, nonché 19 settembre 2006, cause riunite C 392/04 e C 422/04, i 21 Germany, Racc. pag. I 8559, punto 28). La stessa considerazione si applica ai diritti richiesti dagli Stati membri per le autorizzazioni generali ai sensi dell’art. 6 della direttiva 97/13, che prevede inoltre solo un’altra forma di contributo finanziario, cioè i contributi connessi alla fornitura del servizio universale.

43 Di conseguenza, la nozione di «condizioni relative alle autorizzazioni» ai sensi della direttiva 97/13 riguarda diversi diritti e obblighi, senza tuttavia comprendere gli oneri pecuniari imposti alle imprese di telecomunicazioni titolari di autorizzazioni.

44 Ne consegue che il termine «obblighi» ai sensi dell’art. 22, n. 3, della direttiva 97/13 non riguarda un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, che verrebbe imposto ad un’impresa di telecomunicazioni senza alcun nesso con le condizioni di esercizio dell’autorizzazione accordatele, al solo fine di aiutare finanziariamente lo Stato membro interessato.

45 Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre risolvere la questione proposta nel senso che gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva 97/13 ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.

Sulle spese

46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998.





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