REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000,
sul ricorso in appello n. 3530/08, proposto dai signori
SCOTTI CAMUZZI Paola e GUZZONI Jacopo, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Alessandra Sandulli ed elettivamente domiciliati presso la medesima, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;
CONTRO
IL CONDOMINIO DI VIA DELLA REPUBBLICA, 120 DI CAMOGLI, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti del
COMUNE DI CAMOGLI, anch’esso non costituitosi in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n. 162 dell’8 febbraio 2008, resa “inter partes”.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Letta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, contenuta nell’atto di appello;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza camerale del 13 maggio 2008, il Consigliere Eugenio Mele;
Udito l’avv. Maria Alessandra Sandulli per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Gli appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe (chiedendone preliminarmente la sospensione interinale degli effetti), con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria in forma semplificata ha accolto un ricorso presentato in quella sede dall’appellato Condominio di via della Repubblica, 120, in Camogli.
Avverso la suddetta sentenza sono proposti i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, dell’art. 36 del r.d. n. 642 del 1907, nonché degli artt. 3, 24, 111 e 125 Cost.; e ciò in quanto, notificato il ricorso al sig. Guzzoni in data 29 gennaio 2008, senza attendere il termine dilatorio di dieci giorni per la costituzione in giudizio dello stesso, ai fini della sospensiva, il Tribunale amministrativo regionale trattava la stessa e decideva nel merito la controversia;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 10, 22 e 26 della legge n. 1034 del 1971, oltre che degli artt. 3, 24, 97, 111, 117, comma, 1, e 125 Cost.; per non essersi atteso il termine dilatorio di cinquanta giorni per la costituzione di uno dei soggetti intimati per la decisione nel merito; inoltre, non si è dato avviso, come da verbale, della trattazione nel merito della causa;
3) Tardività ed omessa pronuncia;
4) Inammissibilità del ricorso originario per impossibilità di qualificare la denuncia di inizio di attività e gli altri atti impugnati alla stregua di provvedimenti amministrativi, nonché tardività delle censure contro l’autorizzazione paesaggistica;
5) Difetto di legittimazione processuale;
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e contraddittorietà manifesta;
7) Violazione degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971, nonché eccesso di potere giurisdizionale.
Non costituiti in giudizio il soggetto appellato e il Comune controinteressato, la causa passa in decisione, previa avvertenza al difensore dell’appellante, unico costituito, della possibilità della decisione nel merito della vicenda con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
La causa, chiamata per la sospensiva all’odierna udienza camerale, può essere decisa direttamente nel merito, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, stante la particolare semplicità della vicenda contenziosa, tutta incentrata su aspetti di natura processuale.
Ed infatti, il primo giudice ha trattenuto la causa in sede di sospensiva e l’ha decisa nel merito con sentenza in forma semplificata prima ancora che fosse decorso il termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, per la costituzione delle parti intimate ai fini della sospensiva, ed uno dei soggetti rivestente tale qualità all’epoca non era ancora costituito, né risulta che il termine suddetto sia stato abbreviato dal presidente dell’organo giudicante.
Non solo, ma dall’estratto del verbale di udienza, depositato dagli appellanti in forma autenticata, non risulta espressamente che le parti siano state avvertite della possibilità della decisione in forma semplificata del merito del ricorso, privando così le stesse della possibilità di difendersi nel merito.
Ed invero l’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge n. 205 del 2000, dispone espressamente: “in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’art. 26”.
Presupposti fondamentali perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) sono dunque l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le loro argomentazioni, e l’aver conseguentemente sentito tutte le parti intimate, ritualmente costituite.
Ora, nella specie, nessuno dei due elementi sopra indicati si è verificato in concreto.
Non la completezza del contraddittorio, in quanto uno dei soggetti intimati non si era ancora costituito in giudizio, in pendenza del termine per farlo e non tutte le parti sono state sentite, in quanto risulta appunto che una di esse non era presente perché non ancora costituita, per cui anche il secondo elemento risulta non verificatosi in concreto.
Oltre a ciò, dallo stralcio del verbale di udienza non risulta neppure chiaramente che il Collegio abbia avvertito le parti della riserva di decidere nel merito la vicenda contenziosa.
L’appello va,pertanto, accolto con rinvio al primo giudice affinché decida secondo quanto necessario perché sia garantita la effettiva possibilità del contraddittorio.
Le spese saranno decise con il giudizio definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata con rinvio al primo giudice.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità indicata in motivazione.
Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Luigi COSSU - Presidente
Bruno MOLLICA - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
Depositata in Segreteria
Il 06/06/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)