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| n. 12-2008 - © copyright |
FRANCESCO VOLPE
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Forum sull'art. 20 del D.L. 185/2008 recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”
Intervento al forum
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Alle considerazioni già svolte da Maria Alessandra Sandulli e da Nino Paolantonio sull'art. 20 del d.l. 185/2008, vorrei aggiungere poche riflessioni, che si concentrano su alcuni aspetti del processo che il legislatore, nel redigere la norma, forse non ha valutato.
Segnalo, dunque, che il termine stabilito per la fissazione dell'udienza di merito (quindici giorni dalla scadenza, a sua volta, del diverso termine per la costituzione delle parti in giudizio), nella sua singolarità, non rende chiaro fino a quando sia possibile, per le parti, depositare ulteriori memorie e documenti. Di fatto, il termine di dieci e di cinque giorni prima dell'udienza rischia di essere nel caso di specie inattuabile.
Ugualmente, non è chiaro che cosa succeda nel caso in cui venga sollevato regolamento di competenza (inspiegabilmente, infatti, la norma ha trascurato di indicare la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, come invece è già stato stabilito in casi simili). Il regolamento, a rigore, può essere proposto sino a cinque giorni prima dell'udienza di trattazione nel merito (venti giorni dalla data di costituzione della resistente o del controinteresato, a loro volta dimidiati per effetto dell'art. 23 – bis). In questi casi il Tribunale, chiamato a conoscere del merito della causa, potrà ugualmente pronunciare sentenza pur essendo pendente il regolamento?
Ancora, la norma si disinteressa del tutto del processo di appello, non precisando in che modo e in che termini esso vada introdotto. Vi è, per il vero, il richiamo all'art. 23 – bis della legge T.A.R., in cui sembra indicarsi una norma di chiusura. Ma questo consentirebbe di spiegare l'appello entro termini (quello breve di trenta giorni e quello lungo di sei mesi), notevolmente sproporzionati, nella loro estensione, rispetto al termine per proporre il giudizio di primo grado.
Inoltre, la disposizione non esclude che il Tribunale amministrativo possa ugualmente assumere provvedimenti cautelari, tanto che ne disciplina le (non-)conseguenze sul contratto eventualmente già stipulato. Ma, anche qui, l'art. 20 si disinteressa dall'indicare quali termini debbano essere rispettati per la fissazione dell'udienza di Camera di consiglio (che rischiano, seguendo il rito ordinario, di avvicinarsi di molto alla data di trattazione dell'udienza di merito) e dal disciplinare il relativo regime dell'appello. D'altronde, stante la loro estrema provvisorietà (tanto che essi debbono, nel rito ordinario, essere confermati nell'udienza collegiale), non è pensabile che i provvedimenti cautelari nel processo ex art. 20 siano limitati a quelli che il Presidente o un suo delegato possono assumere inaudita altera parte.
Un aspetto non secondario della nuova disposizione attiene al regime delle notifiche. Incidentalmente l'art. 20 afferma che, qualora il ricorrente non possa provare di avere effettuato la notificazione (ad esempio perché l'originale non sia stato restituito o manchino le cartoline), egli può depositare la relativa attestazione dell'Ufficiale Giudiziario. Ma questo significa che, in questi ricorsi, la competenza alla notifica spetta solo all'Ufficiale e che non è possibile notificare a mezzo dei messi comunali o direttamente da parte del difensore che sia autorizzato a svolgere attività notificatoria?
Insomma, la norma crea non pochi problemi applicativi.
Restano poi i profili di legittimità costituzionale, già illustrati. Ne vorrei aggiungere, o meglio: sottolineare, due.
Il primo discende dal fatto che questo particolare regime è conseguenza dell'inclusione dell'“intervento” nell'elenco delle opere di interesse strategico cui fa riferimento l'art. 20. Il che significa che il Ministro, parte resistente, è in grado di determinare unilateralmente il regime impugnatorio dell'atto. Il rilievo pare collidere con il principio di parità delle armi, in giudizio, oggi espressamente recepito nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost.
Il secondo profilo è di carattere generale e, perciò, ancora più grave. La corsa ad ostacoli che è imposta al ricorrente, unita alle scarse conseguenze che la tutela a lui data effettivamente offre (tanto più che sono ben noti i problemi di procedere alla quantificazione del danno, nel processo amministrativo), porta a pensare che i provvedimenti amministrativi de quibus siano sostanzialmente inimpugnabili.
E se su questo fatto si volesse convenire, in che modo la disposizione si armonizza con l'art. 113 Cost?
Considerazioni giuridiche a parte, poi, non sarebbe più franco affermare espressamente l'inimpugnabilità di determinate categorie di atti?
Ma quest'ultimo, per la verità, è un interrogativo più ampio, che oggi dovrebbe interessare non pochi altri esempi, sia normativi (il richiamo ,ovviamente, è all'art. 21 – octies della 241 e all'art. 43 del T.U. sugli espropri), sia giurisprudenziali (quali suggerisce la reviviscenza, nelle pronunzie del Consiglio di Stato, della categoria dell'atto politico e della presunzione di legittimità).
Insomma, mala tempora currunt.
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(pubblicato il 3.12.2008)
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