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ALBERTO AVOLI

Diritto di accesso agli atti nella fase preprocessuale del giudizio contabile


01 – L’introduzione dell’invito a dedurre ha profondamente inciso sulla disciplina della fase preprocessuale del giudizio contabile, distinguendo un momento extraprocessuale da uno preprocessuale in senso stretto, divisi appunto dallo spartiacque dell’invito a dedurre.
Il riferimento normativo ha dato origine a molteplici problematiche interpretative e ha reso indispensabile l’intervento giurisprudenziale a copertura delle sue lacune.
In questo contesto assume un rilievo particolare la tematica del diritto di accesso agli atti nella fase preprocessuale, tematica solo apparentemente “di nicchia”, in realtà connessa con valori fondamentali, alcuni anche di rango costituzionale.
Proprio attraverso la valorizzazione di questi valori si può giungere ad individuare le soluzioni funzionalmente più adeguate.

 

02 – Sia per la fase extraprocessuale che quella preprocessuale rimangono entrambe caratterizzate da ufficialità, inquisitorietà, segretezza e prevalenza documentale.
Per entrambe è sempre applicabile il principio della piena libertà nella ricerca e nella formazione della prova (anche non in contraddittorio) e quello della correlazione con il potere sindacatorio del giudice in funzione istruttoria integrativa.

 

03 – Quanto sopra costituisce una premessa indispensabile per introdurre il diritto di accesso agli atti nella fase preprocessuale del giudizio contabile. Il diritto, privo in ogni caso di uno specifico fondamento normativo, assume rilievo in due situazioni, la prima riguardante gli esponenti (cioè coloro che, senza averne obbligo, attivano con una loro segnalazione una indagine della Procura contabile), la seconda i destinatari dell’invito a dedurre.
Si tratta di situazioni completamente diverse, non collegate fra loro, tuttavia unificate a monte da considerazioni “culturali” sul ruolo del Procuratore Regionale e sul suo modo di relazionare la propria attività con l’esterno.

 

04 – Relativamente alla prima situazione, si rammenta che alle indagini del Procuratore Regionale viene dato impulso da segnalazioni istituzionali (in molti casi obbligatorie), ovvero da notizie desunte dai mezzi di comunicazione, ovvero ancora su segnalazione di semplici cittadini.
Si è posto il problema se coloro che hanno dato impulso ad una indagine della Procura contabile abbiano acquisito un diritto di accesso agli atti del fascicolo istruttorio conseguentemente formatosi.
In linea di principio occorre distinguere l’ipotesi della segnalazione proveniente dall’amministrazione danneggiata rispetto a tutti gli altri casi.
Tuttavia la criticità maggiore si presenta per gli esponenti cittadini, i quali con una certa frequenza richiedono formalmente (ed anche “duramente”) di conoscere l’esito delle indagini compiute e di visionare gli atti relativi.

 

05 – L’orientamento tradizionale mantenuto dalle Procure è improntato ad una tendenziale chiusura. Senza volerne intaccare i fondamenti portanti, occorre forse una migliore valorizzazione dell’esigenza di ricondurre a trasparenza l’istruttoria della Procura, anche in considerazione del valore “pubblico” della segnalazione (con esclusione ovviamente dei casi di strumentalizzazione). Tale esigenza deve però sempre incontrare il limite della riservatezza.
Non è applicabile la normativa sull’accesso agli atti amministrativi, in quanto il fascicolo istruttorio è composto da documenti di rango giudiziario regolati da principi diversi.
Né si può fare ricorso alla disciplina propria della sede penale, in merito all’opposizione all’archiviazione del Procuratore della Repubblica, fra l’altro per la mancanza di qualsiasi controllo giudiziale delle archiviazioni del Procuratore Regionale contabile, stante il loro carattere endoprocedimentale e non definitivo.

 

06 – In mancanza di una specifica disciplina, è possibile escludere che il cittadino esponente abbia la legittimazione a chiedere l’accesso agli atti del fascicolo istruttorio.
È invece ammissibile un diritto alla conoscenza dell’esito dell’indagine attivata.
Questo diritto di conoscenza, pur privo di tutela normativa, è oramai comunemente riconosciuto.
La sua ampiezza è elastica e la forbice si snoda fra i seguenti due poli: a) comunicazione del solo esito dell’istruttoria e, cioè, del dispositivo dell’archiviazione o dell’avvenuta citazione; b) comunicazione anche delle motivazioni dell’archiviazione ovvero trasmissione di copia integrale del provvedimento di archiviazione o della citazione, se e in quanto già notificata ai convenuti, ovvero ancora comunicazione sintetica delle motivazioni a sostegno del dispositivo.

 

07 – La scelta fra le varie modalità di risposta al diritto conoscitivo è rimessa alla determinazione del Magistrato titolare dell’indagine.
In molte Procure risulta adottata come regola generale quella della mera comunicazione segretariale dell’esito istruttorio, salvo diversa specifica disposizione del Magistrato, da inserirsi nel dispositivo dell’archiviazione, o da emanarsi autonomamente.
Le comunicazioni sono materialmente affidate alla competenza delle segreterie e avvengono ad istanza.
Poiché il diritto di conoscenza non è espressamente munito di tutela, non si concretizza il reato omissivo, in caso di mancata positiva evasione della specifica domanda dell’esponente.
Questa soluzione non sembra definitiva e personalmente ne sostengo una evoluzione che conduca alla prefigurazione della doverosità della comunicazione degli esiti istruttori, ampliandola sino a ricomprendere anche il supporto motivazionale delle archiviazioni.
In ogni caso, dalle comunicazioni in questione non scaturisce alcun ulteriore diritto, quale quello di interlocuzione fra esponente e Magistrato circa il merito delle decisioni da questi assunte, che sono comunque definitive, sia in caso di archiviazione che di citazione.

 

08 – Il diritto di accesso presenta connotazioni assai più pregnanti per i soggetti destinatari dell’invito a dedurre.
L’invito emesso dal Procuratore Regionale ha la duplice funzione di consentire il migliore completamento dell’istruttoria e di consentire al possibile destinatario di una citazione per responsabilità amministrativa di produrre le proprie deduzioni, giustificando e motivando la correttezza del proprio operato, evidenziando l’estraneità dei fatti, oppure ancora sottolineando le circostanze in ipotesi rilevanti in tema prescrizionale o di altre eccezioni (ovviamente da far valere solo nella successiva ed eventuale sede giudiziale).
Malgrado le prevalenti tesi dottrinarie e giurisprudenziali pongano in grande risalto la collocazione dell’invito all’interno dell’istruttoria e malgrado che nello stesso non venga eliso il principio della libera ricerca e formazione della prova, non può negarsi che esso determini l’avvio di una fase preprocessuale con contraddittorio imperfetto.
Il soggetto destinatario della cosiddetta contestazione istruttoria contenuta nell’invito acquisisce la titolarità di alcune facoltà (o, meglio, di alcuni diritti), l’esercizio delle quali è garantito dalla legge. Si tratta della possibilità di produrre deduzioni difensive, di chiedere di essere sentiti in audizione personale e, infine, di ottenere certezza circa i tempi di conclusione dell’istruttoria (diritto quest’ultimo parzialmente compresso dalla mancata conoscenza dell’eventuale richiesta di proroga dei termini avanzata dal Procuratore Regionale e dalla conseguente non partecipazione al rito camerale per la decisione del Giudice assunta con ordinanza collegiale).

 

09 – Il diritto di accesso agli atti assume da parte del destinatario dell’invito a dedurre una pregnante funzione strumentale all’esercizio del diritto alla difesa deduttiva.
Appare importante sottolineare il rilievo delle strumentalità del diritto di accesso rispetto a quello di difesa deduttiva e di audizione personale.
Il diritto alla difesa deduttiva deve essere garantito nella sua effettività e quindi il soggetto interessato deve essere messo in grado di conoscere e visionare gli elementi probatori e indiziari raccolti dal Procuratore Regionale, in base al più volte richiamato principio di libera ricerca e formazione della prova, quali posti a fondamento dell’incolpazione istruttoria. Per dedurre è indispensabile conoscere la rete probatoria raccolta dalla Procura e a ciò è preordinato il diritto di accesso.
La difesa deduttiva è per definizione personale, il che significa che non necessita di difesa tecnica e che l’audizione non può essere resa dal destinatario dell’invito.
Tale situazione ha rilievo per l’esatta individuazione del soggetto al quale riconoscere la titolarità del diritto di accesso agli atti, legittimato ad esercitarlo mediante l’apposita istanza di accesso e poi attraverso la materiale visione dei documenti contenuti nel fascicolo istruttorio.

 

10 – Occorre distinguere due ipotesi: la prima soccorre quando l’invitato intende dedurre personalmente e la seconda allorché il soggetto preferisce avvalersi della difesa tecnica, che, pur non necessaria, è sicuramente possibile.
Nella prima ipotesi è l’invitato che deve di persona sottoscrivere l’istanza di accesso e quindi materialmente effettuarlo.
Si è posto il problema dell’ammissibilità della delega a soggetto terzo (non difensore tecnico) per la materiale visione degli atti.
Non esistono precedenti giurisprudenziali che sovvengano a risolvere il dubbio: tuttavia la prassi ricorrente è quella di escludere la possibilità della delega a soggetto terzo, stante il carattere personale del diritto alla difesa deduttiva.
Diversa è l’ipotesi nella quale l’invitato abbia scelto di avvalersi della difesa tecnica. In questo caso è l’avvocato procuratore speciale ad essere legittimato a promuovere ed effettuare l’accesso. Secondo i principi generali, l’avvocato procuratore speciale può delegare l’accesso ad un proprio collaboratore di studio o a un collega formalmente abilitati.

 

11 – Si è più volte fatto riferimento al diritto di accesso agli atti. Ma in realtà a quali atti ci si riferisce? In generale il richiamo è al fascicolo istruttorio formato dal Procuratore Regionale con tutti i documenti raccolti durante un’indagine.
Le indagine della Procura contabile sono per definizione “aperte”, non oggettivamente vincolate neppure dalla segnalazione di danno e tanto meno dalla determinazione dell’oggetto elaborata in sede di apertura amministrativa del fascicolo.
D’altronde la responsabilità amministrativa è per sua definizione atipica; le indagini non sono strette negli invalicabili schemi di fattispecie preindividuate, con la conseguenza di poter (e di dover) spaziare soprattutto nelle fasi iniziali in ventagli di approfondimenti molto ampi, solo, progressivamente destinati a ridursi sino alla formulazione dell’incolpazione istruttoria.

 

12 - Se si coniuga il carattere non predefinito delle indagini con la atipicità della responsabilità e infine con il principio di libera ricerca e formazione delle prove (implicante la mancanza di prove legali e la titolarità in capo al Giudice del potere di decidere in base al libero apprezzamento delle prove stesse), si comprende come nel fascicolo finiscano per confluire numerosi documenti di natura diversa, riguardanti una pluralità di soggetti e di situazioni a volte molto lontane dai concreti termini oggettivi e soggettivi dell’incolpazione istruttoria alla quale direttamente ricollegare il diritto di accesso.

 

13 – Una indagine può condurre alla formulazione di incolpazioni istruttorie dirette a più di un soggetto, sia pure nell’ambito di una medesima vicenda fattuale.
Tali incolpazioni collegate possono essere raccolte in un unico atto di invito (come di solito avviene), oppure essere scisse in distinti ed autonomi inviti.
La responsabilità amministrativa è personale e il danno è attribuito pro quota, con la conseguenza che (a prescindere dalle ipotesi di solidarietà) ciascun invitato a dedurre diventa titolare di una posizione giuridica autonoma, pur se più o meno interconnessa con quella di altri.

 

14 – In linea di massima il principio da applicare sembra essere il seguente: ciascun invitato a dedurre ha diritto di accedere non a tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio, ma unicamente a quelli riferibili alla sua posizione.
Questo principio deve tuttavia essere bilanciato in rapporto alla particolarità strutturale dell’istruttoria, quale in precedenza delineata, con particolare riferimento alle esigenze che un invitato a dedurre possa accedere anche agli atti dei soggetti con posizione interconnessa.
Il criterio di contemperamento deve partire dalla valorizzazione di un dato coesivo, costituito dall’unicità del danno contestato. Il che significa che un soggetto invitato a dedurre ha diritto di accedere a tutti gli atti riguardanti anche altri soggetti ai quali sia stato contestato il medesimo danno.

 

15 – L’esercizio del diritto di accesso deve seguire una procedura che, priva di regolazione, risulta allo stato definita solo attraverso la prassi e indirizzi di coordinamento. Occorre sottolineare che di fatto le varie Procure Regionali non sempre seguono la medesima prassi e pertanto, da questo punto di vista, è auspicabile una riflessione volta a definire modalità uniformi.
La procedura viene attivata dall’istanza del soggetto legittimato, diretta al Procuratore procedente o alla Segreteria. All’istanza segue in alcune Procure il visto del Magistrato, in altre un suo vero e proprio provvedimento autorizzativo apposto in calce al documento. Talora l’esame dell’istanza manca del tutto e l’accesso viene consentito in via segretariale.
Tutto ciò ha comportato l’insorgenza di alcune criticità, soprattutto allorché all’istanza di accesso non è stato dato immediato corso, bensì si è provveduto con un intervallo temporale di uno o più giorni.
Si è contestata in questi casi la compressione del diritto di difesa, posto che il termine per depositare le deduzioni viene ridotto dal tempo della messa a disposizione del fascicolo.
Sussiste invece concordanza di opinioni su di un altro punto. Il diritto di accesso agli atti implica la facoltà di visionare il fascicolo e di chiederne l’estrazione di copie; non già la possibilità di chiedere la copia di uno specifico documento asseritamente contenuto nel fascicolo, senza la visione del medesimo.

 

16 – Circa l’ampiezza del diritto di accesso, secondo una tesi minoritaria non esistono limiti per cui l’invitato ha titolo a visionare tutto il fascicolo istruttorio.
Si propende però per una soluzione diversa: il diritto è limitato all’accesso solo di quella parte del fascicolo che assume rilevanza per colui che fa valere il diritto, con riferimento al contenuto della contestazione istruttoria.
Un aspetto di particolare criticità è rappresentato dalle modalità di estrapolazione del fascicolo utile per l’accesso rispetto a quello per così dire secretato.
Tale operazione riveste di per sé il carattere di massima delicatezza e centralità: eppure attualmente è lasciato alla sensibilità e all’iniziativa dei singoli Magistrati.
In attesa dell’opportuna ed auspicata regolamentazione, sembra che la soluzione preferibile sia quella che imponga al Procuratore precedente la decretazione formale degli atti da lui ritenuti non idonei all’accesso.
Tale passaggio procedurale deve collocarsi nel momento del deposito in Segreteria dell’invito e deve concretizzarsi in un provvedimento esplicito, anche solo in calce al documento da secretare.
In questo ambito è possibile procedere anche alla decretazione parziale di un documento.
Deve comunque ritenersi applicabile la regola della decretazione residuale. In base ad essa il principio generale è quello della piena disponibilità del fascicolo per l’accesso, salvo i casi di esplicita secretazione.

 

17 – Titolare del potere di limitare l’accesso è il Procuratore titolare dell’indagine. È chiaro che dai documenti secretati non può comunque scaturire alcun elemento di prova e non può essere fondato alcun ragionamento accusatorio.
Questo in linea di principio. Tuttavia il confine reale è assai flessibile, perché, ad esempio, un documento sottratto all’accesso in sede di invito può essere valorizzato nella successiva citazione senza intaccarne l’ammissibilità. A meno che il documento stesso, per il suo carattere di essenzialità, abbia determinato un’evidente e sostanziale divaricazione del petitum e della causa petendi fra invito e citazione.
Riepilogando lo stato dell’arte nelle sue manifestazioni, si possono dunque evidenziare due modelli procedimentali:
a) L’accesso agli atti nella fase preprocessuale successiva all’invito è consentito con riguardo a tutto il fascicolo istruttorio, senza limitazioni documentali. Naturalmente solo ai soggetti muniti della legittimazione come in precedenza individuata.
b) L’accesso è consentito per tutti i documenti non formalmente sottratti con provvedimento del Procuratore procedente e comunque sempre per quelli esplicitamente menzionati nell’invito o comunque costituenti il minimo essenziale.
In linea teorica può porsi il problema se il provvedimento di sottrazione all’accesso (se e in quanto ritenuto necessario) debba essere motivato. Il suo carattere interno e insindacabile fanno propendere per la soluzione negativa.

 

18 – Tutti gli atti contenuti nel fascicolo istruttorio sono assoggettati alla medesima disciplina dell’accesso e della eventuale sottrazione. Ve ne sono alcuni per i quali è necessario però un particolare ragionamento.
Innanzi tutto gli esposti non obbligatori. Da più parti si è posta l’esigenza di una qualche forma di “protezione” dell’identità di quanti si assumono l’onere della segnalazione, e ciò per contrastare il pericolo di conseguenze e ritorsioni.
È difficile dare una risposta convincente a questa esigenza nella quale si incontrano (ed anzi si scontrano) fattori oggettivamente contrastanti di particolare pregnanza, sino a toccare valutazioni etiche, di strategia inquisitoria, di mera opportunità. Allo stato le prassi seguite sono piuttosto varie e riesce persino difficile individuare quelle prevalenti.

 

19 – Altri documenti particolari sono le archiviazioni disposte dal Procuratore procedente (con doppia firma conforme del Procuratore Regionale).
Se infatti è vero che un invito a dedurre può essere emesso nei confronti di più soggetti , ne discende che il Procuratore procedente può archiviare alcune posizioni e citarne in giudizio altre.
Questi provvedimenti di archiviazione vengono comunicati all’interessato solo nel dispositivo ovvero anche con un estratto della motivazione ovvero ancora in modo integrale.
I provvedimenti di archiviazione rimangono nel fascicolo istruttorio, il problema che si pone è se essi possano oppure debbano necessariamente essere depositati unitamente all’atto di citazione riguardante i soggetti che il Procuratore abbia ritenuto di chiamare in giudizio.
Si è anche sollevata la questione se il Giudice possa ordinare alla Procura il deposito di atti contenuti nel fascicolo istruttorio e, in particolare, dei provvedimenti di archiviazione in esso confluiti.
In generale la riposta è negativa.
La stessa Corte costituzionale sembra averla avallata, pronunciando in particolare sul caso dell’archiviazione (qualificata nell’occasione endoprocedimentale, non definitiva e non vincolante).
Nel delicato rapporto fra le parti processuali, si può dunque ritenere applicabili anche alle archiviazioni i principi generali. Gli atti propri della fase istruttoria, stante il loro carattere interno, rimangono nella esclusiva disponibilità della Procura, salvi i riflessi sul quadro probatorio finalizzato al libero convincimento decisorio del Giudice.

 

20 – Il diritto di accesso agli atti, come tutti i diritti, può dirsi effettivo solo se assistito da una efficace tutela. Trattandosi di un diritto strumentale, la sua tutela si riverbera sul diritto principale, quello alla difesa deduttiva o, secondo un’altra definizione, alla compartecipazione alla fase istruttoria del Procuratore Regionale.
L’ordinamento non disciplina espressamente il diritto di accesso e tanto meno ne appresta specifiche tutele.
La tutela è quindi in buona sostanza rimessa alla elaborazione giurisprudenziale, oltre che ovviamente – mi si consenta dirlo – al buon senso delle parti interessate.
Si sono confrontate due posizioni: la prima che riconosce l’esistenza di un diritto di accesso (ex multis: Corte dei conti Sez. I n. 21/A/95 e n. 13/A/01) e la seconda minoritaria, che lo nega (Sez. III n. 267/00 e Sez. Lazio n. 24/06).
Secondo quest’ultima tesi, è irrilevante tutto quanto si è sviluppato nella fase pregiudiziale. Il ragionamento sul quale si fonda parte dal concetto che nel giudizio per responsabilità amministrativa non si applica il principio del contraddittorio nella formazione della prova, come avviene nel processo penale: il Procuratore Regionale contabile può fondare la propria domanda di risarcimento anche su prove acquisite senza la partecipazione dei soggetti coinvolti in sede istruttoria e il contraddittorio, escluso nella sede istruttoria, si differisce al momento del dibattimento.

 

21 – Queste due impostazioni riflettono un atteggiamento di fondo, profondamente antitetico.
E’ innegabile che, come numerose volte ricordato, nel processo contabile la prova è cercata e formata dalla Procura non in contraddittorio, così come è innegabile che la fase istruttoria successiva all’invito non cambi tale quadro e non attivi né procedimenti garantiti di contraddittorio né un vero e proprio diritto di difesa ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione. Con la conseguenza della marginalizzazione del diritto di accesso, collocato nella fase istruttoria estranea alle regole dibattimentali.
Tuttavia il segnale inviato dal legislatore con l’introduzione dell’invito a dedurre, ha un significato che non può essere ignorato. L’invito è certamente funzionale alle esigenze istruttorie della Procura, ma lo è ancora di più per il destinatario, che deve essere messo in condizione di apportare il proprio contributo deduttivo per evitare il carico di giudizi che potrebbero rivelarsi infruttuosi e per lui pregiudizievoli.

 

22 - A ben vedere, non esiste una vera e propria contrapposizione fra le esigenze istruttorie della Procura e quelle difensive dell’inviato. Infatti la Procura, in quanto parte pubblica, ha l’onere di condurre le istruttorie in modo da ricercare non solo le prove a carico, ma anche gli elementi a favore dei soggetti coinvolti. Pertanto, è interesse della Procura (o dovrebbe essere interesse della Procura) ricercare la collaborazione deduttiva dei soggetti coinvolti in sede istruttoria. Anche perché, proprio a seguito delle deduzioni, la Procura stessa potrà svolgere ulteriori passaggi investigativi rimessi alla sua esclusiva titolarità e svincolati da qualunque forma di contraddittorio. Questa possibilità (la permanenza del pieno potere investigativo dopo le deduzioni) è stata oggetto, nell’ottica della dialettica di parte, di qualche critica, perché in ipotesi idonea a stravolgere le finalità dell’invito (la Procura induce l’invitato a “scoprire le proprie carte” e, mancando il contraddittorio, può orientare il completamento dell’istruttoria nella sua precipua ottica ed interesse).

 

23 – Quanto alla tutela, anche qui la giurisprudenza non si è espressa in modo univoco.
Alcune pronunce, pur ammettendo l’esistenza del diritto di accesso, ne escludono forme di tutela e ciò in quanto l’ordinamento non prevede alcuna espressa ed esplicita sanzione per la sua violazione. In particolare non solo non si è ravvisata l’esistenza di un obbligo di trasmissione di documenti ai destinatari dell’invito a dedurre a carico della Procura, ma si è addirittura ritenuto che il diniego opposto dalla Procura alla visione della documentazione richiamata nell’invito e raccolta nella fase istruttoria non determina l’inammissibilità della successiva citazione (Sez. Puglia n. 1062/06; Sez. Basilicata n. 237/05 e Sez. III n. 383/04).
Altre pronunce equiparano il diritto di accesso a quello di deduzione o di audizione. La violazione di anche uno solo di questi tre diritti provoca l’inammissibilità dell’atto di citazione (Sez. Lazio n. 1612/07).
In questo contesto viene rafforzato il collegamento fra la fase preprocessuale e quella processuale e soprattutto si estendono alcuni principi propri del dibattimento anche alla fase istruttoria garantita. Non si intacca il regime di libera formazione della prova, ma si ammette un generale diritto dell’invitato quanto meno a dedurre sul materiale investigativo raccolto dalla procura e sui ragionamenti accusatori conseguentemente formulati.
La Sezione umbra della Corte ha in modo esplicito ritenuto che anche nella fase istruttoria garantita debbano trovare ingresso i principi costituzionali di difesa e del giusto processo sanciti dagli articoli 24 e III della Costituzione. Il diritto di accesso agli atti si fonda su tali principi e, ovviamente, non già su quelli propri della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi (Sez. Umbria n. 345/05).

 

24 – Uno dei punti centrali del dibattito giurisprudenziale è rappresentato dalla individuazione della inammissibilità della citazione quale “sanzione” per la violazione del diritto di accesso.
Naturalmente l’inammissibilità della citazione per violazione del diritto di accesso è diversa dall’inammissibilità per carenza dell’invito a dedurre nell’indicazione degli elementi necessari minimi a supporto dell’incolpazione istruttoria.
L’inammissibilità ipotizzata è quella strettamente ed esclusivamente correlata alla violazione del diritto d’accesso in quanto tale, a prescindere dalla sufficienza nell’invito del supporto probatorio e argomentativo.
Questo autonomo caso di inammissibilità è stato affermato in un numero sempre più crescente di sentenze.
L’inammissibilità però non scaturisce da una violazione generica del diritto di accesso, ma solo allorché non sia consentita la visione di documenti espressamente richiamati nell’invito che integrino il contenuto minimo necessario del supporto contestativo (Sez. Sardegna n. 545/02 e n. 116/98 – Sez. Friuli n. 127/01 – Sez. III n. 267/00).

 

25 – Dunque, venendo alla conclusione, si può dire affermata l’esistenza di un diritto tutelato di accesso agli atti anche nella fase preprocessuale dell’invito.
L’accesso agli atti tutelato riguarda non l’intero fascicolo istruttorio formato dalla Procura, bensì la sua parte rilevante per la posizione del soggetto invitato.
L’accesso deve essere comunque consentito per tutti i documenti espressamente menzionati nell’invito e, in ogni caso, per tutti i documenti che, a prescindere dall’esplicita menzione, costituiscono il minimo essenziale a sostegno dell’incolpazione istruttoria. Ciò al fine di assicurare la possibilità di una effettiva difesa deduttiva.
La sanzione è individuata nell’inammissibilità dell’atto di citazione.

(pubblicato il 21.4.2008)

 

 

 
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