REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi - Presidente
Riccardo Savoia - Consigliere
Alessandra Farina - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 224/2007 proposto da
VOLPONI GABRIELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Terrin e Rodolfo Romito, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Maserà in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre – Via Cavallotti 22;
e nei confronti
del Condominio “Ex Corte da Zara”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione del Consiglio comunale di Maserà 7.11.2006 n. 149 avente ad oggetto: “Uso pubblico area esterna e privata Corte da Zara – approvazione dello schema di convenzione ed autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico ad intervenire alla sottoscrizione della convenzione in nome e conto del Comune”.
Visto il ricorso, notificato il 19.1.2007 e depositato presso la Segreteria il 6.2.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 19.2.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 22 febbraio 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Terrin per il ricorrente e l’avv. Meggiolaro, in sostituzione dell’avv. Domenichelli, per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che il presente ricorso è stato proposto dall’odierno istante in qualità di cittadino residente nel Comune di Maserà, nonché in qualità di consigliere comunale di minoranza dello stesso Comune;
che oggetto delle censure è la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale, rectius la Giunta, ha approvato lo schema di convenzione relativo all’uso pubblico di un’area esterna e privata, denominata Corte Da Zara, di proprietà del controinteressato Condominio “Ex Corte Da Zara”, ed ha contestualmente autorizzato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a sottoscrivere la suddetta convenzione in nome e per conto del Comune;
il ricorso presenta profili di inammissibilità con riguardo al difetto di legittimazione ad agire del ricorrente;
invero, in qualità di consigliere comunale di minoranza, il ricorrente è legittimato ad agire unicamente nell’ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all’ufficio, quindi con riguardo a profili che attengono all’esercizio della carica di consigliere comunale, impedendo o ledendo le funzioni in tale veste esercitate (T.A.R. Veneto, I, n. 640/2004);
il giudizio amministrativo non è infatti finalizzato a risolvere controversie fra organi dello stesso ente, bensì a risolvere conflitti intersoggettivi : per questa ragione il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all’ufficio;
invero, il componente dell’organo collegiale ha altri strumenti per opporsi alle presunte illegittimità che, a suo giudizio, possono inficiare l’atto deliberando, sia attraverso la discussione ed il dibattito politico, sia attraverso il voto, sia attraverso i mezzi di controllo esterno riservati dalle leggi alle minoranze;
nel caso di specie il ricorrente, agendo quale consigliere di minoranza, non ha denunciato vizi della deliberazione impugnata incidenti sul munus publicum dallo stesso esercitato, per cui risulta carente di legittimazione alla proposizione del ricorso;
al contempo, non sussiste in capo all’istante la legittimazione a ricorrere in qualità di cittadino residente nel Comune, in quanto non è stato evidenziato uno specifico collegamento tra gli interessi direttamente attinenti alla sfera individuale del ricorrente e l’oggetto del provvedimento impugnato, che riguarda area appartenente a soggetti diversi (condominio “Ex Corte De Zara” di cui il ricorrente non fa parte);
non avendo il ricorrente comprovato in che modo ed in che misura la deliberazione impugnata incida sulla sfera dei propri interessi, ne deriva, anche sotto tale profilo, l’inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto;
né tale conclusione può essere superata dal fatto che l’azione intrapresa dal ricorrente in qualità di cittadino residente nel Comune di Maserà sia stata avviata, come sostenuto da parte istante, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 267/2000;
invero, l’azione popolare, ai sensi del richiamato art.9, è ammissibile solo in caso di inerzia da parte del Comune e non quando, come nel caso in esame, l’ente ha provveduto esprimendo la propria volontà;
diversamente opinando il cittadino elettore, attraverso l’esercizio dell’azione popolare, finirebbe per sostituirsi alla volontà dell’ente elettivo rappresentativo dei cittadini, con evidente vulnus del principio democratico rappresentativo;
ne deriva che l’azione popolare non può essere esperita per una sorta di opposizione alla volontà espressa dall’ente esponenziale degli interessi della collettività (C.d.S, IV, n. 4544/2001 e n. 6657/2002; T.A.R. Veneto, III, n. 1728/2004; T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 1984/2005);
per le ragioni sin qui richiamate il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico del ricorrente, a favore del Comune di Maserà di Padova, nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Maserà di Padova, delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 4.000,00 (quattromila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007.