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T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 18 gennaio 2007 n. 82
Pres. Scognamiglio – Est. Tondin
A.C. S.p.A. (avv. ti G. Pellegrino, C. Guccione, G. Fontana,
Gianluigi Pellegrino, E. Stajano) / I.L. S.p.A. (avv. ti
M. Clarich, N. Moravia, F. Campomori , F. Bertuzzi) –
Regione Lombardia (avv. ti P. Pujatti, e P. D. Vivone) –
A.T.I. C. S.A. – M.F. S.p.A. (avv.ti E. Antonini,
A. Lirosi, G. Velluto, C. Gitti) |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Project financing – Lex specialis – Previsione,
per la fase di licitazione privata, di criteri di
valutazione delle offerte tecniche, sotto il profilo
qualitativo, e di coefficienti da applicare con
il sistema del confronto a coppie – Previsione di
identico meccanismo di valutazione nella successiva
fase negoziata – Fattispecie – Possibilità di introdurre,
nella fase negoziata, elementi migliorativi – Offerte
– Confronto tra offerta tecnica che, in sede di
licitazione, ha ottenuto un punteggio più elevato
rispetto ad altra impresa – Fase Negoziata – Attribuzione
di un punteggio superiore all’impresa che non ha
introdotto in offerta alcun elemento migliorativo
rispetto all’offerta che tale miglioramento ha introdotto
– Legittimità.
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2. Giustizia amministrativa – Ricorso
incidentale – Art. 37 T.U. 1054/1924 – Finalità
– Eccezioni dedotte con ricorso incidentale - Esame
- Limiti.
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3. Opere pubbliche – Project financing
– L.R. Lombardia 9/2001 – Fasi del procedimento
– Determinazione – Posizione giuridica del promotore
– Natura - Interesse legittimo.
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4. Contratti della p.a. – Opere pubbliche
– Project financing – Impresa prequalificatasi come
singola – Possibilità di partecipare alla fase negoziata
in a.t.i. – Sussiste – Ragione.
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5. Contratti della p.a. – Opere pubbliche
– Project financing - Piano economico finanziario
- PEF – Elemento dell’offerta - Contenuto - Determinazione
– Conseguenze - Valutazione della p.a. sul PEF -
Sindacabilità in sede giurisdizionale – Limiti.
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1. Nell’ambito di una procedura di
affidamento di una concessione di costruzione e
gestione di una autostrada regionale, qualora la
lex specialis preveda che, nella fase di licitazione,
le modalità per presentare l’offerta e gli elementi
per la sua valutazione vadano regolate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato
B del d.p.r. n°554/1999, distinguendo fra elementi
di natura qualitativa ed elementi di natura quantitativa,
e che l’aggiudicazione della concessione vada effettuata
a favore del concorrente primo nella graduatoria,
che abbia effettuato un’offerta la quale, apportando
al progetto del promotore (posto a base di gara
dal bando) modifiche migliorative rispetto agli
elementi qualitativi e quantitativi indicati dal
bando medesimo, é legittima la scelta dell’amministrazione
di affidare la concessione ad impresa che, pur soccombente
nella precedente fase quanto a valutazione tecnica
della soluzione proposta (nella specie, sotto il
profilo ambientale), non abbia apportato, nella
terza fase (quella negoziata), alcuna soluzione
migliorativa, poiché l’oggetto dell’indagine (il
progetto di una autostrada che incide in zone già
densamente popolate e a rischio sotto il profilo
ambientale), è per sua natura caratterizzato da
soluzioni altamente opinabili, essendo pertanto
possibile sostenere punti di vista anche molto distanti,
senza che si possa dire con immediatezza che l’una
o l’altra soluzione è migliore, e che quindi la
scelta contraria è manifestamente illogica, atteso
che l’apprezzamento in concreto è riservato alla
discrezionalità dell’amministrazione.
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2. Ai sensi dell’art. 37 T.U. 1054/1924,
il ricorso incidentale è volto a prospettare questioni
d’inammissibilità del ricorso principale, che, richiedendo
un ampliamento della materia del contendere, non
possono dedursi nel controricorso in via di mera
eccezione. In tale prospettiva, la pronuncia d’inammissibilità
del ricorso principale deve ritenersi satisfattoria
del ricorrente incidentale, ponendosi come il massimo
risultato utile ottenibile. Ne deriva che il ricorso
incidentale andrà esaminato per primo ove con esso
si contesti una questione di globale difetto di
legittimazione del ricorrente principale, ovvero
di globale difetto di interesse al ricorso, apprezzabile
indipendentemente dai motivi che questo deduce.
Viceversa, tale ricorso andrà esaminato in via successiva
con riguardo alle questioni attinenti alla legittimazione
o all’interesse a dedurre un particolare motivo
del ricorso principale, posto che tali questioni
andranno valutate in corrispondenza al motivo cui
si riferiscono.
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3. La procedura di project financing
per la realizzazione di un’opera pubblica -nella
specie trattasi della concessione per la progettazione
definitiva ed esecutiva, nonchè per la costruzione
e gestione di un’autostrada regionale- prevista
dalla L.R. Lombardia 4 maggio 2001 n. 9 -sulla programmazione
e sviluppo della rete viaria di interesse regionale-,
si articola in tre momenti: individuazione del soggetto
c.d. promotore, fase di prequalifica, volta a selezionare,
tramite gara, altri operatori e fase della procedura
negoziata, tesa al confronto tra l’offerta del promotore
e quelle degli altri soggetti selezionati. In tale
sistema, qualora -come nella specie- la lex specialis
di gara preveda l’automatica aggiudicazione del
contratto al promotore solo ove la gara sia andata
deserta in fase di prequalifica ma non anche nella
fase successiva, il promotore assume, sino alla
fase prenegoziata, una posizione giuridica di interesse
legittimo, come tale sacrificabile dalla p.a. solo
con un motivato nuovo esercizio dei propri poteri.
Peraltro, posto che l’adozione dell’invito alla
procedura negoziata assume per il promotore un’immediata
attitudine lesiva, tale soggetto potrà far valere
i vizi relativi all’ammissione alla gara delle imprese
concorrenti al più tardi all’esito della fase prenegoziale.
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4. Nell’ambito di una procedura di
project financing per la realizzazione di un’opera
pubblica, l’impresa prequalificatasi come singola
nella fase c.d. prenegoziata ha la possibilità di
presentare offerta in forma di associazione temporanea
d’imprese nel corso della procedura negoziata, in
conformità al principio del favor partecipationis
alle pubbliche gare.
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5. Nell’ambito di un’operazione di
finanza di progetto, il piano economico finanziario
- PEF - si configura come elemento essenziale dell’offerta,
e come tale la committenza pubblica è tenuta a valutarne
il contenuto. Peraltro, posto che tale piano riguarda
un’operazione imprenditoriale, per sua natura rischiosa,
esso contiene valutazioni probabilistiche, ragionevoli
ma non garantite, a maggior ragione ove - come nella
specie - formuli previsioni per il lungo periodo.
Pertanto la valutazione sul PEF ad opera della p.a.,
costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale
sotto il profilo tecnico, sindacabile in giudizio
entro limiti ristretti, potendo il giudice controllare
la correttezza e logicità della scelta operata,
non già formulare una scelta alternativa, ritenuta
migliore di quella operata dalla p.a..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n°231/2006 proposto da:
AUTOSTRADE CENTROPADANE S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I.
con le mandanti Coopsette s.c. a r.l., Profacta S.p.a.,
Paver Costruzioni S.p.a., Industria Cementi Giovanni Rossi
S.p.a., Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a., ASM Brescia
S.p.a., Azienda Energetica Municipale S.p.a., Infracom Italia
S.p.a., Technital S.p.a., e Consorzio Servizi Infrastrutture
Piacenza,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni Pellegrino,
Claudio Guccione, Gianfranco Fontana, Gianluigi Pellegrino
ed Ernesto Stajano, con domicilio eletto in Brescia, via
Diaz 28, presso lo studio dell’avv. Fontana;
contro
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. ti Marcello Clarich, Nico
Moravia, Franco Campomori e e Fiorenzo Bertuzzi, con domicilio
eletto in Brescia, via Diaz 9, presso lo studio dell’avv.
Bertuzzi;
REGIONE LOMBARDIA
nella persona del Presidente pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. ti avv. ti Piera Pujatti
e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto in Brescia, via
Gramsci 28, presso lo studio dell’avv. Donatella Mento;
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e nei confronti di:
CINTRA- CONCESIONES DE INFRASTRUCITRURAS DE TRANSPORTE
S.A.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I.
costituenda con la mandante Merloni Finanziaria S.p.a.;
MERLONI FINANZIARIA S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentate e difese dagli avv. ti Ezio Antonini, Antonio
Lirosi, Giuseppe Velluto e Ciso Gitti, con domicilio eletto
in Brescia, piazza della Loggia 5, presso lo studio dell’avv.
Gitti;
IMPRESA PIZZAROTTI E C° S.p.a.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I.
costituenda con le mandanti Eiffage S.a. e Sanef S.a.;
EIFFAGE S.A.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
SANEF S.A.
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
non costituitesi in giudizio;
per
(ricorso principale, proposto da Autostrade Centropadane
contro Infrastrutture Lombarde e Regione Lombardia e nei
confronti di Cintra, Merloni, Pizzarotti, Eiffage e Sanef)
l’annullamento, previa sospensione,
della nota 13 dicembre 2005 n° UTE 05/549 F702-05-a-2-2-19
AR/bb, con la quale Infrastrutture Lombarde ha comunicato
l’aggiudicazione della concessione per la progettazione
definitiva con studio di impatto ambientale, per la progettazione
esecutiva, per la costruzione e per la gestione, dell’autostrada
regionale “Integrazione del sistema transpadano –
Direttrice Cremona Mantova” per il tratto Cremona-
Mantova sud, in favore di una costituenda A.T.I. fra Cintra
e Merloni Finanziaria;
di ogni atto connesso o di approvazione assunto dalla Regione
Lombardia ovvero dalla Infrastrutture Lombarde;
degli atti presupposti, e in particolare delle determinazioni
assunte dalla Infrastrutture Lombarde e dalla Regione Lombardia
e dei verbali di gara con cui sono state ammesse a concorrere,
e comunque non escluse, la suddetta costituenda A.T.I. Cintra
e la costituenda A.T.I. fra la Pizzarotti, la Eiffage e
la Sanef, nonché è stata disposta la suddetta
aggiudicazione;
di ogni ulteriore atto connesso ovvero consequenziale, e
in particolare della aggiudicazione definitiva eventualmente
intervenuta;
nonché per la condanna
della p.a. resistente al risarcimento dei danni;
e inoltre per
(ricorso incidentale, proposto da Cintra e Merloni contro
Autostrade Centropadane e nei confronti di Infrastrutture
Lombarde, Regione Lombardia e Pizzarotti)
l’annullamento, previa sospensione,
di tutti i verbali della commissione giudicatrice relativi
alla fase della procedura negoziata, e in particolare dei
verbali del 29 novembre 2005, nella parte in cui hanno affermato
la regolarità e completezza della documentazione
presentata dall’A.T.I. Centropadane, ammettendola
alla procedura negoziata in questione;
della lettera 9 settembre 2005 prot. D.G. 05/594, con la
quale Infrastrutture Lombarde ha risposto alla richiesta
di chiarimenti formulata da Autostrade Centropadane con
lettera 7 settembre 2005 prot. n°8070;
della lettera 9 novembre 2005 prot. UTE 05/319;
dell’art. 8 lettera r) del bando di gara, nella parte
in cui la richiesta di produzione del certificato del casellario
giudiziale viene estesa anche ai procuratori muniti di potere
di rappresentanza;
di ogni atto connesso, presupposto o conseguente;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente;
visti gli atti e documenti tutti di causa;
udito il relatore Ref. Francesco Gambato Spisani alla pubblica
udienza del giorno 5 dicembre 2006;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con propria delibera 19 luglio 2002 n°VII/9865,
la Giunta regionale lombarda ha, fra l’altro, individuato
come autostrada regionale di prossima necessaria realizzazione
la “integrazione del sistema transpadano”, che
per quanto qui interessa comprende il tracciato Cremona-Mantova,
e a livello europeo viene a costituire uno dei tratti del
cosiddetto “corridoio n°5” ovvero “del
45° parallelo”, ovvero di una direttrice stradale
e ferroviaria che dovrebbe assicurare il celere percorso
da Barcellona a Kiev (v. per tutto ciò il doc. 2
ricorrente, copia della delibera citata, da cui le citazioni;
il riferimento al corridoio n°5, in particolare, è
nelle premesse).
Ai sensi dell’art. 10 bis della l.r. Lombardia 4 maggio
2001 n°9, la stessa Giunta ha poi deliberato di affidare
ad una società propria controllata, la Infrastrutture
Lombarde S.p.a. [d’ora in poi, “IL”],
le funzioni di affidamento della relativa concessione di
costruzione e gestione (il fatto è incontroverso
in causa), con successiva delibera 13 dicembre 2002 n°VII/11577
la Giunta ha infine riconosciuto “che il progetto
preliminare di autostrada regionale Cremona-Mantova presentato
da Autostrade Centropadane S.p.a. [d’ora in poi, “Centropadane”]
in data 28 ottobre 2002 è coerente con gli intendimenti
programmatici espressi dalla Regione” con la delibera
di cui al § che precede; di conseguenza, ha consentito
a Centropadane di acquistare la qualità di promotore
per realizzare l’opera con il sistema della cd. finanza
di progetto o project financing [d’ora in poi,
“FP”], dando avvio alla relativa procedura (doc.
2 bis ricorrente, copia della delibera 13 dicembre 2002
cit.).
Com’è noto, la FP è in generale un concetto
proveniente dall’economia aziendale, ove è
definito come operazione la quale finanzia una particolare
unità economica, che consente al finanziatore, sin
dall’inizio, di fare affidamento su un certo flusso
di cassa e su un certo livello di utili ipotizzati sufficienti
a consentire il rimborso del prestito concesso per realizzarla.
In altri termini, volendo realizzare un progetto, di solito
di impegno assai rilevante, che trascende le capacità
del singolo operatore, e comunque del patrimonio di chi
vi partecipa, si realizza un’apposita struttura per
procedere: la struttura stessa realizzerà il progetto
in questione, ne introiterà i flussi di cassa e potrà
con gli stessi sia remunerare l’imprenditore sia restituire
i finanziamenti ottenuti. Nulla impedisce poi che la FP
venga applicata come tale alla realizzazione di opere pubbliche,
e a tal fine il legislatore vi ha dedicato una disciplina
apposita, prevista a livello nazionale dapprima negli artt.
37 bis e ss. della l. 11 febbraio 1994 n°109, ed ora
sostituita dagli artt. 152-160 del d.lgs. 12 aprile 2006
n°163. Nel caso di specie, in cui si controverte di
una autostrada di rilevanza regionale, le norme applicabili
sono invece quelle della già citata l.r. Lombardia
4 maggio 2001 n°9 e del relativo regolamento di attuazione
8 luglio 2002 n°4.
In termini soltanto descrittivi, la procedura di FP applicata
ad un’opera pubblica come quella di cui si ragiona
comprende tre distinti momenti: in un primo tempo, l’amministrazione
individua il soggetto cd. promotore, ovvero colui il quale,
presentando un compiuto progetto ed una correlativa offerta,
si dice disponibile a realizzare in proprio l’opera;
in un secondo tempo, attraverso una gara, l’amministrazione
seleziona alcuni altri operatori i quali offrono identica
disponibilità; da ultimo, attraverso una procedura
negoziata, mette a confronto il promotore con altri soggetti
selezionati, invitandoli a migliorare le rispettive offerte,
per poi scegliere all’esito.
Nel caso di specie, il primo momento della procedura ha
avuto luogo con la già citata delibera della Giunta
13 dicembre 2002 n°VII/11577, la quale, come si è
detto, ha individuato come promotore la Centropadane.
Il secondo momento si è invece aperto con il bando
con il quale IL ha indetto gara “per l’affidamento,
in regime di concessione, della progettazione definitiva
e del relativo studio di impatto ambientale, della progettazione
esecutiva, della costruzione e della gestione dell’autostrada
regionale ‘Integrazione del sistema transpadano –
Direttrice Cremona-Mantova per il tratto Cremona-Mantova
sud’”, con il sistema della “procedura
negoziata, ai sensi della direttiva comunitaria 93/37/CEE…con
il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa” (cfr. doc. 3 ricorrente, copia bando,
p. 1).
Il bando citato contiene un art. 8, concernente i requisiti
cd. di prequalifica, ovvero richiesti per essere ammessi
a presentare un’offerta da selezionare ai fini della
successiva competizione con il promotore, articolo che è
di rilievo per la presente causa, e va quindi riportato
per intero:
“8) Condizioni minime di carattere economico
e tecnico. I candidati, siano essi singoli o raggruppati,
dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
a) Per i candidati raggruppati, il mandatario dovrà
allegare copia della scrittura privata
autenticata dalla quale risultino i poteri conferitigli
dalle mandanti, con l’indicazione delle funzioni di
ciascun componente del raggruppamento, nonché copia
autentica degli atti costitutivi di eventuali consorzi,
G.E.I.E. ed altre forme di associazione riconosciute dalle
leggi nazionali;
b) Per i candidati che intendono raggrupparsi, dichiarazione
firmata dal rappresentante di ciascun componente il raggruppamento
nella quale si indica il componente che assumerà
il ruolo di mandatario dell’associazione temporanea
di imprese e le funzioni che ciascun componente svolgerà
nell’associazione;
c) Dichiarazione di aver partecipato ad iniziative in concessione
di costruzione e gestione secondo la definizione di cui
alla Legge 109/94, art. 19, comma 2, già realizzate
od in corso di realizzazione;
d) Dichiarazione di possedere esperienza di almeno dieci
anni nella gestione di autostrade a pedaggio;
e) Dichiarazione di aver eseguito, direttamente o indirettamente,
nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando,
la progettazione definitiva od esecutiva di strade o autostrade;
f) Dichiarazione di aver coordinato nel decennio antecedente
alla pubblicazione del bando la progettazione e la realizzazione
(Project and Construction Management) di opere infrastrutturali
di importo non inferiore a 100.000.000,00 (cento milioni)
di euro;
g) Dichiarazione di aver eseguito nel decennio antecedente
alla pubblicazione del bando
almeno 30 chilometri di strade o autostrade direttamente,
per mezzo di società collegate ai sensi della Direttiva
93/37/CEE, art. 3, o indirettamente, o che in caso di aggiudicazione
affiderà la costruzione a soggetti terzi;
h) Ciascuna delle dichiarazioni di cui alle voci c), d),
e), f) e g) deve essere supportata da
schede descrittive che forniscano, come minimo, le seguenti
informazioni:
I) nome dell’iniziativa;
II) nome del candidato (oppure del membro del raggruppamento
o del soggetto terzo che
ha partecipato all’iniziativa);
III) suo ruolo nell’iniziativa;
IV) localizzazione dell’iniziativa;
V) cliente;
VI) stato attuale dell’iniziativa (in esercizio dal
….; in costruzione dal ...);
VII) valore delle opere;
VIII) natura ed ammontare del finanziamento;
IX) caratteristiche principali dell’iniziativa.
i) Dichiarazione di inesistenza delle situazioni che, a
norma dell’art. 24 della Direttiva
93/37/CEE, determinano l’esclusione dalle gare;
l) Dichiarazione che attesti ai sensi dell’art. 17
della Legge 12 marzo 1999, n. 68 il rispetto delle norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero
dichiarazione che attesti la non assoggettabilità
agli obblighi di assunzione di cui alla predetta Legge;
m) Dichiarazione che il candidato non si è avvalso
dei piani individuali di emersione dal
lavoro sommerso di cui alla Legge 18 ottobre 2001 n. 383,
ovvero che la stessa si sia avvalsa di tali piani, essendo
ormai concluso il periodo di emersione;
n) Dichiarazione di non trovarsi in un rapporto di controllo
ovvero di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile con altre imprese partecipanti alla gara singolarmente
o in altro raggruppamento ovvero di non trovarsi in rapporto
di controllo o di collegamento con altra società
che è in rapporto di controllo o di collegamento
con altra società che partecipa alla gara singolarmente
o in altro raggruppamento;
o) Dichiarazione di aver prodotto un fatturato complessivo
negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando
non inferiore ad euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni);
p) Dichiarazione di possedere un capitale sociale interamente
versato non inferiore ad euro 15.000.000,00 (quindici milioni);
q) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell’Industria
e dell’Artigianato non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda di partecipazione,
contenente la dicitura antimafia ai sensi dell’art.
9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 ovvero copia conforme
all’originale anche con modalità di cui agli
artt. 19 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445;
r) Certificato generale del casellario giudiziario non anteriore
a sei mesi alla data di presentazione della domanda di partecipazione
ovvero copia conforme all’originale, anche con modalità
di cui agli artt. 19 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.
445, riferito al firmatario dell’offerta, al legale
rappresentante e agli altri amministratori dell’impresa,
nonché ai suoi procuratori muniti di rappresentanza.
Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte
e presentate ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le medesime dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte
dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore speciale
dotato dei necessari poteri.
Ai candidati che hanno sede in altri Stati dell’Unione
europea o in Stati che aderiscono
all’accordo sugli appalti pubblici che figura all’allegato
IV del GATT possono partecipare alla gara alle stesse condizioni
richieste ai candidati italiani.
I candidati dovranno:
• soddisfare la condizione di cui alla lettera c) direttamente
se singoli, oppure
esclusivamente con membri del raggruppamento se raggruppati;
• soddisfare le condizioni di cui alle lettere d),
e), f) e g):
- se singoli, sia direttamente, sia con imprese collegate
ai sensi della Direttiva 93/37/CEE, art. 3, sia con soggetti
terzi;
- se raggruppati, sia con membri del raggruppamento, sia
con imprese collegate ai sensi
della Direttiva 93/37/CEE, art. 3, sia con soggetti terzi.
Nel caso di soggetti terzi, il candidato dovrà indicare
nel testo della dichiarazione corrispondente, per ciascuna
delle condizioni indicate nei punti d), e), f) e g) che
intende
soddisfare con soggetti terzi, uno o più soggetti
fra i quali si impegna a scegliere quello che sarà
da lui presentato in fase di offerta.
In ogni caso le dichiarazioni di cui alle voci c), d), e),
f) e g) e le schede di cui alla voce h) devono essere prodotte
dal soggetto che detiene requisiti richiesti e sottoscritte
dal suo rappresentante. Le dichiarazioni di cui alle voci
i), l), m), n), o), p), q), r) devono essere prodotte da
tutti i membri del raggruppamento, nonché dagli eventuali
soggetti esterni indicati per il soddisfacimento delle condizioni
di cui alle voci d), e), f) e g).
L’amministrazione concedente procederà alla
verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 10, comma
1-quater, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.ii
(cfr. doc. 3 ricorrente, copia bando, pp. 3-5).
Il bando in questione, al successivo art. 9, prevede invece
i criteri “che saranno utilizzati per l’affidamento
della concessione”, ovvero i pesi degli elementi di
valutazione, precisando che “all’esito della
valutazione delle offerte presentate, l’amministrazione
concedente indirà una procedura negoziata…tra
il promotore ed i soggetti che abbiano presentato le due
migliori offerte. La scelta delle offerte economicamente
più vantaggiose verrà effettuata…sulla
base del metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato
B del d.p.r. 21 dicembre 1999 n°554, secondo quanto
sarà specificato nella lettera di invito” (cfr.
sempre doc. 3 ricorrente, copia bando, p. 6).
Il bando infine, all’art. 12 lettera c), prevede infine,
nel caso di gara deserta o risoltasi nella presentazione
di offerte non ammissibili o inidonee, la facoltà
della p.a. di procedere alla aggiudicazione alla sola offerta
del promotore, già vincolato in quanto tale ad adempiere
(cfr. ancora doc. 3 ricorrente, copia bando, p. 6).
Sempre nel quadro del secondo momento della procedura, in
base a tale bando e a seguito delle vicende di cui si dirà
meglio, IL ha ammesso a presentare offerta, in seguito a
positiva “prequalifica”, l’odierna controinteressata
Cintra, che in tal fase, come pure meglio si vedrà,
concorreva come impresa singola, l’A.T.I. Pizzarotti,
pure odierna controinteressata, nonché l’Impregilo
S.p.a., la quale peraltro non ha ritenuto di concorrere
(doc. 12 ricorrente, copia verbale 27 giugno 2005, di ammissione
alla licitazione privata; doc. 13 ricorrente, copia verbale
12 settembre 2005 di ricezione delle offerte, da cui risultano
gli effettivi partecipanti).
Ancora nel quadro del secondo momento della procedura, IL
ha di seguito indirizzato alle concorrenti prequalificate
un “invito alla procedura di aggiudicazione”
per l’opera di che trattasi, datato 27 giugno 2005
(doc. 4 ricorrente, copia di esso).
L’invito in questione dettaglia, fra l’altro,
le modalità con le quali offrire la necessaria cauzione,
le modalità per presentare l’offerta e gli
elementi per la sua valutazione, che viene operata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
“con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato
B del d.p.r. n°554/1999”, ovvero calcolata eseguendo
la sommatoria dei pesi attribuiti ai singoli elementi di
valutazione, ciascuno moltiplicato per un coefficiente,
compreso fra zero ed uno, che rappresenta il giudizio per
la singola offerta sotto quel particolare profilo. A titolo
di esempio, posto 10 il peso dell’elemento valutativo
“durata della concessione”, alla offerta ritenuta
ottima sotto questo profilo si attribuiscono 10 punti tutti
interi, moltiplicando il peso per il coefficiente di 1;
all’offerta soltanto mediocre solo 5 punti, moltiplicando
il peso per il coefficiente di 0,5, che esprime l’inferiore
valutazione (doc. 4 ricorrente, copia invito, pp. 14-15,
ove anche la tabella degli elementi di valutazione e dei
relativi pesi).
L’invito, al successivo punto 6, stabilisce anche
le regole per determinare i coefficienti di moltiplicazione
di cui sopra, distinguendo fra elementi di natura qualitativa
ed elementi di natura quantitativa, così come indicati
dalla tabella di cui al precedente punto 5 (v. sopra): per
gli elementi di natura qualitativa i coefficienti “saranno
determinati sulla base della media dei coefficienti variabili
fra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante
il ‘confronto a coppie’, seguendo le linee guida
di cui all’allegato A al d.p.r. 554/1999”, mentre
per gli elementi di natura quantitativa “i relativi
coefficienti sono determinati attraverso interpolazione
lineare fra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori
degli elementi offerti più convenienti per l’amministrazione
concedente e [il] coefficient[e] pari a zero attribuito
a quelli posti a base di gara” (cfr. doc. 4 ricorrente
citato, p. 17).
Da ultimo, l’invito, al punto 7, precisa, in conformità
al bando, che i due migliori offerenti verranno ammessi
alla procedura negoziata con il promotore e che in caso
di gara deserta ovvero di offerte ritenute inammissibili,
invalide o inappropriate, “la concessione sarà
aggiudicata al promotore” (doc. 4 ricorrente, cit.,
pp. 17 e 18; la citazione è a quest’ultima
pagina).
Il successivo 19 settembre 2006, la commissione giudicatrice
della gara riceve le due offerte pervenute, presentate dalle
odierne controinteressate, ovvero dalla Cintra, stavolta
in A.T.I. con la Merloni Finanziaria, e dall’A.T.I.
Pizzarotti (doc. 14 ricorrente, copia verbale relativo);
espletati i suoi lavori, ammette poi alla procedura negoziata,
terzo momento della procedura complessiva, entrambe le offerenti,
classificando prima l’A.T.I. Cintra con 83,47 punti
e seconda l’A.T.I. Pizzarotti, con 50,93 punti (cfr.
doc. 15 ricorrente, copia verbale seduta del 24 ottobre
2005, in cui ebbe luogo la valutazione).
Il terzo ed ultimo momento della procedura di FP si è
di conseguenza aperto con l’invito da parte di IL
alla “procedura negoziata tra promotore e concorrenti
che hanno presentato le due migliori offerte nella prima
fase di gara” (doc. 5 ricorrente, copia di esso).
L’invito in questione, rivolto com’è
ovvio sia a Centropadane sia alle A.T.I. Cintra e Pizzarotti,
prevede anzitutto, al punto 1.1, che il promotore stesso
presenti a IL tutta la documentazione richiesta al già
riportato art. 8 del bando (doc. 5 ricorrente, p. 3); prevede
ancora modalità di presentazione e di valutazione
dell’offerta identiche a quelle dell’invito
alla procedura negoziata (doc. 5 ricorrente, pp. 8-21; a
p. 11 del ricorso, e il dato è incontroverso in causa,
si precisa che con successiva nota, la quale tuttavia non
risulta prodotta, il RUP aveva proceduto a correggere la
tabella di valutazione dei pesi, a p. 18 del doc. 5, nel
senso di renderla identica a quella prevista per l’invito
alla gara, già citata e riportata a p. 15 del doc.
4 ricorrente); prevede da ultimo che “l’aggiudicazione
della concessione viene effettuata a favore del concorrente
primo nella predetta graduatoria, che abbia effettuato un’offerta
la quale, apportando al progetto del promotore (posto a
base di gara dal bando) modifiche migliorative rispetto
agli elementi qualitativi e quantitativi indicati dal bando
medesimo, sia complessivamente migliore dell’offerta
del RTI Cintra-Merloni risultata prima in graduatoria nella
prima fase della gara” (doc. 5 ricorrente, copia invito,
p. 20).
Da ultimo, nelle sedute del 29 novembre e 6 dicembre 2005,
la commissione giudicatrice redige la graduatoria: risulta
prima, con 75,73 punti, l’offerta dell’A.T.I.
Cintra; seconda, con 74,91 punti, l’offerta della
Centropadane, costituita in questa fase anch’essa
in A.T.I. con le imprese indicate in epigrafe; terza, con
43,70 punti, l’offerta dell’A.T.I. Pizzarotti
(doc. 16 e 17 ricorrente, copie verbali citati).
Avverso tale risultato finale, espresso negli atti meglio
indicati in epigrafe, propone ora impugnazione Centropadane,
con ricorso articolato in tre distinte sezioni, la prima
di nove censure, la seconda di quattro censure e la terza
di unica censura.
In particolare (cfr. ricorso introduttivo, pp. 13-14) -e
salvo quanto si dirà in ordine all’ottavo motivo
della sezione prima- le prime due sezioni del ricorso sono
volte a contestare la prequalifica, e la successiva ammissione
alla gara, di Cintra e dell’A.T.I. Pizzarotti, assumendo
che, qualora esse non fossero state ammesse, la concessione
sarebbe stata assegnata direttamente alla Centropadane,
sulla base delle già ricordate previsioni in tal
senso del bando, e soprattutto della lettera di invito.
Ciò posto, come accennato, la prima sezione si articola
in nove censure, secondo logica riassumibili nei seguenti
otto motivi:
- con il primo motivo (corrispondente alla prima censura
di cui alle pp. 14-18 del ricorso introduttivo) si deduce
la violazione da parte di Cintra dell’art. 8 lettera
r) del bando di gara, che, nei termini sopra riportati,
impone, a pena di esclusione, al concorrente di allegare
alla domanda “certificato generale del casellario
giudiziario non anteriore a sei mesi alla data di presentazione
della domanda di partecipazione ovvero copia conforme all’originale,
anche con modalità di cui agli artt. 19 e 47 del
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, riferito al firmatario dell’offerta,
al legale rappresentante e agli altri amministratori dell’impresa,
nonché ai suoi procuratori muniti di rappresentanza”.
Come la ricorrente evidenzia, su tale previsione il RUP
ha offerto uno specifico chiarimento, nella propria lettera
9 novembre 2005: al quesito se “con il termine ‘procuratori’
si [intendessero] esclusivamente i soggetti destinatari
di deleghe generali di rappresentanza con ampi poteri decisionali
e non già tutti quelli che, per conto di una società,
siano destinatari di deleghe di funzioni specifiche (come
ad es. per singoli settori –quali il gas, acqua, sicurezza
ecc.) oppure aventi efficacia in zone territoriali differenti
rispetto a quelle interessate dall’intervento in oggetto”,
il RUP ha risposto che per amministratori si dovevano intendere
“i membri del consiglio di amministrazione”,
e che “i procuratori muniti di poteri di rappresentanza
sono invece i soggetti che hanno i poteri per impegnare
la società” (cfr. doc. 5.1 resistente IL, penultima
pagina, da cui le citazioni). Ciò posto, la ricorrente
deduce che la Cintra ha in un primo tempo prodotto le dichiarazioni
sostitutive richieste per il firmatario dell’offerta,
per gli amministratori e per alcuni dirigenti tecnici (cfr.
doc. 6 resistente IL, copia domanda Cintra; doc. 6.3 resistente
IL, copia dichiarazioni sostitutive). A fronte di ciò,
il RUP ha ritenuto “al fine di verificare la completezza
di tali dichiarazioni” di “avere un chiarimento
da parte di Cintra, la quale attesti il nome ed il numero
dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei procuratori
della società” (doc. 7 resistente IL, copia
verbale RUP 8 giugno 2005), ed ha inviato una lettera in
tal senso alla concorrente (doc. 8 resistente IL, copia
di essa; doc. 10 resistente IL, copia proroga termine accordato).
Nella propria risposta, Cintra aveva affermato che, in effetti,
le dichiarazioni prodotte non si riferivano in assoluto
a tutti i propri procuratori, ma comunque esaurivano i soggetti
“muniti di poteri inerenti l’oggetto della gara
di cui alla presente procedura” (doc. 12.1 resistente
IL, copia lettera di chiarimenti Cintra, in part. la penultima
pagina). A dire della ricorrente, ciò sarebbe non
rispettoso della previsione del bando, e avrebbe comportato
l’esclusione della concorrente;
- con il secondo motivo (corrispondente alla seconda censura
di cui alle pp. 18-19 del ricorso introduttivo) si deduce
la violazione da parte di Cintra dell’art. 8 lettera
q) del bando, in relazione al disposto dell’art. 25
della richiamata dir. 37/93/CEE. La norma di bando, pure
sopra riportata, prevede in generale che la concorrente
debba, a pena di esclusione, allegare alla domanda “certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio dell’Industria
e dell’Artigianato non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda di partecipazione,
contenente la dicitura antimafia ai sensi dell’art.
9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 ovvero copia conforme
all’originale anche con modalità di cui agli
artt. 19 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445”;
prevede poi che le ditte straniere possano partecipare a
parità di condizioni, e di conseguenza debbano quindi
allegare il documento ritenuto equipollente a quello citato
dalle norme europee. In ossequio a tale disposto, la Cintra
ha prodotto un certificato di iscrizione al “Registro
Mercantil” di Madrid (cfr. doc. ti 6 e 6.2. resistente
IL, copia domanda Cintra e copia certificato in questione),
che a dire della ricorrente sarebbe inidoneo, e quindi comporterebbe
l’esclusione, in quanto a norma dell’art. 25
della direttiva citata il documento equipollente per la
Spagna sarebbe il certificato di iscrizione al “Registro
Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo”, e comunque si tratterebbe di documento
inidoneo, perché privo di attestazioni antimafia;
- con il terzo motivo (corrispondente alle censure terza
e quarta di cui alle pp. 19-27 del ricorso introduttivo)
si deduce la violazione da parte di Cintra dell’art.
8 lettere g) ed h) del bando, in relazione al cd. “avvalimento”.
Come già ricordato sopra, l’art. 8 lettera
g) del bando, sempre a pena di esclusione, richiede di produrre
“dichiarazione di aver eseguito nel decennio antecedente
alla pubblicazione del bando almeno 30 chilometri di strade
o autostrade direttamente, per mezzo di società collegate
ai sensi della direttiva 93/37/CEE, art. 3, o indirettamente,
o che in caso di aggiudicazione affiderà la costruzione
a soggetti terzi”, ulteriormente precisata dalle schede
illustrative prescritte alla successiva lettera h). La clausola
citata, come è evidente, non impone al concorrente
di avere eseguito in proprio le opere in questione, ma consente
anche di avvalersi di un’esperienza maturata altrimenti,
precisamente dell’esperienza di “società
collegate ai sensi della Direttiva 93/37/CEE”, ovvero
di lavori eseguiti “indirettamente”. In relazione
a tale ipotesi, sempre l’art. 8 del bando prevede
che “in ogni caso le dichiarazioni di cui alle voci
c), d), e), f) e g) e le schede di cui alla voce h) devono
essere prodotte dal soggetto che detiene i requisiti richiesti
e sottoscritte dal suo rappresentante. Le dichiarazioni
di cui alle voci i), l), m), n), o), p), q), r) devono essere
prodotte da tutti i membri del raggruppamento, nonché
dagli eventuali soggetti esterni indicati per il soddisfacimento
delle condizioni di cui alle voci d), e), f) e g)”.
Ciò premesso, la Cintra nella propria domanda ha
dichiarato che “intende eseguire i lavori direttamente,
per mezzo di società collegata ai sensi dell’articolo
3 della direttiva 93/37/CEE (Ferrovial Agroman Sa)”
(doc. 6 resistente IL, copia domanda); in relazione alla
lettera g) dell’art. 8 ha poi allegato una dichiarazione
dalla quale risulta che essa “ha eseguito direttamente,
per mezzo di società collegate ai sensi dell’articolo
3 della direttiva 93/37/CEE, nel decennio antecedente alla
pubblicazione del bando, complessivamente 1347 chilometri
di autostrade”, come da schede descrittive pure allegate
(doc. 6.1 resistente IL, copia dichiarazione). Sul punto
specifico, il RUP ha premesso “che il bando non specifica
la necessità di allegare documentazione relativa
alla società collegata con la quale, in caso di aggiudicazione,
il candidato intenda eseguire i lavori”; nondimeno,
ha ritenuto opportuno acquisire, “seppur non espressamente
richiesta…la documentazione prevista dall’art.
8 lettere i), l), m), n), q) ed r) del bando di gara anche
in relazione alla società Ferrovial Agroman”
nelle forme di una richiesta di chiarimenti alla Cintra
(cfr. doc. 7 resistente IL, copia verbale RUP 8 giugno 2005;
doc. 8 resistente IL, copia lettera relativa), che vi ha
ottemperato (doc. 12.2. resistente IL, copia documenti relativi).
A dire della ricorrente, tale modo di procedere sarebbe
non rispettoso della previsione del bando, e avrebbe comportato
l’esclusione della concorrente, in quanto la documentazione
in parola si sarebbe dovuta produrre già con la domanda,
assieme ad una attestazione sull’effettiva esistenza
del rapporto di collegamento fra la Cintra e la Ferrovial,
necessaria per garantire la reale possibilità di
avvalersi di quest’ultima; si sostiene in proposito
che il disposto del bando sarebbe più che chiaro,
e che illegittima sarebbe l’integrazione postuma consentita
dal RUP;
- con il quarto motivo (corrispondente alla quinta censura
di cui alle pp. 27-32 del ricorso introduttivo) si deduce
la violazione da parte di Cintra delle prescrizioni della
lettera di invito, che asseritamente non consentirebbe di
prequalificarsi come soggetto singolo, e di presentare successivamente
offerta alla licitazione in regime di A.T.I. con altro soggetto,
come nella specie avvenuto con l’offerta dell’A.T.I.
Cintra- Merloni;
- con il quinto motivo (corrispondente alla sesta censura
di cui alle pp. 32-36 del ricorso introduttivo) si deduce
ulteriore violazione da parte di Cintra delle norme di bando,
in quanto, in ogni caso la mandante Merloni Finanziaria
sarebbe, per oggetto sociale, impossibilitata a partecipare
a gare come quella per cui è causa, concernente attività
estranee all’oggetto stesso;
- con il sesto motivo (corrispondente alla settima censura
di cui alle pp. 36-39 del ricorso introduttivo) si deduce
la violazione da parte di Cintra dell’art. 3.2. della
lettera di invito, per avere prodotto una cauzione provvisoria
mancante dell’impegno a rilasciare la definitiva (il
fatto è incontroverso in causa), in asserita violazione
dell’art. 30 della . 109/1994, il che ne avrebbe comportato
l’esclusione;
- con il settimo motivo (corrispondente alla ottava censura
di cui alle pp. 39-40 del ricorso introduttivo) si deduce
la violazione da parte di Cintra dell’art. 1 del d.l.
6 settembre 1982 n°629 convertito nella l. 12 ottobre
1982 n°726, per avere omesso di produrre il cd. modello
GAP (il fatto è incontroverso in causa), asseritamente
richiesto a pena di esclusione;
- con l’ottavo motivo (corrispondente alla nona censura
di cui alle pp. 40-49 del ricorso introduttivo) si deduce
l’eccesso di potere per asserita illogica valutazione
del piano economico finanziario (d’ora in poi, “PEF”)
richiesto a corredo dell’offerta sia nella procedura
di aggiudicazione (cfr. doc. 4 ricorrente, copia invito
relativo, pp. 13-14) sia nella successiva procedura negoziata
(cfr. doc. 5 ricorrente, copia invito relativo, pp. 15-16;
doc. 14 controinteressata Cintra, copia PEF presentato in
tale fase). Il motivo in questione, come si può notare,
non riguarda tanto l’ammissione della Cintra alla
gara, ovvero la sua prequalifica, quanto la valutazione
della sua offerta, che secondo la ricorrente si sarebbe
dovuta escludere in quanto incongrua, sia nella fase di
aggiudicazione, sia nella procedura negoziata che le ha
fatto seguito. Com’è noto, il PEF è
un elemento essenziale delle operazioni di finanza di progetto,
in quanto è il documento che dimostra, sulla base
di congrue ipotesi, la sostenibilità economico finanziaria
dell’operazione stessa; in parole semplici, serve
a dimostrare che l’opera in progetto sia effettivamente
in grado di generare i flussi di cassa sufficienti per ripagarsi,
ovvero per rimborsare i debiti contratti per realizzarla
e assicurare all’imprenditore un margine di profitto
reputato sufficiente. E’poi appena il caso di ricordare
che il PEF come tale esprime valutazioni probabili, non
certezze assolute, in base all’elementare rilievo
per cui ogni operazione economico finanziaria comporta per
definizione un certo rischio d’impresa; di conseguenza,
come criterio generale, potrà essere giudicato incongruo
solo il PEF che esprima valutazioni in partenza illogiche
o incoerenti, non quello che, pur sensato e coerente al
momento della sua redazione, sia teoricamente suscettibile
di essere smentito dalla successiva evoluzione dei fatti,
perché in tali ultimi termini, in definitiva, nessun
PEF sarebbe accettabile. Ciò premesso, a dire della
ricorrente il PEF presentato nella fase della aggiudicazione
sarebbe incongruo anzitutto perché redatto tenendo
conto dell’inflazione attesa, in difformità
dai criteri prescritti dal decreto interministeriale n°125/segr.
dicoter 15 aprile 1997, espressamente richiamato dall’invito
(cfr. doc. 3 ricorrente, p. 13). In secondo luogo, esso
sarebbe incongruo comunque, perché redatto tenendo
conto di un tasso di inflazione superiore a quello programmato
dal DPEF nazionale. In terzo luogo, esso sarebbe incongruo
perché prevederebbe un incremento delle tariffe di
pedaggio pari al 50% al momento dell’entrata in servizio
contestuale del secondo e terzo lotto dell’opera,
superiore a quello consentito dalla convenzione, ovvero
del 20% all’entrata in servizio del secondo lotto
e di un ulteriore 25% all’entrata in servizio del
terzo (cfr. doc. 4 resistente IL, copia convenzione, p.
24 § 33). Sempre a detta della ricorrente, sarebbe
incongruo anche il PEF presentato nella fase della procedura
negoziata, perché finanziariamente non sostenibile:
esso sarebbe redatto senza tener conto dell’inflazione,
ma in realtà ipotizzerebbe sul debito tassi di interesse
non realistici.
La seconda sezione del ricorso, come detto, è volta
a contestare la prequalifica, l’ammissione alla gara
e, quanto al quarto motivo, la valutazione dell’offerta
dell’A.T.I. Pizzarotti, e si articola in quattro censure,
corrispondenti ai quattro motivi che seguono:
- con il primo motivo (corrispondente alla prima censura
di cui alle pp. 49-51 del ricorso introduttivo) si deduce
la violazione da parte dell’A.T.I. Pizzarotti dell’art.
8 lettera r) del bando di gara, dal contenuto già
ricordato trattando del motivo primo della prima sezione.
La ricorrente deduce che l’A.T.I. controinteressata,
per le proprie mandanti Eiffage e Sanef, ha presentato nella
domanda una “attestazione sull’onore”
circa la mancanza di sanzioni a carico degli amministratori,
così come sarebbe previsto dalla legge francese;
in merito, il RUP, con lettera 14 giugno 2005 ha richiesto
allora “di trasmettere in originale o in copia conforme”
anche con le modalità della dichiarazione sostitutiva
“il certificato generale del casellario giudiziario
o altro documento equipollente secondo la legislazione francese,
non anteriore a sei mesi dalla domanda di partecipazione,
riferito ai soggetti indicati all’art. 8 lettera r)
del bando” (cfr. do. 9 resistente IL, copia lettera
citata, da cui si desume anche la previa presentazione della
“attestazione sull’onore”, in quanto tale
non prodotta in causa). Le relative dichiarazioni sostitutive
sono poi pervenute (fatto non contestato). Secondo la ricorrente,
ciò sarebbe illegittimo, e avrebbe comportato l’esclusione
dell’A.T.I. per due ragioni, in primo luogo perché
la “attestazione sull’onore” non potrebbe
ritenersi conforme a quanto richiesto dal bando, e le autocertificazioni
prodotte in seguito costituirebbero quindi una inammissibile
integrazione postuma; in secondo luogo perché nessuna
dichiarazione si riferirebbe a procuratori, e non sarebbe
verosimile la loro assenza in imprese del tipo di cui si
tratta;
- con il secondo motivo (corrispondente alla seconda censura
di cui alle pp. 51-52 del ricorso introduttivo) si deduce
la violazione da parte dell’A.T.I. Pizzarotti dell’art.
8 lettera q) del bando, dal contenuto già ricordato
trattando del motivo secondo della prima sezione, in relazione
al disposto dell’art. 25 della richiamata dir. 37/93/CEE.
In ossequio a tale previsione, l’A.T.I. Pizzarotti,
per le proprie mandanti francesi, avrebbe prodotto (le copia
non constano prodotte in causa) certificazioni che a dire
della ricorrente sarebbero inidonee, e quindi comporterebbero
l’esclusione, in quanto a norma dell’art. 25
della direttiva citata i documenti equipollenti per la Francia
sarebbero i certificati di iscrizione al “Registre
du commerce” ovvero al “Repertoire des metiers”,
e comunque si tratterebbe di documenti inidonei, in quanto
privi di attestazioni antimafia;
- con il terzo motivo (corrispondente alla terza censura
di cui alle pp. 52-53 del ricorso introduttivo) si deduce
ulteriore violazione da parte dell’A.T.I. Pizzarotti
dell’art. 8 lettera r) del bando, per mancata produzione
del certificato del casellario giudiziale relativo al rappresentante
della Sanef firmatario dell’offerta in fase di procedura
negoziata, soggetto diverso dal firmatario in fase di aggiudicazione,
- con il quarto motivo (corrispondente alla quarta censura
di cui alle pp. 54-56 del ricorso introduttivo) si deduce
infine la inidoneità del PEF presentato dall’A.T.I.
Pizzarotti (non prodotto in causa), in modo e con valenza
analoghi a quanto dedotto in ordine all’ottavo motivo
della prima sezione.
Infine, la terza sezione del ricorso è volta a censurare
una asserita contraddittorietà della valutazione
espressa dalla commissione di gara nella fase di procedura
negoziata, rispetto alla precedente fase di aggiudicazione,
con unica censura (pp. 56-58), riconducibile secondo logica
ai seguenti due motivi:
- con il primo motivo (corrispondente alla parte prima della
censura, pp. 56- 57), si premette che nella fase di aggiudicazione
in parola, per quanto concerne l’elemento di valutazione
qualitativo “valore tecnico della soluzione proposta,
anche sotto il profilo ambientale”, il confronto fra
l’offerta della Cintra e l’offerta dell’A.T.I.
Pizzarotti si era risolto in favore di quest’ultima
(cfr. doc. 6 ricorrente prodotto il 13 luglio 2006, copia
verbale commissione di gara 6 ottobre 2005, in part. ultima
pagina). Viceversa, nella successiva fase di procedura negoziata,
il confronto fra l’offerta della Cintra, che si assume
invariata, e l’offerta dell’A.T.I. Pizzarotti,
che si assume invece migliorata, si era risolto in senso
opposto (doc. 5 ricorrente prodotto il 13 luglio 2006, copia
verbale commissione di gara 6 dicembre 2005, in part. quarta
pagina): da ciò, si deduce l’illogicità
dell’operato della commissione, assumendo che l’attribuzione
del punteggio relativo è stata determinante nella
vittoria della Cintra su Centropadane;
- con il secondo motivo (corrispondente alla residua parte
della censura, pp. 57-58), viene poi individuato un ulteriore
profilo di illogicità nella attribuzione a Cintra
di un punteggio per l’offerta di un ribasso sulle
tariffe di pedaggio, osservando che le clausole della convenzione
già ricordate consentono di aumentare le tariffe
al completamento di tutti e tre i lotti dell’opera.
Si afferma allora che Cintra, offrendo di realizzare l’opera
stessa in tempi più brevi rispetto a Centropadane,
consente in realtà all’utenza di beneficiare
per un tempo minore del ribasso offerto.
A seguito del ricorso principale, la resistente Cintra ha
proposto impugnazione incidentale avverso gli atti meglio
indicati in epigrafe, con ricorso 9 marzo 2006 articolato
in due complesse censure, volte la prima a contestare l’ammissione
della Centropadane alla procedura negoziata, la seconda
a contestare le già più volte citate clausole
del bando di cui al punto 8, e riconducibili secondo logica
ai quattro motivi di cui appresso.
La ricorrente incidentale premette in fatto che il punto
1.1 dell’invito alla procedura negoziata imponeva
al promotore di presentare a IL “i documenti indicati
dal punto 8 del bando di gara”, che gli altri concorrenti
già avevano prodotto in sede di prequalifica, e pertanto
riproduceva per intero il contenuto, sopra trascritto, dell’art.
8 citato; premette ancora che il successivo punto 3.2. dell’invito
imponeva di inserire nell’offerta una busta intestata
“documentazione amministrativa”, contenente
fra l’altro, a pena di esclusione, “i documenti
indicati nell’art. 8 del bando di gara e al punto
1.1. della presente lettera di invito” nonché
una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiarare “la
quota percentuale dei lavori che intendono affidare a terzi
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3
comma 4 della direttiva 93/37/CE e, per la quota percentuale
dei lavori che intende eseguire in proprio, o tramite imprese
controllate e/o collegate,…di possedere i requisiti
previsti dall’art. 27” della direttiva medesima”
(doc. 5 ricorrente, copia lettera di invito, pp. 3-5 e 9-11,
da cui le citazioni).
Premette ancora in fatto la ricorrente incidentale che la
Centropadane e le altre imprese meglio indicate in epigrafe,
con atto 8 settembre 2005, hanno costituito, per partecipare
alla procedura, una A.T.I. (cfr. doc. 7 controinteressata
Cintra, atto costitutivo della stessa). Ciò premesso,
la ricorrente incidentale
- con il primo motivo di ricorso (corrispondente alle pp.
14-20 del ricorso incidentale), deduce la violazione dell’art.
8 lettere o) e p) del bando, così come richiamato
dal punto 1.1 dell’invito, che a suo dire comporterebbero
che ciascuno dei partecipanti all’A.T.I. concorrente
debba soddisfare i requisiti di un fatturato complessivo
non inferiore ad euro 150.000.000 e di un capitale sociale
interamente versato non inferiore ad euro 15.000.000,00.
In proposito, la Cintra contesta in modo espresso l’operato
del RUP, che ad esplicita richiesta di chiarimenti sul punto
formulata dalla Centropadane (doc. 10 controinteressata
Cintra, copia lettera in merito) ha risposto affermando:
“in caso di partecipazione alla gara in associazione
temporanea” il requisito può essere integrato
“dalla somma del fatturato e del capitale dei singoli
componenti dell’associazione e dunque… dall’associazione
nel suo complesso” (cfr. doc. 11 controinteressata
Cintra, copia risposta RUP 9 settembre 2005). In tal senso,
allora, l’A.T.I. Centropadane, a dire della ricorrente
incidentale, si sarebbe dovuta escludere, perché
alcuni dei suoi membri, precisamente Techinital, Biomedica
Santa Lucia, Paver, Profacta e Consorzio Piacenza, non soddisfano,
isolatamente considerati, né il requisito di fatturato
né quello di capitale (cfr. doc. 12 controinteressata
Cintra, copie dichiarazioni allegate alla domanda Centropadane);
- con il secondo motivo di ricorso (corrispondente alle
pp. 20-22 del ricorso incidentale), deduce la violazione
dell’art. 10 comma 1 lettera d) della l. 109/1994,
secondo il quale i consorzi fra imprese del tipo del Consorzio
Piacenza non potrebbero fare parte di A.T.I. , e comunque
avrebbe dovuto produrre le dichiarazioni previste dal bando
per mezzo di ciascun consorziato;
- con il terzo motivo di ricorso (corrispondente alle pp.
22-25 del ricorso incidentale), deduce la violazione del
punto 3.2., 2 , lettere f) e g) dell’invito alla procedura,
in quanto in difformità da quanto la norma si afferma
prevedere, le dichiarazioni da essa richieste non sono state
prodotte da tutte le imprese dell’A.T.I. , ma solo
da alcune di esse, precisamente Centropadane, Profacta e
Coopsette, ovvero dai membri costruttori (cfr. doc. 7 controinteressata
cit., pp. 10-13, ove la ripartizione delle mansioni fra
i partecipanti all’A.T.I.);
- con il quarto motivo di ricorso (corrispondente alla seconda
censura, alle pp. 25-30 del ricorso incidentale), si deduce
infine eccesso di potere per irragionevolezza della previsione
di cui all’art. 8 lettera r) del bando, se interpretata
nel senso già esposto in ordine al primo motivo della
sezione prima del ricorso principale.
Si sono poi costituiti in causa la resistente IL con memorie
23 marzo e 24 luglio 2006 e la Regione Lombardia con memoria
21 luglio 2006; con memorie 23 marzo, 24 luglio e 24 novembre
2006 Cintra ha poi meglio articolato le proprie difese in
replica al ricorso principale. In sintesi:
- in via preliminare (cfr. memoria Cintra 23 marzo 2005,
pp. 15-20) si è sostenuta l’inammissibilità
per carenza di interesse, e comunque per tardività,
dei motivi di cui alle sezioni prima e seconda del ricorso
principale, in quanto, in tesi, Centropadane non avrebbe
avuto alcun interesse tutelabile a vedersi aggiudicata la
concessione in caso di gara deserta, e comunque, nel caso,
avrebbe dovuto impugnare l’ammissione di Cintra e
dell’A.T.I. Pizzarotti già all’esito
della licitazione privata;
- nel merito, si è sostenuta comunque l’infondatezza
di tutti i motivi di ricorso.
Con atti 22 marzo, 26 aprile e 24 luglio 2006, il secondo
impropriamente denominato “di motivi aggiunti”,
la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.
Con ordinanza della Sezione 24 marzo 2006 n°590, l’istanza
cautelare è stata respinta; è stata invece
accolta in sede di appello con ordinanza C.d.S. sez. V 27
giugno 2006 n°3207.
All’udienza del giorno 5 dicembre 2006, la causa è
stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto il ricorso incidentale, quanto il ricorso principale,
sono infondati, e vanno respinti, per le ragioni di seguito
illustrate.
1. Per stabilire quale vada esaminato per primo, fra il
ricorso principale ed il ricorso incidentale, è necessario
in primo luogo soffermarsi sulla natura di tale ultimo rimedio
giuridico, previsto nel presente grado di giudizio dall’art.
22 comma 1 l. TAR, che appunto consente di proporlo a norma
degli artt. 37 T.U. C.d.S. e 44 del relativo regolamento
di procedura. Di tali ultime norme, è di particolare
rilievo, come si vedrà, quella contenuta nell’art
37, per cui il ricorso incidentale “non è efficace,
se venga prodotto dopo che siasi rinunziato al ricorso principale,
o se questo venga dichiarato inammissibile, per essere stato
proposto fuori termine”.
2. La giurisprudenza – si cita per tutte in quanto
particolarmente approfondita C.d.S. sez. V 8 maggio 2002
n° 2468 – definisce il ricorso incidentale come
“mezzo posto a disposizione del controinteressato
intimato per impugnare un provvedimento amministrativo in
una parte e per motivi diversi da quelli addotti dal ricorrente,
allo scopo di paralizzare l'azione proposta da quest'ultimo
e di ottenere che, nel caso di eventuale possibile fondatezza
della di lui istanza, il provvedimento impugnato in via
principale venga nel contempo sindacato sotto altri profili,
favorevoli allo stesso controinteressato, sì da portare
alla finale salvezza del suo contenuto essenziale”
e aggiunge in linea di principio che esso ha un duplice
carattere, sia conservativo, nel senso che esso “mira
a mantenere (in tutto od in parte), l'assetto di interessi
definito dal provvedimento amministrativo impugnato”,
sia, come si desume dalla citata norma dell’art. 37,
accessorio rispetto al ricorso principale.
3. Per scendere poi nel concreto, il ricorso incidentale
accolto porta - v. sul punto C.d.S. sez. IV 18 aprile 1994
n° 344, “alla sopravvenuta carenza di interesse
del ricorrente principale all'annullamento del provvedimento
impugnato, annullamento da cui, per effetto del subordinato
accoglimento del ricorso incidentale, non deriverebbe alcuna
utilità”; per conseguenza, si è anche
giunti a sostenere – v. TAR Sicilia, sez. I Catania,
9 febbraio 1991 n° 65 - che esso “è soltanto
apparentemente un mezzo di impugnazione; in realtà
esso è una particolare figura di eccezione di inammissibilità
per difetto di interesse, del ricorso principale, dato che
in nessun caso il suo accoglimento può condurre all'annullamento
del provvedimento impugnato, o, comunque, ad altra pronuncia,
eventualmente chiesta dal ricorrente incidentale, diversa
da quella della dichiarazione di inammissibilità
del ricorso principale”. Il ricorso incidentale, quindi,
salvi alcuni casi specifici che sono controversi e comunque
non ricorrono nella fattispecie, si risolve in un modo particolare,
imposto dalla legge processuale, per prospettare una eccezione
di inammissibilità, che secondo logica potrà
essere riferita o al ricorso principale nel suo complesso,
o ad uno soltanto dei motivi in cui il ricorso principale
si articola.
4. Ad avviso del Collegio, il suddetto risultato è
ricavabile anche in via diretta dalle norme che il ricorso
incidentale disciplinano. Come si è detto sopra al
§ 2, il ricorso incidentale in questione, ai sensi
dell’art. 37, è accessorio rispetto al ricorso
principale, ovvero cade se quest’ultimo non viene
esaminato nel merito. Ciò vuol dire, secondo logica,
che una pronuncia di inammissibilità del ricorso
principale è considerata satisfattoria del ricorrente
incidentale, è ovvero il massimo risultato utile
che questi possa ottenere; in altre parole, il ricorrente
incidentale che veda dichiarare inammissibile il ricorso
principale per legge ha vinto tutto, e non può far
andare oltre il processo. E’ chiaro allora che egli
non propone per definizione domande di annullamento, rispetto
alle quali residuerebbe un interesse all’esame anche
se non si esaminasse il merito del ricorso principale. Il
ricorrente incidentale è quindi presente nel processo
allo scopo di prospettare una serie di questioni di inammissibilità
del ricorso principale, in particolare quelle che, essendo
apprezzabili solo in un contesto più ampio di quello
prospettato da quest’ultimo, richiedono un ampliamento
della materia del contendere e quindi non si potrebbero
prospettare in mera via di eccezione nel controricorso.
5. Quanto sopra, comporta una ben precisa conclusione circa
l’ordine nel quale il ricorso incidentale va esaminato.
Le questioni che esso, nei termini di cui al § precedente,
solleva non mutano la loro natura intrinseca per il fatto
di essere prospettate attraverso uno strumento particolare.
Sotto tale profilo, allora, il ricorso incidentale si scompone
in una serie di questioni, le quali dovranno essere trattate
nell’ordine logico che è loro proprio: verrà
prima, in termini generali una questione di globale difetto
di legittimazione del ricorrente principale, ovvero di globale
difetto di interesse al ricorso, che si apprezza indipendentemente
dai motivi che questo deduce, e in tal senso, il ricorso
incidentale va senza dubbio scrutinato prima. Invece, le
altre questioni, attinenti alla legittimazione o all’interesse
a dedurre un particolare motivo del ricorso principale,
andranno valutate in corrispondenza al motivo cui si riferiscono,
e in tal senso il ricorso incidentale andrà valutato
in via successiva.
6. Nel caso di specie, ciò comporta che andranno
valutati anzitutto, in quanto sollevano questioni di legittimazione
volte ad una declaratoria di inammissibilità del
ricorso nel suo complesso, i motivi primo, secondo e terzo
del ricorso incidentale di Cintra, in quanto, in caso di
loro accoglimento il ricorso principale cadrebbe completamente,
senza che, per le ragioni che si illustreranno, sia possibile
distinguere un interesse della Centropadane quale concorrente,
che verrebbe meno in caso appunto di fondatezza del ricorso
incidentale, da un interesse della stessa ricorrente quale
promotore, che invece rimarrebbe comunque intatto. Il quarto
motivo, attinente all’interesse a dedurre il primo
motivo della prima sezione del ricorso principale, andrà
invece valutato unitamente ad esso.
7. In tali termini, il primo motivo del ricorso incidentale
è infondato, in quanto, per principio generale della
disciplina dell’A.T.I. , ispirato oltretutto al comune
sentire per cui “l’unione fa la forza”
che, fatti salvi i requisiti minimi, ciascun suo partecipante
può partecipare ad una pubblica gara facendo conto
sulle complessive capacità dell’A.T.I. stessa.
Esplicito in tal senso è ora l’art. 47 commi
2 e 3 della Direttiva 2004/18/CEE, per cui anzi il partecipante
può fare affidamento sui requisiti degli altri soggetti
“a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con questi ultimi”, ma il principio era già
affermato sia nella giurisprudenza europea – si veda
Corte Giustizia CE sez. V 2 dicembre 1999 C-176/98 Holst
Italia S.p.a., per cui i requisiti si possono soddisfare
“by relying on the standing of other entities”
– sia in quella nazionale – per tutte C.d.S.
sez. V 7 settembre 2004 n°5847 e TAR Campania Napoli
sez. I 6 novembre 2000 n°4093.
8. Infondato è ancora il secondo motivo del ricorso
incidentale, in quanto né la l.r. Lombardia 4 maggio
2001 n°9 né il relativo regolamento di attuazione
8 luglio 2002 n°4, che come si è detto più
volte disciplinano in via esclusiva la gara per cui è
causa, contengono alcun divieto di partecipazione alle A.T.I.
concorrenti a carico dei consorzi. Siffatto divieto, ad
avviso del Collegio, nemmeno potrebbe ricavarsi dal sistema,
soprattutto nel caso che interessa di un consorzio ad attività
esterna, che com’è noto ai sensi degli artt.
2612 e ss. c.c. è un soggetto giuridico a sé
stante, dotato di una propria capacità giuridica
e quindi non soggetto nella propria attività a limitazioni
che non siano previste in modo espresso dalla legge. Si
tratta poi di un soggetto distinto dagli enti che vi danno
vita, e per tale ultima ragione, appare infondato anche
il rilievo per cui esso, per partecipare all’A.T.I.
, avrebbe dovuto produrre la documentazione richiesta relativamente
a ciascun consorziato.
9. Il terzo motivo del ricorso incidentale è poi
anch’esso infondato. Come già esposto nel precedente
§ 7, il diritto comunitario consente, attraverso il
cd. avvalimento, che partecipino alle gare anche soggetti
i quali non dispongono in prima persona di tutti i requisiti
necessari, ma fanno affidamento su quelli degli associati.
E’allora del tutto possibile, ed anzi fisiologico,
che taluno dei partecipanti alla gare non possa, sempre
in prima persona, presentare talune delle dichiarazioni
richieste dal bando, in quanto riferite ad attività
che, nell’assetto programmato dell’A.T.I. ,
non sono di sua spettanza: in tali termini, se anche il
soggetto rendesse la dichiarazione in parola, essa non potrebbe
essere che negativa. Tale soluzione, rispetto alla alternativa
logica di far presentare la dichiarazione soltanto ai partecipanti
forniti dei requisiti e che eseguiranno le attività
in questione, appare un inutile appesantimento burocratico,
non suscettibile di offrire alla stazione appaltante alcun
utile apporto. Nel caso di specie, quindi, le dichiarazioni
presentate dalle associate di Centropadane quanto ai lavori
di loro spettanza vanno ritenute sufficienti.
10. Venendo ora all’esame del ricorso principale,
è fondata e va accolta, nei limiti di cui appresso,
l’eccezione preliminare di inammissibilità
dei motivi della prima e seconda sezione perchè tardivi,
ad esclusione però del motivo attinente la validità
del PEF presentato dalla controinteressata Cintra. Occorre
prendere le mosse dal rilievo, più volte evidenziato,
per cui la procedura per cui è causa è disciplinata
da norme particolari, quelle della citata l.r. 9/2001, e
va pertanto valutata in conformità ad esse, senza
che possano essere recepite in via automatica regole valide
per la procedura di FP per così dire “nazionale”,
ovvero quella disciplinata all’epoca dei fatti dagli
artt. 37 bis e ss. della l. 109/1994.
11. Ciò posto, nel corso della procedura di FP per
cui è causa, già descritta in narrativa, la
posizione giuridica di spettanza del promotore, nella specie
di Centropadane, muta da un momento all’altro, e precisamente
dal secondo, quello della prequalifica e della procedura
di aggiudicazione, al terzo, quello della procedura negoziata,
sì da doversi ritenere che i “momenti”
in questione vadano qualificati in modo proprio come fasi
procedimentali. Come si è infatti detto in premesse,
il bando di gara contiene una specifica previsione per il
caso di gara deserta ovvero risoltasi nella presentazione
di offerte non ammissibili o inidonee, contempla infatti
la facoltà della p.a. di aggiudicare il contratto
direttamente al promotore, già vincolato in quanto
tale ad adempiere (cfr. ancora doc. 3 ricorrente, copia
bando, p. 6). L’amministrazione poi precisa ulteriormente
tale previsione, e nella lettera di invito alla gara si
autolimita in modo più favorevole al promotore stesso:
in caso di gara deserta ovvero di offerte ritenute inammissibili,
invalide o inappropriate, essa non si riserva più
una semplice facoltà, ma promette che “la concessione
sarà aggiudicata al promotore” (doc. 4 ricorrente,
cit., pp. 17 e 18; la citazione è a quest’ultima
pagina).
12. In tali termini, è indubbio che sino a questa
fase del procedimento in capo al promotore, ovvero a Centropadane,
sussista un interesse a che la gara vada deserta, perché
in tale ipotesi il contratto gli spetterà senz’altro,
salva motivata deliberazione in contrario della p.a., la
quale decida di porre nel nulla la procedura nel suo complesso.
E’ una situazione giuridica di vantaggio cui va riconosciuta
per lo meno la consistenza di un interesse legittimo, in
quanto l’amministrazione, come si è detto,
non potrebbe sacrificarla a proprio capriccio, ma solo con
un motivato nuovo esercizio dei propri poteri, e quindi
con un corretto esercizio della propria discrezionalità.
13. Nella fase successiva del procedimento, ovvero nella
fase di procedura negoziata, però le regole cambiano:
la previsione favorevole al promotore scompare, e come già
ricordato nell’invito si dice: “l’aggiudicazione
della concessione viene effettuata a favore del concorrente
primo nella predetta graduatoria, che abbia effettuato un’offerta
la quale, apportando al progetto del promotore (posto a
base di gara dal bando) modifiche migliorative rispetto
agli elementi qualitativi e quantitativi indicati dal bando
medesimo, sia complessivamente migliore dell’offerta
del RTI Cintra-Merloni risultata prima in graduatoria nella
prima fase della gara” (doc. 5 ricorrente, copia invito,
p. 20). Nel caso di gara deserta, non si prevede nulla di
particolare, ma sicuramente il vantaggio riconosciuto nelle
fasi precedenti al promotore non c’è più.
14. Ne segue che, rispetto al promotore, l’adozione
dell’invito alla procedura negoziata ha una immediata
attitudine lesiva, essendo idonea a far venir meno la posizione
di vantaggio a lui riconosciuta sino alle fasi immediatamente
precedenti del procedimento in parola. Ne segue ancora che
tutti i vizi relativi alla ammissione alla gara delle imprese
concorrenti dovevano farsi valere nella fase precedente,
perché solo in tal fase il fatto che la gara andasse
deserta poteva andare a vantaggio del promotore. In termini
espliciti, Centropadane avrebbe dovuto far valere i motivi
dal primo al settimo della prima sezione del ricorso principale,
nonché i motivi della seconda sezione del ricorso
stesso, impugnando la prequalifica delle proprie concorrenti,
ovvero al più tardi l’esito della gara fra
le concorrenti stesse. Nulla di tutto ciò ha fatto
Centropadane, la quale anzi ha partecipato senza riserve
alla successiva procedura negoziata, e quindi i motivi in
questione risultano inammissibili per difetto di interesse.
Segue la loro sorte poi, secondo logica, anche il quarto
ed ultimo motivo del ricorso incidentale, che si riferisce
al primo motivo della prima sezione e ne costituisce, per
così dire, il reciproco. Tale ordine di considerazioni
non vale invece per l’ottavo motivo della prima sezione,
in quanto, come si vedrà, il PEF presentato da ciascuna
concorrente non è un semplice requisito di ammissione
alla gara, ma viene valutato all’esito della procedura
negoziata, costituendo un elemento dell’offerta.
15. Il Collegio, per completezza, deve però evidenziare
come i motivi di cui sopra si sarebbero dovuti comunque
ritenere infondati nel merito. Nell’ordine: con riferimento
al primo motivo della prima sezione, è pacifico in
causa quanto esposto nelle premesse, e cioè che Cintra,
in un primo momento, si limitò a depositare le dichiarazioni
sostitutive richieste dall’art. 8 lettera r) del bando
solo quanto al firmatario della offerta, agli amministratori
e ad alcuni dei propri procuratori, ovvero coloro ai quali
intendeva affidare l’incarico di seguire i lavori.
E’ altrettanto pacifico, poi, che nella risposta ad
una richiesta di chiarimenti, il RUP ebbe a precisare che
per procuratori si dovevano intendere “i soggetti
che hanno i poteri per impegnare la società”
(cfr. doc. 5.1 resistente IL, penultima pagina, da cui le
citazioni).
16. Ciò posto, è anzitutto innegabile che
gli oneri di allegazione posti a carico del partecipante
ad una procedura di gara non debbono intendersi come oneri
fini a sé stessi, tali da imporre un aggravio burocratico
senza che a ciò corrisponda alcuna maggiore tutela
o garanzia per la p.a. In tali termini, occorre allora osservare
che intendere in senso letterale la locuzione “soggetti
che hanno i poteri per impegnare la società”
porterebbe ad un risultato contrario a tale principio. Si
pensi infatti che in senso stretto è titolare del
potere di “impegnare la società” sua
datrice di lavoro anche il semplice commesso di negozio
preposto alla vendita, come risulta dall’art. 2210
c.c., con il risultato paradossale, a titolo di esempio,
che una società la quale gestisse una catena di grandi
magazzini, per concorrere ad una gara con siffatte regole,
dovrebbe produrre certificazioni relative a quasi tutti
i propri dipendenti. Nel caso di specie, allora, appare
interpretazione del bando conforme a buona fede quella effettivamente
seguita nello svolgimento della gara, che ha ritenute necessarie
le dichiarazioni concernenti gli amministratori, ovvero
i vertici della società, che hanno un potere di disporre
del tutto generale, e i procuratori attivi nell’affare
di che trattasi, con i quali l’amministrazione è
destinata ad avere rapporti in caso di aggiudicazione. In
tal modo infatti, senza oneri burocratici eccessivi, si
garantisce l’interesse pubblico a trattare con una
società gestita nel suo complesso e nel singolo affare
da persone prive di precedenti penali, senza allargare l’ambito
dell’indagine a settori inconferenti. Quanto appena
esposto impone poi di considerare comunque assorbito il
quarto motivo del ricorso incidentale, perché l’interpretazione
del bando ritenuta corretta è proprio quella che
con il motivo stesso si vuol far valere.
17. Il secondo motivo della prima sezione concerne poi l’asserita
non equivalenza fra il certificato di iscrizione alla CCIAA
italiana, e il certificato di iscrizione al Registro Mercantil
del Regno di Spagna, prodotto da Cintra in allegato alla
propria domanda, ed è comunque infondato. In proposito
è sufficiente citare, a titolo di esempio, l’art.
23 del Real Decreto Legislativo 16 giugno 2000 n°2,
concernente la “Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas” (doc. 1 controinteressata Cintra prodotto
il 13 luglio 2006 e non contestato da alcuna altra parte):
nel trattare delle succursali spagnole di imprese straniere
extracomunitarie, esso richiede loro l’iscrizione,
appunto, al Registro Mercantil, allo stesso modo in cui
nel nostro Paese si richiede l’iscrizione alla CCIAA.
18. Parimenti infondato è il terzo motivo della prima
sezione, con il quale, come detto in premesse, si censura
la non immediata produzione da parte di Cintra delle dichiarazioni
richieste dall’art. 8 lettere i), l), m) n) q) ed
r) per la propria controllata Ferrovial Agroman, tramite
la quale ha dichiarato di volere eseguire i lavori. In proposito,
va notato che lo stesso art. 8 del bando, alla lettera g),
consente sia di avvalersi dei requisiti tecnici di proprie
controllate sia di dichiarare che si affideranno i lavori
a “soggetti terzi”; prevede poi, alla successiva
lettera r), che le dichiarazioni in questione debbano essere
rese dagli “eventuali soggetti esterni” indicati
a tal fine. Il testo obiettivamente non è chiaro,
ponendo il problema di stabilire se le locuzioni “soggetti
terzi” e “soggetti esterni” si equivalgano,
ovvero nella seconda si debbano ricomprendere anche le società
controllate.
19. In proposito, trattandosi di gara disciplinata da norme
comunitarie, è a queste ultime che occorre far capo
anche per l’interpretazione, e in particolare all’art.
3 § 4 della direttiva 93/37/CEE, per cui “non
si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate
per ottenere la concessione né le imprese ad esse
collegate” (corsivo nostro), ricordando poi che
il concetto di “società collegata” è
più ampio di quello di “società controllata”
e lo include, dato che ai sensi dell’art. 2359 c.c.
una società controllata da un’altra è
per forza collegata a quest’ultima. Né nelle
norme comunitarie, né in quelle nazionali, compare
invece alcuna definizione di “soggetto esterno”.
20. Ciò posto, si osserva che la società controllata,
nei termini illustrati al § che precede, viene considerata
dall’ordinamento quasi come un tutt’uno con
la controllante, recependo in termini giuridici la realtà
economica per cui i gruppi di società tendono ad
agire come un unico soggetto, servendosi delle varie società
in cui si articolano, per così dire, come una persona
fisica si serve dei propri arti. Posta tale nozione, appare
allora illogico considerare la locuzione “soggetti
esterni” come comprensiva anche delle società
controllate, e corretto invece limitarla ai soggetti terzi
in senso proprio, né controllati dalla concorrente
né ad essa collegati, in linea anche con il principio
che favorisce la partecipazione alle gare, alleviando ove
possibile gli oneri documentali a carico dei concorrenti
stessi. Con riferimento, infine, alla effettiva produzione
del titolo giuridico in forza del quale Cintra può
avvalersi dei requisiti della Ferrovial Agroman, ciò
è a dire alla effettiva dimostrazione che il rapporto
di controllo sussiste, è sufficiente dire che il
bando non lo impone in sede di partecipazione, ma solo nel
caso di aggiudicazione (cfr. doc. 4 ricorrente, copia invito
alla gara, punto 7; doc. 5 ricorrente, copia invito alla
procedura negoziata, punto 6).
21. Ancora infondato è il quarto motivo della prima
sezione, atteso che negli atti di gara nulla si dice sulla
possibilità dell’ impresa prequalificatasi
come singola di presentare successivamente offerta nella
forma della A.T.I. Che tale silenzio vada interpretato come
permissivo risulta ad avviso del Collegio anzitutto dal
già citato principio generale per cui, nel dubbio,
la partecipazione alle pubbliche gare va favorita, e non
ostacolata; risulta poi da almeno due elementi specifici.
In primo luogo, la stessa lettera di invito 27 giugno 2005
(doc. 4 ricorrente, p. 9) prevede, e quindi per implicito
consente, una modifica nella composizione soggettiva delle
A.T.I. rispetto a quanto indicato nella originaria domanda
di partecipazione alla gara: non sarebbe allora logico permettere
siffatta modifica, che trasforma un’A.T.I. in altra
di diversa composizione, e non permettere di trasformare
l’offerta del singolo partecipante in offerta di A.T.I.
In secondo luogo, la stessa Centropadane, promotore in qualità
di impresa singola, ha poi partecipato come A.T.I. alla
procedura negoziata, senza sollevare obiezioni di sorta:
appare contrario alla parità di trattamento fra concorrenti
permettere al promotore ciò che si vorrebbe vietare
al concorrente.
22. Infondato è pure il quinto motivo della prima
sezione, in quanto l’inserimento di una società
finanziaria, quale è pacificamente la Merloni, nell’A.T.I.
che concorre ad una procedura di FP appare del tutto coerente
con lo strumento scelto, che si riduce, come spiegato, ad
un modo innovativo di provvedere il capitale necessario
a realizzare una data opera. E’poi solo il caso di
accennare che nel nostro ordinamento le società di
capitali sono dotate per legge di capacità giuridica
generale: in ogni caso, l’eventuale estraneità
di una data operazione rispetto all’oggetto indicato
nello statuto può farsi valere nei soli ristretti
limiti - qui all’evidenza non pertinenti - dell’art.
2384 comma 2 c.c., nel testo attuale che secondo la migliore
dottrina assorbe la previgente regola dell’art. 2384
bis c.c.
23. Infondato risulta anche il sesto motivo della prima
sezione. La necessità di allegare alla cauzione provvisoria
l’impegno al rilascio della definitiva, onere non
previsto da alcuno degli atti di gara. L’onere in
questione allora si potrebbe introdurre solo in applicazione
dell’art. 30 della l. 11 febbraio 1994 n°109,
che però si applica solo alle gare da essa disciplinate:
fra esse non rientra la procedura per cui è causa,
disciplinata, come detto più volte, dalla l.r. Lombardia
9/2001, che nulla prevede sul punto.
24. Infondato da ultimo è anche il settimo motivo
della prima sezione, atteso che in mancanza di una espressa
previsione del bando in tal senso – che qui non si
rinviene- l’omessa allegazione alla domanda del cd.
modello GAP non può essere sanzionata con l’esclusione:
si tratta infatti di documento che serve a particolari esigenze
dell’autorità di Polizia, e non risponde di
contro ad alcun interesse proprio della stazione appaltante
(così per tutte TAR Sicilia- Catania, sez. I, 8 luglio
2002 n°1202).
25. Venendo ora all’esame dei motivi di cui alla seconda
sezione, relativi come si è detto alla mancata esclusione
dell’ A.T.I. Pizzarotti, di essi è infondato
anzitutto il primo, anch’esso concernente la presunta
inidoneità della documentazione presentata a termini
dell’art. 8 lettera r) del bando di gara. E’sufficiente
osservare che non risulta in alcun modo chiarito dalla ricorrente
come e perché la “attestazione sull’onore”,
prodotta dalle mandanti francesi in asserita e non contestata
conformità alla legge del Paese di nazionalità,
si differenzierebbe da una “autocertificazione”
a norma del nostro ordinamento: entrambe, a quanto è
dato capire stante anche la mancata produzione delle “attestazioni”
medesime, si concretano in una dichiarazione resa dall’interessato
con la consapevolezza che, per il caso di mendacio, sono
previste sanzioni. Va poi osservato che la dedotta mancanza
di procuratori nelle imprese francesi di che trattasi è
evenienza forse improbabile, ma certo non impossibile: era
onere della ricorrente, che però non vi ha assolto,
provare che effettivamente ne esistevano, ad esempio attraverso
una qualche certificazione ufficiale.
26. Per ragioni in linea di principio non dissimili, va
dichiarata l’infondatezza anche del motivo secondo
della seconda sezione, in quanto la ricorrente, che ne aveva
l’onere, non ha prodotto copia dei certificati che
le imprese francesi avrebbero prodotto in conformità
alla loro legge nazionale: risulta quindi impossibile verificare
il loro effettivo contenuto.
27. Quanto al terzo motivo della seconda sezione, va osservato
in fatto che il mutamento – dalla fase della gara
a quella della procedura negoziata- del soggetto che sottoscrive
l’offerta è evenienza del tutto fisiologica:
si pensi al caso in cui l’originario incaricato sia
un dirigente che nelle more passa alle dipendenze di altra
impresa. Peraltro, in tale evenienza il regolamento complessivo
della gara non provvede alcunché di specifico, come
si ricava leggendo le norme relative. da un lato, nel caso
dei concorrenti, il certificato del casellario relativo
a tale soggetto deve già essere stato prodotto nella
fase di prequalifica, a norma dell’art. 8 del bando
(cfr. doc. 3 ricorrente, p. 5). Per il caso di variazioni
nella fase di procedura negoziata, però, nulla si
dice: la lettera di invito prevede bensì che nella
busta “documentazione amministrativa” siano
inseriti, fra l’altro, i documenti di cui all’art.
8 del bando di gara, ma lo prevede per il solo promotore:
per i concorrenti nemmeno è previsto che possano
inserire siffatta busta nella loro offerta migliorativa
(doc. 5 ricorrente, p. 9). Non si vede quindi in qual modo
-se non rispondendo ad una richiesta specifica dell’amministrazione,
come è avvenuto – la Pizzarotti avrebbe potuto
far pervenire il documento di che trattasi.
28. Da ultimo, per il quarto motivo della seconda sezione,
vale, mutatis mutandis, quanto si dirà subito
trattando del PEF di Cintra, ovvero delle ragioni per cui
va respinto nel merito il motivo ottavo della prima sezione.
Come si è già detto in narrativa, il PEF,
nell’ambito di qualsiasi operazione di finanza di
progetto spiega, in buona sostanza, per quali ragioni e
in qual modo l’opera proposta dovrebbe riuscire a
ripagarsi nei tempi previsti, ovvero a consentire il pagamento
dei debiti contratti per realizzarla e, ad un tempo, ad
assicurare al gestore un congruo margine di profitto; evidente
quindi come essa si configuri come elemento essenziale dell’offerta
che la committenza deve valutare: in tal senso, si è
espressa costante giurisprudenza (per tutte, C.d.S. sez.
V 11 luglio 2002 n°3916). Peraltro, sempre nei termini
anticipati in premesse, il PEF assume valenza particolare:
proprio perché riguarda una operazione imprenditoriale,
e quindi per definizione rischiosa, esso contiene valutazioni
probabilistiche, ragionevoli alla luce della pratica degli
affari e della scienza contabile, ma non certo garantite,
a maggior ragione quando, come nel caso di specie, esso
formuli previsioni per un periodo di tempo assai lungo,
dell’ordine di vent’anni. In termini più
espliciti, è del tutto possibile che ad un PEF del
tutto congruo nel momento della sua redazione corrisponda
poi, all’esito, un’impresa del tutto fallimentare:
a mero titolo di esempio storico, ben difficilmente un PEF
redatto negli anni ’60 del secolo scorso avrebbe potuto
tener conto dell’impennata dell’inflazione e
dei tassi di interesse che ebbe luogo subito dopo e si protrasse
per i due decenni successivi.
29. Ciò premesso, pare al Collegio che l’apprezzamento
sui contenuti del PEF demandato alla committenza pubblica
costituisca di necessità esercizio di un potere ampiamente
discrezionale sotto il profilo tecnico, e che esso sia sindacabile
in giudizio entro i limiti e secondo le regole validi per
siffatti poteri. Com’è noto, in tal caso il
giudice non può formulare una scelta alternativa,
supposta migliore di quella operata dalla p.a., ma soltanto
controllare la correttezza e logicità della scelta
operata, ovvero in termini concreti apprezzare se la scelta
in questione si fondi su presupposti di fatto realmente
esistenti oppure no, e se, data la correttezza dei presupposti,
essa sia condotta con un percorso immune da contraddizioni.
Ci si concentra pertanto, nel caso di specie, sulle presunte
carenze in fatto e sulle presunte illogicità individuate
dalla ricorrente nel PEF Cintra.
30. Le stesse, come chiarito anche in sede di discussione
orale, si concretano in sintesi in due ordini di rilievi,
il primo dei quali costituito dal presunto carattere irrealistico
delle ipotesi fatte da Cintra circa l’evoluzione dei
tassi di interesse da corrispondere sul proprio indebitamento:
per una compiuta ricostruzione, condivisa anche dalla ricorrente
nell’indicazione dei fatti storici, ma non nelle conclusioni,
si veda per tutte la relazione del prof. Gatti, esperto
di parte interpellato da Cintra; in questa sede ci si limiterà
ad un’illustrazione sintetica.
31. Per comprendere i termini del problema, basterà
ricordare che l’opera pubblica per la quale è
processo è un’autostrada, da realizzare in
tre distinti lotti. I flussi finanziari che da tale opera
si possono attendere sono allora costituiti, com’è
intuitivo, dai pedaggi pagati dagli utenti della strada,
che ammonteranno ad una certa cifra annuale. Nel caso di
specie (doc. 5 ricorrente, p. 16) tale cifra è una
quantità nota ed assegnata, in quanto nella procedura
si impone ai concorrenti di effettuare i calcoli in base
ad un certo volume di traffico, predeterminato dall’amministrazione.
L’unica variabile in proposito è costituita
dai tempi di realizzazione dell’opera: è altrettanto
intuitivo che, tanto prima un lotto autostradale viene aperto
al traffico, quanto prima il concessionario incomincia ad
incassare i pedaggi relativi. A fronte di tali flussi finanziari
in entrata, vi sono i costi per realizzare l’opera:
per ipotesi, il concessionario non dispone del capitale
necessario, ma intende, tramite una società di progetto
appositamente costituita (cfr. doc. 5 ricorrente, p. 7),
in conformità al bando prenderlo a prestito dal sistema
bancario ovvero dal mercato, per poi restituirlo con gli
interessi.
32. Ciò premesso, Cintra ritiene di poter far fronte
a tali esigenze con un finanziamento cd. “miniperm”,
con il quale anzitutto accende un primo prestito, a breve-medio
termine, necessario a realizzare entro lo stesso periodo
tutta l’opera; realizzata per intero l’opera,
ritiene allora di trovarsi di fronte a dati in certa misura
più affidabili sui flussi finanziari disponibili,
perché banalmente ogni giorno vi è un numero
dimostrabile di veicoli che usano la strada e pagano il
pedaggio: a questo punto, ovvero secondo le previsioni nel
2014, può rinegoziare il finanziamento in essere,
e ritiene, data la maggiore certezza di cui si è
detto, di poterlo fare a condizioni più favorevoli
(v. relazione Gatti, pp. 5-7). E’ solo il caso di
notare come già in questi termini la valutazione
espressa nel PEF sia fortemente probabilistica, dato che
–banalmente- nessuno può sapere con certezza
quale sarà la dinamica dei tassi di interesse fra
sette anni.
33. Proprio per tale ultima ragione, il bando impone che
le valutazioni del PEF siano fatte considerando un tasso
di inflazione pari a zero (cfr. rel. Gatti, p. 8: il dato
è incontroverso in causa): le censure della ricorrente
si appuntano proprio sul modo di intendere tale ultima espressione.
In sintesi estrema, Cintra calcola i tassi di interesse
attesi scorporando dai tassi di mercato odierni, che sono
una quantità nota, e da quelli che ritiene di poter
spuntare nel 2014, ovvero in sede di rinegoziazione del
debito, il tasso di inflazione attuale ovvero stimato per
il futuro, con una formula nota come “formula di Fisher”:
al di là dei dettagli, essa si basa su un assunto
in sé incontestabile, ovvero che un dato tasso di
interesse, richiesto da chi presta denaro, comprende il
rendimento richiesto per un investimento senza rischi, il
premio, ovvero il sovrarendimento, per il rischio che in
concreto si corre, nonché il tasso di inflazione
stimato, che l’investitore si propone quantomeno di
recuperare. Nella simulazione fatta da Cintra si considerano
invece solo i primi due elementi, perché si ipotizza
che l’inflazione sia zero (v. rel. Gatti, pp. 19-20),
anche se ciò, come tutti sanno, non è vero
e non lo è mai stato, se non per periodi storici
particolari e limitati. Secondo la ricorrente, tale ordine
di idee sarebbe errato, perché trascurerebbe un dato
in apparenza altrettanto incontestabile, ovvero che Cintra,
nel momento in cui dovrà in concreto accendere il
prestito, si troverà a corrispondere un tasso che
viceversa dell’inflazione tiene conto (v. le censure
dell’esperto di parte ricorrente, riassunte anche
a p. 19 della relazione Gatti). La fallacia di tali censure
è però evidente se solo si riflette sulla
natura di ipotesi del PEF di Cintra: esso si basa su un
assunto sicuramente irrealistico, epperò richiesto
dalla p.a. stessa, ovvero che nell’affare di che trattasi
l’inflazione non esista, né al momento in cui
viene acceso il primo finanziamento, né successivamente;
ragionando invece come vuole la ricorrente l’assunto
sarebbe stravolto, nel senso che si ipotizzerebbe l’esistenza
dell’inflazione al momento dell’accensione del
debito iniziale, e la sua “scomparsa” in epoca
successiva. L’effettiva congruità, in termini
di scienza economica, di tali assunti esula all’evidenza
dall’ambito di cognizione di questo giudice: interessa
solo rilevare che quanto imposto dalla committenza è
stato rispettato.
34. Il secondo ordine di rilievi mossi dalla ricorrente
al PEF di Cintra riguarda l’andamento del patrimonio
netto della società concessionaria: in un primo tempo
si è sostenuto che esso, alla stregua del PEF in
questione, diverrebbe negativo, e comporterebbe il dissesto
della società medesima. In proposito, peraltro, la
relazione Gatti (p. 16) presenta un prospetto contabile
che esclude in positivo, evidenziando anche presunti errori
materiali dell’esperto della ricorrente, il verificarsi
di tale evenienza. A espressa domanda del relatore in sede
di discussione, il prospetto di p. 16 citato non è
stato contestato come tale; si è allora riformulata
la censura, affermando che il patrimonio in questione, ancorché
non negativo, cadrebbe a livelli tali da comportare la liquidazione
della società.
35. La censura in questione postula che si distinguano chiaramente
i concetti di patrimonio netto e di capitale sociale, così
come previsti dall’art. 2424 c.c., che recepisce concetti
propri della ragioneria. Seguendo il testo della norma citata,
lettera A) del passivo di bilancio nello stato patrimoniale,
il patrimonio netto si compone non del solo capitale sociale,
ma dello stesso, delle varie riserve (da soprapprezzo azioni,
legale, statutaria, per azioni proprie, ed altre) nonché
degli utili (o perdite) portati a nuovo. In termini ragionieristici,
poi, il netto patrimoniale esprime i mezzi propri dell’impresa,
ovvero le risorse interne con la quale essa finanzia la
propria attività, in contrapposizione al capitale
di debito, e corrisponde al valore complessivo dell’attivo
aziendale, diminuito del valore dei debiti. Come si nota
subito, in tali termini il patrimonio netto è un
saldo, che può variare di momento in momento nella
vita dell’impresa –e infatti viene sempre calcolato
con la precisazione della data di riferimento- senza che
ciò sia necessariamente fenomeno patologico.
36. La parte del patrimonio netto denominata capitale sociale
è invece un concetto giuridico, esprimendo l’ammontare
di risorse, le quali costituiscono l’originario conferimento
dei soci, per legge indisponibile se non con certe modalità,
proprie appunto del tipo sociale: a titolo di esempio, nelle
società di capitali, un capitale sociale di X rappresenta
la somma che, dopo la liquidazione e soddisfatti per intero
i debitori, andrà restituita ai soci. Il capitale
sociale è una grandezza predeterminata, e può
essere variata solo con procedure ben precise, corrispondenti
alle operazioni di aumento e riduzione; la sua variazione
contabile è poi rilevante, come è noto, ai
sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c.: nel caso di cui alla
prima delle norme citate, la variazione tale da farlo diminuire
di oltre un terzo in conseguenza di perdite obbliga a porre
in essere una sua formale riduzione; nel caso di cui alla
seconda norma, la perdita di oltre un terzo del capitale,
che lo faccia scendere al di sotto del minimo legale (non,
quindi, dell’importo originario) obbliga a ricapitalizzare,
ovvero a sciogliere o trasformare la società.
37. Come si vede, allora, le vicende del capitale sociale
tali da influenzare la vita della società sono assai
particolari e limitate, certo non collegabili a tutte le
variazioni, anche considerevoli, del patrimonio netto; nel
caso di specie, interessa allora notare che la ricorrente
non ha nemmeno dedotto in modo preciso che tali evenienze
si verificherebbero poste le variazioni del patrimonio netto
di cui a p. 16 della relazione Gatti, come si è ripetuto
non contestate come tali. In altre parole, che il PEF di
Cintra possa portare alla crisi della società di
progetto rimane in sostanza un’asserzione apodittica,
non argomentata e non dimostrata. Per quanto concerne il
PEF della Pizzarotti, è poi sufficiente, per completezza,
ricordare come lo stesso sia a sua volta scevro da contraddizioni
evidenti, intese nel senso appena esposto.
38. I residui motivi di ricorso, primo e secondo della terza
sezione, possono essere valutati congiuntamente, in quanto
attengono, in sintesi, alla presunta illogicità del
confronto operato dalla commissione di gara fra le offerte
dell’aggiudicataria Cintra e della controinteressata
Pizzarotti, confronto che come si ricorderà è
stato operato, tanto in fase di gara quanto in fase di procedura
negoziata, con il metodo del cd. confronto a coppie, su
identica tabella di punteggi: riassumendo in sintesi estrema
quanto detto in narrativa, la ricorrente deduce la presunta
illogicità di tale giudizio, in base ad una diversa
ed opposta valutazione delle due offerte, compiuta dalla
commissione in fase di gara e in fase di procedura negoziata;
assume per implicito che la valutazione corretta sarebbe
stata quella compiuta in fase di gara, che si sarebbe dovuta
ripetere in fase di procedura negoziata e che le avrebbe
in tal caso dato la vittoria. Tale assunto, secondo il Collegio,
non va condiviso.
39. Per chiarire i termini della questione, si premettono
alcune notazioni generali sul citato metodo del “confronto
a coppie”, che com’è noto prevede un
“torneo all’italiana”, analogo a quello
esistente nelle discipline sportive in cui si affrontano
due squadre o giocatori per ogni incontro, pone infatti
ciascuna delle offerte presentate a confronto di volta in
volta con tutte le altre, e secondo l’esito di ogni
comparazione produce una classifica finale in cui –
ciò che rileva come si vedrà nella sede presente
– assegna alle offerte stesse un punteggio numerico.
Secondo giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere
-per tutte C.d.S. sez. VI 8 luglio 2003 n°7251- l’attribuzione
di tale punteggio è di per sé motivazione
esauriente per spiegare l’esito della gara, senza
che si debbano altrimenti esplicitare le ragioni della preferenza
attribuita. A tale orientamento, del resto, si è
attenuta, senza che sul punto risultino svolte doglianze
specifiche, la stessa amministrazione intimata, che ha predeterminato
la “griglia” dei pesi da attribuire ai vari
elementi dell’offerta ed ha valutato ciascuno di essi
appunto in termini soltanto numerici. Il Collegio non ignora
il contrario orientamento –espresso ad esempio da
C.d.S. sez. VI 4 febbraio 2003 n°2379- per il quale
invece tali ragioni si dovrebbero indicare con modalità
discorsive; ritiene però di doverlo disattendere
alla luce della stessa ragion d’essere del confronto
a coppie, che com’è noto è stato elaborato
per conferire un minimo di oggettività a giudizi
i quali, per la loro intrinseca natura, poco si prestano
ad essere tradotti in predeterminati parametri quantitativi:
è il caso delle valutazioni di tipo artistico, di
maggiore bellezza o di maggiore originalità o funzionalità,
in particolare se riferite, come nel caso di specie, a progetti
di ampia e impegnativa portata.
40. Tale premessa consente di affermare –ad avviso
del Collegio- che il sindacato giurisdizionale sull’esito
di una valutazione condotta attraverso il confronto a coppie
va svolto nei limiti in cui è possibile il sindacato
su una valutazione numerica, ovvero nel solo caso di manifesta
illogicità o incoerenza del risultato finale. Per
completezza, si ricorda poi che ove l’illogicità
manifesta effettivamente sussistesse, l’esito del
giudizio dovrebbe comunque limitarsi all’annullamento
dell’atto: in termini espliciti, affermare all’esito
del giudizio –come vorrebbe la ricorrente- che uno
dei concorrenti non vincitori avrebbe invece dovuto vincere
costituirebbe in linea di principio un’invasione,
da parte del Giudice, della sfera di discrezionalità
riservata alla amministrazione.
41. Tutto ciò posto, si tratta di vedere se nel caso
di specie la valutazione della commissione contenga realmente
elementi di manifesta illogicità, alla luce di quanto
dedotto dai ricorrenti, e come si è detto ad avviso
del Collegio la risposta è negativa. Si è
già ricordato in narrativa che l’illogicità
consisterebbe in un preciso passaggio delle operazioni in
cui si è concretato il “confronto a coppie”:
nella fase di aggiudicazione, per quanto concerne l’elemento
di valutazione qualitativo “valore tecnico della soluzione
proposta, anche sotto il profilo ambientale”, il confronto
fra l’offerta della Cintra e l’offerta dell’A.T.I.
Pizzarotti si era risolto in favore di quest’ultima
(cfr. doc. 6 ricorrente prodotto il 13 luglio 2006, copia
verbale commissione di gara 6 ottobre 2005, in part. ultima
pagina), mentre nella successiva fase di procedura negoziata,
il confronto fra l’offerta della Cintra, che si assume
invariata, e l’offerta dell’A.T.I. Pizzarotti,
che si assume invece migliorata, si era risolto in senso
opposto (doc. 5 ricorrente prodotto il 13 luglio 2006, copia
verbale commissione di gara 6 dicembre 2005, in part. quarta
pagina). Il confronto, come si ricorderà, avviene
nelle due fasi in base alla medesima tabella di valutazione;
la stessa ricorrente ammette però che i termini del
confronto stesso non sono omogenei, dato che l’offerta
Pizzarotti dall’una fase all’altra subisce delle
modifiche. Già tali semplici rilievi sarebbero sufficienti
ad escludere il carattere manifestamente illogico della
valutazione in esame, perché è del tutto possibile,
ed anzi fisiologico, che il giudizio su termini diversi
abbia esiti a sua volta diversi.
42. La ricorrente, viceversa, assume che l’illogicità
sussisterebbe, perché nella seconda fase risulterebbe
soccombente un’offerta invece migliorata, che quindi
a maggior ragione avrebbe dovuto prevalere anche nella fase
in esame. Il carattere migliorativo dell’offerta Pizzarotti
è però una mera asserzione della ricorrente
stessa, come dimostra il fatto che tutte le parti, anche
con l’ausilio delle relazioni di esperti, si siano
ampiamente soffermate sul punto, giungendo a conclusioni
fra loro opposte. Ciò non deve sorprendere, perché
l’oggetto dell’indagine, il progetto di una
autostrada che incide in zone già densamente popolate
e a rischio sotto il profilo ambientale, è per sua
natura caratterizzato da soluzioni altamente opinabili:
è possibile, in altre parole, sostenere punti di
vista anche molto distanti, senza che si possa dire con
immediatezza che l’una o l’altra soluzione è
migliore, e che quindi la scelta contraria è manifestamente
illogica: l’apprezzamento in concreto è riservato
alla discrezionalità dell’amministrazione.
43. La novità e difficoltà delle questioni
trattate costituisce giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando,
respinge sia il ricorso incidentale, sia il ricorso principale.
Spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio
del giorno 5 dicembre 2006, con l’intervento dei Magistrati:
Roberto SCOGNAMIGLIO, Presidente;
Federica TONDIN, Referendario;
NINO PAOLANTONIO
|
|
| Project financing
e valutazioni tecniche
La
sentenza oggetto di questo breve commento
risolve una gran quantità di questioni
– processuali e sostanziali –
per le quali si rinvia al testo della decisione.
Particolarmente interessante è l’affermazione
oggetto della massima, che si pone in assoluta
dissonanza con quanto – sulla medesima
controversia – aveva stabilito il
Consiglio di Stato seppure in sede di sommaria
(ma neppure troppo) delibazione cautelare.
In breve, per quanto emerge dalla sentenza,
la questione è la seguente.
Ricorreva il promoter designato,
allegando che, nell’ambito della valutazione
qualitativa delle offerte tecniche operata
nella fase negoziata (l’ultima) della
procedura della c.d. finanza di progetto,
alla quale esso promoter aveva doverosamente
preso parte, una concorrente, classificatasi
seconda nella fase di licitazione (la seconda
della complessa procedura di aggiudicazione),
aveva ottenuto un punteggio tecnico, relativo
alla voce “valutazione tecnica
della soluzione proposta anche sotto il
profilo ambientale”, ed attribuito
con il sistema del c.d. confronto a coppie,
largamente inferiore a quello di altra partecipante.
Nella fase negoziata (la terza) alla quale
ha preso parte anche il promoter,
nell’ambito della quale era consentito
(ed oggetto di valutazione) introdurre varianti
migliorative al progetto a base di gara,
l’impresa risultata seconda nella
fase di licitazione aveva ottenuto un punteggio
superiore a quello della prima graduata
pur non avendo introdotto alcuna variante
migliorativa (il che, viceversa, aveva fatto
essa prima graduata).
Di qui la deduzione del vizio di eccesso
di potere per illogicità e contraddittorietà:
se all’impresa che non aveva presentato
alcuna variante migliorativa fosse stato
attribuito un punteggio (logicamente) deteriore
rispetto all’altra impresa che codesti
miglioramenti aveva apportato, il promoter
si sarebbe aggiudicato la concessione, stante
la scarsissima differenza di punteggio tra
la vincitrice ed esso promoter.
Il Consiglio di Stato, riformando l’ordinanza
cautelare resa dal Tar di Brescia, aveva
sul punto affermato quanto segue: “la
Sezione, a seguito di una sommaria, come
soltanto possibile nella presente fase cautelare,
delibazione dei dedotti motivi di legittimità
più rilevanti ai fini dell’esito
del giudizio, ritiene che assuma preminente
e fondato rilievo quello concernente la
dedotta contraddittorietà del confronto
a coppie, tra ATI CINTRA e RTI Pizzarotti,
per la voce “valutazione tecnica
della soluzione proposta anche sotto il
profilo ambientale”, nel quale
i punti rispettivamente conseguiti dai due
soggetti erano stati inizialmente, nella
licitazione privata, di 16 (Pizzarotti)
contro 9 (CINTRA), mentre nella fase finale
negoziata il punteggio per la medesima voce
era stato di 3 (Pizzarotti) e 17,30 (CINTRA),
senza che quest’ultima avesse introdotto
alcuna specifica variante migliorativa,
e nonostante fosse nella specie richiesta
la valutazione dei medesimi elementi qualitativi.
N’erano tra l’altro conseguiti
i punteggi determinanti la graduatoria finale,
nella quale l’appellata ATI CINTRA
aveva prevalso sulla ricorrente per 0,82
punti” (Cons. Stato, V, ord. 27 giugno
2006 n. 3207).
Di tale rilievo del Giudice d’appello
il Tar di Brescia non ha tenuto conto, affermando
che “il confronto, come si ricorderà,
avviene nelle due fasi in base alla medesima
tabella di valutazione; la stessa ricorrente
ammette però che i termini del confronto
stesso non sono omogenei, dato che l’offerta
Pizzarotti dall’una fase all’altra
subisce delle modifiche. Già tali
semplici rilievi sarebbero sufficienti ad
escludere il carattere manifestamente illogico
della valutazione in esame, perché
è del tutto possibile, ed anzi fisiologico,
che il giudizio su termini diversi abbia
esiti a sua volta diversi. La ricorrente,
viceversa, assume che l’illogicità
sussisterebbe, perché nella seconda
fase risulterebbe soccombente un’offerta
invece migliorata, che quindi a maggior
ragione avrebbe dovuto prevalere anche nella
fase in esame. Il carattere migliorativo
dell’offerta Pizzarotti è però
una mera asserzione della ricorrente stessa,
come dimostra il fatto che tutte le parti,
anche con l’ausilio delle relazioni
di esperti, si siano ampiamente soffermate
sul punto, giungendo a conclusioni fra loro
opposte. Ciò non deve sorprendere,
perché l’oggetto dell’indagine,
il progetto di una autostrada che incide
in zone già densamente popolate e
a rischio sotto il profilo ambientale, è
per sua natura caratterizzato da soluzioni
altamente opinabili: è possibile,
in altre parole, sostenere punti di vista
anche molto distanti, senza che si possa
dire con immediatezza che l’una o
l’altra soluzione è migliore,
e che quindi la scelta contraria è
manifestamente illogica: l’apprezzamento
in concreto è riservato alla discrezionalità
dell’amministrazione”.
Tale soluzione non convince. Quanto al rilievo
che l’offerta dell’impresa prima
graduata in fase di licitazione abbia subito
delle modifiche, pare agevole osservare
che tale circostanza discende – a
quanto è dato ricavare dalla disciplina
di gara riassunta in sentenza – per
l’appunto dalla possibilità
di introdurre, nella fase finale negoziata,
varianti migliorative sotto il profilo qualitativo:
di qui la conseguenza che non ha senso alcuno
parlare di dati disomogenei o di giudizi
su “termini diversi”, poiché
la valutazione resa nella seconda fase (la
licitazione) era ormai esaurita, dovendosi
appuntare quella concernente la terza fase
(negoziata), decisiva ai fini dell’aggiudicazione,
solo ed esclusivamente sulle offerte come
(eventualmente) modificate.
Quanto al secondo rilievo, il Tar premette
che, in giudizio, le parti hanno dibattuto
circa l’effettiva introduzione, da
parte dell’impresa seconda graduata
nella fase di licitazione, di varianti migliorative.
Di qui, secondo il Tribunale, la conseguenza
che la decisione sul se un’offerta
sia migliore di un’altra è
questione riservata alla discrezionalità
dell’amministrazione.
Anche questa soluzione non convince. In
primo luogo, proprio dalla premessa operata
dal Tar, si ricava che fosse pacifico, in
causa, che l’aggiudicataria non avesse
introdotto alcuna variante migliorativa
nell’ambito della terza fase.
Se così è – e così
pare essere – discutere se l’altra
impresa avesse o meno introdotto varianti
migliorative diventava questione irrilevante:
se anche ciò non fosse avvenuto,
logica vorrebbe che, tutt’al più
– ed a meno di ipotizzare che l’impresa
seconda graduata nella licitazione abbia
introdotto varianti “peggiorative”,
tali cioè da far crollare il punteggio
superiore acquisito nella seconda fase,
ma questo non emerge dalla sentenza –
le valutazioni espresse dall’amministrazione
sulla migliore qualità progettuale
della soccombente rimanessero ferme, laddove
esse sono state, viceversa, completamente
“ribaltate” in sede di esame
finale.
Ancora. Anche volendo ipotizzare dubbi sulla
circostanza che l’impresa soccombente
avesse presentato varianti migliorative,
non si può condividere l’affermazione
secondo cui tale accertamento sarebbe riservato
alla discrezionalità dell’amministrazione.
Verificare se un’offerta presenta
varianti (prescindendo dalla circostanza
se esse siano migliorative o meno) rispetto
ad una precedente versione costituisce oggetto
di un’indagine di fatto, sulla quale
l’amministrazione non spende alcuna
discrezionalità: e che quindi il
Giudice amministrativo può e deve
effettuare; l’opinabilità dell’apprezzamento
tecnico impinge sul livello qualitativo
della variante, non certo sulla circostanza
– appunto di fatto – che una
variante sia stata o meno introdotta.
Tale accertamento poteva e doveva essere
svolto dal Tar che, tutt’al più,
avrebbe potuto disporre una consulenza tecnica
d’ufficio circa l’effettiva
introduzione di varianti nell’offerta
poi rimasta soccombente ed anche –
a mio avviso – sul contenuto effettivamente
migliorativo della variante medesima.
Detto questo, forse il Tar lombardo avrebbe
potuto spendere qualche parola sul contenuto
dell’ordinanza cautelare del Consiglio
di Stato che, con ogni probabilità,
riformerà la sentenza. |
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(inserito
il 9.2.2007) |
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