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| n. 5-2007 - © copyright |
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 12 aprile 2007 n. 300
Pres. Barbagallo, Est. Teresi
Comune di Gualtieri Sicaminò (Avv. Ruggeri) c. Aricò (Avv. Librizzi), Schepis (n.c.) |
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Autonomia e decentramento - Difensore civico – Funzione – Individuazione - Nomina - Obbligo di motivazione - Esclusione – Modalità
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Il Consiglio comunale, nella scelta tra più concorrenti, per la nomina a difensore civico è tenuto a prendere in considerazione di ogni candidato i titoli elencati nel curriculum, al fine di vagliarne la 'preparazione', l’'esperienza' e la 'competenza giuridico-amministrativa' e ciò per garantire l’indipendenza, l’obiettività e l’equilibrio di giudizio del soggetto che sarà scelto a quella carica, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, motivando le ragioni della scelta operata. Né vale la natura politica di tale scelta ad escludere l’obbligo di motivazione.
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(Omissis) – DIRITTO - 1. Correttamente la sentenza appellata ha annullato i provvedimenti in quella sede impugnati per carenza di motivazione, facendo riferimento all’art. 84 dello Statuto comunale vigente alla data di adozione dei provvedimenti stessi, che ha previsto una vera e propria procedura comparativa per la scelta del difensore civico, stabilendo i requisiti richiesti per la relativa nomina e le modalità di presentazione delle candidature, imponendo, tra l’altro, la presentazione del curriculum professionale.
Il che comporta che il Consiglio comunale, nella scelta tra più concorrenti, è tenuto a prendere in considerazione di ogni candidato i titoli elencati nel curriculum, al fine di vagliarne la “preparazione”, l’“esperienza” e la “competenza giuridico-amministrativa” e ciò per garantire l’indipendenza, l’obiettività e l’equilibrio di giudizio del soggetto che sarà scelto a quella carica, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, motivando le ragioni della scelta operata.
Né vale la natura politica di tale scelta ad escludere l’obbligo di motivazione: trattandosi di una procedura selettiva l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare la sua determinazione per rendere conto del suo operato ai cittadini del Comune.
Nel caso in esame, come ha rilevato il TAR, il Consiglio comunale ha operato "al buio", avendo preso in considerazione soltanto i nominativi dei candidati senza avere esaminato o, comunque, considerato i relativi curricula.
Né al riguardo può valere la tutela della privacy, trattandosi di dati, non sensibili, la cui conoscenza era necessaria ai consiglieri comunali per operare con oculatezza e nella realizzazione degli obiettivi stabiliti nello Statuto, la scelta in questione. E’ evidente che gli stessi dati, una volta utilizzati, sono coperti dal segreto proprio a tutela della privacy dei candidati.
2. In conclusione per le superiori considerazioni l’appello va respinto e va confermata la sentenza appellata. (omissis).
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