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| n.3-2007 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - Sentenza 16 giugno 2006 n. 13930
Pres. Mileo, Rel. Picone
Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) c Amoroso Michele (Avv.ti Guido Romanelli e Giovanni Aimar). |
Gli ufficiali giudiziari sono pubblici impiegati statali. Si applica la disciplina generale sul pubblico impiego in quanto compatibile con la specialità del loro ordinamento. |
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Gli U.N.E.P. non sono “uffici a rilevanza esterna” ai sensi della legge 312/1980. |
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L’ufficiale giudiziario dirigente non è qualifica autonoma nè svolge compiti ascritti alla VIII qualifica funzionale. Il d.p.r. n. 44 del 1990 non muta il precedente quadro normativo. |
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Mansioni superiori svolte dal dirigente UNEP. Non sussistono, neanche alla luce della successiva contrattazione collettiva. |
Dopo l’emanazione del d.p.r. 15 settembre 1959,n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), non si è dubitato, superando le precedenti perplessità, che il personale degli UNEP – Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (uffici unici istituiti con la legge 9 dicembre 1956, n. 1442) – lavora con vincolo di subordinazione e con inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione della giustizia. Si tratta quindi di pubblici impiegati e, più precisamente, di impiegati statali, ai quali, però, la normativa comune dettata dal t.u. approvato con il d.p.r. n. 3 de 1957 si applicava soltanto per le parti non derogate e comunque compatibili con il loro ordinamento particolare. In definitiva, il personale in questione rappresentava una species del genus “impiegati dello Stato”. |
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Nell’ordinamento del 1959, l’assimilazione della figura dell’ufficiale giudiziario al pubblico impiegato ha comportato la creazione di una burocrazia interna all’ufficio NEP, con l’inquadramento del personale in tre qualifiche (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori) e la previsione della figura dell’ufficiale giudiziario dirigente. |
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L’ufficiale giudiziario dirigente, ai sensi degli artt. 47,48 e 59, comma quarto, d.p.r. n. 1229/1959, non è qualifica autonoma e si caratterizza solo funzionalmente perché esplica attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro. |
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L’apposita commissione paritetica prevista dalla legge n. 312/80, con delibera in data 28 settembre 1988, trasfusa nel D.M. 22 dicembre 1988, ha stabilito la corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche rivestite in base al precedente ordinamento e quelle dei profili professionali identificati dal d.p.r. n. 1219/1984: è stata rilevata la corrispondenza tra la qualifica di ufficiale giudiziario ed il profilo di collaboratore amministrativo della VII qualifica funzionale; tra la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario ed il profilo di assistente amministrativo (VI qualifica funzionale); tra la qualifica di coadiutore e quella di operatore amministrativo (V qualifica funzionale). L’inquadramento così operato, con specifico riguardo agli ufficiali giudiziari, compresi i dirigenti,è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza amministrativa (all’epoca competente in via esclusiva), le cui argomentazioni, peraltro, la Corte condivide appieno. Infatti, le attività svolte dagli ufficiali giudiziari, a diretto contatto con il pubblico e di natura dichiarativa, certificativa o esecutiva (fino a costituire, in certi casi, “mezzo di coercizione reale”), non sono assimilabili a quelle svolte da “uffici a rilevanza esterna”, che è nozione che si riferisce non all’attività materiale, ma al potere di formare ed esternare ai terzi la volontà (autoritativa o negoziale) dell’amministrazione. I dipendenti UNEP, invece, comunicano o eseguono atti del giudice o di privati e, nell’assolvimento di questi, pur delicatissimi e professionalmente rilevanti compiti, non esprimono all’esterno alcuna “volontà” dell’amministrazione di appartenenza. |
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Per gli ufficiali giudiziari dirigenti, i compiti di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro non possono essere assimilati a quelli comportanti una “eventuale responsabilità esterna”, ma rientrano tra quelli, caratteristici della VII qualifica funzionale, di “eventuale responsabilità di unità organiche”, di indirizzo e di coordinamento di personale “non” svolgente attività “a rilevanza esterna.” |
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Deve ritenersi destituita di fondamento giuridico la tesi secondo cui, con l’entrata in vigore del d.p.r. n. 44 del 1990, il decritto quadro normativo doveva reputarsi mutato e che i dirigenti degli uffici NEP inquadrati nella VII qualifica funzionale si erano trovati a svolgere, prevalentemente, compiti ascritti alla VIII qualifica funzionale. |
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Deve escludersi che le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente fossero, a partire dal 1990, corrispondenti alla VIII qualifica funzionale e, di conseguenza, attribuissero il diritto alla retribuzione di tale qualifica. |
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Nel nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, stipulato in data 16 febbraio 1999, le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente, corrispondenti, come si è detto, a quelle proprie di profilo professionale della VII qualifica funzionale, vanno considerate proprie dell’area C, posizione economica C1. |
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