Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2006 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 giugno 2006 n. 2961
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
A. Tambellini ed altri (Avv. prof. P. Carrozza e Avv. C. D’Aquino ) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Help Salus s.r.l. (non costituita)


Legittimazione e interesse Processuale - Ricorso proposto dal alcuni consiglieri avverso la delibera con cui un Comune ha deciso di costituire una società di capitali nella quale raggruppare l'intero portafoglio azionario comunale - Specifica lesione in concreto delle prerogative dei consiglieri comunali – Insussistenza - difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti - Inammissibilità

È inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti il ricorso proposto dal alcuni consiglieri avverso la delibera con cui il Comune di Lucca, nell'intento di razionalizzare la gestione delle partecipazioni azionarie, di maggioranza e minoranza, possedute in diverse società pubbliche e private, decideva di costituire una società di capitali di proprietà dello stesso Comune nella quale raggruppare l'intero portafoglio azionario. Difatti, in mancanza di una specifica lesione, in concreto, delle prerogative dei consiglieri comunali, non è data a questi la possibilità di trasformare il dissenso politico legittimamente manifestato verso l’atto posto in essere dall’Amministrazione resistente in motivi di doglianza idonei a sorreggere la contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento in questione.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 2053/03 proposto da
TAMBELLINI Alessandro, CELLAI Massimo, GIOFFREDI Andrea, BRACCIALI Luciano, TOSI Teresa, PIUPPANI Danilo, BARSANTI Antonio, MARINI Daniela, ANGELI Paolo, SONNENFELD Guglielmo, BIANCHI Emanuela, MARCACCI Serafina, MICHELI Luigi e BIANCHI Roberta, nella qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Lucca, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Paolo Carrozza e dall’avv. Chiara D’Aquino ed elettivamente domiciliati presso La Segreteria di questo T.A.R.,

contro



il Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Giuseppe Morbidelli, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze via Lamarmora n. 14,

e nei confronti
della HELP SALUS s.r.l., con sede in Lucca, in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio,

per l’annullamento
- della deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 31 luglio 2003 con cui il Comune di Lucca ha approvato l'operazione di razionalizzazione della gestione degli assets patrimoniali del Comune stesso attraverso la società Lucca Holding s.r.l. attraverso fasi successive comprendenti la modifica degli statuti di alcune società di cui detiene le partecipazioni di maggioranza e di minoranza, la gestione delle partecipazioni mediante la società Lucca Holding s.r.l. le cui quote saranno acquistate a valore nominale, e regolata dallo statuto sociale approvato ed allegato con la lettera a); aumento del capitale sociale della Lucca Holding s.r.l. e sua trasformazione in società per azioni regolata dallo statuto allegato B) alla predetta delibera; nomina del responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore 1 del Comune, dott. Lucchesi;
- degli statuti a) e b) allegati alla delibera;
- della contestuale variazione al bilancio di previsione 2003 e relativa nota illustrativa;.
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Con deliberazione consiliare n. 107 del 31 luglio 2003 il Comune di Lucca, nell'intento di razionalizzare la gestione delle partecipazioni azionarie, di maggioranza e minoranza, possedute in diverse società pubbliche e private, decideva di costituire una società di capitali di proprietà dello stesso Comune nella quale raggruppare l'intero portafoglio azionario.
A tale società, denominata Lucca Holding s.r.l., l'Amministrazione comunale intende conferire funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e tesoreria, con ciò, ad avviso dei ricorrenti, svuotando di fatto i poteri propri del Consiglio comunale.
Per la realizzazione di tale obiettivo sono state individuate fasi successive che prevedono tra l’altro: la modifica degli statuti di alcune società che attualmente gestiscono servizi pubblici locali di cui il Comune di Lucca detiene le partecipazioni sia di maggioranza e di minoranza; la gestione di tali partecipazioni mediante la summenzionata società, attualmente denominata Help Salus s.r.l. di cui si è deciso di acquistare l'intero capitale, modificandone la ragione sociale.
A detta società verrà venduto l'intero portafoglio di azioni delle società di cui il Comune di Lucca detiene direttamente la partecipazione ad un prezzo di € 61.563.219, come stimato dalla stessa Amministrazione. La somma derivante dalla vendita sarà destinata in parte all'estinzione di vecchi mutui accesi dal Comune e per la parte restante all'adeguamento della consistenza patrimoniale della società Lucca Holding s.r.l., mediante corrispondente aumento del suo capitale sociale.
Viene inoltre stabilito di dare mandato al Sindaco per l'aumento del capitale sociale della Lucca Holding, trasformando la società stessa in società per azioni regolata dallo statuto allegato alla deliberazione e con espressa autorizzazione ad apportare allo stesso, in sede di trasformazione, tutte le modifiche necessarie delle quali, peraltro, non è precisato il contenuto, soprattutto in relazione alla scelta di possibili futuri partner privati o pubblici.
Contro tale atto ricorrono i consiglieri comunali in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 113, 113 bis e 116 del d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 28 della l. n. 448/1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione del principio del giusto procedimento e di buona amministrazione. Illegittimità derivata.
2. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 42, 44 e 50 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Sviamento.
3. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 113, 113 bis e 116 del d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 28 della l. n. 448/1998, sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di diritto comunitario in materia di concorrenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione delle norme sull’evidenza pubblica.
4. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. n. 24171990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 31 luglio 2003 con cui il Comune di Lucca ha approvato l'operazione di razionalizzazione della gestione degli assets patrimoniali del Comune stesso attraverso la società Lucca Holding s.r.l. da realizzarsi attraverso varie fasi: modifica degli statuti di alcune società di cui il Comune detiene le partecipazioni di maggioranza e di minoranza; gestione delle partecipazioni mediante la società Lucca Holding s.r.l. le cui quote saranno acquistate a valore nominale; vendita alla stessa società a prezzo di € 61.563.219, stimato dallo stesso Comune, delle quote delle società partecipate e aumento del capitale sociale della Lucca Holding s.r.l. nonché sua trasformazione in società per azioni regolata dallo statuto allegato.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti avanzate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
I ricorrenti propongono l’impugnazione dell’atto anzidetto nella veste di consiglieri comunali di minoranza del Comune di Lucca.
Si osserva in proposito che tale legittimazione non può essere negata in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi propri del subprocedimento di deliberazione che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal consigliere comunale, come nel caso di irritualità della convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio, situazioni tutte in cui si realizza la violazione dello jus ad officium (T.A.R. Veneto 20.12.1999 n. 2479; T.A.R. Basilicata 27.5.1999 n. 191; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 giugno 2004, n. 2300; T.A.R. Lombardia Brescia, 14 maggio 2002, n. 857; T.A.R. Umbria, 22 novembre 2002, n. 847).
Per contro i consiglieri comunali in quanto tali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, atteso che il giudizio amministrativo non è di regola volto a risolvere controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente. Ne discende che un ricorso di singoli consiglieri contro l’Amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievi atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi sul diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122).
Tutti gli altri vizi che investono la deliberazione non in quanto deliberazione collegiale, ma come atto amministrativo nella sua rilevanza ed efficacia esterna non possono, viceversa, essere denunciati innanzi al giudice amministrativo dai consiglieri comunali che hanno ritualmente partecipato alla loro formazione, nemmeno ove si assuma violata la competenza del Consiglio comunale ad adottare l’atto in questione (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2699).
Invero, il contenuto dell'atto dell'organo collegiale, e quindi la sua legittimità sotto tutti gli altri profili, diversi dall'iter di formazione dello stesso in quanto atto collegiale, sono sottratti all'azione giurisdizionale dei componenti il collegio, e possono essere portati al controllo giurisdizionale solo dai soggetti destinatari dell'atto o comunque incisi dallo stesso, in modo da rivestire rispetto al medesimo una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 127).
Nel caso in esame, al contrario, i ricorrenti si dolgono di circostanze che, a prescindere dalla questione della loro fondatezza nei termini riportati nel gravame, non attengono al procedimento di formazione della volontà collegiale ma a violazioni che avrebbero investito l’atto nella sua rilevanza esterna, incidendo così su interessi di cui i medesimi non sono titolari.
Com’è evidente, il conferimento delle partecipazioni possedute dal Comune nelle società miste costituite per la gestione dei servizi pubblici locali non sottrae all’Amministrazione comunale il controllo sulla gestione di tali servizi, dal momento che la società conferitaria resta posseduta al 100% dal Comune medesimo.
Neppure è possibile sostenere che la diretta attribuzione al Sindaco del potere di nominare i membri del consiglio d’amministrazione della società, previsto dall’art. 13 dello Statuto di Lucca Holding, sottragga al Consiglio comunale tale funzione e quindi costituisca un vulnus alle prerogative dei consiglieri ricorrenti giacché, l’art. 50, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, espressamente richiamato dallo statuto, conferisce al Sindaco tale autorità, ma sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale.
Del resto non può non rammentarsi che anche i rappresentanti del Comune nei consigli d’amministrazione delle società partecipate, oggetto del conferimento in Lucca Holding, erano nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale.
Se ne deve concludere che, in mancanza di una specifica lesione, in concreto, delle prerogative dei consiglieri comunali, non è data a questi la possibilità di trasformare il dissenso politico legittimamente manifestato verso l’atto posto in essere dall’Amministrazione resistente in motivi di doglianza idonei a sorreggere la contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento in questione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, l’11 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 GIUGNO 2006
Firenze, lì 28 GIUNGO 2006


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento