| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 10 marzo 2006 n. 88
Pres. MARINI, Red. VACCARELLA |
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Impiego pubblico -Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005) -Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 e all'art.
70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2000 e successive modificazioni
- Possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato,
a decorrere dall'anno 2008, entro i limiti delle cessazioni
dal servizio verificatesi nell'anno precedente, previo esperimento
della procedura di mobilità.
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È incostituzionale l'art. 1, comma 103, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui tale
norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. La
norma censurata comprime illegittimamente l'autonomia regionale
imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio
– quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»:
cfr. sentenza n. 388 del 2004 – idonei a contenere la spesa
corrente) non giustificabili dall'esigenza di coordinare
la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare
prescrivendo “criteri ed obiettivi” ma senza «imporre nel
dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
quegli obiettivi» (sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n.
449 del 2005).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta
dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato − legge finanziaria 2005), promosso con ricorso
della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 28 febbraio
2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto
al n. 28 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il
Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Glauco Nori
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Col ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi
del 2005, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso giudizio
di legittimità costituzionale avverso l'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2005) impugnando, tra gli altri, il comma 103, il quale
stabilisce che «a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure
di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato
entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell'anno precedente». Assume la Regione che detta norma
violi l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria,
in materia di organizzazione, riconosciutale dagli artt.
4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti
di cui all'art. 4, dell'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione).
La ricorrente osserva che la norma impugnata, pur avendo
finalità di “coordinamento della finanza pubblica”, incide
tuttavia sull'organizzazione amministrativa della Regione
in violazione dei limiti individuati dalla giurisprudenza
costituzionale.
In particolare, rammenta la Regione Friuli-Venezia Giulia
come la Corte, prendendo in esame norme che, analogamente
a quella oggi denunciata, stabilivano che le assunzioni
a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute
[…] entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno
2002» – e successivamente 2003 – (art. 34, comma 11, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 3, comma 60, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350), ne ha dichiarato l'illegittimità,
in quanto la disposizione in esse contenuta «non si limita
a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica,
ma pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della
copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, imponendo
che tale copertura non sia superiore al 50 per cento», in
tal modo risolvendosi «in una indebita invasione, da parte
della legge statale, dell'area (organizzazione della propria
struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali
e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere
criteri […] ed obiettivi […] ma non imporre nel dettaglio
gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli
obiettivi» (sentenza n. 390 del 2004).
Ritiene la ricorrente che tali principi, dalla Corte già
fissati in precedenza (sentenza n. 376 del 2003 e sentenza
n. 36 del 2004) e successivamente ribaditi (sentenza n.
414 del 2004), siano stati violati dalla norma oggi censurata
la quale, contenendo le assunzioni a tempo indeterminato
«entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
nell'anno precedente», pone un vincolo «specifico e puntuale»
che esorbita dal potere statale di coordinamento della finanza
pubblica e, quindi, lede l'autonomia legislativa, amministrativa
e finanziaria regionale, sancita in materia di organizzazione
dagli artt. 4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti dello
statuto regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia conclude
osservando che la censura non avrebbe ragion d'essere ove
si dovesse ritenere che la clausola di salvaguardia recata
dall'art. 1, comma 569, della legge finanziaria 2005 (la
quale testualmente prevede che «le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti») fosse intesa in modo
da escludere l'applicabilità dell'impugnato comma 103 alla
ricorrente; ciò che potrebbe ritenersi alla luce della previsione
dell'art. 1, comma 38, della medesima legge, a tenore del
quale «per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero
dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti
e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007»,
secondo un modello che, dunque, renderebbe ulteriormente
irrazionale il ritenere configurato un vincolo rigido in
relazione al personale.
2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi
in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
osserva in primo luogo che la norma impugnata, applicabile
solo a decorrere dal 2008, non determina alcuna lesione
attuale delle attribuzioni della Regione, risolvendosi in
«una previsione programmatica e indicativa di una politica
generale di bilancio, la cui attuazione dipenderà dalla
situazione finanziaria complessiva del tempo in cui è destinata
ad operare».
L'Avvocatura ritiene comunque infondata la questione per
la inapplicabilità alla ricorrente della norma denunciata
− il cui unico scopo è quello di porre un limite generale
alla spesa corrente, la cui voce principale è quella per
il personale − proprio alla stregua della richiamata
previsione speciale dell'art. 1, comma 38, della legge n.
311 del 2004.
3.– In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia
Giulia ha depositato una memoria in replica alle difese
articolate dall'Avvocatura generale dello Stato.
La ricorrente, dopo aver dichiarato di prendere atto della
circostanza che l'Avvocatura non ritiene applicabile alla
Regione Friuli-Venezia Giulia la norma impugnata, ribadisce
che essa «fissa un limite preciso e rigido, destinato ad
operare senza che siano previste valutazioni della situazione
finanziaria che si avrà nel 2008», ed inoltre che l'attualità
del lamentato vulnus all'autonomia organizzativa
e finanziaria regionale non è condizionata dal fatto che
il vincolo sia destinato ad operare dal 2008, traducendosi
l'opposta tesi in un sostanziale diniego di giustizia, laddove
all'odierna inattualità dell'interesse si aggiungerebbe
l'impossibilità di contestare la norma nel 2008 per l'intervenuto
decorso del termine stabilito dall'art. 127 della Costituzione.
Considerato in diritto
1.– La Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta l'illegittimità
costituzionale – in relazione agli articoli 4, numero 1),
8 e 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, recante lo statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti
di cui all'art. 4, dell'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione) – dell'art. 1, comma 103, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2005), in quanto, disponendo che «a decorrere dall'anno
2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, possono, previo esperimento
delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo
indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio
verificatesi nell'anno precedente», pone un vincolo “specifico
e puntuale” in tema di assunzioni, così esorbitando dai
limiti posti al potere statale di coordinamento della finanza
pubblica dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
2.– Preliminarmente, deve essere disposta la separazione
della questione di legittimità costituzionale del comma
103 dalle altre, che investono altri commi dell'art. 1 della
legge n. 311 del 2004, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia con il medesimo ricorso; questioni che saranno oggetto
di distinte pronunce.
3.– L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza
attuale di interesse è priva di pregio, dovendo la questione
di legittimità costituzionale della legge essere proposta,
in via principale, entro il termine di decadenza fissato
dall'art. 127 della Costituzione: dal che discende che la
lesione della sfera di competenza lamentata dal ricorrente
presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura,
a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione
(sentenze n. 287 e n. 263 del 2005; n. 407 del 2002), ed
essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente,
applicabile (sentenza n. 234 del 2005).
4.– Deve altresì essere respinta la tesi, prospettata dall'Avvocatura
generale dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe, ab
origine, materia del contendere per l'inapplicabilità
alla Regione ricorrente della disposizione censurata.
In proposito, deve rilevarsi che, da un lato, la clausola
di salvaguardia contenuta nel comma 569 è troppo generica
per giustificare tale conclusione, mentre, dall'altro lato,
la previsione del comma 38 – con il suo inequivoco riferirsi
agli anni 2005, 2006 e 2007 – è troppo specifica per consentire
di ritenere tale previsione estensibile all'anno 2008, al
quale la norma censurata si riferisce.
5.– Nel merito, il ricorso è fondato.
L'art. 4, numero 1), dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia riconosce alla Regione potestà legislativa
primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli
Enti dipendenti dalla Regione»; locuzione che, letta in
connessione con quanto la medesima norma prevede subito
dopo riguardo «allo stato giuridico ed economico del personale»,
rende chiaro come l'autonomia regionale debba potersi manifestare
non solo nel disciplinare normativamente i propri uffici,
ma anche nell'organizzarli, destinando ad essi il personale
ritenuto necessario.
Ciò posto, è evidente che la norma censurata comprime illegittimamente
l'autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali
(e non già di principio – quale il «previo esperimento delle
procedure di mobilità»: cfr. sentenza n. 388 del 2004 –
idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili
dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza
che lo Stato può salvaguardare prescrivendo “criteri ed
obiettivi” ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi»
(sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre
questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2005), dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella
parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia
Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.
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