| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 novembre 2003 n.
7190
Pres. Salvatore, Est. Anastasi
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) c/ S.
D'Ammando (M.S. Masini) |
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Pubblico impiego - Stipendi, Assegni, Indennità
- Divieto di cumulo - Art. 3 co. 63 l. 537/63 - Ambito d’applicazione
- Criterio metodologico non nominalistico - Necessità.
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Nel determinare se un emolumento rientra
o meno nel divieto di cumulo sancito dalle sopravvenute
disposizioni introdotte dall’art. 3 co. 63 l. 537/93 si
continua ad applicare il criterio metodologico non nominalistico
secondo cui per escludere la cumulabilità si deve prescindere
dalla denominazione dell’emolumento dando viceversa rilievo
alla sua natura giuridica.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.7190/2003 Reg. Dec.
N. 3479 Reg. Ric.
Anno 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello proposto dalla
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Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n.
12;
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contro
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D’Ammando Stefano, rappresentato e
difeso dall’avvocato Maria Stefania Masini, presso il cui
studio domicilia in Roma Via E.Q. Visconti n. 20;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, I Sezione, 14 ottobre 2002 n. 8578;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza dell’11 luglio 2003 il Consigliere
A. Anastasi; uditi l’avvocato dello Stato Giacobbe e l’avvocato
Masini;
Ritenuto e considerato quanto segue in
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FATTO
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L’odierno appellato, appartenente alla Polizia
di Stato, è assegnato ai sensi dell’art. 33 della legge
n. 400 del 1988 a prestare servizio di istituto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In applicazione dell’art. 8 della legge n. 455 del 1985
ha percepito, sino all’anno 1993, l’indennità (cosiddetta
“di Presidenza”) ivi prevista in favore del personale civile
e militare in servizio presso la Presidenza stessa, cumulandola
con l’indennità mensile pensionabile di Istituto (cosiddetta
di P.S.) corrisposta ai sensi dell’art. 43 della legge n.
121 del 1981 agli appartenenti alla Polizia di Stato.
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 comma 63 della legge
n. 537 del 1993 – che vieta per il personale in servizio
presso Amministrazioni diverse da quella di appartenenza
il cumulo di indennità o trattamenti aggiuntivi – l’Amministrazione
ha cessato di corrispondere agli appartenenti alle Forze
di Polizia l’indennità di Presidenza.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, adito
dall’interessato, ha in sostanza accertato la cumulabilità
delle indennità in questione, condannando altresì l’Amministrazione
a corrispondere i relativi arretrati, maggiorati come per
legge a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
La sentenza è qui impugnata dall’Amministrazione, la quale
ne chiede l’integrale riforma sostenendo che, in virtù del
divieto imposto dalla legge n. 537 del 1993, l’indennità
di Pubblica Sicurezza costituisce trattamento economico
accessorio non più cumulabile con alcuna altra indennità
aggiuntiva.
Si è costituito l’appellato, insistendo per il rigetto dell’appello.
All’Udienza dell’11 luglio 2003 l’appello è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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L’appello non è fondato e quanto statuito
dal Tribunale va perciò confermato, sia pure alla luce delle
integrazioni motivazionali che nel prosieguo si esporranno.
Con un unico e articolato motivo l’Amministrazione torna
a dedurre che, in virtù dell’espresso e generalizzato divieto
di cumulo introdotto dall’art. 3 comma 63 della legge n.
537 del 1993, gli appartenenti alla Polizia di Stato in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
non hanno titolo a percepire la speciale indennità (c.d.
di Presidenza) prevista dalla legge n. 455 del 1985 in quanto
già beneficiano di altro trattamento analogo, costituito
dall’indennità di istituto prevista dall’art. 43 della legge
n. 121 del 1981.
Il mezzo non è fondato.
Al fine di ricostruire il quadro normativo e fattuale sotteso
alla controversia in esame, giova rammentare che con l’art.
8 della L. 8.8.1985 n. 455 è stata istituita una indennità
non pensionabile in favore del personale civile e militare
comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 8 l'indennità in
questione era destinata a sostituire ogni altra indennità
o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive
prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento
di compiti di istituto, fatta salva per gli interessati
la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti
presso l'amministrazione di appartenenza.
Successivamente, l’art. 32 della legge 23.8.1988 n. 400,
dopo aver esteso al personale nei ruoli della Presidenza
l’indennità di cui si tratta (comma 1), ha confermato l’attribuzione
ai dipendenti di altre Amministrazioni in servizio presso
la Presidenza stessa di una indennità mensile a fini perequativi
(comma 2) comunque disciplinata – sotto il profilo della
cumulabilità - con rinvio integrale alle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 della legge n. 455 del 1985, sopra richiamate.
In punto di fatto è incontestato fra le parti, e deve dunque
ritenersi pacifico, che sino all’anno 1993 l’indennità di
Presidenza sia stata regolarmente erogata in favore del
personale appartenente alla Polizia di Stato ed in servizio
presso la Presidenza stessa.
Ne risulta pertanto che, prima dell’entrata in vigore del
generalizzato divieto di cumulo introdotto dalla legge n.
537 del 1993, la stessa indennità di Presidenza è stata
dall’Amministrazione ritenuta cumulabile con l’altra indennità
di cui appunto gode il personale della Polizia di Stato
ai sensi dell’art. 43 della L. 1.4.1981 n. 121.
Nel prosieguo, è però entrata in vigore la legge 23.12.1993
n. 537 (finanziaria 1994) la quale, nel contesto di stringenti
misure tutte volte al risanamento della finanza pubblica,
così ha disposto all’art. 3 comma 63: “I pubblici dipendenti
in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe
posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti,
comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi
trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni
di legge a favore del personale dell'amministrazione presso
la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.”
Come si è detto, a giudizio dell’Amministrazione la norma
ora trascritta sancisce un generalizzato divieto di cumulo
di trattamenti indennitari, accessori o aggiuntivi rispetto
allo stipendio tabellare, per l’effetto precludendo la corresponsione
dell’indennità prevista dalla legge n. 455 del 1985 in favore
di personale che, pur in servizio presso la Presidenza,
già però percepisce l’indennità di P.S..
Il Collegio, come premesso, non condivide la tesi dell’Amministrazione,
ritenendola nel caso in esame fondata sul presupposto erroneo
che l’indennità di P.S. rientri fra gli emolumenti contemplati
dalla normativa anti – cumulo del 1993.
Al riguardo, si ricorda come – nel vigore dello specifico
divieto di cumulo comminato dal comma 2 dell’art. 8 della
legge n. 455 del 1985 tra l’indennità di Presidenza e «ogni
altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento
delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque
connessi all'espletamento di compiti di istituto»– la Sezione
avesse già chiarito che, avendo la norma riguardo alla natura
di determinati emolumenti, la questione non può essere risolta
con il criterio meramente formale del nomen iuris di quell'emolumento.
(cfr. IV Sez. 19.10.1993 n. 893).
In tal senso, come è stato precisato, non è sufficiente
che un emolumento sia denominato «indennità» per escluderne
la cumulabilità con quello di cui all'art. 8 della legge
n. 455 del 1985, ma è necessario esaminarne la natura giuridica,
dovendosi in sostanza ritenere cumulabili con l’indennità
di Presidenza gli emolumenti – comunque denominati – aventi
natura in realtà retributiva. (cfr., oltre alla decisione
ora citata, IV Sez. 5.11.1991 n. 907 e 28.2.1992 n. 238
nonchè I Sez. par. 15.6.1988 n. 1519/87).
A giudizio del Collegio, l’approccio ermeneutico valorizzato
dalle citate decisioni mantiene la sua validità, e merita
pertanto di essere mantenuto fermo, pure in rapporto alle
sopravvenute disposizioni introdotte dall’art. 3 comma 63
della legge n. 537 del 1993.
Peraltro il Collegio, nel mentre ribadisce l’adesione al
criterio metodologico non nominalistico, evidenzia però
la necessità di tenere presenti gli oggettivi elementi di
novità contenuti nelle disposizioni del 1993 le quali –
a ben vedere e per quanto qui interessa– da un lato ribadiscono
il divieto di cumulo tra indennità già previsto dalla vecchia
norma, dall’altro però vi aggiungono il divieto di cumulo
di compensi accessori comunque denominati e dunque di tutti
gli emolumenti (anche aventi natura retributiva) che siano
però aggiuntivi e cioè estrinseci rispetto all’ordinario
trattamento stipendiale goduto dal personale interessato.
In altri termini, mentre la normativa pregressa si limitava
a precludere la duplicazione delle indennità (e cioè dei
compensi non retributivi) la nuova disposizione vieta anche
il cumulo di quegli emolumenti i quali, pur partecipando
della natura retributiva, per la loro configurazione e per
il regime cui in concreto sono sottoposti hanno natura obiettivamente
accessoria rispetto al trattamento stipendiale di base.
In tal senso, devono ritenersi aggiuntivi o accessori rispetto
a tale trattamento quegli emolumenti – pur aventi natura
retributiva – i quali siano erogati accidentalmente, e cioè
in relazione alle modalità obiettive della prestazione lavorativa
ovvero alla peculiare tipologia dell’ufficio in favore del
quale la prestazione stessa è resa; viceversa hanno natura
intrinsecamente stipendiale quegli emolumenti i quali, entrando
a far parte naturalmente dello stipendio, caratterizzano
uno status del dipendente pubblico diversificato e che non
ammette analogia.
Con il che, la controversia in esame si risolve nel decidere
se in primo luogo la specifica indennità di P.S. abbia natura
veracemente retributiva o sia corrisposta in funzione indennitaria
e in secondo luogo se la stessa costituisca o meno una componente
intrinseca – nel senso ora chiarito - del trattamento stipendiale
di base spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 43 della
legge 1.4.1981 n. 121 (recante Nuovo ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza) il trattamento economico del personale
che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio
base e da “una indennità pensionabile, determinata in base
alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità
richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi
al servizio.”
Storicamente, tale indennità (oltre ad assorbire l’assegno
personale di funzione introdotto dall’art. 143 della legge
n. 312 del 1980, le cui caratteristiche saranno esaminate
nel prosieguo) veniva a sostituire l’indennità mensile di
istituto (L. 23.12.1970 n. 1054), ed altre specifiche indennità
erogate al personale del Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza impiegato in particolari mansioni (ad es: indennità
di servizio speciale, attribuita dalla legge 22.12.1969
n. 967 agli addetti a mansioni di ordine pubblico, come
individuate con decreto prefettizio).
Da tali precedenti indennità, quella di cui si discute si
differenzia radicalmente non soltanto per la riconosciuta
integrale pensionabilità (indice questo peraltro irrilevante
ai fini in esame) ma per il fatto di non essere rapportata
a specifiche condizioni di impiego del personale interessato,
avendo quindi quella natura retributiva che è propria di
ogni emolumento sinallagmaticamente dovuto in relazione
all'espletamento delle ordinarie prestazioni di servizio
o dei compiti di istituto.
Di tale emolumento va invece negata la natura indennitaria
o accessoria, riconoscibile nel caso di trattamenti, comunque
denominati, i quali, pur derivando dal rapporto di servizio,
si basano su specifico titolo o assolvono ad una funzione
diversa da quella stipendiale vera e propria, essendo –
sia detto in estrema sintesi - preordinati a ristorare il
dipendente, nella misura in cui ne ricorrano le condizioni,
di particolari disagi incontrati o oneri affrontati nell’ambito
della prestazione lavorativa.
Pervenendo a tale conclusione, il Collegio per un verso
ritiene di non poter condividere il diverso orientamento
espresso dalla Sezione con la decisione 30.9.1995 n. 777,
relativa alla consimile indennità percepita ex art. 7 L.
n. 569 del 1982 dal personale della carriera prefettizia
fuori ruolo in servizio presso la Presidenza; per l’altro,
si richiama al costante indirizzo della giurisprudenza di
questo Consiglio di Stato la quale, anche nelle sue più
autorevoli espressioni, ha sempre riconosciuto all’indennità
in questione natura propriamente retributiva. (cfr. in tal
senso ed espressamente, oltre alle decisioni sopra richiamate,
Ap.17.9.1996 n. 19, che pure ne esclude la computabilità
ai fini della buonuscita).
Come si è detto, la qualità retributiva dell’emolumento
costituisce però presupposto necessario ma (diversamente
da come ritenuto dal TAR) non sufficiente ai fini del divieto
di cumulo, occorrendo poi verificare se l’emolumento stesso
abbia o meno natura accessoria o aggiuntiva rispetto allo
stipendio di base o tabellare.
Procedendo in tal senso all’indagine, va intanto rimarcato
che – come sopra si è detto - l’indennità di P.S. assorbe
(ai sensi dell’art. 43 comma quarto della stessa legge istitutiva
della Polizia di Stato) l’assegno personale di funzione
già introdotto dall’art. 143 della legge 11.7.1980 n. 312
in favore del personale allora appartenente al Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza.
Riguardo a tale assegno, va rilevato che il Legislatore,
nel momento stesso in cui ha equiparato – attraverso un
meccanismo di concordanze tra i gradi dell’ordinamento di
settore e le qualifiche funzionali dell’ordinamento generale
– il trattamento stipendiale degli appartenenti alle Forze
di Polizia a quello del restante impiego civile statale,
ha ritenuto di dover introdurre però, per gli appartenenti
all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, un emolumento
distintivo costituito appunto dall’assegno stesso: e ciò
al fine di coniugare l’esigenza di omogeneizzazione stipendiale
all’interno dell’universo del pubblico impiego con quella
di salvaguardia della specificità di un settore connotato
sul piano operativo da caratteristiche distintive del tutto
peculiari.
Come sia di ciò, sta di fatto che – ai sensi del comma secondo
del ridetto art. 143 L. n. 312 del 1980 – l’assegno personale
risultava pensionabile nonchè “assoggettato, ad ogni effetto,
alla medesima disciplina dello stipendio” subendone “in
pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione
e il ritardo.”
Come si vede,per espressa previsione di legge, l’emolumento
di cui si discute aveva natura intrinsecamente stipendiale:
di qui un primo indizio concludente nel senso che l’indennità
di istituto, assorbendo sul piano strutturale tale emolumento,
partecipa dello stesso regime giuridico sostanziale per
esso in precedenza dettato.
Ad analoga conclusione si perviene nell’ottica di una analisi
funzionale.
L’indennità di P.S., infatti, si caratterizza per essere
ontologicamente correlata alla naturale gravosità della
prestazione lavorativa ed ai rischi oggettivamente e comunque
connessi al servizio di polizia, senza essere condizionata
dalla dimensione temporale delle prestazioni rese (cf. Ap.
n. 19 del 1996 citata) - risultando essa significativamente
corrisposta in modo fisso e continuativo e anche nei periodi
di congedo ordinario o aspettativa retribuita, a differenza
di altre indennità che pure partecipano della natura retributiva
– e soprattutto senza essere rapportata a specifiche condizioni
di impiego del personale interessato.
Le convergenti considerazioni sin qui svolte inducono il
Collegio a ritenere che l’indennità prevista dall’art. 43
della legge n. 121 del 1981 costituisce emolumento naturalmente
erogato al personale della Polizia in funzione del relativo
status e che essa, nell’ottica imposta dalla controversia
all’esame, deve essere considerata come facente parte integrante
dello stipendio tabellare in relazione a ciascuna qualifica
o grado e da questo distinta solo per il diverso nomen in
origine attribuito.
Ne deriva che alla suddetta indennità di P.S., in quanto
non rientrante nel novero nè delle indennità nè dei compensi
o trattamenti retributivi accessori cui si riferisce l’art.
3 comma 63 della legge n. 537 del 1993, non si applica il
divieto di cumulo divisato dalla norma in questione, con
la conseguenza che l’appellato, in costanza di servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha effettivamente
diritto a percepire l’indennità ivi prevista per il personale
esterno.
L’appello dell’Amministrazione va perciò respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le
spese di questo grado del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione IV), definitivamente pronunciando, respinge il
ricorso in appello.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, l’ 11 luglio 2003 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere, est.
Anna LEONI Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
10/11/2003
(Art.55, L. 27.4.1982 n. 186)
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