| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 marzo 2001 n. 1343
Pres. Quaranta - Est. Mastrandrea
A. Chiefari ed altri (Avv. O. Morcavallo) c. Sottocommissione
elettorale circondariale di Caulonia (Avv. Stato) |
|
Ricorsi elettorali – Elezioni comunali –
Illegittima ammissione di una lista – Idoneità ad alterare
in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente
ammesse – Valutazione – Necessità
|
|
Nel caso di illegittima ammissione di una
lista occorre affermare il principio che, al fine di una
giusta composizione di due esigenze egualmente fondamentali
per l’ordinamento, l’una inerente alla conservazione – nei
limiti del possibile – degli atti giuridici ed alla massima
utilizzazione dei relativi effetti e l’altra inerente alla
salvaguardia della volontà dell’elettore dall’influenza
di eventuali cause perturbatrici, bisogna tener conto della
consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista
illegittimamente ammessa. Quando essa non sia tale da alterare
in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente
ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato
delle elezioni e disporsi, quindi, la rinnovazione di esse,
va esercitato il potere di correzione attribuito dall’art.84
T.U. n.570/60 agli organi giurisdizionali investiti del
contenzioso elettorale (cfr. Cons. Stato, V, 23 agosto 2000,
n.4586).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 10010/99, proposto
da
|
| |
|
Aldo CHIEFARI, Michele ROMEO, Giuseppe
URSINO, Pasquale URSINO, rappresentati e difesi dall’avv.
Oreste Morcavallo, presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati in Roma, v. Arno n.6,
|
| |
|
contro
|
| |
|
la Sottocommissione elettorale circondariale
di Caulonia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, e legalmente domiciliata presso gli Uffici
della stessa in Roma, v. dei Portoghesi n.12,
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
del Comune di Roccella Jonica, in
persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Michele Salazar, ed elettivamente domiciliato in Roma, v.
dei Gracchi n.130 (studio Neri), appellante incidentale;
|
| |
|
di Giuseppe MANTI, Vincenzo BOMBARDIERI,
Giuseppe SIMONE, Salvatore SCALI, Giuseppe MAZZAFERRO, Antonino
LEGGIO, Antonio ALVARO, Nicola BARILLARO, Pietro COMMISSO,
Antonio URSINO, Vittorio ZITO, tutti rappresentati e
difesi dagli avv.ti Alfredo Gualtieri e Alberto Panuccio,
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo
in Roma, v. Sistina n. 121;
|
| |
|
e di Sisinio ZITO, Vincenzo URSINO, Vincenzo
GARUCCIO, Cosimo ZANNINO, Rocco URSINO, Tiberio CAPPELLERI,
non costituiti in giudizio;
|
| |
|
nonché di
|
| |
|
Alessandro GAGLIARDI, Felice LIA, Danilo
LAVORATA, Eliana NASO, Gaetano CROCE, parimenti non
costituiti in giudizio;
|
| |
|
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria, Sez. di Reggio Calabria, 13 ottobre 1999, n.
1295, con la quale è stato accolto in parte il ricorso degli
attuali appellanti avverso l’ammissione della lista “Roccella
progressista e popolare”, per le elezioni del Sindaco e
del Consiglio Comunale di Roccella Jonica del 13 giugno
1999.
|
| |
|
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommissione
elettorale circondariale di Caulonia, del Comune di Roccella
Jonica e di alcuni dei controinteressati;
Visto l’appello incidentale presentato dal Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista la decisione di questa Sezione n.3798/2000, in data
8 luglio 2000, con la quale è stata disposta l’integrazione
del contraddittorio nei confronti dei candidati della lista
“Roccella 2000” nominati consiglieri comunali per effetto
della sentenza di primo grado;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 febbraio 2001 il Consigliere
Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti Morcavallo,
Salazar, Panuccio e Gualtieri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
1. Gli attuali appellanti impugnavano avanti
al TAR della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, in qualità
di elettori del Comune di Roccella Jonica, le operazioni
elettorali per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del
consiglio comunale, svoltesi il 13 giugno 1999.
Deducevano, in particolare, che tali operazioni erano viziate
dalla illegittima ammissione di una delle due liste che
avevano partecipato alla competizione elettorale (“Roccella
progressista e popolare”, risultata poi nettamente minoritaria),
ammessa benché la presentazione della lista fosse avvenuta
oltre le ore dodici del giorno in cui scadeva il relativo
termine, e ne chiedevano l’annullamento.
|
| |
|
2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe
indicata, il TAR adito ha accolto in parte il ricorso, rilevando
la tardività della presentazione sia della predetta lista,
con la sottoscrizione del numero necessario di elettori,
che dei certificati elettorali dei sottoscrittori.
Dichiarata l’illegittimità dell’ammissione della lista,
i Giudici di prime cure, al momento di trarne le conseguenze,
hanno però ritenuto di non dover disporre il rinnovamento
delle operazioni elettorali, bensì, facendo applicazione
dell’art.60 T.U. n.570/60, hanno disposto l’annullamento
parziale dell’atto di proclamazione, e cioè limitatamente
agli eletti appartenenti alla lista non regolarmente ammessa,
assegnando di poi i seggi rimasti vacanti ai candidati della
lista maggioritaria (“Roccella 2000”), in quanto unica altra
lista partecipante legittimamente alle elezioni.
|
| |
|
3. Avverso tale pronunzia, nel capo concernente
il parziale annullamento, sono dunque insorti i ricorrenti
originari, deducendo, con l’appello in trattazione, che
la sentenza di primo grado avrebbe dovuto disporre l’annullamento
totale della procedura elettorale.<
|
| |
|
4. Resistono all’appello il Comune di Roccella
Jonica, che ha proposto altresì appello incidentale, ribadendo
la legittima ammissione della lista “Roccella progressista
e popolare” alla competizione elettorale, la Sottocommissione
elettorale competente ed undici dei consiglieri comunali
controinteressati.
|
| |
|
5. Con decisione di questa Sezione n.3798/2000,
in data 8 luglio 2000, è stata disposta l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei candidati della lista
“Roccella 2000” nominati consiglieri comunali per effetto
della sentenza di primo grado.
La difesa degli appellanti ha ritualmente e nei termini
adempiuto al suddetto onere.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2001 il ricorso in
appello è stato introitato per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Giova ricapitolare alcuni elementi che
connotano il dispiegarsi della vertenza.
Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR
della Calabria ha parzialmente accolto il ricorso proposto
dagli attuali appellanti, elettori del Comune di Roccella
Jonica, rilevando la tardività della presentazione della
lista “Roccella progressista e popolare”, ma dichiarata
l’illegittimità dell’ammissione della predetta lista, i
Giudici di prime cure hanno ritenuto di non dover disporre
il rinnovamento delle operazioni elettorali svoltesi il
13 giugno 1999, che hanno visto due sole liste in competizione.
Facendo, infatti, applicazione dell’art.60 T.U. n.570/60,
hanno disposto l’annullamento parziale dell’atto di proclamazione
degli eletti, ovvero limitatamente ai candidati appartenenti
alla lista non regolarmente ammessa, assegnando di poi i
seggi rimasti vacanti ai candidati della lista maggioritaria
(“Roccella 2000”), in quanto unica altra lista partecipante
legittimamente alle elezioni.
Avverso tale pronunzia, nel capo concernente il parziale
annullamento, sono dunque insorti i ricorrenti in primo
grado, deducendo, con l’appello in trattazione, che la sentenza
di primo grado avrebbe dovuto disporre l’annullamento totale
della procedura elettorale.
Il Comune di Roccella Jonica, che si è costituito per resistere
all’appello, ha proposto altresì appello incidentale, deducendo
invece la legittima ammissione della lista “Roccella progressista
e popolare” alla competizione elettorale.
|
| |
|
2. Entrambi gli appelli devono essere respinti.
Ragioni di logica ed economia processuale impongono la preventiva
trattazione dell’appello incidentale proposto, seppur in
via del tutto subordinata, dal Comune intimato, venendo
con esso ad essere coinvolto il profilo, situato a monte,
dell’ammissibilità della seconda lista, risultata minoritaria
(“Roccella progressista e popolare”), mentre l’appello principale,
proposto dagli originari ricorrenti e parziali vincitori
in primo grado, si propone di scalfire le argomentazioni
della sentenza impugnata limitatamente alle conseguenze
della ritenuta illegittima ammissione della predetta lista
alla competizione elettorale.
L’accoglimento del gravame incidentale, proposto evidentemente
a tutela dell’interesse al riconoscimento della regolarità
delle procedure elettorale svolte e, non secondariamente,
dell’interesse a difendere i più ampi spazi di competizione
e di rappresentatività elettorale della collettività comunale
che la legittima ammissione di almeno due liste possono
garantire, comporterebbe, infatti, il completo rigetto del
ricorso di primo grado, e dovrebbe dunque rispondere più
pienamente all’interesse dell’Amministrazione comunale.
La conseguente eventuale declaratoria di legittimità delle
operazioni elettorali per come complessivamente svoltesi,
che deriverebbe dall’accoglimento dell’appello incidentale,
farebbe venir meno, a quel punto, ogni interesse alla decisione
dell’appello principale, il cui ambito di intervento, come
accennato, è limitato alla fissazione delle conseguenze
della riconosciuta illegittima ammissione della seconda
lista.
|
| |
|
3. L’appello incidentale, comunque, deve
essere respinto.
Le argomentazioni dei primi giudici si rivelano sul punto
ineccepibili e consentono al Collegio di convergere, attese
le evidenze in punto di fatto, nella suddetta conclusione
reiettiva.
L’art. 32 T.U. 16 maggio 1960, n.570, come successivamente
modificato, stabilisce, al penultimo e all’ultimo comma,
che la lista e gli allegati debbano essere presentati alla
segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno
alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data
della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce
legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati,
indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede
a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale
circondariale competente per territorio.
L’art.3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n.81, come
sostituito dall’art.3 della legge 30 aprile 1999, n.120,
prevede poi che nei comuni, come nella specie, con popolazione
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, la dichiarazione di
presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale
e delle collegate candidature alla carica di sindaco debba
essere sottoscritta da non meno di 60 e da non più di 120
elettori.
Nella fattispecie in trattazione è pacifico, e formalmente
verbalizzato, che alle ore 11.58 del ventinovesimo giorno
antecedente alle elezioni veniva consegnata al Segretario
comunale la lista “Roccella progressista e popolare”, composta
di n.12 candidati e sottoscritta solamente da n.6 elettori.
Il verbale segretariale proseguiva affermando che “nel frattempo,
ed entro le ore 12, nel Comune erano presenti numerosi elettori
che, anche alle 12.35, stanno firmando come sottoscrittori
la lista medesima” e che “alle ore 12.45 gli impiegati dell’ufficio
presentavano, ad ulteriore corredo della lista presentata,
n.93 firme di sottoscrittori”.
Orbene, pur dovendosi dare atto di difficoltà, parimenti
verbalizzate, non facilmente spiegabili occorse in sede
di presentazione della lista in questione nell’approssimarsi
della scadenza del termine, e relative alla improvvisa scarsità
del personale disponibile, in gran parte impegnato nell’opera
di ricezione di altra lista poi non definitivamente presentata,
resta il fatto incontrovertibile che nel termine orario
perentoriamente fissato dalla legge l’azione di presentazione
della lista con i necessari allegati non si era efficacemente
conclusa.
Né, come già evidenziato a suo tempo dalla Sezione in altra
vertenza assimilabile alla presente, può ritenersi valido
elemento di surrogazione dell’incompiuta opera di presentazione
della lista il solo ingresso dei presentatori della lista
negli uffici comunali entro il predetto termine (Cons. Stato,
V, 10 aprile 1991, n.515).
Del resto, come bene hanno evidenziato i primi giudici,
la volontà di proporre alcuni soggetti come candidati alla
carica di sindaco e di consigliere comunale deve essersi
formata, e manifestarsi, necessariamente in un momento antecedente
alla scadenza del termine fissato dalla legge per la presentazione
della lista, non potendosi fare riferimento per individuare
tale volontà alla mera presenza di elettori negli uffici
comunali, seppur intenti a sottoscrivere la lista al momento
della scadenza del termine legale.
Non essendo stata presentata nei termini la lista in questione
con il numero sufficiente degli elettori sottoscrittori
non può, inoltre, trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale,
definitivamente consacrato da una recente pronunzia dell’Adunanza
Plenaria di questo Consiglio, in base al quale il mancato
deposito, insieme con la lista dei candidati, dei certificati
elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l’esclusione
della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal
segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo
giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento
in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione
elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente
alla medesima Commissione, o esserne disposta l’acquisizione
dalla Commissione stessa fissando a tal fine un termine
per l’adempimento (Cons. Stato, A..P., 30 novembre 1999,
n.23).
Nel caso di specie, infatti, è l’imprescindibile formalità
della presentazione della lista con il numero necessario
dei sottoscrittori, e non il deposito dei certificati elettorali
dei medesimi sottoscrittori, a non essere stata adempiuta
in tempo utile, prima dello spirare del termine di cui al
citato art.32 T.U. 570/60.
Le suesposte considerazioni si rilevano dunque sufficienti
a dimostrare l’infondatezza dell’appello incidentale, e
conseguentemente conducono alla conferma della sentenza
dei primi giudici nella parte in cui ha accolto le doglianze
di merito degli originari ricorrenti ed attuali appellanti,
dichiarando l’illegittimità dell’ammissione della lista
“Roccella progressista e popolare”.
|
| |
|
4. Resta a questo punto da dirimere la problematica
questione degli effetti della riconosciuta illegittimità
dell’ammissione della seconda lista, unica lista in competizione
con la lista vincitrice.
Gli elettori istanti, con l’appello principale in epigrafe,
hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata limitatamente
alla parte in cui, dopo aver disposto l’annullamento dell’atto
di ammissione della lista “Roccella progressista e popolare”
e della proclamazione dei candidati della predetta lista,
ha proceduto all’assegnazione alla lista “Roccella 2000”
dei restanti seggi consiliari, oltre ai 2/3 dei seggi stessi
già assegnati in virtù del risultato elettorale, non disponendo
il rinnovamento delle elezioni.
Il TAR, assumendo dunque le determinazioni conseguenziali
alla declaratoria di annullamento dell’ammissione della
lista contestata, ha ritenuto, disattendendo la specifica
domanda contenuta nel ricorso, che all’annullamento dell’atto
di ammissione della lista non debba conseguire l’annullamento
delle elezioni e quindi la completa caducazione del risultato
elettorale. A sostegno di tale tesi i primi giudici hanno
invocato l’art.60 T.U. 570/60, secondo il quale ove sia
stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti
i candidati compresi nella lista, purché essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore
al 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del
comune.
|
| |
|
5. Orbene l’appello principale non può essere
accolto.
Le censure ivi proposte non meritano adesione, cosicché
il Collegio può ritenersi esonerato dall’esame della connessa
eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse,
del ricorso al TAR come dell’appello in trattazione, proposto
dal Comune intimato.
Anzitutto non si ravvisano i presunti errori di calcolo,
in merito all’applicabilità del predetto art.60, di cui
accenna parte appellante.
Quest’ultima paragona in termini percentuali il risultato
conseguito dall’unica lista da considerarsi legittimamente
ammessa (“Roccella 2000”) con il numero degli aventi diritto
al voto e non, come prescritto dalla legge, con il numero
dei votanti.
Il citato art.60 prevede, infatti, un doppio passaggio numerico-percentuale,
che risulta nel caso di specie ampiamente soddisfatto.
La lista vincitrice (“Roccella 2000”) ha conseguito n.3674
voti, a fronte degli appena 111 voti riportati dalla lista
“Roccella progressista e popolare”, come si è visto illegittimamente
ammessa, e quindi un risultato in termini percentuali ben
superiore al 50% dei votanti, che sono stati n. 4205.
Il numero dei votanti è risultato, a sua volta, superiore
al 50 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali,
ovvero n. 7426.
La doppia condizione prescritta dalla legge è stata, pertanto,
rispettata.
Si ritiene, dunque, che nel caso di specie possa trovare
applicazione il citato art.60, pur dovendosi ammettere che
la valutazione della legittima ammissione di una sola lista
è stata fatta ex post, in sede giurisdizionale, e che gli
elettori hanno potuto esprimere il loro voto nei confronti
di due liste in competizione e non di una sola, come sembrerebbe
richiedere letteralmente la predetta disposizione.
A corroborare le argomentazioni espresse nella sentenza
appellata soccorrono però alcune considerazioni di ordine
sostanziale, già chiaramente espresse dalla Sezione in un
recente precedente, particolarmente indicativo.
Nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre
affermare il principio che, al fine di una giusta composizione
di due esigenze egualmente fondamentali per l’ordinamento,
l’una inerente alla conservazione – nei limiti del possibile
– degli atti giuridici ed alla massima utilizzazione dei
relativi effetti e l’altra inerente alla salvaguardia della
volontà dell’elettore dall’influenza di eventuali cause
perturbatrici, bisogna tener conto della consistenza numerica
dei voti espressi a favore della lista illegittimamente
ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante
la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse,
piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle
elezioni e disporsi, quindi, la rinnovazione di esse, va
esercitato il potere di correzione attribuito dall’art.84
T.U. n.570/60 agli organi giurisdizionali investiti del
contenzioso elettorale (cfr. Cons. Stato, V, 23 agosto 2000,
n.4586).
Tornando ai dettagli della fattispecie che qui interessa,
nel caso in esame ricorrono in effetti i presupposti per
non dar luogo all’annullamento integrale delle elezioni,
in quanto enorme è il divario tra il numero dei voti validi
riportati dalla lista “Roccella 2000” (n.3674) e quelli
riportati dalla lista “Roccella progressista e popolare”
(n.111), illegittimamente ammessa.
Appare, allora, più che ragionevole la congettura che se
la lista maggioritaria (che ha conseguito l’85% dei suffragi)
fosse stata sin dall’inizio l’unica ammessa alle elezioni,
essa avrebbe riportato anche in quel caso non meno del cinquanta
per cento dei suffragi, con conseguente validità delle elezioni
e attribuzione ad essa dell’intero numero dei seggi previsti
per la completa composizione del consiglio comunale (cfr.
anche Cons. Stato, V, 4 ottobre 1994, n.1118).
Non si appalesano dunque, nella specie, significativi indizi
di stravolgimento della volontà del corpo elettorale.
Al riguardo si può, per incidens, rilevare, riprendendo
le osservazioni formulate dai primi giudici, che l’interesse
pubblico alla presenza di una minoranza non costituisce
un obiettivo assoluto né un elemento essenziale per la validità
delle consultazioni, tant’è vero che non è affatto obbligatoria
la presentazione di più liste, ma esso va perseguito se
ed in quanto esista, perché validamente espressa, una minoranza
da salvaguardare (cfr. Cons. Stato, V, 7 settembre 1989,
n.526).
Di portata ben diversa risulta il caso, pure recentemente
trattato e deciso dalla Sezione (Cons. Stato 10 maggio 1999,
n.535), più volte invocato dagli appellanti.
In questa ipotesi alla riconosciuta illegittima ammissione
di una lista è effettivamente conseguito l’annullamento
delle operazioni di voto nella loro interezza, con il conseguente
rinnovo integrale dell’intero procedimento elettorale.
Ma nella specie l’espressione del voto risultava irrimediabilmente
falsata, e quindi la volontà degli elettori ineludibilmente
vulnerata, essendo risultata illegittimamente ammessa, esattamente
al contrario del caso che ci occupa, la lista risultata
poi maggioritaria.
|
| |
|
6. Alla stregua anche delle considerazioni
sopra riportate, a fronte della reiezione degli appelli
principali e incidentali, la sentenza impugnata, in definitiva,
merita conferma.
Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio
tra le parti costituite.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in appello in epigrafe, lo rigetta.
Respinge, altresì, l’appello incidentale proposto dal Comune
intimato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti
Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
|
|