REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 5723/2004 R.G., proposto
dal
Carbotermo SpA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale impresa capogruppo
mandataria della Associazione temporanea di Imprese costituita
tra Carbotermo SpA, A.c.m.a.r. – Associazione Cooperativa
Muratori e Affini di Ravenna, Gemmo Impianti SpA, Olicar
SpA, Socomir SpA, Pavimental SpA, Intergeos Srl, Coop. C.i.c.l.a.t.
Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Eugenio Picozza,
Giuseppe Cutilli e Lorenzo Dell’Elce ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo, sito in Roma, via delle Quattro
Fontane, n. 16,
CONTRO
Il Comune di Bologna, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Annamaria Cappello Castagna, Antonio Finocchiaro
e prof. avv. Giorgio Stella Richter, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Orti della
Farnesina n. 126;
e nei confronti di
Bologna Più Società Consortile Srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, Gualtiero
Pittalis e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’ultimo in Roma, Viale Parioli n. 180;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna,
sez. II, 16 febbraio 2004, n. 225.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Bologna
e della società consortile Bologna Più srl;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 1° aprile 2005, relatore il Consigliere
Michele Corradino;
Uditi gli avvocati E. Picozza, G. Stella Richter, A. Finocchiaro
e G. Pittalis come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza impugnata il TAR dell’Emilia Romagna ha
rigettato il ricorso principale (iscritto al nr. 914/2003
R.G.) con cui la Carbotermo SpA, la A.c.m.a.r. – Associazione
Cooperativa Muratori e Affini di Ravenna, la Gemmo Impianti
SpA, la Olicar SpA, la Socomir SpA, la Pavimental SpA, la
Intergeos Srl, la Coop. C.i.c.l.a.t. Srl, avevano chiesto
l’annullamento del provvedimento 30 giugno 2003 P.G. n.
113280 con il quale il Comune di Bologna ha aggiudicato
la gara per l’affidamento della gestione del servizio globale
di manutenzione del patrimonio comunale al Consorzio “Bologna
Più” Srl nonché degli ulteriori atti connessi, presupposti
o consequenziali del provvedimento di ammissione del Consorzio
Bologna Più alla gara per l’affidamento della gestione del
servizio globale di manutenzione del patrimonio immobiliare
e delle determinazioni assunte nelle sedute di gara del
21 novembre 2002 e 27 novembre 2002, mentre ha dichiarato
irricevibile il ricorso per motivi aggiunti notificati in
data 16 settembre 2003 con il quale erano stati impugnati
il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice
del 31 ottobre 2002 P.G. n. 175852/2002, i verbali tutti
di gara, sia di quelli relativi all’Autorità di gara del
14, 21 e 27 novembre 2002 e del 30 maggio 2003, sia di quelli
relativi alla Commissione giudicatrice del 7/29 novembre
2002, del 12 dicembre 2002, del 15 gennaio 2003, del 5,
13, 19 febbraio 2003, del 19, 20, 26 marzo 2003 e del 2/18
aprile 2003; ed altresì del verbale in data 1 luglio 2003,
con il quale il responsabile del procedimento ha proceduto
alla consegna anticipata dei servizi in favore della controinteressata.
Infine è stata respinta respinta la domanda di risarcimento
del danno.
La sentenza è stata appellata dalla Carbotermo SpA, in proprio
e quale impresa capogruppo mandataria della Associazione
Temporanea di Imprese, che contrasta le argomentazioni del
giudice di primo grado.
Il Comune di Bologna e la Bologna Più società consortile
srl si sono costituite per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza del 1 aprile 2005, il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Devono essere, in via preliminare, esaminate le eccezioni
proposte da Bologna Più società consortile srl (non scrutinate
dal giudice di primo grado).
Con la prima, la società consortile ha eccepito la tardività
del ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante,
atteso che in data 30 maggio 2003 è stata comunicata via
fax alla Carbotermo S.p.A. l’aggiudicazione dell’appalto
alla controinteressata avvenuta nella seduta pubblica dello
stesso giorno.
L’eccezione è priva di base.
Risulta, invero, che con il ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado l’odierno appellante impugnò il provvedimento
in data 30.6.2003 P.G.n. 113280 con il quale il Comune di
Bologna aveva aggiudicato la gara per l’affidamento della
gestione del servizio globale di manutenzione del patrimonio
comunale al Consorzio “Bologna Più” Srl nonché degli ulteriori
atti connessi, presupposti o consequenziali del provvedimento
di ammissione del Consorzio Bologna Più alla gara per l’affidamento
della gestione del servizio globale di manutenzione del
patrimonio immobiliare e delle determinazioni assunte nelle
sedute di gara del 21.11.2002 e 27.11.2002, mentre con ricorso
per motivi aggiunti notificati in data 16.9.2003 furono
gravati i seguenti atti: provvedimento di nomina della Commissione
giudicatrice del 31.10.2002 P.G. n. 175852/2002, verbali
tutti di gara, sia di quelli relativi all’Autorità di gara
del 14, 21 e 27.11.2002 e del 30.5.2003, sia di quelli relativi
alla Commissione giudicatrice del 7/29.11.2002, del 12.12.2002,
del 15.1.2003, del 5, 13, 19.2.2003, del 19, 20, 26.3.2003
e del 2/18.4.2003; ed altresì del verbale in data 1.7.2003,
con il quale il responsabile del procedimento aveva proceduto
alla consegna anticipata dei servizi in favore della controinteressata.
Come evidenziato (anche) nelle difese dell’amministrazione
comunale, l’aggiudicazione in favore di Consorzio “Bologna
Più” Srl avvenne con provvedimento in data 30 giugno 2003;
ne discende che anche supponendo che il provvedimento in
data 30 maggio 2003 costituisse atto di aggiudicazione provvisoria,
il ricorso di primo grado sarebbe stato comunque ricevibile.
Invero, come recentemente affermato da questa Sezione (Cons.
Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465) l'aggiudicazione
provvisoria, in quanto atto preparatorio e non conclusivo
del procedimento, non obbliga all'immediata impugnazione
(cfr. altresì, Cons. Stato, sez. V, 09/06/2003, n. 3243
e Cons. Stato, sez. V, 21/06/2002, n. 3404; cfr. Cons. Stato,
Sez.V, 24/05/2002, n. 2863, secondo cui il termine per ricorrere
contro l'aggiudicazione di un pubblico contratto, pertanto,
decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva, con
la possibilità di far valere nel relativo giudizio anche
i vizi propri di quella provvisoria).
2. Non meritevole di essere accolta è, altresì, l’altra
eccezione con la quale la Bologna Più Società Consortile
Srl si duole dell’omessa dimostrazione – da parte dell’odierna
appellante – della prova di resistenza e, dunque, dell’interesse
al presente gravame. Invero, in linea di principio, ai fini
della sussistenza dell'interesse a ricorrere avverso gli
atti di aggiudicazione di un appalto pubblico è sufficiente
un interesse strumentale realizzabile mediante l'attività
di riedizione del potere da parte della Pubblica Amministrazione
- non occorrendo all'uopo la positiva certezza che il contratto
venga aggiudicato al ricorrente; ne discende che al fine
dell'interesse al ricorso in materia di aggiudicazione di
contratti della Pubblica Amministrazione, è sufficiente
l'interesse strumentale al rinnovo delle operazioni di gara,
dal quale deriva una nuova chance di partecipazione e di
aggiudicazione.
3. Deve essere, a questo punto, esaminata la questione concernente
l’interpretazione e l’applicazione della regola dettata
dall’art. 16 del D.L.vo n. 17 marzo 1995 n. 157.
Merita di essere ricordato che con l’originario ricorso
di primo grado l’odierna appellante ha censurato l'ammissione
del consorzio controinteressato (vincitore) in quanto l'offerta
risultava carente della dichiarazione prevista dal punto
2.1.2 della lettera di invito con riferimento a due delle
imprese raggruppate nel consorzio Co.ge.ma (S.a.p.a.b.a
s.p.a. e Montanari s.p.a.), consorzio a sua volta raggruppato
nel consorzio concorrente “Bologna Più”.
Il punto 2.1.2 della lettera d'invito prevedeva la dichiarazione
“di non trovarsi nello stato di imprese controllate e/o
controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”
da presentarsi a cura del legale rappresentante dell'impresa
concorrente o della mandataria in caso di raggruppamento
o del consorzio/società consortile. La lettera di invito
precisava, al medesimo punto, che nel caso di raggruppamenti
già costituiti o di consorzio/società consortile le dichiarazioni
sub 2.1.1 e sub 2.1.2 sarebbero potute essere redatte dal
rappresentante della capogruppo o del consorzio anche con
riferimento alle imprese raggruppate o a quelle imprese
consorziate che fossero state indicate come quelle per le
quali il consorzio concorreva.
Orbene, in sede di gara, esaminata la documentazione presentata
da “Bologna Più”, emerse che la dichiarazione di cui sopra,
oltre che dal raggruppamento concorrente, era stata presentata
dal consorzio (partecipante al raggruppamento Bologna Più)
Co.ge.ma, senza che fosse stato specificato che la dichiarazione
valeva anche per tutte le società ad esso consorziate.
Per due di dette società, che non avevano presentato in
proprio la dichiarazione, la commissione ha esercitato la
facoltà cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 157/1995
chiedendo che la dichiarazione fosse estesa anche alle due
suddette imprese consorziate nel consorzio Co.ge.ma. L’odierna
appellante censura il comportamento della commissione.
Orbene, la disposizione racchiusa nell'art. 16 del D.L.vo
n. 17 marzo 1995 n. 157 (secondo cui “le amministrazioni
aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati “)
nel recepire la direttiva Ce 18 giugno 1992 n. 50 - che
ha introdotto la possibilità di chiedere chiarimenti od
integrazioni per certificati e documentazioni presentati,
relativamente ai requisiti di idoneità soggettiva nonchè
delle capacità economiche e tecniche per partecipare ad
appalti di forniture - con l'inciso “invitano, se necessario”,
ha chiarito e rafforzato il significato art. 34 della direttiva
stessa trattandosi di una disposizione che, per le varie
realtà amministrative degli Stati comunitari ed il diverso
atteggiarsi delle funzioni pubbliche, è stata formulata
con riferimento al concetto di potere perchè l'azione amministrativa
non fosse considerata ultra vires o senza potere.
La disposizione in esame, dunque, non ha inteso assegnare
alle amministrazioni aggiudicatrici una mera facoltà o un
potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario
modus procedendi, volto a far valere, entro
certi limiti (come si dirà fra breve), la sostanza sulla
forma (o, peggio, sul formalismo dell’esibizione della documentazione
in gara), orientando l'azione amministrativa sulla concreta
verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità
tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre
2003, n. 7275); l’istituto comunitario di carattere generale
è, pertanto, diretto ad evitare che la esigenza della massima
partecipazione possa essere compromessa da carenze di ordine
meramente formale nella documentazione (Consiglio Stato
sez. V, 17 febbraio 1999, n. 177).
Merita di essere precisato, tuttavia, che tale disposizione
incontra dei limiti applicativi che la giurisprudenza ha
individuato:
a) nel limite del principio della par condicio tra
i concorrenti: la disposizione de qua non può essere
utilizzata per supplire alla inosservanza di adempimenti
procedimentali o alla omessa produzione di documenti richiesti
a pena di esclusione dalla gara (ex multis, Cons.
Stato, sez. V, 22/04/2002, n. 2191);
b) nel limite degli elementi essenziali (ovvero dei profili
sostanziali), nel senso che la regolarizzazione non può
essere riferita agli elementi essenziali della domanda (Consiglio
Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6684). Tale limite deve
essere, tuttavia, temperato dall’osservazione secondo cui
è possibile ricorrere all’integrazione nelle ipotesi in
cui gli atti tempestivamente prodotti e già in possesso
della amministrazione, costituiscano ragionevole indizio
(cd. principio di prova) del possesso del requisito di partecipazione,
non espressamente o univocamente documentato;
c) in terzo luogo, la regolarizzazione trova ingresso essenzialmente
quando si tratta di porre rimedio a incertezze o equivoci
generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della
lettera di invito o comunque presenti nella normativa applicabile
alla concreta fattispecie. In questo senso, la giurisprudenza
più recente ritiene che ai sensi dell'art. 16 d.lg. n. 157
del 1995, ai fini dell'esercizio del potere dell'amministrazione
di invito dei concorrenti alla regolarizzazione della documentazione
dei requisiti di partecipazione ad una gara, è condizione
necessaria l'equivocità della clausola del bando relativa
alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o
da chiarire; pertanto, in presenza di una prescrizione chiara
e dell'inosservanza di questa da parte di un'impresa concorrente,
l'invito alla regolarizzazione costituisce violazione del
predetto principio (Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio
2004, n. 364; Consiglio Stato, sez. V, 4 luglio 2002, n.
3685).
Alla luce del superiore quadro normativo e del relativo
corredo giurisprudenziale, il collegio ritiene la sussistenza
di elementi che rendono incerta sia l’individuazione dell’effettiva
previsione del punto 2.1.2 della lettera di invito, sia
della portata della dichiarazione della Co.ge.ma..
Invero, come correttamente statuito dal giudice di primo
grado, dal citato punto 2.1.2 non emerge in modo chiaro
se l’onere ivi contemplato riguardava esclusivamente il
consorzio e le imprese ad esso raggruppate, oppure anche
le imprese raggruppate o consorziate ad uno dei soggetti
partecipanti al consorzio. Tale dubbio, discende dal fatto
che il punto 2.1.1 della lettera d'invito, nel prevedere
un altro tipo di dichiarazione, contempla espressamente
l'ipotesi in cui i consorziati siano a loro volta un consorzio
e prevedeva, in questo caso, l'obbligo di indicare i consorziati
per cui concorrono.
L’esame congiunto dei punti 2.1.1 e 2.1.2, evidenzia, dunque,
come solo nel primo caso l'ipotesi in cui al raggruppamento
principale che concorre alla gara partecipi un soggetto
che è a sua volta un consorzio viene presa in considerazione
ai fini della dichiarazione da produrre: può sussistere,
pertanto, nel soggetto che partecipa alla procedura di gara
il (ragionevole) dubbio in ordine all’estensione dell'onere
di dichiarazione di cui al punto 2.1.2 (che non prevede
l'ipotesi del “consorzio di consorzio”), anche alle imprese
consorziate al soggetto a sua volta partecipante al raggruppamento
principale.
A sua volta la dichiarazione del consorzio Co.ge.ma., che
con dichiarazione separata aveva indicato le imprese partecipanti
al consorzio (ex punto 2.1.1), non è interpretabile
in modo chiaro ed univoco sul punto della estensibilità
della sua portata a tutte le imprese ad esso consorziate,
stante l'espressa facoltà di rendere tale dichiarazione
per tutte le partecipanti prevista dalla lettera d'invito.
In tale contesto esistevano – come correttamente statuito
dal giudice di primo grado - i presupposti per esercitare
la facoltà di chiedere un'integrazione documentale ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 157/1995 applicabile
– come nel caso che ci occupa - anche quando esistono difficoltà
interpretative del bando o dei documenti presentati.
Infine non risultano pertinenti le ulteriori censure formulate
dall’appellante: la prima (concernente gli aspetti essenziali
della domanda), perché temperata dalla sussistenza del cd.
principio di prova; la seconda (concernente una asserita
situazione di controllo), perché fuoriesce dall’esame del
presente motivo; l’ultima (concernente la limitazione del
potere di richiedere l’integrazione solo con riferimento
agli articoli 12 – 15 del d.lg. 17 marzo 1995 n. 157), atteso
che l'art. 16 d.lg. 17 marzo 1995 n. 157 non circoscrive
nei limiti previsti dai quattro articoli che precedono il
potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici
di chiedere chiarimenti circa il contenuto delle dichiarazioni
o dei documenti presentati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17/04/2002,
n. 2017).
4. Venendo al motivo d’appello con il quale la Carbotermo
SpA si duole della declaratoria della irricevibilità dei
motivi aggiunti proposti in primo grado, appare necessario
– in via preliminare - svolgere alcune considerazioni. E’
noto che nel giudizio amministrativo (tradizionalmente qualificato
come processo di parte) i motivi di ricorso fissano il thema
decidendum (cfr. “Il thema decidendum è sempre
fissato dai motivi del ricorso in ordine al provvedimento
impugnato” Cons. Stato, sez. VI, 22/12/1983, n. 906, e la
più recente Cons. Stato, sez. V, 16/06/2003, n. 3381). In
tal senso l’art. 6 del Regio decreto 17 agosto 1907, n.
642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato) prevede che “Il ricorso deve essere
diretto alla sezione giurisdizionale competente e deve contenere
[…] la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si
fonda il ricorso, con la indicazione degli articoli di legge
o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni
[…]”.
Orbene, prima delle novità introdotte dall’art. 1, comma
1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, la giurisprudenza
e la dottrina distinguevano, rispetto ai motivi racchiusi
nell’atto introduttivo del giudizio, i motivi nuovi (definiti,
anche, motivi integrativi) dai motivi aggiunti.
I motivi nuovi venivano configurati dalla giurisprudenza
amministrativa come gli ulteriori elementi su cui il ricorrente
poteva fondare le proprie pretese e, dunque, le ulteriori
censure - integrative delle doglianze già formulate con
l'atto introduttivo del giudizio - che con un nuovo atto
notificato alle controparti, purché entro il termine di
impugnazione dell'atto amministrativo (Cons. Stato, sez.
IV, 27/07/1987, n. 455) il ricorrente poteva avanzare in
giudizio. La giurisprudenza affermava, infatti, che i motivi
nuovi costituivano semplicemente un’ulteriore manifestazione
del potere di ricorso originario ed erano, quindi, deducibili
solo entro il termine decadenziale originario (cfr. Cons.
Giust. Amm. Reg. Sic. 4 novembre 1995 n. 343).
Diversamente, la proposizione di motivi aggiunti – configurata
come temperamento di carattere eccezionale al principio
della determinazione del thema decidendum sulla base
dei motivi indicati nell'atto introduttivo del giudizio
– veniva ricondotta alle ipotesi nelle quali la condotta
processuale della controparte avesse messo in luce, mediante
l'esibizione di documenti o l'allegazione di elementi di
fatto, nuovi vizi dell'atto impugnato. Con i motivi aggiunti,
pertanto, il ricorrente avanzava doglianze nuove a seguito
dell'acquisizione di ulteriori conoscenze in un termine
di decadenza successivo a quello proprio del ricorso originario.
In forza di un orientamento, divenuto sempre più robusto
negli anni immediatante precedenti la riforma recata dalla
legge 21 luglio 200, n. 205, la giurisprudenza ritenne ammissibile
l’impugnazione dei provvedimenti sopravvenuti, purché collegati
al provvedimento impugnato originariamente, con conseguente
possibilità per l’interessato di scegliere tra il ricorso
autonomo e la forma dei motivi aggiunti ed un indubbio vantaggio
sotto il profilo della speditezza del procedimento e dei
conseguenti costi processuali (ex multis, Cons. Stato,
V, 23 marzo 1993, n. 398; C.G.A.R.S. 26 febbraio 1987, n.
61 e 4 novembre 1995, n. 343), mentre, in base all’originaria
impostazione giurisprudenziale, l'intervento di nuovi atti,
successivi a quelli oggetto dell'impugnazione pendente,
comportava la cessazione della materia del contendere o
l'improcedibilità dell'impugnazione e la necessità d'instaurare
nuovo giudizio, notificando autonomo ricorso avente ad oggetto
il provvedimento sopravvenuto. L’indirizzo giurisprudenziale
innovativo – che si fondava sulla concezione di un simultaneus
processus con riunione di azioni connesse ed ampliamento
dell’ambito originario (presupponendo però che la domanda
e l’oggetto nuovi rientrino nella giurisdizione del giudice
amministrativo adito, non esistendo la necessità costituzionale
che, dopo l’avvio di un giudizio tra due soggetti, tutti
i rapporti e le pretese successive vadano concentrati avanti
ad un unico giudice in deroga alle usuali previsioni di
riparto di giurisdizione ed al principio di precostituzione
del giudice stesso: cfr. Corte Cost., ord. 18 dicembre 2001,
n. 414) – è stato consacrato dalla novella di cui alla legge
n. 205/2000 il cui articolo 1 comma 1 ha inserito nel corpo
dell’articolo 21 comma 1 della cd. legge TAR la previsione
secondo cui “Tutti i provvedimenti adottati in pendenza
del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del
ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di
motivi aggiunti”.
La formalizzazione della censurabilità delle determinazioni
amministrative adottate nelle more dello svolgimento di
un processo già pendente, avente ad oggetto la medesima
vicenda che aveva portato a richiedere l’intervento del
giudice amministrativo, oltre a rispondere all’intento spesso
posto alla base degli istituti di elaborazione giurisprudenziale,
e quindi alla soddisfazione di esigenze concrete (nella
specie la necessità di fronteggiare la possibilità per l’amministrazione
resistente di sottrarsi alle preclusioni ed agli obblighi
conformativi che potrebbero derivare da una decisione di
accoglimento del ricorso principale utilizzando l’espediente
dell’emanazione di un nuovo provvedimento), involge certo
il più generale principio che vuole che il reale oggetto
del giudizio amministrativo sia costituito dalla pretesa
azionata e dall'accertamento della sua fondatezza, superando,
in tal guisa lo “schermo” dell’atto amministrativo.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, non può essere accolta
le tesi dell’appellante in ordine alla qualificazione dei
motivi proposti in data 16 settembre 2003 come “motivi integrativi”
e non come “motivi aggiunti”. Invero, osta a tale qualificazione
non solo l’espressa qualificazione data all’atto da parte
del suo autore ma, soprattutto, il fatto che con il ricorso
in data 16 settembre 2003 la Carbotermo S.p.A. ha impugnato
atti ulteriori e diversi rispetto a quelli impugnati con
il ricorso introduttivo (senza che rilevi, a differenza
di quanto sostiene il Comune appellato, che tali atti siano
stati adottati non “in pendenza del giudizio” ma anteriormente
ad esso).
Deve, tuttavia, accogliersi il motivo d’appello con il quale
la Carbotermo SpA censura la gravata sentenza nella parte
in cui ha ritenuto dimidiato il termine per la proposizione
dei motivi aggiunti e, conseguenzialmente, li ha dichiarati
irricevibili.
Ben conosce il Collegio il precedente della Sezione (Consiglio
di Stato, V, 6 luglio 2002 n. 3717), in base al quale “il
Legislatore, confermando la regola sancita dall’art. 19
del d.l. 67/97, ha sancito la dimidiazione dei termini processuali,
introducendo tuttavia un’unica espressa, e quanto mai rilevante,
eccezione per il solo termine di proposizione del ricorso
introduttivo. Tale eccezione non è stata esplicitamente
estesa all’istituto dei motivi aggiunti, seppur al medesimo,
come accennato, la novella legislativa ha incisivamente
riservato una nuova configurazione […] In realtà, dinanzi
alla logica acceleratoria che permea l’intero provvedimento
legislativo, l’eccezione al dimezzamento dei termini introdotta
dalla l. 205/00 va interpretata secondo canoni di rigida
tassatività, tanto più che nel caso dei motivi aggiunti
non sussiste la necessità di dare seguito a quelle esigenze
di tutela del diritto alla difesa in settori nevralgici,
finalizzate a concedere al privato cittadino ed al soggetto
imprenditoriale il tempo necessario per imbastire ed articolare
la propria difesa con l’assistenza ed il patrocinio ritenuti
più idonei, atteso che tra l’altro nella specie – come sopra
accennato – si può fare a meno di affidare un nuovo mandato”.
Il Collegio è a conoscenza, altresì, dell’esistenza di un
indirizzo interpretativo “intermedio”, secondo cui, la valorizzazione
dello strumento dei motivi aggiunti quale espressione del
principio di concentrazione processuale e di speditezza
procedimentale introdotto dall’art. 1 della stessa legge
n. 205/2000, non priva lo stesso dei caratteri di autonomia,
con la conseguenza che, ove con i motivi aggiunti sia censurato
un nuovo e distinto provvedimento rispetto a quelli originariamente
impugnati, non v’è ragione (ricorrendo la eadem ratio)
per sottrarre tale impugnazione al medesimo regime della
proposizione del ricorso originario, il cui termine è rimasto
fissato, anche nel rito abbreviato di cui all’art. 23 bis,
in sessanta giorni dalla data della avvenuta conoscenza
(Cons. Stato, Sez. VI, 1.10.2003, n. 5707).
Si ritiene, tuttavia, di doversi discostare dai richiamati
indirizzi giurisprudenziali ed affermare – in qualunque
ipotesi - la non dimidiazione del termine per la proposizione
dei motivi aggiunti).
Infatti va in primo luogo messo in rilievo il mutamento
del quadro normativo vigente rispetto a quello disegnato
dall’art. 19, D.L. 67/97. La normativa del 1997 disponeva
infatti la dimidiazione di tutti i termini processuali (significativamente,
la precisazione “tutti” fu aggiunta in sede di conversione
del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella l. 23 maggio
1997 n. 71 mentre l’odierna previsione normativa contempla
una importante eccezione alla regola del dimezzamento: “I
termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo
quelli per la proposizione del ricorso”. In questo modo,
la nuova formulazione impone di estendere la normativa dettata
per il ricorso principale ai motivi aggiunti, considerato
che essi, ancorché cronologicamente collocati nel corso
di un giudizio già pendente, concernono la definizione della
domanda e, quindi, non possono non essere attratti nella
disciplina propria del ricorso introduttivo.
Anche nei motivi aggiunti sussistono quelle finalità di
garanzia e tutela del diritto di difesa che costituiscono
la ratio della eccezione medesima: l’esclusione del
termine di proposizione del ricorso dal disposto dimezzamento
mira ad assicurare alla parte ricorrente l’ordinario spazio
temporale per la migliore impostazione della causa, sicché
tale esigenza sussiste anche in relazione alla ipotesi in
cui la possibilità di dedurre ulteriori vizi sorga dopo
la proposizione del ricorso originario, tanto più ove si
consideri che la rinnovata configurazione dell’istituto
dei motivi aggiunti consente, attraverso gli stessi, di
impugnare provvedimenti distinti da quelli gravati con il
ricorso introduttivo.
In secondo luogo, argomenti testuali depongono nel senso
della non dimidiazione del termine per la proposizione del
ricorso per motivi aggiunti; invero, l’originario disegno
di legge governativo (A.S. 2934, XIII legislatura) prospettava
testualmente la riduzione alla metà di tutti i termini processuali,
salvo “quello” per la proposizione per il ricorso; nell’iter
legislativo parlamentare il sopraindicato pronome è stato
trasformato in “quelli”. Da tale modificazione non può non
discendere che l’eccezione alla riduzione riguarda tutti
i termini di proposizione del ricorso, e quindi anche quelli
attinenti al ricorso incidentale ed ai motivi aggiunti.
Appare decisiva, inoltre, la considerazione, svolta anche
da parte della dottrina, che l’opinione opposta porterebbe
al singolare risultato che, essendo lo strumento dei motivi
aggiunti, così come delineato nell’art. 21 l.Tar come modificato
dall’art.1 l. n. 205/00, puramente facoltativo, nel caso
in cui la parte decida di intentare un ricorso autonomo
si applicherebbe il termine ordinario, mentre se si avvalesse
del rimedio dei motivi aggiunti, quello dimezzato. Potrebbe,
dunque, accadere che, decaduto dal ricorso per motivi aggiunti,
l’interessato impugni il nuovo atto (ossia eserciti la stessa
azione dalla quale è stato dichiarato decaduto) con autonomo
ricorso, chiedendo poi la riunione a quello c.d. principale.
A tale ricostruzione dei termini per proporre ricorso nel
rito ex art. 23 bis non osta il pensiero espresso
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle decisioni
n. 5/2002 e n. 5/2004, secondo il quale l’eccezione al dimezzamento
dei termini va interpretata secondo canoni di rigida tassatività
e riguarderebbe, pertanto, (solo) il ricorso principale
e quello incidentale, posto che anche il ricorso per motivi
aggiunti partecipa della medesima natura dei suddetti ricorsi,
è cioè atto di esercizio dell’azione giurisdizionale attraverso
la contestazione di un provvedimento.
Anzi, alla stregua della ricostruzione logico sistematica
della normativa in esame contenuta nell’Adunanza Plenaria
n. 5/2002, da cui emerge che “il Legislatore …ha escluso
dal dimezzamento, previsto per tutti i termini, il dimezzamento
dei termini … mentre l’uso
del plurale appare dovuto al fatto che il Legislatore
ha inteso riferirsi anche al ricorso incidentale nel processo
di primo grado…”, deve logicamente inferirsi che anche il
termine per la proposizione dei motivi aggiunti, sia in
quanto “domanda”, sia in quanto “incidente” del processo,
sfugge al principio del termine dimidiato ex art.
23 bis comma 7 l. n. 205/2000.
A riprova di ciò si osservi, infine, che qualora dal ricorso
per motivi aggiunti scaturisca l’occasione per presentare
ricorso incidentale, seguendo la tesi non condivisa dal
Collegio, avremmo la irragionevole e discriminante situazione
che il ricorrente con motivi aggiunti sarebbe soggetto al
termine ridotto di trenta giorni per la notificazione, mentre
il controinteressato, ricorrente in via incidentale, fruirebbe
del termine di sessanta giorni.
Deve pertanto affermarsi che il termine per la proposizione
dei motivi aggiunti, nel rito ex art. 23 bis della
cd. legge TAR rientra nella eccezione al dimezzamento dei
termini previsto dal comma 2 della prefata disposizione
(“I termini processuali previsti sono ridotti alla metà,
salvo quelli per la proposizione del ricorso”).
Alla luce delle superiori considerazioni perde rilievo l’eccezione
di legittimità costituzionale proposta - in via subordinata
- dall’appellante.
Deve pertanto giudicarsi ricevibile il ricorso per motivi
aggiunti proposto in primo grado dalla Carbotermo SpA con
conseguente necessità di esaminare le censure avanzate con
il predetto atto.
5. Carattere assorbente riveste il motivo concernente l’omessa
verbalizzazione delle dovute cautele nella custodia delle
buste a salvaguardia dell’integrità dei plichi. Merita di
essere premesso che nei verbali della commissione non è
stata riportata alcuna indicazione circa le cautele predisposte
dall’amministrazione appaltante a salvaguardia della integrità
dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti.
Il Collegio non ignora l’indirizzo giurisprudenziale ai
sensi del quale in presenza dell'obbligo di custodia dei
documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante,
è da presumere che lo stesso sia stato assolto adottando
le normali garanzie di conservazione degli atti amministrativi
tali da assicurare la genuinità ed integrità dei plichi,
per cui la doglianza secondo la quale le buste contenenti
le offerte non sarebbero state adeguatamente custodite è
irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento
concreto e specifico atto a far ritenere che possa essersi
verificata la sottrazione o la sostituzione dei pieghi,
la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante
ai fini della regolarità della procedura; tuttavia, si deve
premettere che l’obbligo di predisporre cautele a tutela
dell’integrità delle buste contenenti le offerte delle imprese
partecipanti, in mancanza di apposita previsione da parte
del legislatore, discende necessariamente dalla stessa ratio
che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica
per l’individuazione del contraente nei contratti della
pubblica amministrazione, in quanto l’integrità dei plichi
contenenti le offerte delle imprese partecipanti all’incanto
è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle
offerte e della par condicio di tutti i concorrenti,
assicurando il rispetto dei principi - consacrati dall’articolo
97 della Costituzione - di buon andamento ed imparzialità
cui deve informarsi l’azione amministrativa. In mancanza
di una specifica previsione da parte del legislatore di
apposite misure cautelari da adottarsi nel caso di prosieguo
delle operazioni di gara, l’individuazione delle doverose
cautele deve essere rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione
appaltante.
Non può non rilevarsi, tuttavia, che in concreto delle misure
cautelari adottate deve essere data menzione nel verbale
di gara, proprio al fine di assicurare l’effettivo ed ordinato
svolgimento del prosieguo delle operazioni. Nel caso di
specie, non è stata fatta menzione dell’adozione di tali
misure cautelari, per quanto sia stato genericamente, ed
inammissibilmente ai fini che qui interessano, affermato
che si è provveduto, senza fornire, tuttavia, alcuna prova
(essendo, altresì, priva di rilievo la riserva di richiesta
di testimonianza e la dichiarazione della dott.ssa Bartolini
richiamata dall’amministrazione appellata).
Né vale ad escludere la illegittimità del comportamento
tenuto dall’amministrazione la considerazione che non si
sarebbe concretamente verificata alcuna manomissione dei
plichi contenenti le buste, atteso che la tutela giuridica
dell’interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare
pubbliche, secondo i principi di cui all’articolo 97 della
Costituzione, deve essere assicurata in astratto e preventivamente
e non può essere considerata soddisfatta sulla base della
mera situazione di fatto del mancato verificarsi di eventi
dannosi (cfr. Cons. Stato, Sezione Quarta, 18 marzo 2002
n. 1612).
6. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno (ovvero
di reintegrazione in forma specifica), deve essere osservato
che la domanda risarcitoria non risulta sostenuta dalle
necessarie allegazioni in ordine al danno subito e all'accertamento
della responsabilità dell'amministrazione risulta proposta
in modo generico e, quindi, va respinta. Sul punto la giurisprudenza
prevalente si è andata orientando nel senso dell’attenuazione
dell’onere probatorio del privato.
In particolare, sotto il profilo della colpa, si è affermato
(Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10 gennaio 2005 n.
32) che il privato danneggiato, ai fini di ottenere il risarcimento
dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, ancorchè
onerato della dimostrazione della "colpa" dell’amministrazione,
risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice
elementi indiziari – acquisibili, sia pure con i connotati
normativamente previsti, con maggior facilità delle prove
dirette - quali la gravità della violazione, qui valorizzata
quale presunzione semplice di colpa e non come criterio
di valutazione assoluto, il carattere vincolato dell’azione
amministrativa giudicata, l’univocità della normativa di
riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento.
Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta
poi all’amministrazione l’allegazione degli elementi, pure
indiziari, ascrivibili allo schema dell’errore scusabile
e, in definitiva, al giudice, così come, in sostanza, voluto
dalla Cassazione con la sentenza n. 500/99, apprezzarne
e valutarne liberamente l’idoneità ad attestare o ad escludere
la colpevolezza dell’amministrazione.
Tale attenuazione dell’onere probatorio non esclude tuttavia
la necessità che le pretese risarcitorie presuppongano l’indicazione
degli elementi che possano indurre il giudice a valutare
in termini di responsabilità la condotta della pubblica
amministrazione. Allegazione che nel caso di specie non
è dato riscontrare con conseguente impossibilità, allo stato,
di accoglimento della domanda risarcitoria.
Assorbito quant’altro, il ricorso va pertanto accolto nei
termini di cui sopra, con conseguente accoglimento del ricorso
di primo grado quanto ai motivi aggiunti.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V,
accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo
grado, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso
di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di
Stato, nella camera di consiglio del 1 aprile 2005, con
l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Michele Corradino - Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 6 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)