| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 23 gennaio 2006 n.
182
Pres. Varrone – Est. Salemi
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei
dottori commercialisti (avv. Sticchi Damiani) / U. S.p.A.
(avv.ti S. A. Romano e Rainaldi) - AdEPP – Associazione
degli Enti di Previdenza Privati (avv. L. Francario) |
|
Contratti della pubblica amministrazione
– organismo di diritto pubblico – Cassa nazionale di previdenza
e di assistenza a favore dei dottori commercialisti – è
tale – ragioni
|
|
L’interesse curato dalla Cassa nazionale
di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti
è delimitato solo quanto ai beneficiari diretti, ma è d’ordine
generale e collettivo, secondo la conformazione che la legge
v’imprime in diretta esecuzione dell’art. 38 della Costituzione,
con la conseguente impossibilità di riconoscere a tale servizio
d’interesse generale un carattere industriale o commerciale,
nel senso, cioè, che esso non è compiutamente realizzabile
fuori dallo schema dell’inderogabile assolvimento degli
obblighi imposti jure imperii dall’ordinamento generale.
Inoltre, la contribuzione obbligatoria ex artt. 10 e 11
della legge 29 gennaio 1986 n. 21, pur non assurgendo di
per sé ad un’obbligazione formalmente tributaria, in realtà
ne partecipa in tutto gli aspetti, di talché, concretandosi
in un’erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza
lo schema del finanziamento pubblico della Cassa ancorché
non nell’esclusivo interesse di questa, ma pure per soddisfare
esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi
di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti
ai sensi della stessa legge n. 21/1986: emerge pertanto
l’esistenza di un controllo pubblico di particolare intensità,
tale da corrispondere al requisito della “influenza pubblica”
richiesta in sede comunitaria ai fini della qualificazione
dell’organismo di diritto pubblico. Pertanto, possedendo
la Cassa anche personalità giuridica, sussistono i tre elementi
previsti dalla normativa comunitaria per qualificare la
stessa come organismo di diritto pubblico.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 182/2006
Reg.Dec.
N. 4978 Reg.Ric.
ANNO 2005
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello proposto dalla
|
| |
|
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza
a favore dei dottori commercialisti, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di
Leone, n. 78 (studio BDL).
|
| |
|
Contro
|
| |
|
la società Unionvita S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Laura Rainaldi presso
lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma,
Viale XXI Aprile, n. 11
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
- della Assicurazioni Generali S.p.A.,
non costituitasi in giudizio;
|
| |
|
- della Unisalute S.p.a., non costituitasi
in giudizio;
|
| |
|
- della AdEPP – Associazione degli Enti
di Previdenza Privati, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Francario
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,
Via A. Gramsci, n. 34.
|
| |
|
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma, Sezione III Ter, 3 giugno 2005, n.
4364 (dispositivo pubblicato in data 16 maggio 2005, n.
160).
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società
Unionvita S.p.A. e dell’AdEPP – Associazione degli Enti
di previdenza privati.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 relatore il Consigliere
Guido Salemi. Uditi gli avv.ti Sticchi Damiani, Francario
e Rainaldi.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
dei dottori commercialisti, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24 maggio 2004, stabiliva di avviare
una ricerca di mercato finalizzata all’affidamento dei servizi
assicurativi relativi alla copertura sanitaria per i propri
iscritti con riferimento all’anno 2005, invitando a proporre
offerta le principali compagnie assicurative autorizzate
ad esercitare il ramo malattie; in particolare, stabiliva
di estendere la negoziazione a tutte le compagnie che fossero
detentrici di una quota di mercato nel ramo specifico pari
ad almeno il 2%.
La Unionvita S.p.A., impresa assicuratrice operante in particolare
nel ramo vita, impugnava davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione III Ter, gli atti di tale procedura,
effettuata senza alcuna forma di evidenza pubblica, affermandone
invece la doverosità, stante la natura d’organismo di diritto
pubblico riconoscibile in capo alla suddetta Cassa.
Resisteva al ricorso la l’Amministrazione intimata; interveniva
in giudizio, a sostegno delle ragioni della Cassa, l’AdEP
– Associazione degli Enti di previdenza Privati.
Con sentenza n. 4364 del 3 giugno 2005, il giudice adito
accoglieva il ricorso.
Il T.A.R. premetteva che, ai fini dell’identificazione di
un organismo di diritto pubblico – quale soggetto aggiudicatore
di pubblici incanti di servizio tenuto all’applicazione
delle norme nazionali e comunitarie sull’evidenza pubblica
-, doveva farsi riferimento all’art. 2, comma 1, lett. b),
del D.L.gs 17 marzo 1995 n. 157, che individua detti organismi
in quelli dotati di personalità giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalità d’interesse generali non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività
è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni,
dagli Enti locali, da altri Enti pubblici od organismi di
diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro
controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione
o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici.
Premetteva, inoltre, che, per verificare se i requisiti
ex art. 2 del D.Lgs. cit. ricorrevano nella specie, giovava
rammentare che la Cassa resistente non era che uno degli
enti di cui all’elenco A) allegato al D.Lgs. 30 giugno 1994
n. 509, in virtù del cui art. 1, comma 1, era stato trasformato,
a decorrere dal 1° gennaio 1995, in un’associazione o fondazione,
in base ad apposita deliberazione dei competenti organi;
soggiungeva che tale trasformazione, resasi possibile nella
misura in cui la Cassa usufruiva già ab illo tempore di
finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere
finanziario, aveva determinato sì la continuazione funzionale
dell’ente previdenziale preesistente, ma che ciò aveva implicato
l’assenza dello scopo di lucro in capo all’ente trasformato
e la sua assunzione della personalità giuridica di diritto
privato ex artt. 12 e ss., Cod. Civ.; che esso, inoltre,
era rimasto titolare di tutti i rapporti attivi e passivi
del corrispondente ente previdenziale e del relativo patrimonio
e che aveva continuato a svolgere le attività previdenziali
e assistenziali in atto, a favore della categoria professionale
dei dottori commercialisti, per le quali era stato originariamente
istituito, ferma restando l’obbligatorietà dell’iscrizione
e della contribuzione previdenziale a carico dei professionisti
iscritti.
Ciò posto, osservava che, in ordine ai parametri ex art.
2 del D.Lgs. n. 157/1995, sussisteva la soggettività giuridica,
giusta quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 509/1994.
A suo avviso, sussisteva pure il secondo requisito, concernente
il perseguimento di scopi d’interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, giacché, atteso che
compito della Cassa era quello di curare e provvedere, secondo
norme statali e pur se limitatamente finora ai soli dottori
commercialisti, al bisogno previdenziale ed assistenziale
sancito dall’art. 38 della Costituzione.
Sempre ad avviso del T.A.R., sussisteva, infine, il terzo
requisito dell’influenza pubblica.
In particolare, la contribuzione ex artt. 10 e 11 della
LL. n. 21 del 1986, pur non assurgendo di per sé ad un’obbligazione
formalmente tributaria, in realtà ne partecipava di tutti
gli aspetti, di talché, concretandosi in un’erogazione di
denaro necessitata ex lege, realizzava lo schema del finanziamento
pubblico della Cassa ancorché non nell’esclusivo interesse
di questa, ma pure per soddisfare esigenze solidaristiche,
come quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni
erogabili agli iscritti ai sensi della stessa legge n. 21/1986.
Inoltre, pur fruendo di autonomia gestionale, organizzativa
e contabile, la Cassa era soggetta alla vigilanza del Ministro
del lavoro, intesa come potestà d’approvazione degli atti
fondamentali della stessa e delle deliberazioni in materia
di contributi e prestazioni.
Infine, non era conferente il fatto che la Cassa non fosse
espressamente menzionata nell’elenco degli organismi di
diritto pubblico stilato dal D.Lgs. n. 157/1995, in quanto
tale elenco non aveva valore esaustivo, ma solo indicativo
e, comunque, anche al di là della nuova normativa comunitaria
in tema di pubblici appalti, siffatta indicazione appariva
superflua, in quanto la Cassa poteva essere agevolmente
ricompresa nell’ambito degli enti di servizi.
La Cassa ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.
Resiste al ricorso la società appellata.
E’ intervenuta in giudizio, al fine di sostenere le ragioni
dell’appellante, l’AdEPP - Associazione degli Enti di Previdenza
Privati.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005, il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
1.- Forma oggetto del ricorso in appello
la sentenza n. 4364 del 3 giugno 2005, con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Ter, ha
accolto il ricorso proposto dalla Unionvita S.p.A. per l’annullamento
della determinazione della Cassa nazionale di previdenza
e di assistenza a favore dei dottori commerciasti di avviare,
per la copertura sanitaria dei propri iscritti, per l’anno
2005, non una procedura di gara ad evidenza, bensì una procedura
informale di selezione, basata su criteri di detenzione
di quote di mercato.
|
| |
|
2.- Ad avviso dell’appellante, non appare
condivisibile il riferimento operato dal T.A.R. “al requisito
del perseguimento di scopi di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, essendovi confusione
tra “bisogni” (cui si riferisce la normativa comunitaria)
e “scopi”: confusione probabilmente indotta anche dall’equivoca
formulazione della normativa nazionale di recepimento della
direttiva 92/50/CE che, all’art. 2, lett. b), fa riferimento
a “finalità di interesse generale” sul punto operando una
non corretta trasposizione della norma-madre della direttiva
CEE tanto da richiedere un’interpretazione “comunitariamente
orientata”, in difetto della quale la stessa norma nazionale
dovrebbe essere disapplicata in parte qua per contrasto
con la sovraordinata disposizione comunitaria.
L’art. 1, comma 1, lett. b) della direttiva 92/50/CE, al
fine di poter sussumere un soggetto nell’ambito della categoria
dell’organismo di diritto pubblico, richiede che lo stesso
persegua “bisogni” caratterizzati, indefettibilmente, da
due distinti requisiti: 1) che siano di “interesse generale”;
2) e “non aventi carattere industriale o commerciale”.
Il requisito sub 1) è autonomo e non confondibile con il
requisito sub 2) , e deve sussistere contemporaneamente
e non alternativamente a quest’ultimo. Infatti, il rilievo
pubblicistico del bisogno connota semmai il secondo dei
due requisiti richiesti dalla norma comunitaria, ossia la
circostanza che il bisogno medesimo presenti “carattere
non industriale o commerciale”: ma si tratta di un piano
di indagine ed analisi del tutto separato da quello su cui
opera il primo requisito, ossia quello del carattere “di
interesse generale” del bisogno.
Alla stregua della giurisprudenza comunitaria (è il caso
vagliato dalla Corte di giustizia nella sentenza Agorà,
relativamente all’Ente Fiera di Milano), vi possono, pertanto,
essere bisogni “di interesse generale” ma privi del “carattere
non industriale o commerciale” e, quindi, privi di rilievo
pubblicistico; reciprocamente, possono ben esservi bisogni
aventi “carattere non industriale o commerciale”, perché
di rilievo pubblicistico, ma cionostante, non qualificabili
“di interesse generale” perché relativi, invece, all’interesse
particolare di una determinata e ristretta cerchia di soggetti.
Nella fattispecie in esame deve escludersi la qualificabilità
della Cassa come organismo di diritto pubblico, atteso che
essa è istituzionalmente deputata al soddisfacimento in
via esclusiva dei bisogni (previdenziali ed assistenziali
dei dottori commercialisti iscritti, mentre ai bisogni previdenziali
ed assistenziali della generalità dei cittadini provvedono
istituti distinti dalla Cassa, quali l’Inps e l’Inail, soggetti
che, non a caso hanno perduto la natura pubblicistica e
non sono stati trasformati in associazioni o fondazioni
di diritto privato.
Il motivo di appello è infondato.
In attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi, l’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall’art. 2 del D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 65, ha disposto che sono organismi
di diritto pubblico quelli, dotati di personalità giuridica,
istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici
od organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta
al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione
o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici.
Per giurisprudenza pacifica, le tre condizioni enunciate
dalla direttiva comunitaria hanno carattere cumulativo (cfr.
sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/ 96, Mannesmann Anlagenbau
Austria AG).
Ciò posto e pure considerato che non è controverso che la
Cassa ha personalità giuridica, si tratta di stabilire,
in primo luogo, se il fine da essa perseguito sia costituito
dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale.
Ad avviso del Collegio, a tale quesito deve darsi risposta
positiva.
Con l’art. 1, trentaduesimo e trentatreesimo comma, lettera
a), punto 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è stata
conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in
particolare prevista la possibilità di privatizzare – nelle
forme dell’associazione o della fondazione – gli enti che
non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie
di autonomia ma “ferme restando le finalità istitutive e
l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
appartenenti alle categoria di personale a favore dei quali
gli enti stessi risultano istituiti”.
In attuazione di tale delega, l’art. 11 del decreto legislativo
30 giugno 1994 n. 509 contempla siffatto tipo di trasformazione,
condizionandolo all’assenza di finanziamenti pubblici ed
esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione
dell’ente del sistema, come centro d’imputazione dei rapporti
e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività
previdenziali ed assistenziali in atto. All’autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti
in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro
un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo
sui bilanci e d’intervento sugli organi di amministrazione,
nonché una generale funzione di controllo sulla gestione
da parte della Corte dei conti.
Particolare attenzione ha poi posto il Legislatore al fine
di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque di
garantire l’erogazione delle prestazioni: è stato così sancito
il vincolo di una riserva legale a copertura per almeno
cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, secondo comma
del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente
in sede di riforma del sistema pensionistico generale, è
stata prevista l’obbligatorietà della predisposizione di
un bilancio tecnico attuariale per un arco revisionale di
almeno quindi anni (art. 3, dodicesimo comma, della L. 8
agosto 1995 n. 335). Il già citato quarto comma dell’art.
2 consente inoltre, nel caso di disavanzo economico finanziario,
la nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti
necessari per il riequilibrio della gestione; e solo ove
sia accertata l’impossibilità di tale operazione, dopo un
triennio dalla suddetta nomina, è previsto l’intervento
di un commissario liquidatore con i poteri attribuiti dalle
norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Come osservato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza
18 luglio 1997, n. 248), dal quadro così tracciato emerge
che la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere
pubblicistico dell’attività di previdenza ed assistenza
svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano
di una modifica degli strumenti di gestione e della differente
qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l’obbligo
contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza
pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale.
Rettamente, quindi, il giudice di prime cure ha osservato
che l’interesse curato dalla Cassa è delimitato solo quanto
ai beneficiari diretti, ma è d’ordine generale e collettivo,
secondo la conformazione che la legge v’imprime in diretta
esecuzione dell’art. 38 della Costituzione, con la conseguente
impossibilità di riconoscere a tale servizio d’interesse
generale un carattere industriale o commerciale, nel senso,
cioè, che esso non è compiutamente realizzabile fuori dallo
schema dell’inderogabile assolvimento degli obblighi imposti
jure imperii dall’ordinamento generale.
|
| |
|
3.- Sostiene, inoltre, l’appellante che manca
totalmente il terzo requisito per potere qualificare la
Cassa medesima come organismo di diritto pubblico, ossia
la sussistenza di un controllo, da parte dei pubblici poteri
di tipo strutturale, o finanziario, ovvero gestionale.
A suo avviso, è incontestabile che la Cassa rinviene la
stragrande maggioranza delle proprie risorse finanziarie
nei contributi obbligatori e volontari a carico degli iscritti,
non già in contributi a carico del bilancio dello Stato,
di enti locali o di altri organismi di diritto pubblico.
Né può ritenersi che il finanziamento obbligatorio a carico
degli iscritti ad un’associazione privata equivalga a finanziamento
pubblico, giacché sia l’art. 1, lett. b) della Direttiva
n. 92/50 che la corrispondente norma nazionale di recepimento
di cui all’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 157/1995, definiscono
in maniera stringente ed ineludibile il requisito del controllo”finanziario”,
facendo riferimento a finanziamenti erogati “in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto
pubblico”.
Nella specie, invece, si è in presenza di un’attività, quale
quella previdenziale-assistenziale svolta dalla Cassa, che
è finanziata dagli iscritti alla Cassa stessa e, dunque,
è a costo zero per lo Stato, il quale non impegna alcuna
quota delle proprie risorse per sostenerla economicamente.
Ove pure volesse ammettersi che il versamento dei contributi
obbligatori da parte dei dottori commercialisti iscritti
alla Cassa sia “equiparabile” ad un finanziamento proveniente
dallo Stato resterebbe pur sempre il dato, formulato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 1995, che
la contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti “non
è certo senza causa, atteso che gli stessi beneficiano delle
prestazioni previdenziali erogate dall’Ente”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure,
deve ritenersi insussistente il controllo meramente “gestionale”,
atteso che il decreto legislativo n. 509/1994 distingue
tra “gestione” (riservata all’autonomia della Cassa) e “vigilanza”
(attribuita al Ministero) con ciò lasciando chiaramente
intendere che al Ministero non è stato attribuito alcun
potere di etero-determinazione nel merito delle scelte gestionali
della cassa, ma solo un potere di “custodia della legalità”,
quale verifica di mera legittimità dei principali atti adottati
dall’ente vigilato, senza alcuna violazione o compressione
dell’autonomia decisionale di questo ultimo.
Il motivo di appello è infondato in relazione ad entrambi
gli aspetti della questione.
In relazione al primo di essi, va osservato che, come ricordato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza 2-4 maggio 1984,
n. 132, l’organizzazione giuridica della previdenza sociale
presenta sia con riguardo a categorie diverse, sia con riguardo
alla stessa categoria in tempi diversi, una sensibile varietà
di sistemi. Tuttavia, con riferimento all’esperienza italiana,
è possibile enucleare due tipi ai quali i singoli sistemi
possono ricondursi: quello, prevalso soprattutto in passato,
definibile come “mutualistico” e quello che tende a prevalere
nel presente momento storico, definibile come solidaristico”.
Il primo tipo è caratterizzato, per un verso, dalla riferibilità
dell’assunzione dei fini e degli oneri previdenziali all’esigenza
della divisione del rischio fra gli esposti e quindi dalla
corrispondenza fra rischio e contribuzione, per altro verso,
da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni
previdenziali. E’ ravvisabile nei sistemi di tale primo
tipo, particolarmente in riferimento alla cennata proporzionalità,
l’influenza del modello dell’assicurazione privata e del
relativo nesso sinallagmatico fra premi e indennità o rendite.
Il tipo di previdenza solidaristico è invece caratterizzato,
per un verso, dalla riferibilità dell’assunzione dei fini
e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del
rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà operanti
all’interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza
fra rischio e contribuzione e, per altro verso, dalla irrilevanza
della proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali.
Qui i contributi vengono in considerazione, in ragione del
prelievo fra tutti gli appartenenti alla categoria secondo
la loro capacità contributiva, unicamente quale strumento
finanziario della previdenza, mentre le prestazioni sono
proporzionate soltanto allo stato di bisogno (sia esso considerato
eguale o non per tutti i soggetti). E’ ravvisabile in tale
secondo tipo l’influenza del modello della sicurezza sociale,
per eccellenza informato a principi di solidarietà operanti
direttamente nei confronti dei membri della collettività
generale, ma sempre secondo il criterio della capacità contributiva.
Richiamando la propria precedente sentenza n. 62 del 1977,
la Corte Costituzionale, con riferimento alla previdenza
forense, ha ribadito che il sistema proprio di detta previdenza
ha abbandonato la tecnica (propria del tipo mutualistico)
dell’accreditamento dei contributi in conti individuali
per far luogo ad una gestione collettiva dei contributi
stessi ed ha abbandonato altresì il connesso criterio della
proporzionalità delle pensioni ai contributi per far luogo
ad un trattamento pensionistico di categoria che, rientra,
quanto ai mezzi e ai fini, nel quadro generale dell’adempimento
dei doveri di solidarietà cui si richiama l’art. 2 Cost.
E ne ha ribadito la conclusione che “la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori
risponde a questi fini generali nell’ambito della categoria,
sicché per essa resta superato il concetto stesso di semplice
mutualità per espandersi appunto in quello di previdenza
(vale a dire: di solidarietà nella previdenza). Conclusione
che trova riscontro là dove la citata sentenza n. 62 del
1977, richiamandosi alle precedenti sentenze n. 91 del 1972
e n. 23 del 1968, definisce come “tributaria” la natura
della contribuzione previdenziale (almeno con riguardo al
contributo “personale” – ora “soggettivo” – che ne costituisce
l’elemento qualificante).
Stante la riferibilità delle suesposte considerazioni anche
al sistema di previdenza dei dottori commercialisti, risulta
immune da censura l’osservazione del giudice di prime cure
secondo cui la contribuzione obbligatoria ex artt. 10 e
11 della legge 29 gennaio 1986 n. 21, pur non assurgendo
di per sé ad un’obbligazione formalmente tributaria, in
realtà ne partecipa di tutto gli aspetti, di talché, concretandosi
in un’erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza
lo schema del finanziamento pubblico della Cassa ancorché
non nell’esclusivo interesse di questa, ma pure per soddisfare
esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi
di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti
ai sensi della stessa legge n. 21/1986.
Riguardo al secondo aspetto, va osservato che, secondo la
giurisprudenza comunitaria, ai fini della qualificazione
di organismo di diritto pubblico, tale organismo deve dipendere
strettamente, mediante la sua modalità di finanziamento,
di gestione e di controllo, dallo Stato, da Enti locali
o da altri organismi di diritto pubblico.
In particolare, si è precisato che un mero controllo a posteriori
non soddisfa il controllo della gestione, mentre soddisfa
detto criterio una situazione in cui, da un lato i poteri
pubblici verificano non solo i conti annuali dell’organismo
considerato, ma anche l’esattezza, la regolarità, l’economicità,
la redditività e la razionalità dell’amministrazione corrente
(cfr. sentenza 373/00, 27 febbraio 2003, Adolf Truley).
Alla stregua di siffatto orientamento deve ritenersi sussistente
un rapporto di stretta dipendenza della Cassa nei confronti
del potere pubblico.
In sede di privatizzazione delle Casse di previdenza e assistenza
delle diverse categorie professionali, il legislatore ha,
infatti, espressamente disciplinato l’ingerenza statale
sulla gestione delle contribuzione obbligatoria, avendo
previsto, all’art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, primo comma,
una autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli
enti “nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo
nei limiti fissati dal presente decreto in relazione alla
natura pubblica dell’attività svolta”
Come specificato nell’art. 2, tali limiti sono così stabiliti:
a)- La gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio
di bilancio…;
b)- In casi di disavanzo economico-finanziario rilevato
dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico
di cui al comma 2, con decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di
cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario
straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari
per il riequilibrio della gestione;
c)- Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle
associazioni e delle fondazioni;
d)- Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza
si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge
afferenti la corretta gestione dell’associazione o della
fondazione, Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,
di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, nomina
un commissario straordinario con il compito di salvaguardare
la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi dalla sua
nomina avvia e conclude la procedura per rileggere gli amministratori
dell’ente stesso.
Il successivo art. 3 disciplina la vigilanza dello Stato
e le forme in cui essa deve esercitarsi.
A tal fine è previsto che nei collegi sindacali deve essere
assicurata la presenza di rappresentanti della Amministrazioni
statali interessate; che il Ministro del Lavoro e delle
Previdenza Sociale, di concerto con quello del Tesoro, deve
approvare tutti gli atti più importanti della cassa (lo
statuto, i regolamenti e le relative modifiche, nonché le
delibere in materia di contributi e prestazioni); che la
Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione
delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità
e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
Dal suesposto quadro normativo emerge l’esistenza di un
controllo pubblico di particolare intensità, tale da corrispondere
al requisito della “influenza pubblica” richiesta in sede
comunitaria ai fini della qualificazione dell’organismo
di diritto pubblico.
|
| |
|
4.- Quanto, infine, alla richiesta dell’appellante
di rimettere alla Corte di Giustizia CE la questione riguardante
la corretta interpretazione dell’art. 1 della direttiva
92/50/CE, la stessa deve essere disattesa, in quanto la
sopraggiunta direttiva 31.3.2004 n. 2004/18/CE, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando
ogni eventuale dubbio, ha, all’allegato III, espressamente
incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza.
|
| |
|
5.- In conclusione, per le suesposte considerazioni,
l’appello deve essere respinto con conseguente conferma
della sentenza impugnata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le
spese e gli altri oneri processuali anche in questo grado
di giudizio.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Guido SALEMI Consigliere, est.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il......23/01/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n. 186
|
|