 |
| |
 |
 |
| n.5-2006 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2005 n.
5893
Pres. Elefante, est. Corradino
Progin s.p.a., Risi s.r.l., C.s.s.t. s.p.a., Nigro (Avv.
A. Clarizia) c. Technital s.p.a. (Avv.ti G. e G. Pellegrino),
Provincia di Crotone (n.c.) |
|
1. Contratti della P.A. – Gara – Appalto
di progettazione e direzione dei lavori – Bando – Previsione
di componenti dell’offerta non ribassabili – Compensi e
rimborso spese – Conseguenze – Limiti d’offerta per le prestazioni
assoggettabili a ribasso – Non sussistono
|
| |
|
2. Processo amministrativo – Risarcimento
del danno – Presupposti – Conseguenze- Ammissibilità del
risarcimento in mancanza di impugnazione dell’atto amministrativo
– Non sussiste
|
|
1. Negli appalti di progettazione e direzione
dei lavori, la previsione della lex specialis che esclude
dal ribasso d’offerta determinate prestazioni ed alcune
voci calcolate a percentuale, tra cui il rimborso spese,
determina la possibilità di poter rilanciare liberamente
sulle componenti dell’offerta assoggettabili a ribasso.
Ne consegue la legittimità di una offerta di ribasso del
100% sulle predette voci, senza che debbano essere preservate
le componenti relative ai compensi inderogabili ex lege
e al rimborso spese, essendo queste già previste nell’ambito
delle prestazioni non ribassabili.
|
| |
|
2. E’precluso al giudice amministrativo,
nel giudizio risarcitorio, l’accertamento incidentale dell’illegittimità
dell’atto amministrativo non impugnato nei termini decadenziali
di legge. Infatti l’azione di risarcimento del danno può
essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento
che in via autonoma, ma è ammissibile solo a condizione
che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo
e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di
annullamento.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 5893/05 REG.DEC.
N. 9720 e 9937 REG.RIC.
ANNO 2004
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
- sul ricorso in appello nr. 9720/2004 R.G.,
proposto dalla
|
| |
|
Progin s.p.a., Risi s.r.l., C.s.s.t. s.p.a.,
Ing. Mario Nigro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. prof. Angelo
Clarizia, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio,
sito in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2,
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
la Technital s.p.a., in proprio e
quale mandataria del costituendo raggruppamento con T.e.c.n.i.c.
Consulting engineers s.p.a., 3TI Progetti Italia-Ingegneria
Integrata s.r.l. e Studio Angotti, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi, sito in Roma, Corso
del Rinascimento n. 11;
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
della Provincia di Crotone, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
|
| |
|
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la Calabria – Catanzaro, Sez. I, 25 ottobre 2004, n. 1981;
|
| |
|
- e sul ricorso in appello nr. 9937/2004
R.G., proposto dalla
|
| |
|
Provincia di Crotone, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Rosario Medici e Nicolò Paoletti ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Roma,
Via Barnaba Tortolini n. 34;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
la Technital s.p.a., in proprio e
quale mandataria del costituendo raggruppamento con T.e.c.n.i.c.
Consulting engineers s.p.a., 3TI Progetti Italia-Ingegneria
Integrata s.r.l. e Studio Angotti, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giovanni Pellegrino e Gianluigi Pellegrino ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi, sito in Roma, Corso
del Rinascimento n. 11;
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
- Progin s.p.a., Risi s.r.l., C.s.s.t.
s.p.a., Ing. Mario Nigro, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, non costituite,
|
| |
|
- Hydroarch s.r.l. in proprio e quale
capogruppo della costituenda ATI con Teca s.r.l. e Ing.
Giuseppe Gallo, non costituita;
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
la Calabria – Catanzaro, Sez. I, 25 ottobre 2004, n. 1981;
|
| |
|
Visti i ricorsi in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti gli appelli incidentali proposti dalla Technital s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2005, relatore il Consigliere
Michele Corradino ed uditi, altresì, gli avvocati A. Clarizia,
G. Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con la sentenza appellata il TAR della Calabria
ha accolto nei limiti il ricorso (iscritto al nr. 855/2004
R.G.) proposto dalla Technital s.p.a. per l'annullamento
della procedura selettiva indetta con atto dirigenziale
n. 1553 del 16.10.2003, dell’aggiudicazione definitiva dell’incarico
di progettazione, di direzione dei lavori e prestazioni
accessorie pronunciata in favore della controinteressata
Società Progin s.p.a. dalla Provincia di Crotone, nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il giudice di primo grado rigettava, invece, il ricorso
incidentale.
La sentenza è stata appellata dalla Provincia di Crotone
e dal Progin s.p.a., Risi s.r.l., C.s.s.t. s.p.a., Ing.
Mario Nigro, che contrastano le argomentazioni del giudice
di primo grado.
La Technital s.p.a., si è costituita per resistere all’appello
proponendo, altresì, appelli incidentali.
Hydroarch s.r.l. in proprio e quale capogruppo della costituenda
ATI con Teca s.r.l. e Ing. Giuseppe Gallo non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2005, i ricorsi venivano
trattenuti per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. In primo luogo il Collegio dispone la
riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di
connessione oggettiva e soggettiva.
|
| |
|
2. Deve essere, in secondo luogo, condivisa
l’interpretazione offerta dal giudice di primo grado in
ordine alla clausola racchiusa nella lett. M punto 4.1.
della lettera di invito.
Invero, sulla base di un’interpretazione sostanziale, e
non meramente formale del complesso normativo concernente
i raggruppamenti temporanei d’imprese, non può non essere
osservato che i raggruppamenti costituendi assumono rilievo
giuridico quali strumenti volti a consentire la più ampia
partecipazione alle gare.
Ne discende che la prescrizione racchiusa nella lett. M
punto 4.1. della lettera di invito nel riferirsi al raggruppamento
temporaneo, ricomprende anche la categoria del raggruppamento
costituendo, cui deve riconnettersi come evenienza possibile
la valutazione cumulativa dei requisiti tecnico organizzativi
ed economici.
|
| |
|
3. Il giudice di primo grado ha ritenuto
fondate le censure afferenti alla violazione delle regole
di gara in ordine al ribasso praticabile in sede di formulazione
dell’offerta. In particolare, il decidente, dopo aver premesso
che la stazione appaltante nel descrivere i servizi posti
a base di gara aveva analiticamente individuato una prima
tipologia di prestazioni e di costi con importi già ridotti
ex art. 4 della legge 155/1989 (progettazione definitiva,
esecuzione, direzione dei lavori, prestazioni del responsabile
e dei coordinatori in materia di sicurezza, studio di impatto
ambientale, contabilità e misura dei lavori, prestazioni
prof. del geologo, prestazioni del geologo) non soggetti
a ribasso percentuale, nonché descritto le prestazioni accessorie
ammesse a ribasso (prestazioni relative al rilievo plano
– altimetrico eseguito con metodi celerimetrici, prestazioni
relative ai piani particellari di esproprio, indagini geognostiche
e geotecniche), ha rilevato che tanto la ATI Progin quanto
la ATI Hydroarch avevano offerto un ribasso del 100% sulle
prestazioni accessorie, in tal modo remunerando i connessi
oneri con i compensi previsti per le altre prestazioni che,
secondo il giudicante di prime cure, nell’ottica privilegiata
dalla disciplina di gara, dovevano rimanere intangibili.
In primo grado è emerso, altresì, che sulla richiamata ricostruzione
è stata fondata la valutazione di congruità delle giustificazioni
fornite dalle due ditte citate: la commissione di gara ha,
infatti, assegnato rilievo dirimente al fatto che il ribasso
del 100% offerto dalle ditte non aveva intaccato il compenso
inderogabile ex lege.
Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto che, in
tal modo, risultavano ammesse a partecipare alla procedura
selettiva offerte che violavano la regola di gara in punto
di criteri di articolazione dell’offerta, con immediata
ricaduta in ordine al perimetro entro cui doveva svolgersi
la competizione fra le imprese e la connessa valutazione
comparativa. Il giudice ha concluso che la postuma accettazione
di una modifica interpretativa dei criteri di articolazione
dell’offerta (al punto da ammettere, in via di fatto, ribassi
anche in relazioni a voci che avrebbe dovuto rimanere intangibili),
ha determinato una violazione dell’affidamento in ordine
al rispetto delle regole di gare ed una connessa lesione
del principio della par condicio.
|
| |
|
4. Il percorso argomentativo seguito dal
giudice di primo grado e censurato dagli odierni appellanti
non può essere condiviso.
Una corretta lettura degli atti versati in giudizio impone
di rilevare che la disciplina di gara stabiliva il non assoggettamento
a ribasso dei compensi per le prestazioni principali nonché
di ulteriori voci (es. spese) calcolati a percentuale, sì
da stabilire una offerta minima ammissibile al netto di
ogni ribasso.
Il ribasso era, invece, ammesso in relazione ai compensi
per prestazioni accessorie minori; in relazione a questi
ultimi, anche un ribasso del 100% non avrebbe dovuto, comunque,
incidere sulla offerta complessiva (che non doveva essere
inferiore a quella minima ammissibile costituita dalla somma
dei compensi non assoggettabili a ribasso).
Così congegnato il sistema, eventuali ribassi, inclusi quelli
del 100% sulla parte ribassabile, non avrebbero potuto incidere
né sulla parte concernente le prestazioni remunerabili con
i minimi tariffari non derogabili, né sulla remunerazione
complessiva minima (valutata in termini di congruità dall’amministrazione)
data dalla somma algebrica di tutti gli importi non ribassabili
in base al regolamento di gara.
Ha errato, pertanto, il giudice di primo grado nel ragionare
in termini di “intangibilità”, atteso che l’intangibilità
doveva essere riferita all’offerta complessiva, al netto
del ribasso percentuale unico da applicarsi solo sulle prestazioni
minori, che non poteva essere inferiore all’importo di €.
1.449.512,87 (fermo restando la praticabilità per le imprese
di ribassare – anche fino al 100% - la quota ribassabile).
L’offerta dell’ATI Progin ha resistito, poi, alla valutazione
di congruità in sede di giustificazioni.
Alla luce delle superiori considerazioni perdono rilievo
le censure proposte ed (assorbite) in primo grado dalla
Technital s.p.a. e riproposte in sede d’appello.
|
| |
|
5. Devono essere, a questo punto, trattati
gli appelli incidentali proposti da Technital s.p.a. con
i quali il ricorrente vittorioso in primo grado censura
la gravata sentenza e chiede il risarcimento del danno.
I gravami incidentali sono infondati.
Come precisato dalla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 26 marzo 2003, n. 4 – che contiene il richiamo
alle decisioni della VI Sezione 18 giugno 2002 n. 3338 e
della IV Sezione 15 febbraio 2002, n. 952 - una volta concentrata
presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria
dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente,
non è possibile l’accertamento incidentale da parte del
giudice amministrativo della illegittimità dell’atto non
impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio
risarcitorio e che l’azione di risarcimento del danno può
essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento
che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione
che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo
e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di
annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è
dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari.
Tale dictum, che il Collegio condivide e dal quale non intende
discostarsi, preclude l’accoglimento della pretesa risarcitoria
poiché non risulta coltivata con successo l’azione demolitoria.
Ciò considerato il Collegio, previa riunione dei ricorsi,
accoglie gli appelli principali e in riforma della sentenza
impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Rigetta gli
appelli incidentali.
Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese
di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, riunisce i ricorsi. Accoglie gli appelli
principali e in riforma della sentenza impugnata rigetta
il ricorso di primo grado. Rigetta gli appelli incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 26
aprile 2005, con l'intervento dei sigg.ri
Agostino Elefante presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Chiarenza Millemaggi Cogliani consigliere,
Paolo Buonvino consigliere.
Michele Corradino consigliere estensore
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 ottobre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|
|
|
 |
|
| |
|