| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 gennaio 2000 n.
341
Pres. Rosa, Est. Meschino - Confraternita di Valle Rho s.r.l.
(Avv. Minieri) c. Comune di Meda (Avv.ti Bertacco e Romanelli)
- (conferma TAR Lombardia, sezione II, sentenza n. 216 del
7 aprile 1994). |
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Edilizia ed urbanistica - Costruzione abusiva
- Ordinanza di demolizione - Decorso del termine di novanta
giorni - Acquisizione al patrimonio del Comune - Demolizione
tardiva
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Decorso infruttuosamente il termine di novanta
giorni dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione
della costruzione abusiva, se l'inottemperanza non sia giustificata,
si verifica automaticamente l'acquisizione al patrimonio
del comune di tale costruzione, nonché dell'area di sedime
e di quella ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi,
così che la demolizione che il proprietario abbia realizzato
successivamente, anche dopo l'accertamento della inesecuzione
operato dai vigili - urbani, è non solo irrilevante, ma
anche illegittima, illecita e arbitraria.
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L'acquisizione al patrimonio del Comune delle
opere abusive è, infatti, atto dovuto sottoposto esclusivamente
all'accertamento della volontaria inottemperanza e del decorso
dei termini prescritti (1).
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Requisiti dell'ingiunzione di demolizione
sono l'esistenza della condizione che la rende vincolata,
cioè l'accertata esecuzione di opere abusive e il conseguente
ordine di demolizione, e non anche la specificazione puntuale
della portata delle sanzioni, richiamate nell'atto quanto
alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo,
eventuale provvedimento (2).
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(1)
C.d.S., Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66; cfr. anche Sez.
V, 20 aprile 1994, n. 333. |
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(2)
C.d.S. Sez. V: 6 settembre 1999, n. 1015; 17 novembre 1994,
n. 1305; TAR Toscana, Sez. III, 4 febbraio 1995, n.3; TAR
Lazio, Latina, 18 febbraio 1992, n.102; TAR Puglia, Bari,
6 aprile 1991, n. 95; TAR Toscana, 21 dicembre 1988, n.
2082. |
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DIRITTO
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1. Con l'appello si censura la sentenza impugnata
per non aver dichiarato la illegittimità dell'ordinanza
sindacale, n. 85 del 1991, di acquisizione gratuita dell'area
di proprietà della ricorrente, in quanto emanata nonostante
fosse pendente il termine di 90 giorni assegnato per la
demolizione delle opere.
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Nella precedente ordinanza di demolizione,
n. 30 del 22 aprile 1987, sostiene infatti l'appello, mancava
l'elemento essenziale richiesto, ai fini dell'effetto acquisitivo,
dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 47 del 1985, e
cioè la individuazione del bene, dell'area di sedime e di
quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive; a ciò si era provveduto con il successivo
atto sindacale, n. 73 del 5 settembre 1991 notificato il
9 dello stesso mese, avente così funzione integrativa del
precedente ed a partire dal quale, di conseguenza, è iniziato
a decorrere il termine di 90 giorni per la demolizione;
1' atto acquisitivo, in quanto del 17 ottobre 1991, è stato
perciò illegittimamente adottato, pendendo ancora il suddetto
termine, in scadenza l'8 dicembre 1991.
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2. Il motivo è infondato.
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La sentenza di primo grado individua come
funzione della ingiunzione di demolizione "quella di provocare
la tempestiva demolizione del manufatto abusivo ad opera
del responsabile" rendendogli noto "che il mancato adeguamento
spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice
demolizione" ed essendo perciò sufficiente, a tale scopo,
che l'atto indichi il tipo di sanzioni che la, legge collega
all'abuso senza puntualizzare le aree eventualmente destinate
a passare nel patrimonio comunale; l'interessato può infatti
così compiere le proprie valutazioni "le quali non possono
essere influenzate dalla semplice non conoscenza delle aree
di cui il Comune disporrà concretamente l'acquisizione".
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Tale ricostruzione è corretta.
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La legge ha infatti distinto, nell'ambito
dell' articolo 7, i due atti, di ingiunzione e acquisitivo,
basando il primo sul presupposto dell'abuso, con il contenuto
proprio della contestazione della trasgressione e dell'ordine
di demolizione, e, il secondo, sul presupposto della verifica
di inottemperanza al primo, con l'effetto proprio dell'acquisizione.
Requisiti dell'ingiunzione di demolizione sono perciò l'esistenza
della condizione che la rende vincolata, cioè l'accertata
esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di
demolizione, e non anche la specificazione puntuale della
portata delle sanzioni, richiamate nell'atto quanto alla
tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo,
eventuale provvedimento (C.d.S. Sez. V: 6 settembre 1999,
n. 1015; 17 novembre 1994, n. 1305; TAR Toscana, Sez. III,
4 febbraio 1995, n.3; TAR Lazio, Latina, 18 febbraio 1992,
n.102; TAR Puglia, Bari, 6 aprile 1991, n. 95; TAR Toscana,
21 dicembre 1988, n. 2082).
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Su questa base l'ordinanza di demolizione
del 22 aprile 1987 deve giudicarsi completa dei requisiti
richiesti, con il conseguente decorso del termine di 90
giorni per la demolizione a far data da essa.
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3. Con il secondo motivo di appello si deduce
che l'ordinanza di acquisizione è illegittima anche perché,
alla data del 10 ottobre 1991, l'opera abusiva era stata
demolita in esecuzione della ingiunzione a demolire "ricondotta
alla sua forma tipica dell'atto contenente la precisa descrizione
dell'area interessata". Sarebbe mancato perciò il presupposto
dell'acquisizione gratuita consistente nella inosservanza
della ingiunzione.
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4. Il motivo è infondato.
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Questo Consiglio ha chiarito che "decorso
infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza di demolizione della costruzione abusiva,
se l'inottemperanza non sia giustificata, si verifica automaticamente
l'acquisizione al patrimonio del comune di tale costruzione,
nonché dell'area di sedime e di quella , ulteriore necessaria
ai fini urbanistico- edilizi, così che la demolizione che
il proprietario abbia realizzato successivamente, anche
dopo l'accertamento della inesecuzione operato dai vigili
- urbani, è non solo irrilevante, ma anche illegittima,
illecita e arbitraria"; la suddetta acquisizione al patrimonio
del Comune, si precisa, è infatti "atto dovuto sottoposto
esclusivamente all'accertamento della volontaria inottemperanza
e del decorso dei termini prescritti" (Sez. V, 23 gennaio
1991, n. 66; cfr. anche Sez. V, 20 aprile 1994, n. 333).
Questi principi si applicano al caso in esame, poiché il
termine di novanta giorni è decorso, come visto, dal 22
aprile 1987, data dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione,
mentre la demolizione è stata eseguita tardivamente, riferendosi
l'appellante al successivo atto del 5 settembre 1991 per
il decorso del relativo termine, e risultando dai sopralluoghi
citati nell'atto di acquisizione che la demolizione era
in corso alle date del 16 e 17 settembre 1991. Vi è stata
perciò inottemperanza che il Comune ha accertato adottando,
di conseguenza, legittimo atto di acquisizione. 5. Per le
ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) respinge l'appello n. 6149 del 1994.
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Compensa tra le parti le spese del secondo
grado di giudizio.
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Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada,
il giorno 16 novembre 1999, con l'intervento dei signori
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Salvatore Rosa Presidente
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Anselmo Di Napoli Consigliere
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Paolo Buonvino Consigliere
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Claudio Marchitiello Consigliere
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Maurizio Meschino Consigliere estensore
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