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1. - La controversia relativa all’agire illegittimo della P.A. spetta al Giudice Ordinario ogni volta che la situazione giuridica del privato non è comunque comprimibile a seguito dell’esercizio del potere (nel corpo della sentenza il Giudice allude espressamente al diritto alla salute, all’integrità personale).
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2. - La controversia relativa all’agire illegittimo della P.A. spetta al Giudice Ordinario ogni volta che la condotta della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi e in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.
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3. - Spetta al Giudice Ordinario conoscere la controversia che si innesca a seguito di lesione della situazione giuridica soggettiva del privato quale effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di potere da parte della P.A.
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4. - La tutela risarcitoria a seguito di lesione di interesse legittimo spetta al Giudice Amministrativo.
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5. – Il preventivo annullamento dell’atto amministrativo nel termine di decadenza non costituisce condizione necessaria per proporre domanda di tutela risarcitoria a seguito della lesione della situazione giuridica del privato dallo stesso atto inferta.
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6. – Condizione necessaria perché la domanda di tutela risarcitoria sia devoluta alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo è che parte della controversia sia una Pubblica Amministrazione o soggetto assimilabile (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l’azione intentata contestualmente nei confronti di ente universitario e di professore universitario dovesse essere conosciuta dal Giudice Amministrativo con riferimento alla prima controparte e di fronte al Giudice Ordinario con riferimento alla seconda).
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