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| n. 6-2006 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Ordinanza 13 giugno 2006 n. 13660
Pres. Corona Est. Luccioli |
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1. Giurisdizione e competenza- Riparto di giurisdizione- Giurisdizione di legittimità del G.A.- Presupposti – Esercizio di potere amministrativo – Criteri di individuazione del potere
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2. Giurisdizione e competenza – Controversie concernenti l’illegittimo esercizio del potere amministrativo – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Conseguenze – Possibilità di conoscere del risarcimento del danno anche senza previa impugnazione dell’atto amministrativo lesivo
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3. Giurisdizione e competenza- Richiesta di risarcimento del danno senza previa impugnazione dell’atto amministrativo lesivo – Rigetto della richiesta da parte del G.A. – Configurabilità come rifiuto di esercizio di giurisdizione – Conseguenze – Sottoponibilità ex art. 362 co. 1 c.p.c alla Cass. SS. UU. quale giudice del riparto della giurisdizione
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1. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in presenza di concreto esercizio di potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo riguardano.
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2. Spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che l’ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall’esercizio illegittimo del potere, e tra queste forme di tutela rientra il risarcimento del danno.
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3. Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giurisdizione e la sua decisione, a norma dell’art. 362 co. 1 c.p.c. si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti.
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