La Corte di Giustizia con sentenza nella causa C-475/03 ha stabilito che: “L’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE - deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta di cui si discute nella causa principale”.
Con questa affermazione la Corte si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona con ordinanza 9 ottobre 2003, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Banca Popolare di Cremona e Agenzia delle Entrate Ufficio Cremona, nella quale si poneva la questione “se l’art. 33 della direttiva 77/388/CEE (così come modificato dalla direttiva 91/680/CEE) debba essere interpretato nel senso che esso vieti di assoggettare all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il valore della produzione netta derivante dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, chiedendo quindi alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità dell’IRAP (istituita a partire dal 1° gennaio 1998 con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 emanato su delega contenuta nell'art. 3, commi 143, 144 e 147, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) con la sesta direttiva IVA, e in particolare con il divieto, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere sistemi fiscali aventi natura di imposte sulla cifra di affari.
La sentenza della Corte ha ribaltato le conclusioni dell’avvocato generale il quale sosteneva che un’imposta nazionale come l’IRAP, deve essere qualificata come imposta sulla cifra di affari e quindi vietata dall’art. 33, n.1 della sesta direttiva perché: è riscossa su tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano abitualmente un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni alla prestazione di servizi; colpisce la differenza tra i ricavi e i costi dell’attività tassabile; è applicata in ordine a ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione corrispondente ad una cessione o ad una serie di cessioni di beni o servizi effettuate da un soggetto passivo; impone, in ciascuna di tali fasi, un onere che è globalmente proporzionale al prezzo al quale i beni o i servizi sono ceduti.
Di diverso avviso la Corte, la quale ha evidenziato che l’IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo d’imposta quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate precedentemente; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo sono detratti dall'imposta dovuta, cosicché il tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso dell'imposta va a carico del consumatore.
Invece l’IRAP è applicata, in modo generalizzato, a tutte le operazioni commerciali di produzione o di scambio aventi ad oggetto beni e servizi poste in essere nell'esercizio in modo abituale di un'attività; inoltre, è calcolata con un procedimento diverso da quello utilizzato per l’IVA e colpisce il valore netto della produzione (differenza tra il valore e costo della produzione sulla base del conto economico, come definiti dalla legislazione italiana) dell’impresa (società o persona fisica) nel territorio di una regione, nel corso di un determinato periodo; è riscossa in ogni fase del processo di produzione o di distribuzione; la somma delle IRAP riscosse nelle varie fasi del ciclo, dalla produzione alla immissione al consumo, è pari all'aliquota IRAP applicata al prezzo di vendita di beni e servizi praticato in sede di immissione al consumo.
Quindi mentre l'IVA è riscossa in ciascuna fase al momento della commercializzazione e il suo importo è proporzionale al prezzo dei beni o servizi forniti, l'IRAP è calcolata sul valore netto della produzione dell'impresa nel corso di un certo periodo.
La sua base imponibile è infatti uguale alla differenza che risulta, in base al conto economico, tra il “valore della produzione” e i “costi della produzione”, come definiti dalla legislazione italiana.
Essa comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali, per cui l'IRAP non deve essere considerata proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti.
Inoltre la Corte osserva che l'esistenza di differenze relativamente al metodo per calcolare la detrazione dell'imposta già pagata non può sottrarre un'imposta al divieto contenuto nell'art. 33 della sesta direttiva qualora tali differenze siano più che altro di natura tecnica, e non impediscano che tale imposta funzioni sostanzialmente nello stesso modo dell'IVA.
Pertanto, si può collocare all'esterno dell'ambito applicativo dell'art. 33 della sesta direttiva un'imposta che colpisce le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per un'imposta sul consumo come l'IVA.
Quindi, mentre l'IVA, attraverso il sistema della detrazione dell'imposta previsto dagli artt. 17-20 della sesta direttiva, grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute (sentenze 24 ottobre 1996, causa C 317/94, Elida Gibbs, Racc. pag. I 5339, punti 19, 22 e 23, nonché 15 ottobre 2002, causa C 427/98, Commissione/Germania, Racc. pag. I 8315, punto 29), lo stesso non si verifica per l'IRAP.
Da un lato, infatti, un soggetto passivo non può determinare con precisione l'importo dell'IRAP già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi.
Dall'altro, se un soggetto passivo potesse includere tale costo nel prezzo di vendita, al fine di ripercuotere l'importo dell'imposta dovuta per le sue attività sulla fase successiva del processo di distribuzione o di consumo, la base imponibile dell'IRAP comprenderebbe di conseguenza non solo il valore aggiunto, ma anche l'imposta stessa, cosicché l'IRAP sarebbe calcolata su di un importo determinato a partire da un prezzo di vendita comprendente, in anticipo, l'imposta da pagare.
In ogni caso, anche se si può supporre che un soggetto passivo IRAP che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell'importo dell'imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter così ripercuotere il carico dell'imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza.
Risulta da tutte queste considerazioni che, in base alla disciplina dell'IRAP, tale imposta non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell'IVA.
Pertanto la Corte risolve la questione pregiudiziale dichiarando che un'imposta con le caratteristiche dell'IRAP si distingue dall'IVA in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva.
La sentenza emessa dopo tre anni di processo, due pareri di avvocati generali (entrambi concordi sul fatto che l’IRAP, quale descritta dal giudice del rinvio, possiede le caratteristiche essenziali dell’IVA) e due udienze solenni, ribalta le aspettative della vigilia in quanto i giudici europei seguono quasi sempre le indicazioni dell’avvocato generale.
Essa libera il Governo italiano da un temuto rimborso di circa 100 miliardi di introiti, evitando nel contempo una nuova tegola sui conti pubblici per circa 35 miliardi di euro all’anno.
Grande successo quindi della diplomazia italiana che ha fatto valere le sue ragioni in virtù anche dell’autorizzazione della Commissione che nel 1997 aveva dato il via libera alla nuova imposta regionale voluta dall’allora Ministro delle Finanze.
Tuttavia la sentenza è stata ritenuta da alcuni frutto di un giudizio politico, più che giuridico, ma tale assunto sembra possa essere facilmente respinto.
Infatti, in punto di diritto, la sentenza sembra resistere facilmente alle adombrate critiche in quanto nessuno può negare le sostanziali differenze tra le due imposte, chiaramente elencate nella sentenza.
Se poi le richieste dei due avvocati generali sono state disattese e se il deliberato ha fatto emettere un sospiro di sollievo alle malandate casse dei conti pubblici italiani, ciò non può essere posto a carico dei giudici della Corte – né in senso positivo, né negativo – i quali si sono pronunciati avendo presenti solo motivi di diritto.
Ma da un punto di vista politico il problema IRAP rimane. Infatti da molti essa è considerata un’imposta iniqua in quanto grava anche sull’occupazione e sugli oneri bancari, e il suo gettito viene utilizzato per pagare il deficit nel settore sanitario, spesso provocato da inefficienze pubbliche nella gestione.
Si resta pertanto in attesa di una sollecita revisione dell’imposta. |