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PAOLO LOTTI

Le convenzioni urbanistiche: natura, contenuto, giurisdizione.


1. Le convenzioni urbanistiche: genesi e accenni storici.
Le convenzioni urbanistiche possono definirsi come accordi tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’urbanizzazione di aree non ancora urbanizzate.
Il modello di convenzione urbanistica disciplinato dalla legge è quello della convenzione di lottizzazione di cui all’art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato dall’art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765 (1), che ancora oggi rappresenta, in materia, l’archetipo.
Il problema dell’espansione incontrollata degli insediamenti abitativi, conosciuta nel nostro Paese tra gli anni ’50 e gli anni ’60 mostrò l’inadeguatezza del modello di urbanizzazione descritto dal legislatore, contrassegnato da un piano generale (il P.R.G., avente funzione di localizzazione e di zonizzazione del territorio comunale) e da piani particolareggiati aventi funzione esecutiva del piano generale.
L’arretratezza del sistema amministrativo non consentiva di contenere e di regolare l’iniziativa economica e sociale in campo edilizio, poiché l’ente comunale non era in grado di attuare tempestivamente le pur esistenti previsioni di piano che prospettavano l’ampliamento dell’abitato.
Il problema (laddove non risolto con il fenomeno pernicioso dell’abusivismo edilizio) fu superato con l’adozione sistematica e diffusa di uno strumento giuridico già conosciuto dalla pratica che fu generalizzato in via di fatto, senza alcun avallo legislativo, surrogando alla mancanza di iniziativa pubblica nella formazione dei piani esecutivi.
Tale strumento fu rappresentato proprio dalle convenzioni urbanistiche, istituto già conosciuto nell’‘800 e all’inizio del ‘900, con il quale i grandi proprietari terrieri, unitisi in società immobiliari di enorme peso economico si accordarono con le amministrazioni comunali per realizzare un intervento edilizio di ampie dimensioni, assumendo contemporaneamente l’impegno di costruire le strade, le fogne, gli impianti di erogazione di acqua e luce, e talvolta anche di attrezzare spazi di uso pubblico o destinati a servizi, cedendo poi gratuitamente al comune le aree e le attrezzature (2).
Riesumato tale strumento anche per interventi edilizi ingenti, ma più modesti rispetto a quelli che originariamente avevano costituito il nucleo delle convenzioni in esame, esso conobbe notevole successo e diffusione e fu recepito dallo Stato che, con l’art. 8 della l. n. 765 del 1967, lo affiancò in via equiordinata al piano particolareggiato.
Tale piano venne denominato “piano di lottizzazione convenzionato”, e consistette in un piano da realizzarsi attraverso modalità esecutive pattizie, oggetto di un accordo tra Comune e i privati interessati alla realizzazione dell’insediamento, in luogo dello strumento espropriativo.
In tale fase storica le convenzioni urbanistiche si svilupparono, però, in modo molto più ampio di quelle relative alle lottizzazioni previste dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e tale sviluppo avvenne sulla base della prassi amministrativa che integrò quella lacunosa disciplina.
Si possono elencare, senza nessuna pretesa di esaustività, altre varie ipotesi:
a) le convenzioni per l’attuazione delle sistemazioni previste dai piani regolatori, da parte dei proprietari delle aree, anche allo scopo di evitare le espropriazioni ad opera dei Comuni;
b) le convenzioni contenenti l’impegno da parte dei proprietari di realizzare a loro spese le opere di urbanizzazione relative ad un complesso edilizio di rilevanti dimensioni; opere le cui spese venivano compensate dal rilascio delle licenze edilizie, a favore degli stessi proprietari, fuori dal piano regolatore, nelle zone di espansione urbana, e al di fuori di ogni programmazione da parte dell’autorità comunale, che praticamente si limitava a prendere atto della densità edilizia proposta dai lottizzatori;
c) le convenzioni per l’urbanizzazione di aree di cui erano titolari enti pubblici.

2. Contenuto della convenzione urbanistica secondo l’art. 28 della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (modificato dall’art. 8 della l. 6 agosto 1967, n. 765).
Il contenuto della convenzione urbanistica è analiticamente descritto dall’art. 28 della l. urbanistica.
Tale disposizione, nella sua versione attuale, prevede che i Comuni forniti di programma di fabbricazione e quelli dotati di piano regolatore generale, quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione (3), possono autorizzare la lottizzazione di terreno a scopo edilizio, subordinata alla stipula di una convenzione, approvata con deliberazione del consiglio comunale e trascritta a cura del proprietario o dei proprietari.
Tale convenzione deve, obbligatoriamente, prevedere la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria (4), nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria entro determinati limiti; di cui al successivo n. 2; l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere; congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Il conseguente rilascio delle autorizzazioni edilizie nell’ambito dei singoli lotti (gli odierni permessi di costruire) è subordinato all’impegno da parte del privato della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi (5).
Nel modello tradizionale appena descritto, la tipologia convenzionale appare unica; nella realtà applicativa, specie negli anni più recenti, si è, invece, assistito ad una moltiplicazione di tali strumenti convenzionali, attenendo a situazioni diverse, disciplinate separatamente.
Come ha anche osservato la Suprema Corte al riguardo (6), la convenzione di lottizzazione non consta necessariamente di un unico negozio giuridico, ma, in concreto, può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria o reale, che si integrano a vicenda per scopo e contenuto, e che si raccolgono ad unità nell’effetto precettivo proprio del negozio di convenzione.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, sotto il profilo degli effetti, l’atto con cui l’originario proprietario di terreni edificabili, in adempimento dell'obbligazione assunta con gli acquirenti, cede gratuitamente al comune la proprietà di aree destinate all’urbanizzazione, non può considerarsi come autonomo atto di liberalità, come tale revocabile fino all’accettazione della controparte, ma deve ritenersi adempimento dell’obbligazione già assunta nell’ambito del negozio di vendita dei terreni ed accettata preventivamente dal comune all’atto dell’originaria stipulazione della convenzione.
Ritornando ai contenuti, si può affermare che il punto centrale è sempre quello relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, direttamente, attraverso la cosiddetta esecuzione a scomputo, ovvero partecipando pro quota alle spese.
Le altre convenzioni urbanistiche, ulteriori rispetto al modello di cui all’art. 28 della l. urbanistica, sono decisamente ispirate a tale modello e presentano identità di contenuti (obbligo di realizzazione di opere di urbanizzazione, pagamento degli oneri, cessione gratuita di aree) benché finalizzate a scopi diversi.
Tra queste, alcune convenzioni sono da ritenersi “vere e proprie convenzioni-fotocopia rispetto al modello di cui all’art. 28 l. n. 1150 del 1942” (7).
Le più note e diffuse sono le convenzioni per la realizzazione dei piani di recupero ad iniziativa privata, di cui all’art. 30 l. 5 agosto 1978, n. 457, sull’edilizia residenziale: sono convenzioni, con la quale i privati promotori di un piano di recupero si vincolano alla realizzazione dell’intervento.
Parallelamente, vengono in rilievo le convenzioni per la realizzazione di urbanizzazioni di cui alla l. 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi.
Tale legge prevede lo strumento convenzionale per l’attuazione del programma urbano dei parcheggi da parte di concessionari (8) e per i parcheggi pertinenziali realizzati su aree comunali da privati nell’ambito del programma urbano parcheggi (9).
Appartengono ancora al novero delle convenzioni urbanistiche quelle convenzioni per il recupero degli insediamenti abusivi, di cui si tratta all’art. 29, ult. co. l. 28 febbraio 1985, n. 47 e tutte quelle convenzioni aventi finalità di edilizia sociale, in cui il soggetto privato ottiene dall’Amministrazione determinati benefici fiscali o finanziari per la realizzazione di interventi di edilizia sociale, a condizione di praticare prezzi agevolati nella vendita o nella locazione degli immobili costruiti (10).
Infine, si deve accennare alle convenzioni previste nella disciplina dei piani per gli insediamenti produttivi, con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 27 della l. n. 865 del 1971, per la realizzazione di stabilimenti produttivi.

3. Natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche: giurisprudenza Tar.
L’accordo nel quale si manifesta l’essenza della convenzione urbanistica in tutte le ipotersi che si sono brevemente descritte, e che, come abbiamo visto, hanno come archetipo la convenzione contenuta nell’art. 28 della l. urbanistica, è costituita da un rapporto paritario tra Comune e operatori economici privati in ordine alla realizzazione di un determinato programma.
Questa considerazione ha indotto la giurisprudenza amministrativa ad assegnare a detta convenzione valore e natura contrattuale.
Lo dimostra anche una recentissima sentenza del TAR Brescia (11), secondo cui le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e l’Amministrazione hanno natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante.
Nel caso di specie, muovendo da tale premessa, si è esclusa la possibilità che l’amministrazione o il privato, che si sono assoggettati a tale regolamentazione dei reciproci rapporti, possano legittimamente avanzare la pretesa di modificarne unilateralmente il contenuto.
Nel caso di specie, infatti, proprio in virtù di tale natura contrattuale, i giudici amministrativi di primo grado hanno osservato come nel sistema risultante dal combinato disposto dell’art. 28, comma 4, n. 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli artt. 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è rinvenibile un principio che dia titolo al soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune di non corrispondere al medesimo (in denaro, in aree cedute o in opere di urbanizzazione realizzate), beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 10 della legge n. 10 del 1977 (12).
In sostanza, si sostiene che, conseguentemente a tale natura contrattuale e, quindi, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione (13).
Nel caso di specie (14), i ricorrenti non hanno potuto contestare il fatto che il Comune avesse preteso la realizzazione di alcune delle opere previste nella convenzione (la fognatura e l’illuminazione pubblica) all’esterno dell’area lottizzata, oltre alla cessione di aree.
E’ pur vero, infatti, che gli obblighi assunti dal privato, ordinariamente, si sostanziano nel trasferimento delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto previsto dagli artt. 28 e seguenti della legge n. 1150 del 1942 (15).
Tuttavia, tali obblighi possono ulteriormente essere oggetto di specifica previsione contrattuale.
Una volta che il Comune li abbia determinati e il privato li abbia accettati, sottoscrivendo la convenzione, la natura contrattuale della stessa fa sì che le parti, privato e P.A., non possano più modificarla unilateralmente, ma debbano attenersi alle clausole pattizie.
In altra vicenda, infatti, il giudice amministrativo ha stabilito che la convenzione di lottizzazione non può essere modificata unilateralmente dall’Amministrazione in quanto, ai sensi dell’art. 28 della l. n. 1150 del 1942 e dell’art. 7 l. 28 gennaio 1977 n. 10, le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e l’Amministrazione determinano la natura contrattuale del rapporto con esse regolato, con conseguente valore vincolante per entrambe le parti dei relativi effetti; pertanto è escluso che la P.A. conservi il potere autoritativo di modificare autonomamente il termine di efficacia delle convenzioni stesse (16).
Per affermare tale principio, tuttavia, il TAR sancisce che le convenzioni de quibus, avendo lo scopo di precisare gli obblighi che il privato si assume unilateralmente, in adempimento di un precetto di legge ed in conformità agli strumenti urbanistici, non instaurano alcun vincolo di sinallagmaticità.
Tale affermazione, come è subito evidente, appare contrastante con la natura contrattuale appena confermata.

4. (Segue) la giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella civilistica.
La natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche appare dato certo nell’esperienza giurisprudenziale del giudice amministrativo.
Può citarsi altro precedente secondo cui, proprio in considerazione della natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche, come il Comune non può modificare d’imperio un elemento del contratto come la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, altresì i privati non possono, dopo aver accettato in convenzione di ancorare il momento della determinazione degli oneri al rilascio delle concessioni edilizie finali, poi pretendere l’applicazione del diverso criterio della presentazione delle domande di concessione, pur contenuto in una disposizione regolamentare sopravvenuta (17).
Anche il Consiglio di Stato, in un ormai remoto ma significativo precedente aveva consacrato tale natura stabilendo espressamente che le convenzioni urbanistiche hanno natura contrattuale e che, di conseguenza, deve ritenersi non consentita la modifica autoritativa di obblighi determinati anche con il consenso del privato, con la sola eccezione delle variazioni introdotte in sede di emanazione di un nuovo strumento urbanistico generale, implicando quest’ultimo la revisione generale dell’intero assetto urbanistico del territorio comunale (18).
Più sfumata la posizione del giudice civile.
In un arret delle Sezioni Unite del 1993 (19), si afferma che nell’ambito del convenzioni urbanistiche consistenti nella realizzazione di opere di urbanizzazione in cambio delle licenze di costruire, si profilano due aspetti coesistenti.
Il primo attiene alla corrispettività fra gli obblighi di urbanizzazione a carico dei privati e il rilascio delle licenze di costruzione sulle aree così urbanizzate.
Il secondo riguarda l’esercizio in forma contrattata dei poteri autoritativi di controllo dell’attività edilizia, da parte della P.A..
Tale potere si esercita secondo moduli convenzionali, fino al punto da consentire, storicamente, deroghe ai programmi di fabbricazione vigenti, secondo le previsioni delle modifiche in corso di elaborazione, di guisa che il Comune anticipava, per l’urgenza di ottenere l’urbanizzazione delle zone di espansione, le linee di una disciplina urbanistica ancora in fieri.
All’aspetto della corrispettività contrattuale si giustapponeva quello per cui, nel contesto dello strumento convenzionale, si regolava l’esercizio dello stesso potere amministrativo, sia sotto forma di diretta ed immediata disposizione di esso nella convenzione, sia sotto forma d’impegno ad un futuro atto di esercizio di quel potere.
L'apparente antinomia fra il modulo convenzionale ed il suo oggetto (che, nella visione anteriore alla generalizzazione del metodo convenzionale operato dalla l. n. 241 del 1990, si riteneva inesplicabile se non nelle forme dell’atto amministrativo) è stato risolto da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, conservando a quel potere che è regolato dalla convenzione la caratteristica sua propria, che permette la revoca o l’inefficacia della convenzione, in forza di una nuova valutazione dell’interesse pubblico.
In termini più astratti, si è affermato, in sostanza, che le convenzioni urbanistiche, pur avendo natura contrattuale, con effetti vincolanti anche nei confronti del Comune, non escludono e lasciano integra (nonostante qualsiasi patto in contrario) la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina di assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica. (20).
Giova ricordare che, in dottrina, la tesi della natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche risale al Giannini, nelle lezioni sull'attività amministrativa tenute nell’anno accademico 1961-1962, il quale ritenne trattarsi di veri e propri contratti (21).

5. Assimilabilità della convenzione urbanistica all’accordo sostitutivo di provvedimento…oppure all’accordo integrativo?
Attesa la natura contrattuale della convenzione urbanistica, si discute se la stessa possa farsi rientrare nell’ambito delle convenzioni sostitutive di provvedimento introdotte dall’art. 11 della l. n. 241 del 1990.
Come è noto, la disposizione predetta, dedicata agli “accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, abilita l’Amministrazione procedente a concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (22).
Il problema sta, quindi, nel ritenere o meno le convenzioni urbanistiche quali convenzioni sostitutive di provvedimento (nella specie lottizzazione o altro strumento attuativo del PRG).
Risolvendo tale questione positivamente, sarebbero automaticamente applicabili alle convenzioni predette tutte le norme ad esse relative, prima di tutte quella relativa alla giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, ma anche quella relativa all’applicazione delle norme del codice civile in materia di obbligazioni, ai sensi del precedente comma 2.
Secondo la giurisprudenza amministrativa e civilistica, tale sarebbe la soluzione corretta, poiché, come si è affermato, la convenzione di lottizzazione è da ritenersi accordo sostitutivo di provvedimento (23), come ormai riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, costituendo essi strumenti di pianificazione di tipo attuativo del PRG e non atti di pianificazione generale, e sono quindi disciplinati dall’art. 11 della l. n. 241 del 1990 (24).
In un recente caso (25), il giudice amministrativo si è trovato a decidere su una controversia nella quale una parte del rapporto contrattuale (il Comune) contestava l’inadempimento dell’altra chiedendo al giudice di condannare il debitore inadempiente (il privato) ad adempiere la propria obbligazione: realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla lottizzazione stessa.
Secondo il giudice amministrativo, nel caso di specie, non ci si poteva che trovare di fronte ad una ordinaria azione di adempimento di cui all’art. 1453, comma 1, del Codice Civile, trattandosi, come detto di accordo sostitutivo oggetto di disciplina codicistica.
La dottrina, pur non avendo offerto un’interpretazione unitaria, ha tuttavia in linea di massima avallato anzi, stimolato, la posizione espressa dalla giurisprudenza sul punto (26) ritenendo che la disposizione introdotta dalla legge del 1990 potesse disciplinare in modo completo la fattispecie in esame.
Tuttavia, ad avviso della dottrina più avveduta, pur non contestando il richiamo all’art. 11 e alle disposizioni relative, la convenzione di urbanizzazione non potrebbe ritenersi accordo sostitutivo di provvedimento, poiché, in realtà, essa presuppone un provvedimento, il titolo edilizio a favore del privato.
L’emissione del titolo edilizio, e quindi, oggi, del permesso di costruire, è condizionato dal raggiungimento di un accordo tra privato e P.A. relativo alle opere che il privato stesso deve realizzare (urbanizzazione primaria o secondaria) in alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione (oppure con un bilanciamento di tali due possibili prestazioni).
Solo in presenza di tale accordo, potrà emanarsi l’autorizzazione edilizia.
Ricostruita in questi termini, la convenzione urbanistica, più che sostituire un provvedimento, finisce per determinarne il contenuto, per concretizzare, cioè, il contenuto del permesso di costruire, contrattato, quindi, per gli aspetti relativi alla urbanizzazione e/o all’ammontare dei relativi oneri, con la stessa P.A. cui compete l’esercizio dei poteri in materia edilizia e urbanistica (nel nostro sistema, il Comune).
Come è stato affermato, infatti, l’accordo col quale si determina l’uso del potere discrezionale che concerne la conformazione dell’assetto urbanistico è il risultato di un procedimento dinamico di incontro degli interessi privato-pubblici. A ben vedere, tuttavia, il modulo sostitutivo non pare ricorrere nell'ipotesi di convenzione di lottizzazione, per il semplice motivo che il procedimento lottizzatorio si conclude con un provvedimento autorizzatorio, che ha una soggettività esclusivamente pubblicistica. Potrebbe essere mossa la critica che l’autorizzazione debba essere considerata sostanzialmente al pari di un atto dovuto, ma proprio questa circostanza deve condurre alla diversa conclusione che la convenzione di lottizzazione sia definibile come accordo determinativo del contenuto del provvedimento, e non viceversa. L’essenza della lottizzazione convenzionata sta proprio nella circostanza che la funzione urbanistica, tipicamente espressione di potere discrezionale unilaterale, sia invece concordata con un soggetto portatore di interessi privati (27).

6. Ulteriori obblighi della convenzione urbanistica. In particolare, gli obblighi di manutenzione.
Gli elementi che necessariamente devono essere regolati dalla convenzione, riguardano, essenzialmente, come si è visto nel paragrafo 2, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota delle opere di urbanizzazione secondaria, in proporzione all’entità e alle caratteristiche dell’intervento; l’obbligo di eseguire le predette opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla realizzazione degli interventi privati, di cui si chiede l’autorizzazione; infine, l’obbligo di prestare congrue garanzie finanziarie per l’adempimento.
Peraltro, come è stato osservato, anche quanto ai contenuti, se nel modello tradizionale appare un’unica convenzione, nella realtà applicativa specie più recente si è notato che il momento convenzionale attiene a situazioni diverse, che può darsi vengano disciplinate separatamente (28).
Per i contenuti, in ogni caso, il perno è sempre rappresentato dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione, direttamente, attraverso la cosiddetta esecuzione a scomputo degli oneri, oppure partecipando in una certa misura alle relative spese.
Discutibile è la questione se sussistono obblighi conseguenti, relativi alla manutenzione delle strutture già realizzate e destinate a divenire pubbliche.
Come si è notato nella prassi, per superare tale problema, le convenzioni più articolate e meglio formulate distinguono le obbligazioni relative alla realizzazione e cessione delle urbanizzazioni dalle obbligazioni di manutenzione degli impianti relativi (29).
Vi sono casi in cui le obbligazioni di manutenzione sono attribuite ad un consorzio costituito ad hoc, che si affianca i proprietari, singoli o associati, che siano obbligati alla realizzazione delle urbanizzazioni.
In un recente caso (30), relativo alla realizzazione di un comprensorio immobiliare nell’Olgiata, un consorzio di servizi e manutenzioni era stato costituito dai proprietari dei singoli lotti allo scopo di provvedere alla manutenzione dell’impianto di depurazione, in conseguenza della stipulazione con l’Amministrazione comunale di una convenzione di lottizzazione per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria tra le quali proprio l’impianto citato.
In questo caso, la mera realizzazione dell’opera (di urbanizzazione) non appariva sufficiente a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, poiché, trattandosi di impianto soggetto a possibile usura, era interesse dell’Amministrazione stessa ottenere un opera efficiente al momento della cessione.
Il problema risolto nel caso citato con un accordo ad hoc con i proprietari può, tuttavia, presentare problemi di indubbia complessità nel caso in cui la convenzione nulla preveda al riguardo.
Inoltre, la natura bilaterale del rapporto e la possibilità, “comporta altresì la contrattualizzazione del disegno urbanistico esecutivo relativo allo strumento attuativo con le caratteristiche del progetto approvato dall’Amministrazione (31).
In altre parole, il progetto di lottizzazione, che è alla base della convenzione e che serve a rendere specifico il piano urbanistico generale, identificando in concreto l’interesse pubblico urbanistico in relazione alle aree regolate da tale strumento attuativo, diviene parte della convenzione e il privato si obbliga a realizzare le opere così come definite in tale progetto.
Anche il Consiglio di Stato (32), in una decisione, ha stabilito che l’approvazione di un progetto di lottizzazione, cui consegua la stipula dell’apposita convenzione, implica che le relative prescrizioni configurino norme urbanistiche particolareggiate, cogenti tanto per il comune in sede di rilascio della concessione edilizia, quanto per il soggetto privato attuatore dell’intervento lottizzatorio ed i suoi aventi causa.
Anzi, in particolare, la giurisprudenza afferma che presupposto per l’approvazione del piano di lottizzazione è che siano concordi tutti i proprietari delle aree interessate dalla pianificazione attuativa, e ciò in considerazione degli obblighi e delle servitù che vengono costituiti su tutti i fondi oggetto della convenzione; né rientra tra gli obblighi del comune quello di restringere l’esame della proposta di lottizzazione alle sole parti riguardanti la proprietà dei soggetti interessati (33).

7. Conclusioni e onere dell’appalto per le opere di urbanizzazione.
Come è stato osservato, dopo decenni di esperienze applicative, la convenzione di lottizzazione, che ha goduto di una posizione centrale nella dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, “sembra aver perso l’antico splendore; è diventata, oggi più che mai, una cosa-che-non-è” (34).
E’ pur vero che lo spazio lasciato alla consensualità in tale settore è ancora ampio, tanto che si registrano ancora con successo convenzioni per il recupero dell’abusivismo edilizio, per gli insediamenti produttivi, per l’edilizia residenziale popolare.
Attualmente, le “classiche” convenzioni edilizie, sorte, come detto, per evitare, da parte dei proprietari di aree da urbanizzare, il provvedimento di espropriazione, procedendo essi stessi alla realizzazione del piano, sono state soppiantate da altri strumenti più raffinati, che si incentrano sulle cd. perequazioni, o compensazioni, ovvero su accordi aventi ad oggetto trasferimenti di cubatura da superfici non dotate di edificabilità a superfici considerate invece edificabili.
Nel contempo, altra questione è venuta alla luce nell’ambito della disciplina delle convenzioni urbanistiche, in relazione alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.
Secondo tali norme, quando si realizzi un’opera o si affidi un servizio o una fornitura per importi uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all’appalto deve adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente.
Come è noto, tale obbligo sussiste sia che l’attribuzione dell’appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro organismo di diritto pubblico, sia che lo stesso venga effettuato da un privato, il quale in tal caso assume, come chiarito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la veste di titolare di un mandato espresso, conferito dall’ente pubblico che intende realizzare l’opera o il servizio (35).
Con una recentissima sentenza, la Corte costituzionale ha ribadito il principio in oggetto, facendone applicazione in relazione al caso del titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione, cui è consentita la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, quando il valore di tale opera eguagli o superi la soglia comunitaria.
Con al sentenza citata la Consulta ha dichiarato illegittime la norma di cui all’art. 11, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che prevede la possibilità di stipulare accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell’area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari.
Poiché tutta l’operazione prevista dalle norme impugnate è preordinata alla soddisfazione di interessi pubblici, come viene confermato dall’art. 9, comma 12, della legge regionale de qua, che fa riferimento a vincoli previsti per la realizzazione esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi, si deve dedurre, secondo la Consulta, come sia applicabile anche al proprietario espropriando che accetta di realizzare l'opera prevista dall'ente pubblico la qualifica di «titolare di un mandato espresso» conferito dal Comune, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia.



NOTE




(1) Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 244), Legge urbanistica e Legge 6 agosto 1967, n. 765 (in Gazz. Uff., 31 agosto, n. 218), Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, cd. legge ponte.
(2) Mazzarelli Valeria, Convenzioni urbanistiche, in Enc. Dir., Giuffrè, Agg. V, 2001, pag. 295.
(3) Aggiunge la norma “previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza”.
(4) Aree precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.
(5) La norma aggiunge, poi, che nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d’ufficio.
Inoltre, secondo la medesima norma, il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l’accettino. Ove manchi tale accettazione, il Consiglio comunale ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.
(6) Cass., sez. II, 18 febbraio 1999, n. 1366, in Foro it., 1999, I, 3583.
(7) Mozzarella, op. cit., pag. 297.
(8) Art. 5 l. cit.: ciò nel caso di opere ammesse a contributo, da redigersi in conformità degli schemi-tipo di cui al D. M. 14 febbraio 1990 e successive modificazioni.
(9) Art. 9 l. cit.: devono avere i contenuti di cui alla stessa disposizione lett. a-d.
(10) La normativa generale sulla cosiddetta edilizia convenzionata è contenuta negli artt. 7 e 8 l. 28 gennaio 1977, n. 10, che disciplinano l’esonero dai contributi relativi al costo di costruzione e alle spese di urbanizzazione per gli interventi di edilizia abitativa. Analogamente, gli artt. 27 e 28 della l. n. 457 del 1978, per gli interventi nei piani di recupero ad iniziativa pubblica. La disposizione è stata poi modificata dall’art. 14 l. n. 179 del 1992.
(11) T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005, n. 784, Foro amm. TAR 2005, f. 7/8, 2279.
(12) Consiglio di Stato, sez. V, 10 giugno 1998, n. 807, con riferimento ad una convenzione di lottizzazione; inoltre, TAR Lombardia, Milano, 10 maggio 2000, n. 3180; id. 25 giugno 2001, n. 4523.
(13) Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33.
(14) Nella sentenza cit. in nota 11, la vicenda è stata la seguente.
La Summa Costruzioni Srl l’8 luglio 1982 ha stipulato con il Comune di Brescia una convenzione per l’edificazione di ventisette alloggi assumendo l'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché di cedere aree per servizi pubblici e di realizzare le attrezzature ad esse inerenti.
In particolare la convenzione prevedeva la realizzazione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali necessari ad accedere agli edifici, degli spazi di parcheggio e sosta per i veicoli e degli spazi verdi al servizio degli edifici; degli spazi per la sistemazione dei container per la nettezza urbana; della rete fognaria secondaria e delle opere occorrenti per dotare le aree dei servizi dell'energia elettrica, del gas, dell’acqua e dell’illuminazione (art. 1). Relativamente alle opere di urbanizzazione secondaria la convenzione prevedeva la cessione delle aree per la realizzazione dei percorsi pedonali, dei marciapiedi (per mq. 555) e dei parcheggi (per mq. 450), oltre alla cessione di un’area di mq. 1534 a standard.
Al momento del rilascio della concessione edilizia avvenuto il 5.10.1982, il Comune ha determinato il contributo di costruzione da versare nella misura complessiva di £. 124.718.650, di cui £. 19.449.224 per urbanizzazione primaria; £. 54.930.708 per urbanizzazione secondaria; £. 50.338.698 per contributo sul costo di costruzione. Le somme relative alle opere di urbanizzazione primaria (£. 19.449.224) non furono versate in quanto scomputate a fronte degli impegni assunti dal costruttore.
Terminata l'esecuzione delle opere dedotte nella convenzione, le stesse hanno superato favorevolmente il collaudo disposto dall’Amministrazione comunale con atto del 5.7.1989.
La ricorrente nel chiedere al Comune la presa in carico delle aree cedute e dei manufatti realizzati, con nota del 18.4.1991 lamentava l’erroneità della previsione originaria della convenzione che, in un allegato, riportava come opera da realizzare a cura del lottizzante una parte del collettore fognario principale (corrispondente a metri lineari 155) previsto da via Torino a via Genova, in quanto non essenziale per l’area edificata. Contestualmente affermava che, nonostante la mancata realizzazione di alcune opere previste dalla convenzione, la ricorrente non sarebbe stata comunque tenuta al versamento dei corrispondenti oneri di urbanizzazione primaria, in quanto la parte eseguita superava nel suo importo finale quella liquidata dal Comune.
Quest’ultimo, rilevato che in sede di rilascio della concessione edilizia gli oneri di urbanizzazione primaria erano stati interamente scomputati e che la Summa Costruzioni Srl non aveva adempiuto all'esecuzione degli obblighi assunti in convenzione relativamente alla realizzazione di un tratto di fognatura e dell'illuminazione pubblica, con nota dell’11.11.1991 ha ingiunto il pagamento della somma di £. 23.635.467, corrispondente ai costi sostenuti dal Comune per la realizzazione delle opere non eseguite dalla ricorrente, dando corso alla presa in carico delle opere realizzate e delle aree cedute.
Successivamente la somma contestata è stata riscossa mediante escussione della fideiussione prestata.
Con ricorso notificato il 9 gennaio 1992 e depositato il successivo 23 gennaio 1992, il provvedimento dell’11.11.1991, n. 1332/86 di ingiunzione di pagamento degli oneri di urbanizzazione è stato impugnato per le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, incongruità, vizio della causa, errore sui presupposti e travisamento dei fatti;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della legge 28 gennaio 1977, n. 10; eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, illogicità, vizio della causa con richiesta di accertare gli effettivi importi dovuti quale contributo concessorio e di quelli dovuti per le opere di urbanizzazione e dei conferimenti di aree eseguiti.
(15) E successive modificazioni: le norme prevedono la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e la cessione gratuita di una quota delle aree necessarie per quelle di urbanizzazione secondaria, nonché l’assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria.
(16) T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 settembre 2004, n. 2718, in Foro amm. TAR 2004, 2734.
(17) T.A.R. Emilia Romagna Parma, 18 novembre 1996, n. 386, in Foro amm. 1997, 1178.
(18) Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 1993, n. 14, in Foro amm. 1993, 109, in Cons. Stato 1993, I, 44, in Giur. it. 1993, III, 1, 536, in Foro amm. 1993, 989 con nota di Sargenti.
(19) Cassazione civile, sez. un., 5 marzo 1993, n. 2669, in Giust. civ. Mass. 1993, 435, in Foro it. 1993, I, 3308.
(20) Il Comune, pertanto, in relazione ad esigenze sopravvenute, ovvero all’adozione di nuove valutazioni più rispondenti al perseguimento del pubblico interesse, ha la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale, ponendo al riguardo dei terreni oggetto della convenzione limiti diversi (e anche assoluti) di inedificabilità. Di fronte all’esercizio di quel potere, le posizioni soggettive dell’altro contraente sono degradate ad interesse legittimo, mentre l’azione risarcitoria davanti al G.O. è esperibile solo se ed in quanto venga dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti del comune nelle competenti sedi, con conseguente reviviscenza delle posizioni di diritto soggettivo - Sez. un. 25 luglio 1980 n. 4833; 12 giugno 1982 n. 3541; 16 febbraio 1984 n. 1157; 19 aprile 1984 n. 2567; 3 febbraio 1986 n. 665; 16 gennaio 1987 n. 307; 9 marzo 1990 n. 1917.
(21) Giannini, Attività amministrativa; Atto amministrativo, Edizione speciale per gli studenti dell’Università di Rom, Milano, Giuffrè, 1960, pag. 99.
(22) Il comma 1-bis, aggiunto dall’articolo 3-quinquies del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, stabilisce, inoltre, che, al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
Come è noto, gli accordi di cui all’articolo citato, modificato dall’articolo 7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Inoltre, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.
Infine, la disposizione stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(23) T.A.R. Lombardia Brescia, 13 agosto 2003, n. 1157, in Foro amm. TAR 2003, 2172.
(24) Cass. civile, Sez. Un., 15.12.2000, n. 1262, Cass. civile, Sez. un. 11.12.2001, n. 15641 e, da ultimo, Cass. civile, Sez. un., 7.2.2002, n. 1763.
(25) Vedi nota 23.
(26) Ad esempio, R. Ferrara, Gli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione, Milano, 1985; P. Mazzoni, Diritto urbanistico, Milano, 1990; Candian-Gambaro, Le convenzioni urbanistiche, Milano, 1992; E. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazione e privati, Milano, 1996.
(27) Stefania Vasta, Adempimento della convenzione di lottizzazione e giurisdizione esclusiva, Nota a T.A.R. Lombardia 13 agosto 2003, n. 1157, in Foro amm. TAR 2003, 3471, vedi nota 23.
(28) Mazzarelli Valeria, Convenzioni urbanistiche, in Enc. Giur., vol. Agg. V, 2001, cit..
(29) Bianchi, Piani di lottizzazione, in Urbanistica e appalti a cura di P. Falcone e E. Mele, Torino, 2000
(30) Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 1999, n. 4301, in Giust. civ. Mass. 1999, 973.
(31) Quaglia, Trasferimento delle convenzioni urbanistiche ed esercizio dello jus variandi, in Foro amm. TAR 2004, 2033.
(32) Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 1995, n. 999, in Foro amm. 1995, 1507.
(33) Cons. reg. sic. 2 febbraio 1999, n. 9, in Cons. St., 1999, I, 291; Cons. St., sez. IV, 3 giugno 1987, n. 326.
(34) Mazzarelli, Fondamenti di diritto urbanistico, Roma, 1996, pagg. 333 e ss.
(35) CGE, sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/98.
(36) Corte costituzionale 23 marzo 2006, n. 129.

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