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| n. 4-2006 - © copyright |
PAOLO LOTTI
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| Il condono edilizio del
2003: residenzialità del manufatto abusivo, profili amministrativi
e penali, competenze regionali
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1. La sentenza del TAR Piemonte
e il thema decidendum.
Con una recente sentenza, il TAR del Piemonte
è intervenuto sulla spinosa e controversa normativa
contenuta nell’art. 32, commi 25 e 26 della legge
24 novembre 2003, n. 326 (1), che ha convertito
la previsione dei commi 25 e 26 dell’art. 32 del
d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (2), in tema di sanatoria
degli abusi edilizi.
La sentenza, emanata in forma semplificata in data
15 febbraio 2006 (3), si è occupata di un ricorso,
interposto da un privato, contro un’ordinanza comunale
con la quale era stata respinta la domanda di condono
edilizio ex art. 32 della legge n. 326 del
2003, presentata dal ricorrente, ed era stata ordinata
la demolizione della struttura in ferro oggetto
dell’istanza di sanatoria medesima.
La decisione è stata l’occasione per il giudice
amministrativo piemontese per fare il punto sulla
situazione normativa in materia di condono edilizio
e per aggiungere un’altra mattonella al perimetro
che delimita l’area operativa della relativa disciplina.
La giurisprudenza si è occupata del condono in esame,
affrontando principalmente due ordini di questioni.
La prima questione, di carattere costituzionale,
è attinente al riparto di competenze legislative
Stato-Regione sulla disciplina del condono edilizio
ed è stata oggetto, in particolare, di una decisione
articolata ed esaustiva da parte del giudice costituzionale
con la sentenza n. 196 del 2004 (4).
Anche tale questione, come vedremo, viene in rilievo
nel caso in questione, ove il TAR del Piemonte ha
modo di precisare alcuni aspetti applicativi di
tale decisione costituzionale, incentrati sulla
condizione di residenzialità che deve possedere
il bene oggetto della sanatoria.
La seconda, di carattere procedurale, riguarda l’effetto
sospensivo del condono sui procedimenti amministrativi
e sulla loro esecuzione, in connessione con la proposizione
della domanda ex art. 32 d.l. n. 269 del
2003.
Qualora l’istanza di condono sia proposta successivamente
all’adozione dell’atto demolitorio, secondo la giurisprudenza
pressoché unanime, tale presentazione dell’istanza
rileva sul piano processuale rendendo improcedibile,
per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso
giurisdizionale, salvo che non risulti già esternata
dall’amministrazione la non sanabilità dell’opera
(5).
In tutti gli altri casi, la giurisprudenza ha affermato
che la sospensione del giudizio di cui all’art.
44 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (6), richiamato dall’art.
32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l.
n. 326 del 2003, è sempre applicabile con esclusione,
soltanto, per le opere assolutamente non suscettibili
di sanatoria, come sono, ad esempio, le opere abusive
eseguite successivamente al 31 marzo 2003, ovvero
quelle in contrasto con preesistenti vincoli di
inedificabilità (ai sensi dell’art. 33 l. n. 47
del 1985), ovvero ancora quelle realizzate su immobili
genericamente soggetti a vincoli a tutela di interessi
ambientali, paesistici e idrogeologici, parimenti
imposti prima della loro esecuzione (7).
La sentenza del TAR Piemonte, da cui il presente
articolo trae spunto, si occupa dell’interpretazione
della portata del condono, specificandone la latitudine
e il campo d’attuazione.
In specifico, la questione riguarda la condonabilità
di opere di carattere non residenziale.
2. Il caso esaminato dal TAR del Piemonte e il
riparto di competenze Stato regione in materia di
condono.
Nel caso esaminato dal giudice amministrativo
piemontese, il ricorrente si lamentava del fatto
che la propria domanda di condono edilizio fosse
stata respinta erroneamente con riferimento all’art.
32, commi 25 e 26 della legge n. 326 del 2003.
In particolare, l’istanza di sanatoria era stata
rigettata dall’Amministrazione comunale poiché il
ricorrente aveva realizzato ex novo un manufatto
non avente destinazione residenziale, la cui struttura
oggettiva, quindi, non consentiva di farlo rientrare
tra le opere condonabili: solo le nuove costruzioni
aventi destinazione residenziale, infatti, sarebbero
suscettibili di sanatoria.
La sanatoria straordinaria introdotta con il d.l.
269 del 2003 esclude espressamente dal novero delle
opere condonabili quelle di carattere non residenziale.
Come ha evidenziato la dottrina (9) devono, perciò,
ritenersi al di fuori del perimetro della condonabilità
tutti quei manufatti aventi destinazione commerciale,
industriale, indipendentemente dalla volumetria
iniziale.
Il ricorrente aveva, invece, evidenziato due argomenti
favorevoli alla possibilità di interporre condono
anche in relazione all’opera di cui era proprietario,
non avente, pacificamente, caratteristiche residenziali.
In primo luogo, si sottolineava come l’intervento
realizzato potesse essere ammesso a condono sulla
base dei disposti degli artt. 2 e 3 della legge
regionale del Piemonte n. 33 del 2004 (10).
Tale legge, infatti, esercitando la competenza concorrente
della Regione in materia urbanistica non riproduce
esattamente il testo della normativa nazionale,
poiché non richiama, tra le condizioni che abilitano
al condono, la residenzialità dell’opera abusiva.
Con la conclusione, secondo il ricorrente, che per
la Regione Piemonte sarebbero condonabili anche
le opere abusive non residenziali.
In secondo luogo, il ricorrente aveva rilevato che
l’amministrazione, a sostegno delle proprie tesi,
si basava su alcune sentenze della Cassazione penale
emanate, però, prima dell’entrata in vigore dell’anzidetta
legge regionale e quindi non più pertinenti al caso
di specie.
3. Condono edilizio, tipologia di abuso e competenze
regionali.
Occorre a questo punto, approfondire le argomentazioni
formulate dal ricorrente nella causa citata, funzionali
ai fini di delimitare l’area del condono in esame.
Viene evidenziato che l’art. 32, comma 25, del d.l.
n. 269 del 2003, nel definire l’ambito applicativo
del condono, fissa i limiti dimensionali degli immobili
e dei manufatti ammessi alla sanatoria con riferimento
alle tipologie indicate dal successivo comma 26,
precisandone nel dettaglio la cubatura e distinguendo
fra opere comportanti l’ampliamento di un manufatto
esistente ed opere residenziali di nuova costruzione.
Tuttavia, in seguito alla dichiarazione d’incostituzionalità
dei predetti commi, da parte della sentenza n. 196
del 2004, nella parte in cui essi si risolvono in
una illegittima restrizione delle prerogative regionali,
molte Regioni hanno emanato provvedimenti legislativi
contenenti una differente regolamentazione relativa
sia alle tipologie di immobili ammesse al condono,
sia alle volumetrie sanabili.
La pronuncia della Consulta, avendo espressamente
riconosciuto alle Regioni un ampio potere normativo
in tema di condono edilizio, cui fanno eccezione
i soli profili attinenti all’ordinamento penale
ed alla definizione dei principi generali di spettanza
statale, avrebbe anche riconosciuto alle Regioni
il potere di determinare tipologie ed entità degli
abusi condonabili, come nel caso specifico della
legge piemontese.
Tale possibilità di intervento della Regione è stata
confermato dalla più recente giurisprudenza costituzionale.
La Consulta, con le decisioni 11 febbraio 2005,
n. 70 e n. 71 (11) ha, infatti, affermato che, a
seguito della sentenza n. 196 del 2004, la disciplina
contenuta nell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
ha subito una radicale modificazione, con il riconoscimento
alle Regioni del potere di modulare l’ampiezza del
condono edilizio in relazione agli abusi sanabili.
Questa possibilità, infatti, consente alle Regioni
di valutare le conseguenze del condono sulle finanze
regionali e locali, determinando, così, l’ampiezza
della sanatoria.
In base alla sentenza n. 196 del 2004, dunque, lo
Stato ha la piena legittimazione ad emanare una
disciplina sulla sanatoria straordinaria in materia
urbanistica, individuando, di riflesso, il regime
penalistico più opportuno per sanzionare le costruzioni
abusive.
Di conseguenza, le Regioni non possono escludere
del tutto l’applicazione del condono edilizio nei
rispettivi territori.
D’altro canto, le Regioni hanno la possibilità di
emanare, nel rispetto del paradigma di cui all’art.
117 Cost., in sede di materie attribuite alla competenza
concorrente Stato-Regioni, le norme di dettaglio
per specificare limiti e procedure del condono edilizio.
Alcune Regioni, ad esempio la Sardegna e la Liguria
(12), hanno emanato leggi contemplanti riduzione
dei limiti volumetrici indicati dalle disposizioni
nazionali per gli abusi più gravi, limiti che, secondo
la dottrina, sono da ritenersi pienamente costituzionali,
poiché trovano conferma proprio nella lettura del
condono che è stata data dalla Costituzione con
la sentenza n. 196 del 2004 (13).
Pertanto, potrebbe ritenersi ragionevolmente che
l’applicazione del condono agli edifici non residenziali
possa farsi rientrare nella competenza di dettaglio
della Regione, esercitata dal Piemonte con la L.
R. n. 33 del 2004.
3. Le sentenze penali.
Il secondo sostegno argomentativo alla tesi
difensiva del ricorrente deriva dalla constatazione
che l’amministrazione comunale aveva negato il condono,
sostenendo che anche secondo la giurisprudenza della
Cassazione penale non sono condonabili i manufatti
non residenziali.
La Cassazione penale si era occupata del condono
sotto vari profili.
Il profilo senza dubbio più interessante ha riguardato
la possibilità di ammettere al condono straordinario
più comproprietari, in relazione alla propria parte
di edificio oggetto di comunione, nonostante che,
complessivamente, l’edificio condonato presenti
limiti di volumetria di gran lunga superiori.
Il tema, in sostanza, riguarda la possibilità di
aggirare il limite di volumetria del condono (750
mc) per effetto della proposizione di separate domande
di condono da parte di comproprietari, ciascuno
per una volumetria inferiore a a tale limite.
Sotto il regime del precedente condono edilizio,
ovvero della sanatoria di cui alla l. 23 dicembre
1994, n. 724 (14), il giudice penale aveva affermato
che la relativa disciplina, che non si trovava contenuta
esclusivamente nella normativa del 1994, ma anche,
quando non fosse diversamente previsto, in quella
integrata con i capi IV e V della l. 28 febbraio
1985, n. 47, consentiva la sanatoria di immobile,
il quale complessivamente superasse il limite di
750 mc.
Questa possibilità era ammessa, sulla base della
disciplina della l. 47 del 1985, nell’ipotesi in
cui le cui singole unità immobiliari rientrassero
nei limiti suddetti, sia se i distinti appartamenti
fossero stati di proprietà di più soggetti, sia
se il proprietario stesso fosse stato unico (15).
La Cassazione aveva, inoltre, aggiunto che, a norma
del combinato disposto dell’art. 38, comma 5, e
dell’art. 6 l. 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati
dall’art. 39 comma 6 l. 23 dicembre 1994, n. 724
(16), l’istanza presentata da uno soltanto degli
eventuali comproprietari dell’immobile abusivo estendeva
i propri effetti all’altro o agli altri comproprietari
(17). Ciò significava non soltanto che il superamento
dei limiti legali di volumetria condonabili, con
riferimento all’intero immobile oggetto di comproprietà
non avrebbe avuto conseguenze penali, ma sarebbe,
anzi, stato consentito secondo la norma vigente.
Ciò, in sostanza, avrebbe significato che era sufficiente
che uno soltanto dei comproprietari presentasse
l’istanza per l’intero complesso immobiliare (18),
per evitare conseguenza penali per gli altri comproprietari
del medesimo.
E’ pur vero che l’estensione dell’effetto estintivo
dell’oblazione era espressamente previsto dalla
legge (19), tuttavia, si doveva ritenerlo possibile
soltanto entro i limiti di volumetria condonabili
e non anche quando questi fossero stati complessivamente
superati.
Questa prospettiva interpretativa, piuttosto controversa,
non fu accettata dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Il giudice delle Leggi, interpretando la norma in
chiave sostanzialistica, nell’esigenza di considerare
unitariamente il manufatto, aveva affermato, peraltro
soltanto in un obiter, che si sarebbero dovute
considerare unitariamente le richieste qualora esse
riguardassero un unico condono relativamente ad
un solo edificio (20).
Nell’incertezza venutasi a creare dalla divergenza
interpretativa delle due Corti, la dottrina (21)
ha proposto di sollevare nuova questione di legittimità
costituzionale, per chiarire la portata normativa
del condono.
Il nuovo condono straordinario, per evitare l’insorgere
di un nuovo contrasto ermeneutico sul punto, ha
posto un nuovo limite di carattere complessivo,
ponendo un valore massimo di volumetria condonabile
fissato in 3000 mc, a sensi dell’art. 32, comma
25, della l. 326 del 2003.
Sotto il profilo della condizione della residenzialità,
che invece è alla base del condono straordinario
del 2003, la Cassazione penale aveva affermato costantemente
l’insuscettibilità della sanatoria per i manufatti
edilizi non qualificabili come costruzioni residenziali.
Il giudice penale ha, infatti, stabilito che il
“nuovo” condono edilizio è applicabile soltanto
agli interventi di edilizia residenziale e nei casi
in cui non vi sia un ampliamento superiore al 30
per cento della volumetria originaria (22).
La domanda di condono edilizio per opere abusive
di natura non residenziale, inoltre, non può determinare,
secondo il giudice penale, neppure la sospensione
del procedimento penale per l’accertamento del reato
ex art. 38 l. 28 febbraio 1985, n. 47, atteso
che ai sensi del comma 25 dell’art. 32 del d.l.
30 settembre 2003, n. 269, le disposizioni sulla
sanatoria si applicano alle sole nuove costruzioni
residenziali (23).
Come conciliare, tuttavia, tale linea interpretativa,
nel caso in cui una legge regionale ammettesse il
condono anche per le opere di carattere non residenziale,
avvalendosi dell’autonomia normativa riconosciutagli
dalla Costituzione e dalla Consulta?
Tale è stato il quesito posto dal ricorrente al
giudice amministrativo piemontese nella fattispecie
richiamata, poiché la L. R. n. 33 del 2004 della
Regione Piemonte non risulta avere legato il condono
alla residenzialità o meno del manufatto abusivo.
4. La legge regionale piemontese e lo spazio
di operatività regionale del condono edilizio.
Per la soluzione del caso, il TAR del Piemonte
ha dovuto prendere in esame il testo normativo della
legge piemontese.
L’attenzione, in particolare, si è concentrata sugli
artt. 1, 2 e 3 della L. R. n. 33 del 2004.
L’art. 1 stabilisce che la sanatoria degli abusi
edilizi di cui all’art. 32 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 si applica alla Regione Piemonte
secondo la disciplina procedurale e sostanziale
contenuta nel medesimo articolo 32 per tutte le
tipologie elencate nell’allegato 1 al d. l. 269
del 2003, salvo quanto disposto dalla legge regionale
medesima.
L’art. 2 precisa, poi, che ai fini della legge regionale
si intende per “nuova costruzione” il manufatto
che risulti realizzato in forma autonoma non connesso
o pertinente ad altro manufatto esistente.
L’art. 3, infine, prevede che la sanatoria degli
abusi edilizi di cui all’art. 1 si applica alle
nuove costruzioni con la riduzione dei limiti volumetrici
a 600 mc per singola richiesta di titolo abilitativi
edilizio a sanatoria, a condizione che la nuova
costruzione non superi complessivamente i 2.400
mc.: anche per quest’ultimo caso, il limite massimo
condonabile è stato abbassato in sede di disciplina
regionale.
A differenza della disciplina nazionale, la normativa
regionale non sembra imporre alcuna limitazione
al condono per gli edifici non residenziali: sia
l’art. 2 che l’art. 3 si limitano ad indicare, come
possibile oggetto di condono, gli edifici, senza
specificarne una particolare destinazione.
Occorre rilevare che la legge regionale si inserisce
in un quadro normativo statale ancora una volta
modificato dopo la sentenza della Corte costituzionale
più volte richiamata la n. 196 del 2004.
Dopo tale sentenza, infatti, il legislatore nazionale
era intervenuto emanando il d. l. 12 luglio 2004,
n. 168 (24), convertito nella l. 30 luglio 2004,
n. 191, il cui art. 5, dedicato alla “esecuzione
di sentenza della Corte Costituzionale in materia
di definizione di illeciti edilizi”, aveva stabilito
che, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista
dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, poteva essere emanata entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (25).
Oltre a prorogare tutti i termini previsti (26)
per la presentazione della sanatoria, tale decreto
ha inciso anche sulla possibilità di disciplinare
procedimento e condizioni del condono da parte delle
Regioni, le quali si devono adeguare anche ai principi
indicati dall’anzidetta sentenza della Corte costituzionale
(27),
Apparentemente, quindi, l’applicazione della normativa
statale è integrata dalla disciplina regionale di
dettaglio.
Ove tale disciplina regionale sia stata emanata,
come per la Regione Piemonte, è ad essa che bisogna
fare riferimento per individuare le condizioni specifiche
che riguardano il condono.
Pertanto, ad una prima lettura, poiché la L. R.
nel caso di specie non ha ripetuto la condizione
limite della residenzialità, tale condizione non
opera nella Regione Piemonte, con la conseguenza
che saranno sanabili anche manufatti abusivi di
carattere non residenziale.
5. I limiti del potere normativo regionale in
tema di condono edilizio.
La tesi sopra evidenziata, benché suggestiva,
non è stata accolta dal giudice amministrativo sabaudo.
Non è stata accolta, poiché contraddetta dagli stessi
riferimenti testuali che fanno capo alla pronuncia
della Corte costituzionale n. 196 del 2994, più
volte citata.
In primo luogo, infatti, occorre considerare il
carattere eccezionale rivestito dalla nuova disciplina
sul condono edilizio dettata dall’art. 32 cit.,
come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza
n. 196 del 2004, poiché questo risulta di più ristretta
applicazione rispetto ai condono precedenti per
limiti di cubature complessive e tipologie di abusi
sanabili.
Il carattere di specialità del condono rispetto
alla “normale” domanda di sanatoria, sottolineato
anche dalla dottrina (28), è ben evidenziata dall’attributo
con il quale lo si contraddistingue, ovvero dall’aggettivo
“straordinario”.
Questa sua applicabilità non generale, ispirata
più a logiche di cassa e di erario, piuttosto che
a recuperare dall’illegalità determinati manufatti
per ragioni di politica criminal-urbanistica, costituisce
una delle più intime spiegazioni del ruolo comunque
limitato che rivestono le Regioni nell’applicare
l’istituto in esame.
Infatti, sulla base della sola lettura del nuovo
art. 117 della Costituzione, che disciplina i rapporti
di competenza normativa tra Stato e Regioni, non
si ritrova una spiegazione convincente di questo
limitato margine di operatività.
In effetti, non si può sostenere che, poiché è affidato
allo Stato, nelle materia in cui vi è competenza
concorrente, l’enunciazione dei principi fondamentali
nell’ambito dei quali può esplicarsi l’autonomia
normativa delle Regioni, nei medesimi principi fondamentali
devono essere ricomprese le indicazioni tipologiche
dei manufatti oggetto di condono.
Anzi, l’indicazione della tipologia specifica del
condono costituisce una delle più tipiche estrinsecazioni
della disciplina di dettaglio appartenente alle
Regioni.
Né si può sostenere che, essendo riservato allo
Stato il potere di fissare le linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale e, quindi,
come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza
n. 196 del 2004, di statuire, in via generale, sull’applicazione
su tutto il territorio nazionale di un condono edilizio,
sarebbe, pertanto, anche riservata all’esclusiva
competenza dello Stato l’individuazione delle opere
abusive condonabili.
Anche in questo caso, l’ulteriore delimitazione
dell’ambito di operatività della sanatoria straordinaria,
che esclude dal condono, con decisione non censurabile
sul piano della ragionevolezza, le nuove edificazioni
realizzate per finalità non abitative, è una scelta
di carattere specifico e concreto, non un principio
fondamentale.
Ciò che è fondamentale, in altre parole, è solo
la caratteristica di straordinarietà del condono,
ed è tale caratteristica, fissata dallo Stato, ad
imporre, come ha sostanzialmente evidenziato la
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196 del
2004, determinati limiti massimi al condono, limiti
non superabili né sotto il profilo quantitativo
(volumetria condonabile), né sotto il profilo qualitativo
(tipologia di edifici sanabili).
Infatti, la Consulta ha dichiarato esplicitamente
l’illegittimità costituzionale del comma 25 dell’art.
32 cit., limitatamente alla parte in cui non prevede
che la legge regionale di cui al comma 26 possa
determinare limiti volumetrici inferiori a quelli
indicati nella medesima disposizione.
Proprio tale statuizione fa ritenere che non potrebbe
anche essere consentito al legislatore regionale
di estendere l’ambito di operatività del condono
edilizio, ricomprendendo nella sanatoria opere edilizie,
quali quelle non residenziali, non sanabili in base
alla normativa statale.
Il riferimento alle sole costruzioni residenziali,
contenuto nel citato comma 25 dell’art. 32, rappresenta
un principio fondamentale della materia, proprio
in ragione della straordinarietà del condono: le
Regioni non potrebbero, quindi, estendere la sanatoria
a nuovi fabbricati destinati ad un uso diverso da
quello abitativo.
Compete, infatti, al legislatore statale, secondo
i giudici costituzionali, la potestà di individuare
la portata massima del condono edilizio straordinario,
attraverso la definizione sia delle opere abusive
non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale
massimo di realizzazione delle opere condonabili,
sia delle volumetrie massime sanabili.
Si può ancora aggiungere che anche secondo la legge
piemontese si possono ritenere condonabili solo
le costruzioni residenziali, benché non espressamente
nominate: ciò si evince da un’interpretazione sistematica
delle norma della L. R n. 33 del 2004 richiamate,
le quali hanno dettato una più restrittiva disciplina
dei limiti volumetrici condonabili.
Ritenere che tali norme, le quali, come detto, manifestano
chiaramente l’intenzione di restringere la portata
del condono, abbiano contemporaneamente voluto estenderne
l’oggetto ai manufatti non residenziali, significa
forzare l’interpretazione del testo, facendone emergere
una contraddizione inaccettabile.
6. La decisione del TAR Piemonte.
Molto sinteticamente, emettendo sentenza breve
ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge n. 1034
del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000,
il TAR del Piemonte respinge il ricorso presentato
sulla base dell’unico motivo di gravame, secondo
cui il provvedimento negativo dell’Amministrazione
impugnato sarebbe stato emesso in violazione della
legge regionale n. 33 del 2004, sul presupposto
che la definizione dell’ambito di applicazione del
condono edilizio, delineato dalla normativa regionale,
comprenda anche manufatti a destinazione non residenziale,
a differenza di quello contenuto nell’art. 32, commi
25 e 26, della legge n. 326 del 2003.
Rileva, invece, il TAR che l’art. 1 della suddetta
legge regionale recepisce la disciplina nazionale,
dettando disposizioni particolari per aspetti che
non riguardano la tipologia delle opere ammissibili
a sanatoria.
Considerato, quindi, secondo i giudici sabaudi,
che l’omogeneità, sul punto, delle discipline regionale
e nazionale rende irrilevante esaminare la questione
dei limiti delle rispettive competenze, alla luce
dei principi costituzionali come puntualizzati dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004,
si è deciso di respingere il ricorso.
E’ evidente che la decisione si è basata su di una
interpretazione del tutto interna alla legge regionale,
nel senso di valorizzarne il significato sistematico
e di non attribuire alcun peso operativo alla mancanza
del riferimento alla residenzialità, non soltanto
ricavabile dalla disciplina nazionale, ma anche
dalla stessa normativa piemontese, avente un intento
restrittivo e non ampliativo delle condizioni della
sanatoria.
7. Considerazioni conclusive sul condono edilizio.
Come è noto la Corte costituzionale è già stata
chiamata più volte, nel passato, a verificare la
conformità ai parametri costituzionali del condono,
dapprima relativamente alle norme sul condono edilizio
di cui alla legge n. 47 del 1985 (29); e, successivamente,
di quelle di cui all’art. 39 della legge n. 724
del 1994 (30).
Si è così affermato in via generale l’insussistenza
della lesione dell’art. 3 della Costituzione sotto
il profilo della irragionevolezza e della disparità
di trattamento tra cittadini, sottolineando il carattere
eccezionale e straordinario della normativa di cui
si tratta.
In particolare, nella sentenza del 1995, tale eccezionalità
e straordinarietà sono state ritenute non venute
meno a distanza di dieci anni, considerando la persistenza
del fenomeno dell’abusivismo, con conseguente esigenza
di recupero della legalità.
Per sottolineare la continuità del condono del 2003
con quelli del passato, si è sottolineata tale caratteristica
di straordinarietà, circoscrivendo ulteriormente
la portata normativa dello stesso.
Del pari, si è escluso che la riapertura e l’estensione
dei termini del condono vanificasse l’azione di
controllo e di repressione delle amministrazioni
locali; anzi, si è rilevato che la diffusione del
fenomeno dell’abusivismo edilizio sarebbe da addebitare,
almeno in parte, proprio alla scarsa incisività
e tempestività dell’azione di controllo del territorio
da parte degli enti locali e delle Regioni a ciò
preposte (31).
Affidando alle Regioni la possibilità di restringere
ulteriormente, con propria disciplina particolare,
il campo applicativo del condono, si è implicitamente
valorizzato il loro ruolo di controllori.
Ridurre ulteriormente, a livello locale, le possibilità
di condono significherebbe, in sostanza, sottolineare
il successo delle singole Regioni nel contrastare
il fenomeno dell’abusivismo: più la Regione ha ristretto
le maglie del condono, più ha voluto testimoniare
sia la sua volontà di contrastarlo con strumenti
di repressione idonei, sia ammettere che nel proprio
ambito territoriale l’abusivismo non è grave e pervasivo,
ma costituisce fenomeno circoscritto e controllabile
con gli strumenti ordinari.
Tuttavia, se lo scopo del condono, come è stato
messo in evidenza, è soprattutto quello di realizzare
prontamente denaro per l’erario, per scopi legati
al rispetto dei parametri di stabilità, anche le
Regioni più virtuose difficilmente saranno ispirate
dai motivi sopra evidenziati, ma tenderanno a uniformare
le loro scelte a quelle di cui alla disciplina nazionale.
Poche Regioni, infatti, tra cui il Piemonte, hanno
deciso di ridurre l’ambito del condono, peraltro
in maniera molto modesta.
Nel contempo, tra le finalità del condono, si è
posta in luce la realizzazione del contemperamento
dei diritti in giuoco, quali, tra gli altri, quello
all’abitazione (così anche la sentenza n. 427 del
1995).
Pertanto, la disciplina del condono è stata anche
dettata dalla necessità di procedere ad un definitivo
riordino della materia della regolamentazione dell’assetto
del territorio, salvaguardando altri diritti costituzionalmente
protetti come quello all’abitazione (così viene
spiegata la limitazione alla residenzialità de manufatto
ai fini della concessione della sanatoria).
Peraltro, sotto tale profilo, si deve segnalare
che il diritto all’abitazione sarebbe stato più
efficacemente tutelato se il condono avesse riguardate
soltanto le prime case e non tutte le abitazioni,
ivi comprese seconde case, case per le vacanze e
quant’altro, situazioni nelle quali il contemperamento
di cui sopra appare più un’affermazione astratta
che una reale esigenza.
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(1) L. 24 novembre 2003 n. 326 (in
Suppl. ordinario n. 181 alla Gazz. Uff., 25 novembre,
n. 274): “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”.
(2) D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in Suppl. ordinario
n. 157 alla Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 229).
(3) La sentenza è la n. 992 del 15 febbraio 2006.
(4) Corte costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196,
in Foro it., 2005, I, 327, in Regioni,
2004, 1355, con nota di Sorace e Torricelli, in
Giur. cost., 2004, f. 3, in Foro amm.
CdS, 2004, 1578, in Riv. giur. Edilizia,
2004, I, 1137, in Riv. corte conti, 2004,
f. 3, 301, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2004, 1219 con nota di Macello, in Giust. civ.,
2005, f. 1, I, 16, in Giur. it., 2005, 2024
con nota di Angelici, in Riv. notariato,
2004, 1487 con nota di Casu.
(5) Aggiunge parte della giurisprudenza che la sopravvenuta
carenza di interesse non può essere dichiarata se
comunque risulti con certezza dagli atti di causa
la non condonabilità dell’opera, atteso che in tale
ipotesi la presentazione dell’istanza avrebbe la
mera funzione di procrastinare inutilmente l’irrogazione
della sanzione per un non sanabile abuso edilizio
e l’amministrazione ben potrebbe, in assenza di
documentate circostanze sopravvenute, limitarsi
all’adozione di un atto meramente confermativo della
sanzione già irrogata. Riecheggia vagamente, in
questo orientamento, la nuova disciplina dei vizi
formali del provvedimento di cui all’art. 21-octies
della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n.
15 del 2005. Così T.A.R. Campania, Salerno, sez.
II, 3 maggio 2005, n. 745, in Foro amm. TAR,
2005,1657.
(6) L’art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
dedicata alla sospensione dei procedimenti, stabilisce,
in specifico, che “dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla scadenza dei termini
fissati dall’art. 35, sono sospesi i procedimenti
amministrativi e la loro esecuzione, quelli penali
nonché quelli connessi all’applicazione dell’art.
15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti
al presente capo.
La sospensione, aggiunge la legge, non si applica
ai procedimenti cautelari avanti agli organi di
giurisdizione amministrativa, previsti dall’articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034. I procedimenti sospesi, inoltre, possono essere
ripresi a richiesta degli interessati, ai sensi
dell’art. 8, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito
in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(7) T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 12 aprile 2005,
n. 3816 in Foro amm. TAR, 2005, f. 4, 1198.
(8) Il comma 25 dell’art. 32 citato stabilisce che
“le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni
e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al
30 per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore
a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano
altresì applicazione alle opere abusive realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
residenziali non superiori a 750 metri cubi per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio
in sanatoria , a condizione che la nuova costruzione
non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
Il comma 26 afferma che “sono suscettibili di sanatoria
edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato
1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio
nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera
e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4,
e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo
di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli
di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con la quale è determinata
la possibilità, le condizioni e le modalità per
l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di
abuso edilizio.
Il comma 27, infine, esclude dalla sanatoria le
opere che:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente
causa condannato con sentenza definitiva, per i
delitti di cui all'articolo 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale o da terzi per
suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per
i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione
onerosa dell’area di proprietà dello Stato o degli
enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni
di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali
a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché
dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali
e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione
di dette opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza
di legge o dichiarati di interesse particolarmente
rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21
novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall’approvazione
del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo
3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria alla verifica che le opere non insistano
su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione
dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di
elementi di prova, desumibili anche dagli atti e
dai registri del Ministero dell'interno, che le
aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.
(9) G. Caruso, Stop al condono sugli abusi oltre
tremila metri cubi, in Guida al Dir.,
2003, n. 48, pag. 118.
(10) Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33, “Disposizioni
regionali per l’attuazione della sanatoria edilizia”,
in B.U.R. Piemonte n. 45 - S.O. n. 2 dell’11.11.2004.
(11) Secondo Corte costituzionale 11 febbraio 2005,
n. 70, in Giur. cost., 2005, f. 1, “non è
fondata la q.l.c. dell’art. 4 comma 125 l. 24 dicembre
2003, n. 350, censurato, in riferimento all’art.
117 commi 3 e 4 cost., in quanto esclude dal condono
edilizio di cui all’art. 32 d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, conv., con modificazioni, in l. 24 novembre
2003, n. 326, non solo le opere realizzate sul demanio
marittimo, ma anche quelle realizzate sul demanio
lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da
diritti di uso civico, introducendo in tal modo
una disciplina di dettaglio. Premesso che, come
affermato nella sentenza n. 196 del 2004, la disciplina
del condono edilizio deve ritenersi riconducibile
alla materia “governo del territorio” di cui all’art.
117, comma 3, cost., e che, tuttavia, dal momento
che solo al legislatore statale spetta il potere
di incidere sulla sanzionabilità penale, a quest’ultimo
va riconosciuta la discrezionalità in materia di
estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità,
ivi compresa la individuazione delle opere insuscettibili
di sanatoria, mentre alle Regioni non può essere
riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti
massimi di ampiezza del condono individuati dal
legislatore statale, la disposizione censurata si
limita ad estendere l’esclusione dal condono a tutte
le opere “realizzate nei porti e nelle aree appartenenti
al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché
nei terreni gravati da diritti di uso civico”.
Cfr. anche Corte costituzionale 11 febbraio 2005,
n. 71, in Giur. cost., 2005, f. 1.
(12) Per la Liguria, Legge regionale 29 marzo 2004,
n. 5, coordinato con le modifiche di cui alla L.
R. 24 settembre 2004, n. 17, recante “disposizioni
regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, concernenti il rilascio della sanatoria
degli illeciti urbanistico – edilizi”.
Per la Sardegna, Legge regionale 26 febbraio 2004,
n. 4, recante “normativa regionale in materia di
abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003,
n. 326”.
(13) G. Caruso, Richiesta di sanatoria al Comune
dal 11.11.2004, in Guida al Dir., 2004,
n. 33, pag. 39 e ss.
(14) Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 304), recante “Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica”.
(15) Secondo Cassazione penale, sez. III, 12 agosto
1997, n. 9011, in Riv. pen., 1997, 1126,
“Nell’ipotesi di stabile, realizzato in più piani
ed in distinte unità immobiliari di 750 mc., la
sanatoria, però, è sempre subordinata all'ultimazione
del rustico dell'immobile - secondo il dettato dell’art.
31 l. n. 47 del 1985 - compresa la copertura, nel
termine del 31 dicembre 1993. La possibilità di
sanatoria per le parti realizzate prima della vigenza
della l. n. 724 del 1994 è riferibile ai casi nei
quali esse abbiano una totale autonomia strutturale
e funzionale da quelle in corso dopo il 1993”.
(16) Il comma 6 citato, infatti, stabilisce che:
“i soggetti che hanno presentato domanda di concessione
o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi
del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, o
i loro aventi causa, se non è stata interamente
corrisposta l’oblazione dovuta ai sensi della stessa
legge devono, a pena di improcedibilità della domanda,
versare, in luogo della somma residua, il triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata,
in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione
di cui sopra non trova applicazione nel caso in
cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione
sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato
richiesto nei termini di cui all'art. 35 della L.
28 febbraio 1985, n. 47.
Come si nota vi è un integrale riferimento ai soggetti
di cui al capo IV della L. 28 febbraio 1985, n.
47.
(17) Continua la sentenza nel senso che, invece,
ciascuno degli altri soggetti deve proporre autonoma
istanza. (Nella specie, si trattava di rigetto di
ricorso con il quale l’imputato deduceva che il
processo avrebbe dovuto essere sospeso essendo stata
presentata istanza di condono edilizio e versato
quanto dovuto; la S.C. ha osservato che le domande
per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria
relativamente all’immobile abusivo erano state presentate
dai figli dell’imputato medesimo e dalla documentazione
in atti prodotta non era dato conoscere a che titolo
essi le avevano proposte; che, anche nell’ipotesi
che essi avessero ricevuto l’immobile - o il suolo
in cui questo era stato edificato - in donazione
dal padre, costui non potrebbe beneficiare degli
effetti della domanda di condono da loro presentata,
mancando in atti la prova che tutti fossero comproprietari
del manufatto abusivo).
Si tratta di Cassazione penale, sez. III, 3 giugno
1997, n. 6333, in Cass. pen., 1998, 1475
e in Giust. pen., 1998, II, 313.
(18) Ancora Cassazione penale, sez. III, 3 giugno
1997, n. 6333, in Cass. pen., 1998, 1479,
in Riv. giur. Edilizia, 1998, I, 773 e anche
in Giust. pen., 1998, II, 434.
(19) Secondo Cassazione penale, sez. III, 27 gennaio
1993, in Giust. pen., 1994, II, 77, infatti,
“l’art. 6 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito
in l. 13 marzo 1988, n. 68, modificando l’art. 38,
comma 2, della legge urbanistica n. 47 del 1985,
ha esteso gli effetti estintivi della oblazione
per sanatoria edilizia (cosiddetto condono edilizio)
anche alle contravvenzioni punite dall’art. 20 della
legge antisismica 2 febbraio 1974, n. 64 nonché
alla esecuzione delle sanzioni amministrative conseguenti,
in particolare all’ordine di demolizione delle opere
edilizie irregolari. Inoltre, introducendo una deroga
al carattere personale delle cause estintive, ha
stabilito che l’oblazione effettuata da uno dei
comproprietari dell'immobile ha effetti estintivi
anche a favore degli altri comproprietari. Ne deriva
che, in virtù dell’art. 2, comma 2, c.p., tale normativa
si applica anche in ordine ai reati per i quali
sia precedentemente intervenuta condanna definitiva.
In tal caso, l’effetto estintivo dell’oblazione
non concerne il reato ("rectius" la punibilità dello
stesso), stante la preclusione del giudicato, ma
si trasferisce alla pena (rectius alla esecuzione
della pena) e agli effetti penali e amministrativi
della condanna. (In base a tali principi, la Corte
ha annullato senza rinvio l’ordinanza pretorile,
che in sede di esecuzione aveva respinto l’istanza
di un comproprietario condannato per il reato di
cui all’art. 20 della legge n. 64 del 1974, volta
ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione
dell’edificio in seguito alla oblazione versata
dal comproprietario, ed ha dichiarato la inapplicabilità
dell’ordine medesimo).
(20) Corte costituzionale, 18 luglio 1996, n. 256,
in Giur. it. 1997, I, 121.
(21) A. Barletta, Nuovo condono e limite di volumetria:
la Corte di cassazione contro la Consulta in
Riv. giur. Edilizia, 1998, 1517.
(22) Cassazione penale, sez. III, 30 marzo 2004,
in Riv. giur. Edilizia, 2005, I, 650.
(23) Cassazione penale, sez. III, 18 novembre 2003,
n. 3358, in Cass. pen., 2005, f. 4,1377 e
in Riv. giur. Edilizia, 2004, I, 2224.
(24) E’ il cd. “decreto taglia-spese”, Decreto Legge
12 luglio 2004, n. 168 (in Suppl. ordinario n. 122
alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 161, convertito,
con modificazioni, in legge 30 luglio 2004, n. 191,
recante “Interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica”.
(25) Il termine indicato nel primo periodo si applica
anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del
citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa
applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge
n. 264 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003.
(26) Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l' 11
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;
b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio
2005»;
c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «tra l’11 novembre
2004 e il 10 dicembre 2004»;
d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro
il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 giugno 2005».
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre
2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole:
«seconda rata» e «terza rata», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004»
e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004»,
indicate dopo le parole: «deve essere integrata
entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005».
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento,
le domande relative alla definizione di illeciti
edilizi presentate fino alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della
Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve
a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle
leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo
32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,
con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Restano,
comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione
di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del medesime decreto, restano salvi i soli effetti
penali, salva diversa statuizione, più favorevole,
delle predette leggi regionali.
2-quater. Omissis.
2-quinquies. Per consentire il completamento degli
accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni
interessate, relativamente alla rideterminazione
dei canoni demaniali marittimi anche in relazione
al numero, all'estensione, alle tipologie, alle
caratteristiche economiche delle concessioni e delle
attività economiche ivi esercitate, e all’abusivismo,
il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003,
e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre
2004.
(27) Resta il dubbio di cosa succeda se le Regioni
emanano la legge ma in ritardo. Secondo la dottrina,
ad es. N. Centofanti, Diritto a costruire,
in Trattati a cura di P. Cendon, 2005, Giuffrè,
non sarebbe dubitabile l’applicabilità comunque
della disciplina regionale benché tardiva.
(28) N. Assini e G. Paramatti, Il nuovo condono
edilizio ed il controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
C.E.L., Bergamo, 1995, 23.
(29) Corte costituzionale, 31 marzo 1988, n. 369,
in Riv. giur. Urbanistica, 1988, 189 e in
Giur. cost., 1988, I, 1559.
(30) Corte costituzionale, 12 settembre 1995, n.
427, in Riv. trim. dir. pen. Economia, 1996,
637 e Corte costituzionale, 28 luglio 1995, n. 416,
in Giur. it., 1997, I, 158.
(31) Si veda nota precedente.
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