 |
| |
 |
 |
| n. 3-2006 - © copyright |
PAOLO LOTTI
(Magistrato Tar Piemonte)
|
|
| I soggetti cui spetta il
rilascio del titolo edilizio: in particolare, il promissario
acquirente.
|
1. Le norme del T.U. Edilizia:
artt. 11 e 23.
|
| |
|
Controversa, sia in dottrina che
in giurisprudenza, è la questione inerente la sussistenza
o meno, in capo al promissorio acquirente, della
legittimazione soggettiva al rilascio del titolo
edificatorio.
Per procedere all’esame della questione appare utile
una breve ricognizione delle norme destinate a regolare
il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia.
Per ciò che riguarda la denuncia di inizio attività,
occorre fare riferimento al regime introdotto, sul
punto specifico, dall’art. 23 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (T.U. Edilizia), rubricato “Disciplina
della denuncia di inizio attività” (1).
Il primo comma di tale articolo statuisce che il
proprietario dell’immobile, o chi abbia titolo per
presentare la denunzia di inizio attività, presenta
allo sportello unico la denuncia, almeno trenta
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti
(nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie).
Per quanto riguarda, invece, il permesso di costruire,
la base legislativa è rappresentata dall’art. 11
del D.P.R. 380/2001, recante “Caratteristiche del
permesso di costruire”, che prevede, al primo comma,
che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario
dell’immobile, o a chi abbia titolo per richiederlo
(2).
Sul tema specifico della legittimazione attiva alla
richiesta di permesso di costruire deve concentrarsi
l’attenzione su quei soggetti che la legge qualifica
nella categoria di coloro che “hanno titolo per
richiederlo”.
Tale categoria onnicomprensiva è, dunque, richiamata
sia dalla norma sul permesso di costruire, sia da
quella sulla denuncia di inizio attività (“chi abbia
titolo per presentare la denunzia di inizio attività”).
Una prima conclusione può subito trarsi dall’esame
del tenore letterale delle due norme.
Qualsivoglia significato si voglia attribuire all’espressione
generica “chi abbia titolo per richiederlo” al fine
di identificare i requisiti soggettivi di chi aspira
ad eseguire l’intervento edilizio, le due norme,
risultando sostanzialmente analoghe, implicano anche
un’identità di requisiti soggettivi sul piano sostanziale.
In altre parole, ciò che dispone l’art. 11 in relazione
alle qualità soggettive del richiedente (le cui
caratteristiche specifiche saranno oggetto d’esame),
devono pacificamente da ritenersi applicabile anche
agli interventi edilizi assentibili attraverso procedura
semplificata mediante D.I.A., ai sensi dell’art.
23 citato.
Il soggetto avente titolo per presentare la denunzia
di inizio attività ex art. 23 T.U. Edilizia deve,
così, avere i medesimi requisiti del soggetto a
cui è rilasciabile ex art. 11 T.U. Edilizia il permesso
di costruire.
Il problema si focalizza, in specifico, sulla verifica
di quali possano essere i prescritti requisiti.
|
| |
|
2. La categoria degli “aventi
titolo”: concezione estensiva.
|
| |
|
Per risolvere il quesito di partenza,
ovvero se il promissorio acquirente possegga la
legittimazione soggettiva al rilascio del titolo
edificatorio, occorre preliminarmente definire la
categoria degli “aventi titolo”.
In prima battuta, si può pacificamente affermare
che in tale categoria sono inclusi quei soggetti
che, pur non essendo proprietari dell’immobile,
godono comunque di una specifica e qualificata relazione
giuridica con esso, tale da legittimarli all’ottenimento
del titolo edificatoria.
La dottrina e la giurisprudenza si è formata con
riferimento al previgente art. 4 della l. n. 10/1977,
secondo cui “la concessione è data dal sindaco al
proprietario dell’area o a chi abbia titolo per
richiederla” (3).
Anche tale disposizione, nella sua genericità, ha
trovato concretezza ad opera di un’attenta attività
interpretativa che ha condotto all’individuazione
di varie figure soggettive da ritenersi legittimate.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti,
in base all’art. 4 della l. 28 gennaio 1997, n.
10 soggetto legittimato a richiedere la concessione
edilizia è il titolare del diritto di proprietà
sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto
(reale o di obbligazione) abbia, per effetto di
esso, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per
il quali chiede la concessione (T.A.R. Abruzzo,
L’Aquila, 7 maggio 2003, n. 233) (4).
L’individuazione del soggetto legittimato alla richiesta,
nella fattispecie richiamata, è servita al giudice
amministrativo per individuare gli onere in capo
al Comune, quale ente titolare del potere di rilascio
della concessione, in sede di verifica dei requisiti
soggettivi di chi presenta la relativa domanda.
Il TAR ha, così, affermato che il Comune, pur non
essendo tenuto a dirimere eventuali conflitti tra
titoli di proprietà (in quanto la concessione fa
salvi i diritti dei terzi), non può prescindere
dal considerare i presupposti di fatto e di diritto
che, comunque, possono incidere sulla disponibilità
dell’area da edificare da parte di chi richiede
la concessione.
In altra vicenda, il giudice amministrativo ha affermato
che è legittimato a richiedere la concessione edilizia
non solo il titolare del diritto di proprietà sul
fondo (il che è scontato), ma anche chi, pur essendo
titolare di altro diritto, reale o di obbligazione,
abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà
di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione
(T.A.R. Veneto, sez. II, 14 aprile 2003, n. 2384)
(5).
Nel caso di specie, tale legittimazione è stata
riconosciuta ad una società concessionaria delle
Ferrovie dello Stato per la pubblicità nell’ambito
ferroviario.
La società è stata ritenuta legittimata a richiedere
al comune il rilascio dell’autorizzazione edilizia
per l’installazione di un cartello pubblicitario
posto su un cavalcavia ferroviario lungo una strada
provinciale, con la conseguenza che è stato ritenuto
illegittimo il diniego comunale di autorizzazione
emesso sul presupposto che la richiesta non era
corredata del nulla osta delle Ferrovie dello Stato.
|
| |
|
3. La categoria degli “aventi
titolo”: concezione restrittiva.
|
| |
|
Secondo altro orientamento del giudice
amministrativo, la categoria degli “aventi titolo”
non può ricomprendere coloro che siano in relazione
con il bene soltanto in virtù di rapporti obbligatori.
Infatti, è stato ritenuto che la concessione ad
edificare può essere chiesta solo da chi vanti un
diritto reale sul suolo oggetto della concessione
e non già da coloro che abbiano la disponibilità
del terreno in virtù di un negozio obbligatorio
che attribuisce un mero diritto di godimento dell’area
o dell’immobile (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio
2005, n. 482) (6).
Il caso in questione è di particolare interesse,
in quanto può servire a precisare i contorni dell’espressione
normativa “aventi titolo”.
Il ricorso era stato presentato da una società di
carburanti che aveva chiesto, al Comune di Roma,
l’autorizzazione a realizzare un nuovo impianto
di distribuzione carburanti su un determinato terreno,
allegando la dichiarazione di assenso del proprietario
dell’area e l’opzione irrevocabile di acquisto a
suo vantaggio.
Il Comune di Roma, successivamente, aveva preannunciato
l’emanazione di un provvedimento di diniego della
originaria domanda ritenendo prevalente il titolo
presentato da altra società che risultava essere
acquirente dell’area medesima (peraltro, sul punto,
pendevano contemporaneamente due giudizi civili).
Il Comune di Roma aveva ritenuto titolo prevalente
alla disponibilità dell’area quello esibito dalla
società controinteressata, la quale aveva mostrato
un contratto di compravendita regolarmente trascritto,
mentre la ricorrente, pur avendo esercitato il diritto
di opzione, non aveva provveduto, in seguito all’accettazione,
all’adempimento delle formalità necessarie alla
trascrizione del contratto.
La società di carburanti sosteneva che l’eventuale
acquisto della proprietà del terreno in questione
da parte della controinteressata (l’altra società)
non fosse idoneo ad incidere sulla disponibilità
dell’area de qua, poiché era tale disponibilità
a costituire il requisito normativamente richiesto
per ottenere il rilascio dell’autorizzazione petrolifera.
Il giudice amministrativo laziale ha affermato,
invece, che la disponibilità del terreno, non può
che essere intesa come piena disponibilità non solo
giuridica di esso, ma anche di fatto, nel senso
che la parte che chiede il rilascio della concessione
di cui trattasi deve essere in grado di disporre
anche della detenzione e del godimento del bene
e, comunque, trovarsi in una posizione differenziata
tale da legittimarlo ad insorgere uti singulus a
sua difesa.
Il problema giuridico, in materia edilizia, riguarda
proprio il significato da attribuire al concetto
di “disponibilità del terreno”, quale presupposto
per il rilascio della concessione edilizia (quindi
per finalità simili a quelle per cui costituisce
presupposto anche della autorizzazione petrolifera).
Tale disponibilità, nel caso di specie, è stata
interpretata nel senso che deve consistere in una
situazione tale da consentire al richiedente il
titolo edilizio l’installazione dell’impianto o
la costruzione dell’edificio: quindi, solo a coloro
che siano in grado di poter poi concretamente realizzare
l’opera.
Secondo il TAR, tale disponibilità manca non solo
quando il richiedente non è proprietario, ma anche
nei casi in cui la proprietà è limitata da diritti
reali di godimento che incidono proprio sulla possibilità
di edificazione dell’area (Consiglio Stato, sez.
V, 22 giugno 2000, n. 3525) (7).
Anche il T.A.R. Puglia (Bari, Sez. II, con sentenza
21 marzo 2003, n. 1363) (8) ha affermato che, ai
sensi dell’art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10, la
concessione ad edificare può essere chiesta solo
da chi vanti un diritto reale sul suolo oggetto
della concessione e non anche da parte di coloro
che abbiano una semplice disponibilità del terreno
in virtù di un negozio obbligatorio che attribuisce
un mero diritto di godimento sull’area o sull’immobile.
E’ pur vero che, a favore della semplice disponibilità,
si può richiamare il principio per cui la domanda
di titolo edilizio può essere presentata anche da
persona diversa dal proprietario, purché il richiedente
disponga del suolo.
Tuttavia, questo allargamento del novero dei legittimati
alla richiesta del suddetto titolo riguarda, per
questo filone interpretativo, solo coloro che vantino
un diritto reale sul suolo e non anche coloro che
abbiano una semplice disponibilità del terreno in
virtù di un negozio obbligatorio.
Nel caso affrontato dal TAR Pugliese richiamato,
la parte ricorrente nel relativo giudizio rivendicava
tale disponibilità in virtù di un contratto di locazione
commerciale del terreno che ebbe a stipulare in
precedenza. Nella specie, inoltre, alla data della
chiesta concessione ed a quella dell’atto di diniego
non era ancora acclarata la proprietà del suolo.
Esaminando più approfonditamente tale giurisprudenza,
tuttavia, si deve rilevare che l’orientamento restrittivo,
esposto in massima dal giudice amministrativo in
ordine alla sfera dei soggetti legittimati a richiedere
il titolo edilizio, non sia esattamente coerente
con i casi concretamente affrontati.
In entrambi i casi, infatti, il TAR stabilisce,
quale principio di diritto, che legittimato alla
richiesta del titolo è soltanto chi possiede un
diritto reale sul suolo e non anche chi ha una semplice
disponibilità del terreno in virtù di un negozio
obbligatorio.
Tuttavia, in entrambi i casi, è proprio la disponibilità
giuridica del suolo ad essere oggetto di controversia,
poiché coesistono posizioni soggettive di altri
che, in possesso di un titolo (proprietà trascritta
per prima nel caso del TAR Lazio, oppure affermazione
di essere il vero proprietario nel caso del TAR
Puglia), si oppone, legittimamente, al rilascio
del titolo al semplice detentore o possessore.
Di conseguenza, a giustificare la ragionevolezza
delle conclusioni di cui alle sentenze in commento,
e la legittimità del diniego da parte dell’Amministrazione
comunale, non è tanto il fatto che la concessione
edilizia non possa essere chiesta da chi ha una
semplice disponibilità del terreno in virtù di un
negozio obbligatorio; quanto, piuttosto, la circostanza
che il proprietario, o comunque un soggetto che
altro titolo giuridico, uguale o maggiore sul suolo,
si sia opposto, nei casi di specie, al rilascio
della concessione stessa.
|
| |
|
4. I legittimati a richiedere
il titolo edilizio secondo il Consiglio di Stato.
|
| |
|
In linea di principio, secondo la
giurisprudenza del Consiglio di Stato, legittimato
a richiedere la concessione edilizia è il titolare
del diritto di proprietà sul fondo oppure chi, pur
essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione,
abbia per effetto di questo, obbligo o facoltà di
eseguire i lavori per i quali chiede la concessione
(Consiglio Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3253)
(9).
Pertanto, prevalentemente, il giudice amministrativo
di appello, fa riferimento a tre categorie diverse
di legittimati.
I proprietari.
I titolari di altro diritto reale.
I titolari di altro diritto di obbligazione.
In tutti questi casi, il Consiglio di Stato richiede
la presenza di un ulteriore requisito, che deve
essere accertato positivamente di volta in volta,
ovvero, che il richiedente abbia, per effetto di
tali diritti, l’obbligo o la facoltà di eseguire
i lavori per i quali chiede la concessione
Il caso esaminato dalla pronuncia indicata appare
sommamente interessante.
Esso, infatti, si riferisce, in fatto, ad una controversia
incentrata sul rilascio, da parte del comune di
Assisi, della concessione edilizia per la costruzione
di una Caserma dei Carabinieri.
La censura dei ricorrenti, sul piano giuridico,
si riferiva alla contestazione secondo cui il rilascio
della concessione alla società esecutrice dei lavori
sarebbe stato illegittimo, in quanto questa non
era titolare del diritto di proprietà sulle aree
sopra le quali avrebbe dovuto realizzarsi l’immobile.
Il giudice amministrativo d’appello ha ritenuto
infondata tale censura, dichiarando che esattamente
il T.A.R. aveva sentenziato sul punto, e affermando,
in primo luogo, che la concessione era stata rilasciata
anche in favore della società proprietaria dell’area;
in secondo luogo, che la società esecutrice, che
risultava essere anche promissoria acquirente dei
fondi (10), era tenuta ad eseguire i lavori edilizi.
Nel caso di specie, la ratio decidendi appare incentrata,
più che sulla qualità di promissario acquirente
della ditta di cui era controversa la legittimazione,
sul fatto che la concessione era stata comunque
rilasciata al proprietario e sul fatto che, per
effetto del diritto sorto con il preliminare di
vendita, vi era l’obbligo, da parte della ditta,
di eseguire i lavori per i quali aveva chiesto la
concessione
Tale decisione non è, quindi, ancora conclusiva
per risolvere il dubbio di partenza, ovvero la legittimità
del promissario acquirente di richiedere la concessione
edilizia.
In altre decisioni, invece, il Consiglio di Stato,
sul fronte meramente processuale, in relazione alla
valutazione della legittimazione o dell’interesse
a ricorrere in sede di impugnazione del diniego
di concessione edilizia, aveva costantemente negato
(11) la sussistenza dell’interesse a ricorrere del
promissario acquirente.
Secondo il giudice d’appello, infatti, il trasferimento
del diritto di costruire avviene solo con la stipula
del contratto definitivo, e la possibilità di esecuzione
in forma specifica del preliminare attraverso una
sentenza costitutiva non può essere invocata come
fonte di una posizione legittimante (12).
Esempi recenti di tale filone, che esamina la posizione
del promissario acquirente nella veste di legittimato
a ricorrere, sono le decisioni della sezione IV
n. 3599 e n. 3601 entrambe del 10 maggio 2005 (13).
Nella vicenda oggetto di tale sentenza, il supremo
organo della giustizia amministrativa ha affermato
che la figura del promissario acquirente di terreni
interessati da una richiesta di concessione edilizia,
se non implica l’esistenza di una posizione di interesse
legittimo utile a rendere ammissibile l’impugnazione
di un provvedimento di diniego della concessione
stessa, radica comunque una posizione dipendente
da quella del ricorrente principale, ad adiuvandum
del quale può dunque essere legittimamente dispiegato
intervento in giudizio.
Tale intervento, se ed in quanto non miri ad eludere
i termini di impugnazione da parte di chi risulti
titolare di una posizione tutelabile con una propria
autonoma impugnativa, non è soggetto ad alcun termine
decadenziale, che non sia quello, di cui all’art.
23, comma 4, della l. T.A.R., fissato per la produzione
di documenti ad opera delle parti.
Anche nella prospettiva della prova della sussistenza
dell’interesse all’intervento, il Consiglio di Stato,
in tale decisione, ricorda che la posizione di promissario
acquirente di un immobile è quella che discende
dalla titolarità di un rapporto obbligatorio, che
trova la sua fonte nel c.d. contratto preliminare
di compravendita, che pertanto rappresenta prova
idonea della sussistenza di detto rapporto.
Nel caso in esame, tale interesse era controverso
in quanto il cd. preliminare non possedeva data
certa.
Il collegio giudicante ha ritenuto di supplire a
tale deficienza strutturale conferendo a detto contratto,
ai fini che ne occupano, la data corrispondente
al deposito stesso in giudizio, quale fatto che
stabilisce in modo egualmente certo l’anteriorità
della formazione del documento ai sensi dell’art.
2704 cod. civ.
Infatti, ai fini della dimostrazione della legittimazione
dell’interveniente in giudizio, ha ricordato il
giudice d’appello, è sufficiente che il sottostante
interesse sussista al momento della costituzione
del rapporto processuale, che interviene col deposito,
ex art. 22, comma 2, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
|
| |
|
5. Breve ricognizione sui legittimati
a richiedere la concessione edilizia in dottrina.
|
| |
|
In dottrina, esemplificando i casi
di legittimazione alla richiesta della concessione
in base alla titolarità sostanziale del diritto,
si riconosce tale facoltà all’usufruttuario per
interventi di restauro, all’enfiteuta per la costruzione
di fabbricati rurali, all’assegnatario di alloggi
economico popolari per i miglioramenti (14).
Altri Autori elencano, quali legittimati: il proprietario
del suolo; il titolare del diritto di superficie;
il concessionario di beni demaniali; l’usufruttuario
(per interventi di restauro); l’enfiteuta (per la
costruzione di fabbricati rurali); il titolare del
diritto reale di abitazione; l’assegnatario a riscatto
di alloggio economico e popolare; i titolari di
altri diritti reali (per trasformazioni che rientrino
nel contenuto del loro diritto); l’affittuario coltivatore
diretto (che, a norma degli art. 14 e 16 della l.
11 febbraio 1971, n. 11, può eseguire miglioramenti
dei fabbricati rurali e della casa di abitazione);
il conduttore di fondi urbani (per le riparazioni
urgenti all’immobile locato, ex art. 1577, 2° comma,
c.c.); i destinatari di ordini dell’autorità giudiziaria
o amministrativa che riguardino l’esecuzione di
opere (l’ordine dell’autorità non esonera dall’obbligo
di concessione) (15).
Il mero possesso non è ritenuto, invece, situazione
legittimante dalla maggior parte della dottrina,
e viene anche esclusa la sufficienza della detenzione
dell’immobile ai fini del conseguimento della concessione
(16).
|
| |
|
6. In specifico, il caso del promissario
acquirente: tre orientamenti interpretativi.
|
| |
|
Alla luce delle premesse che si sono
fatte, occorre, ora, procedere ad analizzare la
figura del promissorio acquirente dell’immobile,
in relazione alla sua posizione di legittimato a
richiedere il titolo edificatorio.
Come detto, è molto controversa, sia in dottrina
che in giurisprudenza, la questione inerente la
sussistenza o meno, in capo al promissorio acquirente,
della legittimazione soggettiva al rilascio del
suddetto titolo.
In termini generali, possono essere individuati,
in astratto, tre diversi orientamenti interpretativi.
Secondo quello più restrittivo, ci si deve muovere
dal presupposto in base al quale lo jus aedificandi
si trasferisce al promissorio acquirente solo al
momento della stipula del contratto definitivo (17).
Pertanto, in aderenza ad un filone dottrinale, in
base a tale indirizzo ermeneutico, il promissorio
acquirente non sarebbe legittimato all’ottenimento
del permesso di costruire (18).
Anche la Corte di Cassazione (19), in evidente applicazione
del suddetto principio ha chiarito che la voltura
della concessione edilizia relativa ad un terreno
promesso come edificabile non può essere chiesta
dal promissorio acquirente del fondo se non dopo
la stipula del contratto definitivo, non potendo
egli dare esecuzione ai lavori assentiti senza incorrere
nelle sanzioni penali di cui all’art. 17, lett.
b), l. 28.1.1977, n. 10.
In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza
penale (20), osservando non solo che tale legittimazione
non compete a colui il quale, in base ad un contratto
preliminare, abbia avuto la promessa di futura vendita
del terreno sul quale dovrà sorgere la costruzione,
quanto anche che l’eventuale concessione edilizia
rilasciata dal Sindaco, a seguito di tale asserita
proprietà del fondo, deve essere considerata illegittima,
e quindi inesistente, dall’autorità giudiziaria
ordinaria, con le conseguenze prescritte dall’art.
17, lett. b), l. 28.1.1977, n. 10, in materia di
costruzione senza concessione.
In senso diametralmente opposto, si è viceversa
affermata la legittimazione del promissorio acquirente
all’ottenimento del titolo edificatorio (21) in
considerazione dell’azionabilità in forma specifica,
ex art. 2932 c.c., in caso di eventuale inadempimento
della controparte.
Come avvertito dalla dottrina civilistica, con la
stipula del preliminare il promettente venditore
non si impegna alla mera prestazione del consenso
(alla stipula del definitivo), ma a trasferire il
bene, e la violazione dell’impegno traslativo legittima
il promissario acquirente ad attivare i rimedi connessi
all’inadempimento e finalizzati al trasferimento
coattivo del bene.
A tali argomentazioni è stato, tuttavia, obiettato
(22) che la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., avendo
natura costitutiva, determina l’effetto traslativo
solo dal momento del suo passaggio in giudicato.
Pertanto, tale argomento non può essere validamente
invocata quale fonte di una posizione legittimante
riferita ad un momento precedente la pubblicazione
della sentenza costitutiva medesima.
Nello stesso ordine di idee, il Consiglio di Stato
(23), secondo cui l’eseguibilità in forma specifica
del contratto preliminare, addotto a sostegno della
soluzione affermativa, non sembra essere un argomento
di quelli stringenti: la sentenza pronunciata ai
sensi dell’art. 2932 c.c. non soltanto ha natura
costitutiva (24); a ciò si deve aggiungere che,
in caso di mancata trascrizione del contratto preliminare
e successivo acquisto, trascritto, da parte di un
terzo di buona fede, la possibilità della sentenza
sostitutiva del contratto definitivo resta preclusa,
residuando unicamente il diritto al risarcimento
del danno a norma dell’art. 2643 e ss. c.c. (25).
Un terzo filone interpretativo segue un orientamento
intermedio ed afferma la sussistenza della legittimazione
del promissorio acquirente laddove il medesimo sia
già stato immesso nel possesso e nel godimento dell’immobile
oggetto di intervento (26).
Si sostiene, in proposito, che la consegna anticipata
dell’immobile oggetto del preliminare, determinando
una disponibilità ed un possesso del medesimo in
virtù di un titolo a domino, ben può conferire al
promissorio acquirente la legittimazione attiva
all’esercizio dello jus aedificandi, posto che la
compresenza di tali elementi (possesso e contratto
preliminare) assurge a proiezione del diritto di
proprietà (27).
Tale principio è stato affermato anche in sede cautelare
dal Consiglio di Stato (28).
Siffatto terzo filone interpretativo non è utilmente
invocabile qualora il possesso sia contra ius, e
comunque, prima ancora, contra voluntas domini.
Come si è visto, infatti, nel paragrafo 3, anche
coloro che negano in astratto che la concessione
edilizia possa essere chiesta da chi ha una semplice
disponibilità del terreno in virtù di un negozio
obbligatorio, ammettono che la circostanza che il
proprietario, o comunque un soggetto che ha un titolo
giuridico sul suolo, si sia opposto al rilascio
della concessione stessa, impedisca la legittimazione
del titolare di rapporto obbligatorio al rilascio
della stessa.
|
| |
|
7. Conclusioni?
|
| |
|
Pare, forse, ragionevole ritenere
che coloro che non sono proprietari, né titolari
di alcun diritto reale sui beni immobili, né dispongono
di un valido titolo che fornisca una legittimazione
ad utilizzare o a trarre godimento dai suddetti
beni, non abbiano alcun titolo per presentare la
pratica edilizia.
Se, infatti, dal contratto preliminare di compravendita,
i promissari acquirenti sono legittimati ad entrare
nel pieno possesso del compendio immobiliare solo
a seguito dell’atto pubblico, e questo non è ancora
stipulato, significa che tali soggetti avranno la
piena disponibilità dell’intero compendio solo a
rogito avvenuto.
Finché non sia avvenuta la stipula del suddetto
rogito, la disponibilità del bene è avvenuta senza
valido titolo, che invece è presupposto necessario
ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e
23 del D.P.R. 380/2001.
Si conferma, perciò, l’intuizione di alcune decisioni
dei TAR richimate nel paragrafo 2 e del Consiglio
di Stato (paragrafo 4), secondo cui la legittimazione
alla richiesta di concessione edilizia (oggi permesso
di costruire o D.I.A.) è riconoscibile anche in
capo al soggetto che ha, con il bene, soltanto un
rapporto di tipo obbligatorio, quando, per effetto
di tale rapporto, abbia anche l’obbligo o la facoltà
di eseguire i lavori oggetto di concessione (si
veda, in specifico, Consiglio di Stato, sez. V,
4 novembre 1997, n. 1227) (29).
In altre decisioni, il Consiglio di Stato ha riconosciuto
tale legittimazione, come è ovvio, all’usufruttuario
e all’enfiteuta, titolari di diritti reali; non,
invece, al comodatario o al conduttore di fondo
rustico, relativamente a costruzioni sul fondo (Consiglio
di Stato, sez. V, 4 maggio 1995, n. 700) (30), proprio
in quanto tali rapporti non attribuivano, nella
specie, al comodatario e al conduttore stesso l’obbligo
o la facoltà di eseguire i lavori edilizi.
Altra decisione, inseribile nello stesso indirizzo,
ha affermato che la domanda di concessione edilizia
presentata dall’amministratore per conto del condominio,
non deve essere necessariamente preceduta da autorizzazione
dell’assemblea, né il comune può sindacare la legittimità
della formazione della volontà condominiale sull’esecuzione
di tali opere; inoltre, il singolo condomino può
eseguire opere che pur incidenti su parti comuni
dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla
sua unità immobiliare (Consiglio di Stato, sez.
V, 23 giugno 1997, n. 699) (31): in entrambi i casi
(amministratore e singolo condomino), infatti, la
legge attribuisce una facoltà, se non in certi casi
un obbligo, di eseguire lavori edilizi sulle parti
comuni dell’edificio in condominio, con conseguente
legittimazione a richiedere il titolo edilizio all’autorità
comunale preposta.
|
| |
|
8. Continua la querelle giurisprudenziale.
|
| |
|
Nonostante le precisazioni di cui
al paragrafo precedente, non vi è ancora in giurisprudenza
chiarezza sul punto controverso.
Ancora di recente, una parte dei giudici amministrativi
sostiene che il promissario acquirente di un’area
in virtù di un contratto preliminare di compravendita
ha titolo sufficiente a richiedere la concessione
edilizia per l’area stessa e ad impugnarne l’eventuale
diniego con apposito ricorso giurisdizionale, dal
momento che il contratto preliminare lo abilita,
ai sensi dell’art. 2932 c.c., ad agire in forma
specifica nel caso di inadempimento del proprietario
(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2004)
(32).
Altra parte, invece, afferma che la posizione di
promissario acquirente dell’immobile, del quale
si assumono illegittime le concessioni in sanatorie
accordate dal Comune, è quella che discende dalla
titolarità di un rapporto obbligatorio e non è pertanto
idoneo a fondare un rapporto di stabile collegamento
con i luoghi interessati dalle concessioni edilizie
asseritamene illegittime (T.A.R. Lazio, sez. II,
17 novembre 2004, n. 13255) (33).
In quest’ultimo caso, di nuovo affrontato nella
prospettiva dell’interesse processuale al ricorso,
il giudice amministrativo laziale ha riconosciuto
che la relativa legittimazione va riconosciuta a
coloro che possono vantare in materia un proprio
interesse legittimo, in quanto si trovino in una
situazione di stabile collegamento con la zona interessata
dalla costruzione assentita e subiscano in concreto
un pregiudizio della lesione dei valori urbanistici
della stessa.
La situazione di “stabile collegamento” con la zona,
sulla quale la concessione edilizia va a incidere,
postula l’esistenza in capo al soggetto, che agisca
in giudizio per dedurre l’illegittimità della costruzione
di un’opera, della titolarità di un diritto, che
abbia natura e portata di diritto assoluto, esercitato
o esercitabile sulla zona medesima.
La posizione giuridica vantata dalla società deducente,
nel caso citato deciso con la sentenza del TAR Lazio,
era quella di promissaria acquirente dell’immobile
del quale si assumevano illegittime le concessioni
in sanatorie accordate.
Il TAR ha, così, riconosciuto di trovarsi in presenza
del titolare di un rapporto obbligatorio non idoneo
a fondare quel rapporto di stabile collegamento
con i luoghi interessati dalle concessioni asseritamente
illegittime; sicché non poteva predicarsi, in capo
a tale soggetto, l’esistenza di una posizione di
interesse legittimo che fosse stata lesa dal rilascio
delle concessioni in sanatoria, bensì di un mero
interesse di fatto (al permanere delle riscontrate
irregolarità edilizie, al fine di sottrarsi agli
obblighi derivanti dal contratto preliminare di
compravendita dell’immobile), in quanto non preso
in considerazione della norme in materia di sanatoria.
E’ pur vero, come si è già messo in luce, che la
prospettiva prescelta in tale decisione è quella
processuale, il che non implica ancora che, sul
fronte del diritto sostanziale, il promissario non
possa ottenere la concessione edilizia.
Il caso, infatti, muove dalla prospettiva dello
“stabile collegamento” per dedurne l’impossibilità
per il promissario acquirente di far valere l’illegittimità
della concessione rilasciata ai terzi “vicini”.
Tuttavia, tale decisione non coglie comunque, per
ciò che riguarda quantomeno le affermazioni di principio,
il punto fondamentale che si è cercato di mettere
in luce, ovvero il fatto che non è tanto il rapporto
obbligatorio ad assumere valenza dirimente in ordine
alla legittimazione del promissario acquirente rispetto
al titolo edilizio aspirato (o contestato in giudizio),
quanto piuttosto il contenuto specifico degli obblighi
discendenti da tale preliminare, ovvero se esso
assegni subito il possesso o, comunque, legittimi
subito all’esecuzione di lavori, i quali necessariamente,
devono essere preceduti dal titolo edilizio specifico
in capo al soggetto tenuto, o avente la facoltà,
di farli.
Così, come nel primo caso, non è tanto la circostanza
secondo cui il contratto preliminare abilita il
promissario, ai sensi dell’art. 2932 c.c., ad agire
in forma specifica nel caso di inadempimento del
proprietario a legittimarlo a richiedere il titolo
edilizio, quanto la facoltà o l’obbligo, in concreto,
di eseguire lavori in virtù di tale rapporto obbligatorio.
|
| |
|
--- *** ---
|
| |
|
(1) Art. 23, “Disciplina della denuncia
di inizio attivita”:
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo
per presentare la denuncia di inizio attività, almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed
è sottoposta al termine massimo di efficacia pari
a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia
è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato
alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui
al comma 1 decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva
di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia
della denuncia di inizio attività da cui risulti
la data di ricevimento della denuncia, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato
al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più
delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria
e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque
salva la facoltà di ripresentare la denuncia di
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale,
che va presentato allo sportello unico, con il quale
si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente
presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo
37, comma 5 (tale comma è stato così modificato
dall'articolo 1 comma 558 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.2).
Tale articolo è stato sostituito dall'articolo 1
del D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
(2) Art. 11 “Caratteristiche del permesso di costruire”:
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme
all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso
non incide sulla titolarità della proprietà o di
altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed
è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazione dei diritti dei terzi.
(3) Il testo dell’art. 4 della l. n. 10 del 1977,
“Caratteristiche della concessione”, era il seguente:
[La concessione è data dal sindaco al proprietario
dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con
le modalità, con la procedura e con gli effetti
di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni,
in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici
e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti
di detti strumenti, a norma dell'articolo 41- quinquies
, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché
delle ulteriori norme regionali.
Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione
è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato
dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento
del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno; il termine di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile,
non può essere superiore a tre anni e può essere
prorogato, con provvedimento motivato, solo per
fatti estranei alla volontà del concessionario,
che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante
la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione
dei lavori può essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare
o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;
ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine
stabilito, il concessionario deve presentare istanza
diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal
caso la nuova concessione concerne la parte non
ultimata.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi
causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà
o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile,
fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente
legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della
stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al
penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17
agosto 1942, n. 1150.
La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio
dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio
della concessione nei termini di legge.
A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione
dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291,
nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici
generali e in mancanza di norme regionali e fino
all'entrata in vigore di queste, la concessione
deve osservare i seguenti limiti:
a) fuori del perimetro dei centri abitati definito
ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non
può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro
quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
sono consentite soltanto opere di restauro e di
risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria
o straordinaria, di consolidamento statico e di
risanamento igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi
produttivi non possono superare un decimo dell'area
di proprietà.]
L’articolo è stato abrogato dall'art. 136, comma
1 e 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20
giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in
l. 1° agosto 2002, n. 185.
(4) T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 7 maggio 2003, n. 233
in Foro amm. TAR 2003, 1702.
(5) T.A.R. Veneto, sez. II, 14 aprile 2003, n. 2384,
in Foro amm. TAR 2003, 1196.
(6) T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2005, n. 482,
in , in Foro amm. TAR 2005, 129.
(7) Consiglio di Stato, sez. V, 22
giugno 2000, n. 3525, in Foro amm. 2000, 2173
e in Riv. giur. edilizia 2000, I, 1118. In specifico
tale decisione afferma che “il rilascio della concessione
edilizia è condizionato alla disponibilità dell'area
che deve essere provata, oltre che con la dimostrazione
della proprietà dell'immobile, anche con l'esistenza
di una situazione giuridica tale per cui il proprietario
può sfruttare pienamente la potenzialità edificatoria
dell'immobile stesso; pertanto detta disponibilità
manca non solo nel caso che l'interessato richiedente
non è il proprietario del terreno da edificare ma
anche nel caso che la possibilità di edificazione
del suolo è ridotta per diritti reali di godimento
che limitano la proprietà”.
(8) T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 21 marzo 2003,
n. 1363, in Foro amm. TAR 2003, 1063.
(9) Consiglio di Stato, sez. IV, 11
giugno 2002, n. 3253, Legambiente Umbria Onlus
e altro c. Com. Assisi e altro, in Riv. amm. R.
It. 2002, 1133, in Riv. amm. R. It. 2003, 67 con
nota di Valletti e in Foro amm. CdS 2002, 1413.
Secondo tale decisione, “la concessione edilizia
può essere rilasciata anche ad un soggetto titolare
di diritti obbligatori (nel caso di specie promettente
compratore) purché effettivo possessore dell’area”.
(10) Sulla facoltà del soggetto titolare di diritti
obbligatori o promissorio acquirente, effettivo
possessore del fondo, di richiedere la concessione
edilizia, la decisione in esame richiama Consiglio
di Stato, sez. V, 18 giugno 1996, n. 1173 e sez.
V, 4 novembre 1997, n. 1227.
(11) Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 settembre 1998,
n. 1173, in Foro amm., 1998, 2554.
(12) Già in Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre
1994, n. 1200, in Foro amm., 1994, 2416.
(13) Entrambe inedite, si trovano sul sito www.giustizia-amministrativa.it.
(14) Salvia-Teresi, Diritto urbanistico, Padova,
1998, 228 e ss.
(15) Assini-Mantini, Manuale di diritto urbanistico,
Milano, 1997, 583 e ss.
(16) Alba-Monte, La concessione edilizia, Milano,
1998, 67.
(17) Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 1998,
n. 1173, in Foro amm. 1998, 2334 e in Cons. Stato
1998, I, 1274 – cfr. nota 11; TAR Umbria, 1 ottobre
1990, n. 35, in Foro amm., 1991, 1529; TAR Valle
d’Aosta, 20 ottobre 1987, n. 116, in Foro Amm.,
1988, 166; TAR Campania, Napoli, IV, 30 giugno 2003,
n. 7922, in Foro amm. TAR 2003, 2028).
(18) N. Assini-P. Mantini, Manuale di diritto urbanistico,
Milano, 1999, 583 e ss.
(19) Cass. 10 ottobre 1997, n. 9850, GCM, 1997,
1898.
(20) Cass. pen., III, 16 maggio 1983, G. Pen., 1984,
II, 343.
(21) Così G.C. Mengoli, Manuale di diritto urbanistico,
Milano, 2003, 880 e ss.; O. Carparelli, Brevi note
in tema di soggetti legittimati a richiedere la
concessione edilizia, in GA, 2001; e Corte Giustizia
Amministrativa Sicilia 26 settembre 1994, n. 309,
in Foro Amm., 1994, 2160.
(22) Così R. De Nictolis-V: Poli, I titoli edilizi
nel testo unico e nella legge obiettivo, Milano,
2003, 63 e ss.; Mandarano, Impedimenti di diritto
privato al rilascio della concessione edilizia,
in Urb. e app., 2001, 88 e ss.
(23) Consiglio di Stato, IV, 23 settembre 1998,
n. 1173, in Cons. Stato, 1998, I, 1274, cfr. note
11 e 17.
(24) Tra le tante, Cass., 24 luglio 1997, n. 6919,
in GCM, 1997, 1263.
(25) Cass. pen., 16 maggio 1983, cit. nota 20.
(26) Consiglio di Stato, sez. V; 18 giugno 1996,
n. 718, in Foro amm., 1996, 1909 e Riv. giur. urbanistica
1996, 165, commentata da G. Bergonzini, Sugli aventi
titolo alla concessione edilizia diversi dal proprietario,
169 e ss.; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 12 gennaio
2000, n. 45, in Urb. e App., 2001, 87; T.A.R. Sardegna,
19 maggio 2003, n. 618, in Foro amm. TAR, 2003,
1808.
(27) Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2001,
n. 2882, Riv. Giur. Edilizia, 2001, I, 987.
(28) Consiglio di Stato, sez. V, ord.
14 novembre 2000, n. 5765, in GA, 2000, fasc.
11.
(29) Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 1997,
n. 1227, nota 10.
(30) Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 1995,
n. 700, F. it. Rep. 1995, voce Edilizia, n. 491.
(31) Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 1997,
n. 699, F. it. Rep., 1997, voce Edilizia, n. 457.
(32) Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2004,
n. 7847, in Comuni d’Italia 2005, 104.
(33) T.A.R. Lazio, sez. II, 17 novembre 2004, n.
13255, in Foro amm. TAR 2004, 3362.
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|